Vai al contenuto

  • Log In with Google      Accedi   
  • Registrati ora!
  Moldova-mms.com News dal Regina Pacis Seborganelmondo  




SMMS   a
moldova-mms.com

     VEDI MEGLIO
    
e commenta >>

     IMGS   a:   live @ moldova-mms . com
     MMS    a:   live @ moldova-mms . com





- - - - -

PDS o CDS?


  • Non puoi aprire una nuova discussione
  • Effettua l'accesso per rispondere
Questa discussione ha avuto 37 risposte

#11 minupepita

minupepita

    AdvMI

  • Ambasadiani MI1e
  • StellaStellaStella
  • Messaggi: 890
    Località:Trento

    Medaglie



Inviato 29 August 2008 - 17:35:50


Ho pds in scadenza in aprile 2009 e mi sposo con cittadino italiano in ottobre 2008. Cosa devo fare? Chiedere in ottobre il rilascio della Cds o aspettare febbraio e anzichè fare la richiesta di rinnovo del Pds, richiedere la Cds?


#12 XCXC

XCXC

    TpX2MI

  • Ambasadiani MIra
  • StellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStella
  • Messaggi: 17,634

    Medaglie








Inviato 29 August 2008 - 18:23:09


Visualizza messaggioCri, su 29-Aug-2008 14:17, dice:

Confermo che anche a mio marito hanno rilasciato lo stesso documento, pds per motivi familiari valido 5 anni. Onestamente anche io pensavo che la CDS non esistesse più...non ci siamo posti più di tanto il problema perchè speriamo che nel giro di 5 anni riesca ad avere la cittadinanza it; ma a questo punto mi chiedo se non convenga cambiare il documento...  :conf (13):
  

Visualizza messaggiobegliocchi_78, su 29-Aug-2008 15:43, dice:

Salve a tutti,
posso confermare in base alla mia esperienza quanto affermato da Amedeo, sono sposata da 3 anni e mezzo con cittadino italiano e in questura a Roma e a Fiumicino dove ci siamo recati tantissime volte per informazioni ci hanno sempre parlato di Permesso di soggiorno e mai di Carta di soggiorno. Risultato? 6 mesi fa ho avuto una bambina e non ho potuto ricevere l'assegno di maternità...Oggi sono in aspettativa della benedetta Carta di Soggiorno, SOLO grazie alle informazioni chiare che ho ricevuto su questo forum.
Grazie ancora XCXC, grazie ad Amedeo e grazie a tutti!
  

Visualizza messaggioAmedeo, su 29-Aug-2008 17:29, dice:

Cara Begliocchi_78, ciao.



Potresti ancora citare in giudizio l'INPS e l'Ufficio Immigrazione, ma il costo della causa supera l'importo dell'assegno.

Anche per mia moglie accadde questo.   E' uno dei motivi per cui sono molto, ma molto, ma molto inc****to con la Pubblica Amministrazione.

Un saluto,

Scusate ma chiariamo subito che la CDS ora e' sostituita in tutto e dappertutto dal PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO che da diritto agli assegni familiari, e' a tempo INDETERMINATO e solo la tessera vale 5 anni.... nel senso che si deve cambiare dopo 5 anni... ma il DIRITTO rimane immutato.

Il diritto del coniuge extraUE ENTRATO REGOLARMENTE NEL NS TERRITORIO e' il documento citato. Per ora, visto che la corte EU ha stabilito che anche gli irregolari ne hanno diritto.

Se poi chiede il pds la Questura nn stara' li' a farvi notare l'errore state tranquilli... cosi' pure le poste italiane.

Voglio anche ricordare che l'assegno e' un diritto e bastera' chiederlo anche da parte dei possessori del solo pds che indicheranno di aver diritto alla vecchia CDS (ovvero al pdls CE) allegando ricevuta della richiesta della stessa. Anche se in ritardo riceveranno gli arretrati.



.


#13 XCXC

XCXC

    TpX2MI

  • Ambasadiani MIra
  • StellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStella
  • Messaggi: 17,634

    Medaglie








Inviato 29 August 2008 - 18:26:56


Visualizza messaggiominupepita, su 29-Aug-2008 18:35, dice:

Ho pds in scadenza in aprile 2009 e mi sposo con cittadino italiano in ottobre 2008. Cosa devo fare? Chiedere in ottobre il rilascio della Cds o aspettare febbraio e anzichè fare la richiesta di rinnovo del Pds, richiedere la Cds?

chiedere subito dopo sposati



.


#14 minupepita

minupepita

    AdvMI

  • Ambasadiani MI1e
  • StellaStellaStella
  • Messaggi: 890
    Località:Trento

    Medaglie



Inviato 29 August 2008 - 20:40:02


Visualizza messaggioXCXC, su 29-Aug-2008 18:26, dice:


chiedere subito dopo sposati




Grazie!


#15 bracciodiferro

bracciodiferro

    MI

  • Ambasadiani MI1e
  • StellaStella
  • Messaggi: 380

    Medaglie

Inviato 05 September 2008 - 17:43:51


Visualizza messaggionatali_s78, su 28-Aug-2008 19:35, dice:

Oggi sono andata di nuovo in quèstura( di Milano) e ho presentato la domanda. Ho ricevuto il PDS per 5 anni oggi stesso.

HUAAUUUU! Increndibile, in giornata! per me è un miracolo!

e poi a Milano, la metropoli più grande d'Italia... sai quante richieste... la Questura di Milano dovrebbe organizzare un bel corso accellerato a molti loro colleghi delle delle mie parti e non solo... ne avrebbero proprio bisogno!

Cita

Scusate ma chiariamo subito che la CDS ora e' sostituita in tutto e dappertutto dal PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO che da diritto agli assegni familiari, e' a tempo INDETERMINATO e solo la tessera vale 5 anni.... nel senso che si deve cambiare dopo 5 anni... ma il DIRITTO rimane immutato.

Il diritto del coniuge extraUE ENTRATO REGOLARMENTE NEL NS TERRITORIO e' il documento citato. Per ora, visto che la corte EU ha stabilito che anche gli irregolari ne hanno diritto.

Se poi chiede il pds la Questura nn stara' li' a farvi notare l'errore state tranquilli... cosi' pure le poste italiane.

Voglio anche ricordare che l'assegno e' un diritto e bastera' chiederlo anche da parte dei possessori del solo pds che indicheranno di aver diritto alla vecchia CDS (ovvero al pdls CE) allegando ricevuta della richiesta della stessa. Anche se in ritardo riceveranno gli arretrati.

in effetti questa è l'interpretazione giusta da dare... ma mi hanno detto che a certi impiegati dell'INPS hanno vietato "interpretare" perché possono eseguire solo operazioni da pc 286, al massimo 386! e bisogna attendere quando si è "troppo avanti", al massimo si può andare in vacanza ;-)

pace e bene...


#16 Amedeo

Amedeo

    MI

  • Ambasadiani MI1a
  • StellaStella
  • Messaggi: 425

    Medaglie





Inviato 05 September 2008 - 21:40:48


Caro XCXC, ciao.

Visualizza messaggioXCXC, su 29-Aug-2008 19:23, dice:

Scusate ma chiariamo subito che la CDS ora e' sostituita in tutto e dappertutto dal PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO che da diritto agli assegni familiari, e' a tempo INDETERMINATO e solo la tessera vale 5 anni.... nel senso che si deve cambiare dopo 5 anni... ma il DIRITTO rimane immutato.

Il diritto del coniuge extraUE ENTRATO REGOLARMENTE NEL NS TERRITORIO e' il documento citato. Per ora, visto che la corte EU ha stabilito che anche gli irregolari ne hanno diritto.

Se poi chiede il pds la Questura nn stara' li' a farvi notare l'errore state tranquilli... cosi' pure le poste italiane.

Voglio anche ricordare che l'assegno e' un diritto e bastera' chiederlo anche da parte dei possessori del solo pds che indicheranno di aver diritto alla vecchia CDS (ovvero al pdls CE) allegando ricevuta della richiesta della stessa. Anche se in ritardo riceveranno gli arretrati.

Scusami, ma non condivido la tua interpretazione.   La Carta di soggiorno ai sensi del DL 30/2007 (spesso aggiungono sotto il titolo rilasciato proprio questa dizione) e il PdS CE per lungo soggiornanti ai sensi del TU 286 sono due titoli di soggiorno diversi.   Simili, molto simili, ma diversi.

La diversità si vede con l'assegno di maternità (la CdS non ti fa litigare), con alcune prestazioni INPS e INAIL (la CdS non ti fa litigare), con le modalità di accesso ai paesi della UE (con il PdS CE entri solo nei paesi Schengen, mentre con la CdS entri ovunque - anche se in teoria: v. Gran Bretagna!!!), nelle modalità di possibile revoca (molto più difficile per la CdS).

Consiglio, quindi sempre la CdS proprio perchè tutela di più, anche se per poco, il possessore.

Un salutone,



Amedeo - amedeo_si@yahoo.it

Autore di:
Manuale di sopravvivenza burocratica per italiani con partner straniero
Ricongiungimento ... step by step
editi da: http://www.edizionidellimpossibile.com

Indice generale di Amedeo
http://ambasada.it/index.php?showtopic=4923

#17 XCXC

XCXC

    TpX2MI

  • Ambasadiani MIra
  • StellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStella
  • Messaggi: 17,634

    Medaglie








Inviato 05 September 2008 - 22:54:43


Visualizza messaggioAmedeo, su 5-Sep-2008 22:40, dice:

Caro XCXC, ciao.



Scusami, ma non condivido la tua interpretazione.   La Carta di soggiorno ai sensi del DL 30/2007 (spesso aggiungono sotto il titolo rilasciato proprio questa dizione) e il PdS CE per lungo soggiornanti ai sensi del TU 286 sono due titoli di soggiorno diversi.   Simili, molto simili, ma diversi.

La diversità si vede con l'assegno di maternità (la CdS non ti fa litigare), con alcune prestazioni INPS e INAIL (la CdS non ti fa litigare), con le modalità di accesso ai paesi della UE (con il PdS CE entri solo nei paesi Schengen, mentre con la CdS entri ovunque - anche se in teoria: v. Gran Bretagna!!!), nelle modalità di possibile revoca (molto più difficile per la CdS).

Consiglio, quindi sempre la CdS proprio perchè tutela di più, anche se per poco, il possessore.

Un salutone,


ma io sono d'accordo con te... solo che c'e' un piccolo problema, per il Ministero dell'Interno la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione NON ESISTE ANCORA in quanto manca il decreto attuativo (se tu lo conosci fammelo sapere perche' ancora io nn l'ho mai visto)...

e l'art 10 del decrto 30/2007 prevede proprio quello:

Articolo 10

(Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario

non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea)

1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo 2, trascorsi tre mesi dall’ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, redatta su modello conforme a quello stabilito con Decreto del Ministro dell’interno. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, è rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


e alla data di entrata in vigore del decreto esisteva gia', appunto, il permesso CE per lungo soggiornanti





Ora.... senza decreto attuattivo e leggendo l'articolo 10 e' ovvio che  il pdlsCE equivale alla CDS per familiare EU ossia alla vecchia CDS



.


#18 XCXC

XCXC

    TpX2MI

  • Ambasadiani MIra
  • StellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStella
  • Messaggi: 17,634

    Medaglie








Inviato 05 September 2008 - 23:37:36


Decreto Legislativo INPS n. 30 del 6 febbraio 2007

Cittadini comunitari: circolazione e soggiorno nei territori dell’Unione Europea

Attuazione  della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini UE e dei  loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio  degli Stati membri            Coordinamento attività connesse al fenomeno migratorio  
Direzione centrale Entrate contributive  
Direzione centrale Prestazioni  
Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito

  AI DIRETTORI CENTRALI  
AI DIRETTORI DI PROGETTO E DI INCARICHI SPECIFICI  
AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI DELLE AREE PROFESSIONALI  
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE  
AI DIRETTORI REGIONALI  
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI  
AI DIRETTORI DI AGENZIA

  Oggetto: Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007  "Attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei  cittadini UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri". Titoli di soggiorno e riflessi sulle tutele previdenziali e assistenziali.

  Il Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007  ‘Attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei  cittadini UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri’ (in G.U. del 27 marzo 2007 n. 72), entrato in vigore l’11 aprile 2007, disciplina le nuove modalità relative al diritto di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari, anche se cittadini extracomunitari.

  Per periodi di soggiorno  inferiori a tre mesi non sono previste per i cittadini comunitari  particolari condizioni o formalità, salvo naturalmente il possesso di  un documento di identità valido per l’espatrio rilasciato dal paese di  provenienza. Lo stesso diritto di soggiorno  è esteso ai familiari - anche se cittadini di uno stato extra UE -  purché abbiano un passaporto in corso di validità e, se richiesto, un  regolare visto d’ingresso. Durante i primi tre mesi di soggiorno, il cittadino UE non gode del diritto di assistenza sociale (articolo19, comma 3).

  Titolo di soggiorno: l’iscrizione anagrafica     
Per i periodi di soggiorno superiori a tre mesi la nuova normativa riconosce il diritto di soggiorno  al cittadino comunitario se lavoratore autonomo o subordinato, o  studente iscritto presso un istituto di formazione professionale  riconosciuto dallo Stato o per la frequenza di un corso di formazione  professionale, o se intende eleggere la sua residenza nel territorio  italiano (articolo 7, comma 1). Superati i tre mesi di permanenza sul  territorio nazionale, i cittadini comunitari titolari di un autonomo  diritto di soggiorno  - ed i loro familiari - sono tenuti a richiedere l’iscrizione  anagraficapresso il Comune di residenza (articolo 9); il certificato di  iscrizione anagrafica rappresenta il titolo di soggiorno che sostituisce di fatto la carta di soggiorno  per cittadini UE, prevista dal DPR n. 54/2002. Le modalità relative a  questo tipo di iscrizione anagrafica – che si distingue da quella  ordinaria - sono specificatamente disciplinate dalle circolari del Ministero dell’Interno n. 19 del 6 aprile 2007, n. 39 del 18 luglio 2007 e n. 45 dell’ 8 agosto 2007.

  Ai fini dell’iscrizione anagrafica il cittadino  comunitario deve presentare, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, lettera  a) e b), idonea documentazione attestante lo svolgimento di un’attività  lavorativa, di studio o di formazione professionale, ovvero la  disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri  familiari - che può essere autocertificata dall’interessato - (per la  relativa quantificazione delle risorse si utilizza il parametro  dell’importo dell’assegno sociale), accompagnata dalla titolarità di  una polizza assicurativa sanitaria, della durata di almeno un anno e  che copra i rischi su tutto il territorio nazionale.

  In particolare, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n. 45 dell’8 agosto 2007,  un lavoratore subordinato (stagionale e non stagionale), ai fini  dell’iscrizione anagrafica può esibire uno dei seguenti documenti per  dimostrare la propria condizione lavorativa:  l’ultima busta paga;  la ricevuta di versamento dei contributi Inps;  il contratto di lavoro contenente i codici identificativi INPS e INAIL;  la comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego (mod. ‘Unificato  Lav-assunzione’, ai sensi del DM del 30 ottobre 2007).

  In caso di lavoro autonomo, il cittadino comunitario può esibire uno dei seguenti documenti:  il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;  l’attestazione di attribuzione della partita IVA rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;  per chi esercita una libera professione, l’iscrizione all’albo del relativo ordine professionale.

  Dal dispositivo normativo consegue che:  
in caso di ingresso per lavoro, l’iscrizione all’anagrafe comunale  può essere successiva all’iscrizione all’INPS; è invece precedente in  caso di cittadini comunitari iscritti all’anagrafe per motivi diversi  dal lavoro (studio, formazione professionale, residenza) che  successivamente accedono all’inserimento lavorativo. In ogni caso la  condizione di iscrivibilità in quanto assicurati prescinde dalla  richiesta del titolo di soggiorno;
  nei rapporti con l’Istituto per la richiesta di prestazioni previdenziali e assistenziali, il titolo di soggiorno  richiesto per il cittadino comunitario – nella generalità dei casi - è  il certificato di iscrizione anagrafica rilasciato dal Comune di  residenza, che dovrà contenere, – ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n. 19 di aprile 2007  – trattandosi di una iscrizione ‘particolare’, il riferimento alla  norma ai sensi della quale è stato prodotto (articolo 9 D. Lgs. n. 30/2007).

  L’articolo 7, comma 3, prevede la conservazione del diritto di soggiorno,  per il cittadino comunitario già lavoratore subordinato, quando:  è inabile a seguito di infortunio;  è in stato di disoccupazione involontaria, dopo aver esercitato  un’attività lavorativa per oltre un anno, e sia iscritto presso il  Centro per l’impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti  l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;  è in stato di disoccupazione involontaria, al termine di un contratto  di lavoro di durata lavorativa determinata inferiore ad un anno ovvero  si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale;  segue un corso di formazione professionale.

  Le vigenti disposizioni prevedono l’erogazione del  trattamento di disoccupazione in presenza dei previsti requisiti  assicurativi e contributivi.

  Altri titoli di soggiorno

  La normativa vigente prevede, sia per il titolare che  per i familiari ricongiunti, casi particolari per i quali sono  riconosciuti altri titoli di soggiorno,  validi ai fini dell’iscrizione negli archivi dell’Istituto e della  fruizione di prestazioni previdenziali e assistenziali, accompagnati –  ove richiesto – dall’iscrizione anagrafica.

  Il primo caso è rappresentato dai cittadini comunitari in possesso della Carta di soggiorno alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, per i quali non è previsto l’obbligo dell’iscrizione anagrafica fino alla data di scadenza della stessa.

  Nel caso, invece, di cittadini comunitari che hanno presentato domanda di Carta di soggiorno prima dell’11 aprile 2007,  l’iscrizione all’anagrafe sarà possibile presentando la ricevuta della  Questura o di Poste Italiane e con l’autocertificazione dei requisiti  richiesti dalla nuova normativa. Ne consegue che anche per i cittadini  comunitari che alla predetta data avevano maturato i requisiti per  poter richiedere la Carta di soggiorno, sussiste l’obbligo di iscrizione all’anagrafe (articolo 9).

  Nel caso specifico del cittadino comunitario che  soggiorna in Italia per lavoro subordinato stagionale, ed intende  rimanervi solo per il periodo dello svolgimento dell’attività  lavorativa, questi viene iscritto nello schedario della popolazione  temporanea e riceve un’attestazione della durata di 1 anno (Circolare  del Ministero dell’Interno n.39 del 18 luglio 2007).

  Un ulteriore caso di titolo di soggiorno  particolare riguarda i familiari extracomunitari dei cittadini UE  residenti in Italia o di cittadini italiani, distinti in due  fattispecie:  i familiari extracomunitari che rientrano nell’articolo 2 del D. Lgs.  n. 30/2007 (coniuge, figli e ascendenti) sono tenuti a richiedere la ‘Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione’ in  Questura; solo dopo aver ottenuto tale titolo di soggiorno possono richiedere l’iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza.  In attesa della definizione del relativo modello di richiesta della carta di soggiorno da parte del Ministero dell’Interno,  devono richiedere - in Questura o tramite le Poste - il ‘permesso CE  per soggiornanti di lungo periodo’. (articolo 10, comma 1)  i familiari extracomunitari che rientrano nell’articolo 3 del D. Lgs. n.30/2007  (ogni altro familiare che nel Paese di provenienza sia convivente o a  carico del cittadino UE o che necessiti di essere assistito per gravi  motivi di salute) sono, invece, tenuti ad entrare in Italia con un  visto per residenza elettiva e a richiedere, entro tre mesi, alla  Questura il ‘permesso di soggiorno per residenza elettiva’.

  Diritto di soggiorno permanente   Il cittadino dell’Unione che soggiorna legalmente ed in via continuativa per cinque anni sul territorio nazionale ha diritto al soggiorno  permanente. Tale diritto si estende anche al familiare comunitario e/o  extracomunitario che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa  per cinque anni nel territorio, unitamente al cittadino comunitario  (articolo 14).

  Il calcolo dei cinque anni parte dalla data d’inizio di validità del titolo di soggiorno (permesso o carta), se già posseduto dall’interessato, o dalla data di iscrizione all’ Anagrafe comunale (circolare del Ministero dell’Interno n. 39 del 18 luglio 2007).  Pertanto, è possibile che cittadini comunitari (e relativi familiari  qualunque sia la loro cittadinanza), regolarmente presenti in Italia  prima dell’entrata in vigore del Decreto in esame, abbiano già raggiunto i requisiti per il diritto al soggiorno permanente.

  In deroga a quanto previsto dall’articolo 14, la legge  prevede che, in alcuni casi, il cittadino comunitario acquisisca il  diritto di soggiorno permanente  prima della maturazione dei cinque anni  (articolo 15):
  se il lavoratore subordinato o autonomo ha raggiunto l’età per percepire la pensione di vecchiaia;
  se il lavoratore subordinato cessa di svolgere la propria attività a  seguito di pensionamento anticipato, dopo aver svolto in Italia la  propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e avervi soggiornato  per più di tre anni;
  se il lavoratore subordinato o autonomo ha soggiornato in modo  continuativo da oltre due anni e cessa di esercitare la propria  attività professionale per una sopravvenuta incapacità lavorativa  permanente (il requisito relativo alla durata del soggiorno viene meno se l’incapacità è causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale);  se il lavoratore subordinato o autonomo, dopo tre anni di attività /soggiorno  continuativi, esercita un’attività subordinata o autonoma presso un  altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio  nazionale.


  Se il coniuge del cittadino comunitario è cittadino  italiano o ha perso la cittadinanza italiana a causa del matrimonio con  il lavoratore dipendente o autonomo, non è necessario il rispetto delle  condizioni relative alla durata del soggiorno per l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente (articolo 15, comma 4).

  In caso di acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il comune di residenza rilascia, a richiesta dell’interessato, un attestato di titolare di diritto di soggiorno permanente, che può essere sostituito da un’informazione contenuta nella carta d’identità elettronica, prossima emissione, di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (articolo16).

  Il diritto di soggiorno  permanente si estende ai familiari, indipendentemente dalla loro  cittadinanza, purché abbiano soggiornato unitamente al cittadino  dell’Unione per lo stesso periodo richiesto dalla legge nazionale (5,3  o 2 anni).
  In caso di decesso del lavoratore subordinato o autonomo prima dell’ acquisizione del diritto di soggiorno permanente, i familiari acquisiscono tale diritto se si verifica una delle seguenti condizioni (articolo 16, comma 6):
  il lavoratore subordinato o autonomo ha soggiornato sul territorio nazionale  in via continuativa per due anni;
  il decesso è avvenuto in seguito a infortunio sul lavoro o a malattia professionale;  il coniuge superstite ha perso la cittadinanza italiana a causa del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

  Ai familiari extracomunitari del cittadino comunitario o italiano, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la questura rilascia la ‘Carta di soggiorno permanente per i familiari dei cittadini Ue’ (articolo17).

  Mantenimento del diritto di soggiorno   Per il mantenimento del diritto di soggiorno vale il vincolo dell’articolo 13, comma 1, del Decreto in esame, che lega il diritto di soggiorno  dei cittadini comunitari e dei loro familiari alla disponibilità di  risorse economiche che ’impediscano di diventare un onere eccessivo per  il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante…’, a meno  che non si tratti di lavoratori subordinati o autonomi o di cittadini  comunitari entrati nel territorio dello Stato in cerca di un posto di  lavoro, iscritti al Centro per l’impiego da non più di sei mesi.
  Il comma 2 dell’articolo 13 prevede che i cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articolo 7, 11 e 12 finchè soddisfano le condizioni fissate dagli stessi articoli.


  In particolare, l’articolo 11 prevede la conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino comunitario nei seguenti casi:  se il familiare è cittadino comunitario ed ha acquisito il diritto di soggiorno  permanente di cui all’articolo 14 o se è in possesso dei requisiti  previsti nel citato articolo 7, comma 1 (lavoratore subordinato o  autonomo, iscrizione corso di studi ecc.);
  se il familiare, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, ha  soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del  decesso del cittadino dell’Unione ed ha acquisito il diritto di soggiorno  permanente o dimostri di esercitare un’attività lavorativa subordinata  od autonoma o di disporre per sè e per i familiari di risorse  sufficienti nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i  rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già  costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni;
  se i figli o il genitore che ne ha l’affidamento, indipendentemente  dalla cittadinanza, risiedono nello Stato e sono iscritti presso un  istituto scolastico per seguirvi gli studi, fino al termine degli  stessi.


  L’articolo 12 prevede, invece, il mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio con cittadini dell’Unione alle seguenti condizioni:
  il familiare avente la cittadinanza europea deve avere acquisito il permesso di soggiorno permanente o deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 7, comma 1;
  il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro deve avere acquisito il diritto al soggiorno permanente o devono sussistere i seguenti casi:


  a) il matrimonio e’ durato almeno tre anni, di cui  almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell’inizio del  procedimento di divorzio o annullamento;
  b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha  ottenuto l’affidamento dei figli del cittadino dell’Unione in base ad  accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
  c) l’interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso  o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona  commessi nell’ambito familiare;
d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro  beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione  giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore.

  Nei suddetti casi, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno  resta comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di  esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre  per sè e per i familiari di risorse sufficienti nonché di  un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero  di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una  persona che soddisfa tali condizioni.

  Tutele previdenziali e assistenziali   L’articolo 19, comma 2, del decreto  in oggetto dispone, che ‘ogni cittadino dell’Unione che risiede nel  territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini  italiani nel campo di applicazione del Trattato: il beneficio di tale  diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di Stato  membro che siano titolari di autonomo diritto o di diritto di soggiorno permanente’.

  In presenza dei suddetti requisiti, comprovabili  tramite autocertificazione presso gli Enti preposti e del possesso dei  titoli di soggiorno  validi, i cittadini comunitari e i loro familiari possono beneficiare,  ricorrendone i presupposti, delle prestazioni assistenziali e  previdenziali.

  Di seguito si forniscono indicazioni riferite alle  prestazioni a sostegno della maternità e della paternità e alle  prestazioni assistenziali.

  Assegno di maternità “dei Comuni” e assegno di maternità “dello Stato” (artt. 74 e 75 del D. Lgs. n.151/2001–D.P.C.M. 452/2000)

  Dall’11 aprile 2007,  i cittadini comunitari che, superati i tre mesi di permanenza sul  territorio nazionale ed avendone i requisiti di legge, intendono  richiedere gli assegni di maternità in esame, devono attestare  l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza. Si rammenta che, ai  fini della concessione dei benefici in esame, l’avente diritto, a  prescindere dalla nazionalità, dev’essere residente in Italia anche con  riguardo al momento dell’evento (parto o ingresso in famiglia in caso  di adozione/affidamento).

  I cittadini comunitari in possesso di carta di soggiorno per cittadini UE, non ancora scaduta alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 30/2007, possono validamente presentare domanda di assegno unitamente alla citata carta di soggiorno.

  La regolarità del soggiorno  in Italia, utile anche ai fini della concessione degli assegni di cui  trattasi, è altresì comprovata dall’attestato di titolare di diritto di  soggiorno permanente rilasciato ai sensi dell’articolo 14 e ss. del decreto in oggetto, risultante eventualmente dalla carta di identità elettronica dell’interessato.

  Le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 30/2007  trovano attuazione anche relativamente ai cittadini rumeni e bulgari, i  quali - fermo restando quanto a suo tempo precisato nella circolare n.  46/2007 - beneficiano dell’assegno di maternità se in possesso del certificato di iscrizione all’anagrafe.

  Il diritto di soggiorno  nel territorio dello Stato, nonché le prestazioni assistenziali, tra le  quali si ritengono inclusi gli assegni in questione, sono riconosciute  anche in favore dei familiari (comunitari o meno) di cittadini  dell’Unione individuati dall’articolo 2, regolarmente soggiornanti in  Italia sulla base delle norme del decreto  in esame. Conseguentemente, fermi restando gli altri requisiti di  legge, le cittadine comunitarie, familiari di cittadini dell’Unione o  italiani, possono inoltrare le domande di assegno a condizione che  attestino l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza.

  I familiari del cittadino dell’Unione, non aventi la  cittadinanza di uno Stato membro, invece, devono richiedere – come  precedentemente indicato - al Questore la “Carta di soggiorno  di familiare di un cittadino dell’Unione” subordinatamente alla quale è  possibile anche per costoro procedere all’iscrizione anagrafica. Come  in precedenza indicato, vale il possesso del ‘permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo’ fino all’emanazione del modello di richiesta relativo alla suddetta carta di soggiorno.

  Pertanto - fermo restando che gli assegni in questione,  in presenza degli altri presupposti di legge, sono concessi alle donne  cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie purché residenti nel  territorio dello Stato al momento dell’evento tutelato - le cittadine  extracomunitarie presenti in Italia, in qualità di familiari del  cittadino dell’Unione, possono accedere ai benefici in esame a  condizione che le stesse dimostrino, all’atto della domanda di assegno,  di essere in possesso della carta di soggiorno sopra indicata (o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).

  Il diritto di soggiorno permanente - certificato, come prima precisato, dall’attestazione di soggiorno permanenteper il cittadino comunitario e dalla “carta di soggiorno  permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro”, in caso di familiare non comunitario di cittadino comunitario  o italiano – assicura l’accesso ai predetti assegni di maternità e di  paternità.

  Si rammenta che, anche ai fini del riconoscimento degli assegni in questione, le disposizioni di cui al D. Lgs. n.30/2007 circa il soggiorno  in Italia e le correlative prestazioni assistenziali trovano  applicazione, se più favorevoli, anche in favore dei familiari  (cittadini dell’Unione o meno) di cittadini italiani (circ. Ministero Interno n. 19/2007).

  Assegni nucleo familiare (articolo65 della Legge 23.12.1998 n. 448)
  L’assegno di cui all’articolo 65 della legge n. 448/1998 viene  concesso, ai sensi dell’articolo 80, comma 5 della legge n.338/2000,  anche ai nuclei familiari di cittadino comunitario residente in Italia  in cui siano presenti almeno tre figli minori.

  A decorrere dall’ 11 aprile 2007  i cittadini comunitari che intendono richiedere la prestazione in  parola devono attestare l’iscrizione anagrafica dei cittadini residenti  secondo quanto previsto dall’articolo 9.

    Prestazioni assistenziali
  Con decorrenza dall’11 aprile 2007,  i cittadini comunitari ed i loro familiari a carico che risiedono  regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, possono  fare richiesta, in presenza degli altri requisiti, dell’assegno sociale  e delle prestazioni di invalidità civile, accludendo alla domanda il  certificato di iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza.
  I titolari di carta di soggiorno, non ancora scaduta alla data dell’11 aprile 2007, possono presentare la domanda, allegando la suddetta carta di soggiorno.
  Va precisato che per la concessione delle prestazioni di carattere  assistenziale, richieste dai familiari a carico, l’accertamento del  requisito reddituale dovrà essere effettuato valutando il solo reddito  personale del richiedente, oppure, ove previsto, il reddito cumulato  con quello del coniuge (assegno sociale e maggiorazioni sociali).
  I familiari a carico, non aventi cittadinanza in uno Stato membro  dell’Unione, per ottenere l’iscrizione anagrafica, debbono  preventivamente fare richiesta, all’Ufficio Immigrazione della Questura  competente, della "carta di soggiorno " di familiare di cittadino dell’Unione.  


  Allegati  Immagine inviata  Scheda sintetica riassuntiva su:  
casi particolari per i quali il cittadino comunitario è in possesso  di altri tipi di documentazione attestante la regolarità del soggiorno;  condizione dei familiari del cittadino comunitario, distinti nelle due categorie previste dal Decreto Legislativo  n. 30/2007.

  Immagine inviata  Scheda sinottica su:  
i titoli di soggiorno, utili ai fini istituzionali, dei cittadini extracomunitari e comunitari.    La tabella sinottica relativa ai titoli di soggiorno  è disponibile anche sul sito Intranet del ‘Coordinamento e supporto  delle attività connesse al fenomeno migratorio’, nella sezione  ‘Utilità’.

  Il Direttore generale  
Crecco

  CASI PARTICOLARI  

             Soggetto           Documenti  validi  
    Comunitario in possesso della carta di soggiorno’ in corso di validità e già iscritto all’anagrafe  carta di soggiorno
   iscrizione anagrafica (fatta al momento della richiesta della carta di soggiorno)    Cittadino rumeno o bulgaro che soggiorna in Italia per lavoro e non appartiene a uno dei seguenti settori:  
Immagine inviata  agricolo e turistico alberghiero;  
Immagine inviata  lavoro domestico e di assistenza alla persona (colf e badanti);  
Immagine inviata  edilizio;  
Immagine inviata  metalmeccanico;  
Immagine inviata  dirigenziale e altamente qualificato;  
Immagine inviata  lavoro stagionale.
  (msg. n. 1552 del 16 gennaio 2007 e n. 2309 del 25 gennaio 2007, msg. 001107 del 14 gennaio 2008).  nulla osta al lavoro rilasciato dal SUI
  iscrizione anagrafica  

        FAMILIARI    



      
  Familiare  Documenti  validi    
  comunitario  Iscrizione anagrafica        Familiare ’articolo 2’  extracomunitario  carta di soggiorno  di familiare di cittadino Ue (n.b. in attesa di definizione del  relativo modulo, viene rilasciato il permesso CE per soggiornanti di  lungo periodo)  
   Iscrizione anagrafica          
   comunitario  Iscrizione anagrafica  
    Familiare ‘articolo 3’   extracomunitario   permesso di soggiorno per residenza  elettiva  
    Familiare ‘articolo 2 ‘ e ‘articolo 3’  extracomunitario  carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini UE  


    Definizioni  
   I familiari cosiddetti ‘articolo 2’ sono:   (D. Lgs. n. 30/07 articolo 2, così come specificato nella Circolare del 18/07/07 al punto 2)          
Immagine inviata  il coniuge;  
Immagine inviata  i figli, propri o del coniuge, di età inferiore a 21 anni o a carico;  
Immagine inviata  gli ascendenti in linea retta,a carico, proprio o del coniuge, a prescindere dal grado di parentela.

   I familiari cosiddetti ‘articolo 3’ sono:   (D .Lgs. n. 30/07 articolo 3, comma 2, lett. a) e b)

  Immagine inviata  il partner con cui il cittadino Ue abbia una relazione stabile, certificata dallo Stato di appartenenza del cittadino Ue;  
Immagine inviata  ogni  altro familiare che nel Paese di provenienza sia convivente o a carico  del cittadino Ue o che necessiti di essere assistito da quest’ultimo  per gravi motivi di salute.

                    [ lunedì 7 aprile 2008 ]



.


#19 bracciodiferro

bracciodiferro

    MI

  • Ambasadiani MI1e
  • StellaStella
  • Messaggi: 380

    Medaglie

Inviato 05 September 2008 - 23:45:06


premesso che ai fini INPS in parola sia il cd. PDS CE sia la cd. Carta di Soggiorno danno gli stessi diritti e come si diceva prima gli impiegati dell'istituto dovrebbero "interpretare" la nuova denominazione dei documenti come fa XCXC... allego nota ADUC che fa al caso (purtroppo il nostro legislatore si diverte nei giochi di parole, tenendo conto degli impiegati INPS avrebbe fatto meglio a chiamare i due titoli Carta di Soggiorno UE e Carta di Soggiorno EXTRA-UE)...

http://www.aduc.it/d...i.php?id=173007

Immigrazione. Sparisce la "Carta di soggiorno" sostituita dal "Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo"
Claudia Moretti
27 Febbraio 2007


Costretti ancora una volta, e in ritardo sulla tabella di marcia, l'Italia ha finalmente ottemperato alla direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, emanando con decreto legislativo n. 3 dell' 8 gennaio 2007 le modifiche necessarie all'adeguamento della normativa agli obblighi comunitari. In particolare si e' provveduto alla modifica dell'art. 9 del testo unico sull'immigrazione, con cui si introduce il nuovo titolo di soggiorno, e all'introduzione di un nuovo articolo, l'art. 9 bis, con cui si disciplina il riconoscimento del titolo medesimo rilasciato in altri Paesi CE.
Vediamo, in breve, le novita'.

DIFFERENZE
1. La carta di soggiorno, che veniva rilasciata ieri ai cittadini extracomunitari, per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per lavoro autonomo residenti da almeno sei anni sul nostro territorio, oggi non esiste piu'. Per il nuovo titolo di soggiorno basteranno cinque anni di presenza regolare sul nostro territorio.
2. Non sara' necessario, come accadeva per il rilascio della vecchia carta, possedere un permesso di soggiorno per un motivo "che consenta un numero indeterminato di rinnovi", bastera' un permesso di soggiorno di lunga durata (ad esempio per lavoro subordinato, anche a tempo determinato, autonomi, per motivi familiari). Questa modifica e' molto opportuna se si pensa che alcune questure, a nostro avviso illegittimamente e travisando la norma, rifiutavano la carta di soggiorno al richiedente che non avesse, al momento dell'istanza, un lavoro a tempo indeterminato.
3. Anche il permesso CE per lungo-soggiornanti non potra' esser rilasciato e, se rilasciato potra' esser revocato "agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato". Ma a differenza della carta, la valutazione sulla pericolosita' in questione sara' valutata in concreto, e non piu' sulla base dell'applicazione automatica e "burocratica" delle esclusioni per quei soggetti condannati, anche con condanne non definitive, per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 codice di procedura penale. Riemergono cosi' vecchie istanze della migliore dottrina e giurisprudenza che, anche in merito al semplice permesso di soggiorno, cosi' come ai ricongiungimenti familiari, chiedono all'amministrazione una valutazione obiettiva, attuale e concreta che tenga conto anche della durata del soggiorno sul nostro territorio, dell'inserimento socio familiare e lavorativo del soggetto. Il quest'ottica, i reati costituiranno uno degli elementi da tener in considerazione nel bilanciamento degli interessi a cui sono chiamate le Questure.
4. Sono stati definiti in 6 mesi consecutivi e 10 mesi complessivi i termini massimi di assenza dal territorio nazionale entro i quali si puo' comunque aspirare allo status di soggiornante di lungo periodo. Tale chiarimento e' in linea con le disposizioni ministeriali in materia di cittadinanza e mira a limitare la discrezionalita' amministrativa e le interpretazioni rigide del passato (si veda: http://www.aduc.it/d....php?id=169102).
Allo stesso modo, si quantifica in 12 mesi consecutivi il termine massimo di assenza dal territorio nazionale che giustifica la revoca del titolo.

SOMIGLIANZE
1. Rimangono inalterati i parametri richiesti per l'"idoneita igenico sanitaria dell'alloggio", per il reddito (art. 29 comma 3 "...reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente."), e per il rilascio del titolo anche per i familiari di cui all'art. 29 comma 1 T.U. Immigrazione (coniuge; figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute; genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza).

I LUNGO SOGGIORNANTI DEGLI ALTRI PAESI CE
Coloro che godranno maggiormente delle innovazioni della presente normativa sono i cittadini extracomunitari che hanno risieduto per lungo periodo in altro paese comunitario e si vogliono trasferire per oltre tre mesi in Italia, soli o con i propri congiunti, per lavoro, studio o altra attivita'. Fino ad oggi, infatti, una carta di soggiorno francese o spagnola, non esimeva il suo titolare, cittadino extraUE, dalla richiesta di autonomo e separato titolo di soggiorno alle autorita' italiane. A nulla valeva la circostanza di aver risieduto in Europa da anni e anni, doveva rifare la disperante trafila dei flussi di ingresso per poter lavorare nel nostro Paese.
Naturalmente occorre che anche il Paese dove lo stesso ha conseguito lo status di soggiornante di lungo periodo abbia recepito la direttiva 2003/109/CE, come con questa normativa ha fatto l'Italia.
Coloro, dunque, che saranno in possesso di tale titolo rilasciato da altro stato dell'UE, potranno richiedere il rilascio di un equivalente titolo italiano. Possono ottenere anche un permesso di soggiorno per i propri familiari.
Non e' chiaro tuttavia se i familiari in questione, i medesimi di cui all'art. 29 comma 3 su riportato, devono aver risieduto gia' nel paese dove il titolo e' stato rilasciato, come parrebbe dalla lettura del comma 3 dell'art. 9 bis "Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE...previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29, comma 3",, oppure e' sufficiente mostrare la certificazione attestante la parentela, come invece parrebbe dalla lettura della Circolare del Ministero dell'Interno n. 400/A/2007/463/P/10.2.2. del 16 febbraio 2007 emanata ad esplicazione della normativa introdotta: "...il predetto diritto di soggiorno e' esteso anche ai familiari... .previa dimostrazione del rapporto familiare".

ESCLUSIONI
Infine, si fa presente che la normativa in questione non si applica nei confronti dei cittadini dei paesi terzi "lungo soggiornanti" nel Regno Unito, Irlanda e Danimarca, nonche' nei confronti dei cittadini neo comunitari.
Occorre ricordare, comunque, che per questi ultimi soggetti vigono le regole disposte dalla legge 54/2002 che disciplina tutt'oggi il soggiorno in Italia degli appartenenti all'Unione Europea e la relativa ed autonoma Carta di soggiorno UE, da tenere distinta dal neonato permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.


#20 bracciodiferro

bracciodiferro

    MI

  • Ambasadiani MI1e
  • StellaStella
  • Messaggi: 380

    Medaglie

Inviato 06 September 2008 - 00:01:00


su quale documento richiedere per il coniuge, figli e ascendenti del cittadino UE o italiano certo non si discute che è la cd. Carta di Soggiorno (UE), ma mancano i decreti attuativi o no?

Nel frattempo le Questure cosa fanno? Rilasciano a tutti il PDS CE (quello che io avrei chiamato Carta di Soggiorno EXTRA-UE) che comunque ai fini INPS da gli stessi diritti, almeno così è in tutta l'UE!





Leggono questa discussione 5 utenti

0 utenti, 5 ospiti, 0 utenti anonimi










                                                               Effettua i tuoi pagamenti con PayPal.  un sistema rapido, gratuito e sicuro.



info@ambasada.it

 Telegram.me/Ambasada     iMessage: info@ambasada.it

fax (+39) 02 70033057       tel (+39) 02 45077169


Sedi diplomatiche della Repubblica di Moldavia:

Ambasciata di Roma
   Consolato di Milano  Consolato di Padova





Privacy e Cookie Policy / Termini e Regole del Forum