Inviato 27 July 2009 - 14:42:45
27 luglio 2009
Immigrazione e “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”: pubblicata in gazzetta ufficiale la legge 15 luglio 2009, n. 94. Entra in vigore l’8 agosto.
Dall’8 agosto data scatta il reato di ingresso e soggiorno illegale e tutte le altre disposizioni che non richiedono decreti di attuazione. Corsa contro il tempo per il salvataggio di colf e badanti.
La legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica , è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 128 alla GU del 24 luglio 2009 ed entrerà in vigore l’8 agosto.
Da quella data saranno operative tutte le norme la cui attuazione non è subordinata all’adozione di ulteriori provvedimenti, quali l’accordo di integrazione, la tassa sui permessi di soggiorno, il test di lingua italiana per la concessione del permesso di soggiorno CE e le nuove misure sul money transfer.
In particolare, a partire dall’8 agosto scatterà il reato di ingresso e soggiorno illegale che tutti i pubblici ufficiali dovranno obbligatoriamente segnalare all’autorità giudiziaria.
Se il Parlamento, come è probabile, riuscirà ad approvare entro questa settimana in via definitiva la legge di conversione del decreto anti crisi che prevede la regolarizzazione di colf e badanti, almeno per questa categoria di lavoratori immigrati non vi saranno rischi di incriminazione e di espulsione in quanto la norma prevede la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi fino alla conclusione del procedimento di emersione.
(M.M.)
Ddl sicurezza e immigrazione: tredici punti per fare chiarezza.
1. Reato di immigrazione clandestina e possibile “salvataggio” di colf e badanti
Il disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” è stato approvato dal Parlamento ma non è ancora entrato in vigore. Occorre attendere i seguenti passaggi: firma del Capo dello Stato, revisione redazionale del testo e delle note che lo accompagnano, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. e, probabilmente, entro il mese di agosto.
Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, che è punito con l’ammenda da 5mila a 10mila euro, sarà contestato a tutti gli stranieri che, alla data di entrata in vigore della legge, “si trattengono” sul territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico immigrazione, a prescindere da quando è avvenuto il loro ingresso in Italia. Poiché questo è il dato letterale della norma, che peraltro corrisponde all’intenzione del Parlamento di sanzionare indistintamente tutti gli irregolari, NON È VERO che il nuovo reato si applicherà solo agli stranieri che entreranno in Italia dopo l’entrata in vigore della legge, come dichiarato anche da autorevoli esponenti politici.
Chi attualmente occupa alle sue dipendenze un lavoratore, anche domestico, sprovvisto di permesso di soggiorno già commette un reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
Se il Governo, prima dell’entrata in vigore della legge penale, proporrà un provvedimento di regolarizzazione o il “ripescaggio” delle domande di nulla osta al lavoro per colf e badanti già presentate entro il 31 maggio 2008 ma non accolte perché fuori quota, il reato non potrà essere contestato in quanto verrà a mancare il presupposto della irregolarità del soggiorno.
Dopo l’entrata in vigore della legge i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio avranno l’obbligo di denunciare gli stranieri irregolari. Questo obbligo non riguarda il privato cittadino né, tanto meno, chi opera per conto di associazioni o strutture private di assistenza.
2. Obbligo di dimostrazione della regolarità del soggiorno
Per ottenere dalla pubblica amministrazione licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati, fatta eccezione dei servizi sanitari e della scuola dell’obbligo, occorre dimostrare la regolarità del soggiorno.
Con le nuove norme sono preclusi allo straniero irregolare, a differenza di quanto finora previsto, gli atti di stato civile e cioè quelli relativi a nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, filiazione, adozione.
Nessuna limitazione, invece, per quanto riguarda l’accesso ai pubblici servizi quali trasporti, energia elettrica, gas, telefono e simili, poiché non si tratta di licenze o provvedimenti della pubblica amministrazione ma di contratti di natura privatistica tra utente e gestore che la legge non preclude agli irregolari.
3. Obbligo di esibizione dei documenti di identificazione e del permesso di soggiorno
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000.
4. Divieto di contrarre matrimonio
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile il nulla osta al matrimonio rilasciato dal proprio consolato nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
5. Accordo di integrazione
(operativo solo dopo l’approvazione del regolamento attuativo da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge)
Il cittadino straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, dovrà sottoscrivere un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a conseguire specifici obiettivi indicati nel regolamento nel periodo di validità del permesso di soggiorno.
Il regolamento indicherà le circostanze che determineranno perdita dei crediti. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
6. Tassa sul permesso di soggiorno
(operativa solo dopo l’emanazione di un decreto Ministro dell’economia/Ministro dell’interno)
La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.
7. Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(operativa solo dopo l’emanazione di un decreto Ministro dell'interno/Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca)
Il rilascio del permesso di soggiorno CE è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.
8. Cessione di immobile
Chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla condanna segue la confisca dell’immobile.
Il reato non sussiste perciò, ad esempio, nel caso di ospitalità concessa da enti di beneficenza o religiosi, oppure nel caso di locazione ad un canone di mercato, oppure nel caso di alloggio della badante equamente retribuita.
9. Divieto di espulsione
Non possono essere espulsi gli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana. Sono parenti entro il secondo grado i genitori, i nonni, i nipoti (figli dei figli) ed i fratelli dei cittadini italiani.
10. Ricongiungimento familiare
- Ai fini della richiesta del ricongiungimento familiare deve essere dimostrato che l’alloggio è conforme ai requisiti igienico-sanitari ed ha l’idoneità abitativa, accertati dagli uffici comunali;
- non è consentito il ricongiungimento del coniuge o dei genitori quando gli stessi siano coniugati con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale;
- il genitore naturale del minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, può chiedere il ricongiungimento familiare se dimostra il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito;
- il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta.
11. Minori non accompagnati
I minori non accompagnati, affidati ai sensi dell’art. 2 legge 184 o sottoposti a tutela, possono convertire il permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età solo se hanno maturato un soggiorno pregresso triennale.
12. Acquisito della cittadinanza per matrimonio
Il coniuge del cittadino italiano può acquistare la cittadinanza quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni in Italia, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero. Inoltre, al momento dell'adozione del decreto di concessione, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussiste la separazione personale dei coniugi. In presenza di figli nati o adottati dai coniugi i termini sono ridotti alla metà.
13. Money transfer
(operativo decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge)
I money transfer acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. In mancanza del titolo di soggiorno i responsabili del money transfer effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Nel caso di mancato rispetto di tale disposizione è revocata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività finanziaria.
(Red.)