Caro XCXC, ciao.
XCXC, su 22-Sep-2008 17:06, dice:
ovviamente per coloro che non sono registrati nelle banche dati della PA italiana la tua osservazione e' giustissima... e non sarei caduto in un errore cosi' palese... infatti la prima regola dell'autocertificazione e' che il documento sia verificabile.
Ritengo pero' che per coloro che hanno gia' fornito il documento di nascita alla PA italiana perche' in possesso di residenza, pds, cds, carta d'identita' ecc...
possano autocertificare la nascita non solo esibendo il pds, c.i. ecc come un normale cittadino italiano...
ma abbiano il diritto, appunto, di autocerticarla.
e mi sembra sia il caso di cristy.
Innanzitutto spero che sia io a sbagliare!!! Si semplificherebbero molte cose. Credo, invece, che se la PA ha già dei dati verificabili (non dico registrati in atti di stato civile) sia possibile una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Per esempio, il consolato italiano a Bucarest trattenne un certificato di cambio di cognome di mia suocera. Non era previsto che lo trattenesse, ma lo fece. In occasione della richista del titolo di soggiorno della zia di mia moglie, in assenza del cambio di cognome della madre di mia moglie, feci fare sempre a mia moglie una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l'indicazione che il certificato originale era giacente presso il consolato. Nessuno disse nulla e la dichiarazione fu accolta!!!
Quì ci vorrebbe un esperto alla Pierre.
Un salutone,