XCXC, su 27-Jan-2009 15:13, dice:
se e' italiana allora le cose si complicano... il diritto internazionale dice che in caso di due cittadini con diversa nazionalita' si applica la Legge del luogo in cui si e' rimasti a vivere piu' a lungo...
almeno questo era quello che sapevo io tempo fa...
È tutto qui
Legge 31 maggio 1995, n. 218
RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO
DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
In particolare
Art. 31
Separazione personale e scioglimento del matrimonio
1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
Art. 32
Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio
1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio e stato celebrato in Italia.
Art. 3
Ambito della giurisdizione
1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 Cod. Proc. Civ. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
Quel che pochi sanno
Tota, su 27-Jan-2009 14:50, dice:
Riguardante il divorzio, indiferentemente dal fatto della violenza ecc. Una donna moldava che non ama più il marito e vuole divorziare, avendo registrato il matrimonio in Moldova, solo lì lo può disfare.
è che il divorzio tra 2 stranieri
può essere celebrato anche in Italia
applicando la legge straniera
a condizione che questa non sia contraria all’ordine pubblico
e che sia la legge comune ai 2 coniugi
o la legge dello Stato nel quale si è prevalentemente localizzata la vita matrimoniale