Caro Rick, ciao.
Rick, su 30-Dec-2008 01:53, dice:
c'è poco da interpretare , la direttiva intitolata
"Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"
parla esplicitamente di :
"circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"
e non di entrare in Eu ,
disciplina su cui , a parte gli stati Schengen ,
ogni paese Eu è libero di legiferare .
Amedeo continua a dare per scontato il contrario
ma il senso che alla norma danno le questure è esattamente questo
ne risultano sentenze contrarie.
Se te ne risultano, citale. A me non risultano sentenze "contrarie" come dici tu. A me risultano invece sentenze della Corte Europea di Giustizia "favorevoli" (nonchè una del Tribunale di Firenze del 27/3/2004)..
Vedi per esempio:
- 25 luglio 2002 nel procedimento
C-459/99 (riguarda i coniugi, ma è facilmente estendibile agli altri congiunti),
- 25 luglio 2008 nel procedimento
C-127/08 (anche questa riguarda i coniugi, ma è facilmente estendibile agli altri congiunti).
Leggiamo poi l'art. 3 del DL 30:
Art. 3.
Aventi diritto
1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che
si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza,
nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale,
agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare,
qualunque sia la sua cittadinanza,
non definito all'articolo 2, comma 1, lettera
b),
se e' a carico o convive,
nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
Ovviamente l'art. 3 va letto per gli italiani assieme a:
Art. 23.
Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani
1.
Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.
Le parole italiane hanno un senso inequivocabile e l'argomento è stato già discusso innumerevoli volte. Eppure qualcuno (Rick ???) continua a non accettare la interpretazione logica, forse nella
speranza che i congiunti di cittadini italiani o della UE non possano quindi seguire la famiglia nei suoi legittimi spostamenti. Per fortuna così non è, perchè altrimenti verrebbe seriamente minato il diritto stesso alla famiglia, sancito oltre che dal diritto naturale, dalla nostra costituzione e dalla Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo.
Un saluto a tutti,