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Ubriaco sul Cherokee, un disastro: centra bus e auto, arrestato ... - Il Gazzettino


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Questa discussione ha avuto 20 risposte

#11 XCXC

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Inviato 26 September 2018 - 23:34:19


Visualizza messaggioandy, su 24 September 2018 - 21:29:25, dice:



Conclusione la seconda volta, in quanto recidivo, 2’500 euro di multa e sospensione della patente per due anni.

x un limite di velocita'? Ammazza!!!

Io in Svizzera avevo preso una multa per eccesso di velocita' pagata all'istante ma nessun processo...

ricordo che gli svizzeri mi riprendevano se riscaldavo l'auto al mattino... era inverno... :D  ma 5 minuti eh... nemmeno...

fuori dell'albergo... mentre aspettavo altri per andare a lavorare...



.


#12 XCXC

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Inviato 26 September 2018 - 23:40:54


Visualizza messaggioandy, su 24 September 2018 - 15:45:41, dice:

Ormai sono 7 anni che guido in Moldova, bisogna fare attenzione ed adottare quello che io definisco uno stile di guida difensivo. Ossia costantemente guardare avanti, dietro, a destra e sinistra.



giusto... ho provato anch'io quella sensazione... ma c'e' da dire pero' solo a Chisinau... e comunque un italiano lo trova abbastanza caotico ma nella norma come in Italia... anche se in questi ultimi anni siamo diventati un po' piu' educati...

ma nel resto della MD e' abbastanza tranquilla la guida...

comunque... metti una strada larga e senza striscie che delimitano le corsie e viene fuori il caos ovunque... forse e' anche quello il motivo...



.


#13 andy

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Inviato 28 September 2018 - 15:59:51


Visualizza messaggioXCXC, su 26 September 2018 - 23:34:19, dice:

x un limite di velocita'? Ammazza!!!

Esattamente 3'000 franchi svizzeri di multa e 2 anni di sospensione della patente.

Funziona cosi, e mi sembra anche in Italia, a dipendenza di quanto si supera il limite di velocita o vi è solo multa oppue multa e prodecura amministrativa ossia sospensione della patente.
Non so esattamente quali sono le disposizioni in caso di velocita, dipende dai limiti.

Piu semplice in caso di alcol. Se si guida dopo aver bevuto viene tollerato lo 0,5 per mille. Superato il tasso dello 0,5 fino allo 0,8 vi è solo multa. Al di sopra dello 0,8 oltre a multa vi è la sospensione della patente.

Sempre piu vi è "tolleranza zero" in materia di circolazione in Svizzera e da quanto sento dire anche in Italia non scherzano.


#14 XCXC

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Inviato 28 September 2018 - 17:49:53


ho capito pero' dai una sospensione di 2 anni mi sembra fuori da ogni logica... e pure la multa di 3000 franchi... dai

in IT la sospensione e' di uno/3 mesi... e multe che sono un ventesimo...

per l'alcol invece anch'io sono per la tolleranza zero !!! E li' in IT nn si scherza... c'e' anche l'omicidio stradale che e' quasi un omicidio volontario... nel senso che se ti metti alla guida ubriaco o drogato e ammazzi qualcuno... e' come avere la pistola fumante !!!

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Le multe e le sanzioni per eccesso di velocità

Vediamo quindi le multe per eccesso di velocità e le sanzioni accessorie in base a quanto disposto all’articolo 142 del Codice della Strada:
  • il superamento del limite di velocità fino a un massimo di 10 km/h prevede una multa che va da un minimo di 41 euro ad un massimo di 168 euro;
  • il superamento del limite di velocità compreso tra i 10 km/h e i 40 km/h prevede una multa che va da 168 a 674 euro e la decurtazione di 3 punti sulla patente;
  • il superamento del limite di velocità compreso tra i 40 km/h e i 60 km/h prevede una multa compresa tra i 527 e 2.108 euro e la decurtazione di 6 punti sulla patente. È inoltre prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo che va da uno a tre mesi (tra otto e diciotto mesi in caso di recidiva in un biennio);
  • il superamento di oltre 60 km/h del limite di velocità prevede una multa che va da 821 a 3.287 euro e la decurtazione di 10 punti sulla patente. È prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo che va da sei mesi a un anno; se l’infrazione per eccesso di velocità di oltre 60 km/h viene ripetuta due volte in un biennio è prevista la revoca della patente.
Le violazioni commesse tra le 22:00 e le 7:00 sono aumentate di 1/3 e alla terza violazione commessa in un anno che comporta la decurtazione di almeno 5 punti sulla patente è prevista la revisione della patente.



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#15 XCXC

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Inviato 28 September 2018 - 17:55:14


Visualizza messaggioXCXC, su 28 September 2018 - 17:49:53, dice:

per l'alcol invece anch'io sono per la tolleranza zero !!! E li' in IT nn si scherza... c'e' anche l'omicidio stradale che e' quasi un omicidio volontario... nel senso che se ti metti alla guida ubriaco o drogato e ammazzi qualcuno... e' come avere la pistola fumante !!!


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Guida in stato di ebbrezza, le sanzioni previste dal CDS

  • Immagine inviata
  

Capita quando si cena al ristorante, si passa la serata al pub con gli amici o si va a ballare: qualche bicchiere di vino, una birra oppure un cocktail alcolico. Nulla di male, se poi non ci fosse la necessità di mettersi al volante. In tal caso si rischia grosso, perché le sanzioni previste dall’articolo 186 del Codice della Strada in caso di guida in stato di ebbrezza sono molto aspre e prevedono sempre la sanzione accessoria della sospensione della patente. Fino ad arrivare alla revoca, nei casi di recidiva in un biennio.

Sanzioni per guida con tasso alcolemico tra 0,51 e 0,8 g/l


Mettersi alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,51 e 0,8 grammi per litro non costituisce reato penale. La sanzione amministrativa consiste in una multa che va da un minimo di 527 a un massimo di 2.108 euro, a cui si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo che va da tre a sei mesi.
In tal caso il veicolo può essere guidato da un altro passeggero che abbia un tasso alcolemico non superiore a 0,5 g/l e può essere lasciato in consegna al proprietario o in un’autorimessa. Se non ci fosse un'altra persona idonea a spostare il veicolo, questo verrà recuperato da un carro attrezzi a carico del trasgressore.  

Sanzioni per guida con tasso alcolemico 0,81 e 1,5 g/l


Mettersi alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,81 e 1,5 grammi per litro costituisce reato penale punibile con l’arresto fino a 6 mesi, una multa che va da 800 a 3.200 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo che va da sei mesi a un anno.

Sanzioni per guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l


Si tratta della soglia sopra la quale vengono applicate le sanzioni massime previste in caso di guida in stato di ebbrezza: arresto da sei mesi a un anno, multa che va da 1.500 a 6.000 euro e sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo che va da uno a due anni.
È inoltre prevista la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, tranne se tale veicolo sia intestato a persona diversa da quella che ha commesso il reato. In tal caso, quindi, il veicolo non viene confiscato ma viene raddoppiata la durata della sospensione della patente, che quindi passa da un minimo di due a un massimo di quattro anni.

Incidente in caso di guida in stato di ebbrezza


Qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, le sanzioni previste dal Codice della Strada sono raddoppiate, è prevista la sanzione accessoria della revoca della patente ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo con cui è stato provocato l’incidente per un periodo di 180 giorni, eccetto nei casi in cui il veicolo è intestato ad un soggetto diverso da quello che ha provocato l’incidente.

Tasso alcolemico zero per neopatentati


In base a quanto disposto dal Codice della Strada, i minori di 21 anni e tutti i soggetti neopatentati (ovvero che abbiano conseguito la patente da meno di tre anni) non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche, in quanto il limite imposto è di zero grammi per litro.
La multa prevista per i neopatentati alla guida in stato di ebbrezza accertata con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l è fino a 624 euro, mentre in caso di tasso alcolemico superiore si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada aumentate di un terzo.
Tolleranza zero anche per i guidatori professionali che svolgono l'attività di trasporto di merci o di persone e per i conducenti di veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, con sanzioni raddoppiate in caso di guida in stato di ebbrezza accertata e revoca della patente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Stato di ebbrezza, i casi di recidiva e rifiuto di sottoporsi all’alcol test


Nei casi di recidiva in un biennio è prevista la revoca della patente. Se invece il soggetto che viene fermato e sospettato di guida in stato di ebbrezza si rifiuta di sottoporsi all'alcol test, vengono applicate le sanzioni più severe previste dal Codice della Strada, ovvero quelle applicate nei casi di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: multa da 1.500 e 6.000 euro, sospensione della patente da uno a due anni e confisca del veicolo.

Stato di ebbrezza,  ricorso e prescrizione


In caso di guida in stato di ebbrezza è comunque possibile fare ricorso se durante l’accertamento sono stati commessi dei vizi di forma.
Il tempo necessario per la prescrizione delle sanzioni relative all’articolo 187 del Codice della Strada è di due anni se si tratta di una contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda, di tre anni se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto e di cinque anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa.

Stato di ebbrezza e omicidio stradale

Nel 2016 è stata introdotta la legge di omicidio stradale, volta a punire con la reclusione il conducente che, violando le norme del codice della strada, sia causa di un evento mortale.
In particolare la norma colpisce duramente i conducenti colti in stato di ebbrezza, prevedendo in caso di omicidio stradale colposo la reclusione da 5 a 10 anni se il tasso alcolemico riscontrato è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (8-12 anni di reclusione invece per i conducenti professionali).
In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la reclusione prevista va invece da 8 a 12 anni.
La legge stabilisce inoltre delle aggravanti di pena in caso di fuga del conducente, pena che viene aumentata da 1/3 a 2/3, e nel caso in cui si provochi la morte di più persone, in questo caso si può arrivare fino ai 18 anni di reclusione.
La pena invece può essere dimezzata quando l’omicidio stradale non sia dovuto esclusivamente all’azione del colpevole.



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#16 XCXC

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Inviato 28 September 2018 - 18:02:59


e poi c'e' la denuncia penale d'ufficio se causi un incidente con ferito e la  prognosi supera i 40 gg

anche se sei sobrio...



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#17 XCXC

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Inviato 28 September 2018 - 18:06:25


Visualizza messaggioXCXC, su 28 September 2018 - 18:02:59, dice:

e poi c'e' la denuncia penale d'ufficio se causi un incidente con ferito e la  prognosi supera i 40 gg

anche se sei sobrio...

Reato di lesioni stradali: addio patente con la regola dei 40 giorni

A fine marzo 2016, quando è entrato in vigore il reato di omicidio e lesioni stradali, i tg titolavano: “Incidenti, sanzioni dure per chi guida ubriaco”. In effetti, l’obiettivo del disegno legge iniziale era quello: punire in modo più severo chi causa sinistri sotto l’effetto di alcol o droghe. Ma poi il ddl ha preso una piega strana, tanto che nella legge finale c’è una regola molto delicata, passata inosservata: quella che riguarda le lesioni stradali con prognosi superiore ai 40 giorni.

Cinque lunghissimi anni senza guidare
Facciamo subito un esempio, così ci capiamo. Un automobilista non ubriaco, non drogato, un padre di famiglia che lavora in modo onesto, fa un incidente. Piccolo. Dovuto a una distrazione imperdonabile. Nel sinistro, schiaccia il piede di un passante. Che va al pronto soccorso: prognosi oltre i 40 giorni. Vuol dire che in quel periodo è ko e non può lavorare o fare altre attività: una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni. La questione arriva sul tavolo del Prefetto: in base alla legge sul reato di omicidio e lesioni stradali, il Prefetto deve disporre la sospensione della patente dell’automobilista fino 5 anni, prorogabili. Basta un minimo di colpa. Ossia di imperizia, imprudenza, negligenza del guidatore. Lo ha evidenziato il ministero dell’Interno con la circolare del 25 marzo 2016, dedicata agli effetti della legge 41/2016. Dopo la sospensione della patente da parte del Prefetto, si arriva al processo, e qui può scattare la revoca fino a 5 anni. Nel mentre che attende la sentenza, l’automobilista non guida, perché senza patente. Come dire: una vita rovinata. Magari con guai a catena: senza patente, molti perdono il lavoro.

Complicazioni infernali
Si tenga anche presente che le cose si complicano notevolmente nel caso in cui gli sfortunati siano due: l’automobilista distratto, e la vecchina di 90 anni. O un altro soggetto particolarmente debole. Per la povera nonnina, basta un nonnulla e la lesione supera i 40 giorni: l’organismo è debole, il corpo è delicato. Inimmaginabili poi le complicazioni per casi ancora più intricati. Ipotizzate che l’automobilista non sia per nulla distratto, e che una persona voglia solo suicidarsi gettandosi sotto la macchina del malcapitato. Il risultato, grazie alla frenata o alla sterzata del guidatore, può essere una lesione superiore ai 40 giorni. L’automobilista dovrà spiegare che la persona voleva suicidarsi, dovrà dimostrare di non avere colpe nel sinistro: una prova diabolica. Questa legge sull’omicidio e le lesioni stradali apre scenari inquietanti. Va bene un’eventuale sospensione della patente; ma spetta al giudice valutare caso per caso, in base alla gravità: serve un minimo di discrezionalità, basata sul buon senso. I 5 anni di stop patente, rigidi, fissi, automatici, sono un’esagerazione.



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#18 giemme74

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Inviato 28 September 2018 - 20:05:42


azz... questa non la sapevo !!!

quindi, se basta anche un minimo di colpa, ipotizziamo che Tizio stia procedendo con semaforo verde ma 10 km/h oltre il limite consentito, Caio passa col rosso e Tizio, pur frenando, lo centra. Caio ne esce con una prognosi oltre i 40 giorni.

Se fanno il rilievo della frenata e si rendono conto che Tizio andava 10 km/h oltre il limite scatta il concorso di colpa e Tizio lo prende in chiulo... giusto ?



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#19 XCXC

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Inviato 29 September 2018 - 15:07:52


che poi... parliamoci chiaro... se fai un incidente al nord... con cittadino padano, medico padano ecc padani... nn succedera' nulla... mentre con altri esperti del sopravvivere... sei nei casini...

un amico aveva solo dato una spintarella ad una meridionale che era partita dallo stop e subito dopo aveva frenato creando un mini tamponamento... beh... ha passato l'inferno con denunce (perche' e' sempre possibile denunciare anche se gli fai un graffio), richeste di danni, processi ecc... Se era dalle sue parti passava pure invalida con la pensione di accompagnamento... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:



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#20 giemme74

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Inviato 14 January 2019 - 09:48:57


almeno a Milano e dintorni, sono sparite dalla circolazione le auto con targa romena e bulgara
Immagine inviata :D Immagine inviata Immagine inviata Immagine inviata


Targhe straniere, al via le nuove regole. A Milano prima multa e confisca auto


La sanzione di 712 è stata elevata al proprietario di un veicolo con targa rumena, sottoposto anche a fermo amministrativo. Le norme contenute nel decreto sicurezza contro la estero-vestizione cominciano a colpire, ma c'è già chi si organizza per aggirarle

https://www.ilfattoq...-confisca-auto/



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