Rick, su 21-May-2008 13:20, dice:
Trovo il tuo intervento vagamente qualunquista ,
in pratica sembra quasi che
visto i costi e vista l’assenza di carceri
è meglio non porre mano al problema
A prescindere dal fatto che i costi da te indicati sono spropositati
Resta il fatto che l’esperienza DI ANNI ha dimostrato un dato inconfutabile :
i clandestini con un foglio di via , non se ne vanno .
Questo è il problema !
La soluzione qual’ è ?
Solo l’accompagnamento coatto ovvero l’espulsione !
A meno che non si decida di lasciar perdere tutto ,
allora a questo punto basta dirlo ,
ci dichiariamo impotenti e buona notte al secchio .
Siccome io , come molti altri ,
siamo tra coloro che ritengano che non si debba alzare bandiera bianca
per quanto ci riguarda
occorre trovare un sistema che MOLTO SEMPLICEMENTE funzioni
e che non renda ridicolo un foglio di via
quando non un decreto di espulsione
Come sia sia ,
che sia con l’istituzione del reato di clandestinità
o che sia con qualsiasi altro sistema che potesse essere valido .
Anche io la penso esattamente come te, ma per l'occasione sto facendo l'avvocato del diavolo.
Ma per quel che riguarda l'idea di impotenza mi viene sulla base dell'esperienza personale che ho acquisita.
Ho avuto modo di assistere un mese fa al rapporto del viminale sull’immigrazione, erano presenti il ministro amato e il sottosegretario lucidi.
Riferisco parole dette da amato in persona “Ho avuto modo un mese fa circa, di parlare con il primo ministro romeno, il quale mi ha detto che secondo lui, la presenza dei romeni in italia si attesta a un milione di persone”. Io alle parole di amato ci credo in quanto dove abito, interi appartamenti sono occupati da decine di romeni, di cui soltanto pochi hanno il permesso di soggiorno.
Riporto qui di seguito alcune sentenze sull'immigrazione clandestina:
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Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: restano (per ora) i dubbi di costituzionalità:
Legittima l'ammissione automatica dell'extracomunitario al gratuito patrocinio
Viene riportato il testo dell'ordinanza 439/2004 della Corte Costituzionale con cui è stato ritenuto legittimo ammettere l'imputato extracomunitario al gratuito patrocinio senza verificare le sue condizioni reddituali.
Corte Costituzionale
Ordinanza n. 144/2004
Clandestini: per il gratuito patrocinio non serve il codice fiscale
Secondo la Corte Costituzionale, un interpretazione del TU delle spese di giustizia che non consentisse agli stranieri irregolari di essere ammessi al gratuito patrocinio per mancanza del codice fiscale, vanificherebbe il diritto al gratuito patrocinio e per questo numerosi precetti costituzionali. Seguendo l'impostazione proposta dall'Avvocatura dello Stato, si devono ritenere sufficienti ai fini dell'ammissione l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e data di nascita e del domicilio all'estero.
Corte Costituzionale
Sentenza n. 219 del 29/05/1995, dep. 01/06/1995
Gratuito patrocinio per gli stranieri
L'art. 5 III co. L. 217/1990,
nella parte in cui prevede che per lo straniero che chiede il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti è sufficiente l'autocertificazione della sua situazione reddituale, accompagnata da un'attestazione dell'autorità consolare competente dalla quale risulti che, "per quanto a conoscenza della predetta autorità", tale autocertificazione non è mendace, viola l'art. 3 Cost. per irrazionalità perché l'inciso "per quanto a conoscenza della predetta autorità" priva il giudice della possibilità di disporre accertamenti volti a verificare la reale situazione patrimoniale dell'istante straniero, laddove invece l'istante italiano deve produrre un'ampia documentazione, oggetto di controllo da parte delle autorità tributarie.
Corte Costituzionale
Sentenza 8 - 16/6/2000, n. 198
Se lo straniero non comprende l'italiano il termine per opporsi all'espulsione decorre solo dopo la traduzione del decreto Secondo la Corte, i cinque giorni del termine per proporre opposizione contro il decreto di espulsione, se lo straniero non comprende la lingua italiana, decorrono dalla notifica della traduzione del decreto. In questo caso l'espulso ha diritto ad ottenere la traduzione del decreto.
Corte Costituzionale
Sentenza n. 78, depositata il 16/03/2007
Misure alternative al carcere: ne hanno diritto anche gli extracomunitari senza permesso di soggiorno. La Corte ha ritenuto che la finalità rieducativa della pena non può essere compressa a tal punto da venire cancellata da altri valori di rango costituzionale come dalla disciplina dei flussi migratori.
Corte Costituzionale Sentenza 13/12 - 17/7/2001, n. 252
Assistenza prevista dalla legge garantisce il nucleo irriducibile del diritto alla salute
Con la sentenza in esame la Consulta ha affermato, con riguardo all'ambito del diritto alla salute del cittadino extracomunitario irregolare, che non può procedersi alla sua espulsione, quando dopo essere entrato clandestinamente nel territorio dello Stato, vi permanga al solo scopo di terminare un trattamento terapeutico essenziale. Oltre al testo della sentenza, è presente un commento di G. Giacalone: La malattia e le cure urgenti bloccano in ogni caso l'espulsione del clandestino.
Pena sproporzionata, irragionevole e troppo “elevata” quella prevista per gli extracomunitari espulsi che non hanno rispettato l’ordine del questore.
Per questi motivi la I sezione penale del Tribunale di Genova - con l’ordinanza depositata lo scorso 10 dicembre e qui integralmente leggibile tra gli allegati - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14 comma 5ter prima parte del decreto legislativo 286/98 come sostituito dall’articolo 1 comma 5bis legge 271/04 (che ha convertito in legge con modificazioni il Dl 241/04) nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5bis, in riferimento agli articolo 3 e 27 comma 3 della Costituzione.
Tra i vari aspetti di incostituzionalità sottolineati dal giudice genovese, particolare rilevanza viene data a quello dell’inasprimento della pena: macroscopico. Il massimo edittale della pena detentiva in precedenza prevista per lo stesso fatto qualificato come contravvenzione, si legge infatti nel provvedimento in esame, corrisponde ora «al minimo edittale previsto per il delitto».
La parola adesso passa alla Consulta che ancora una volta tornerà ad occuparsi di immigrazione clandestina.
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