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Questa discussione ha avuto 15 risposte

#1 Paolo66

Paolo66

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Inviato 09 December 2014 - 14:58:44


..


#2 andy

andy

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Inviato 09 December 2014 - 17:00:14


Non è così semplice rispondere alla tua domanda. In Moldavia il diritto successorio viene regolato dal Codice Civile moldavo, art. 1432 e segg.
http://lex.justice.md/md/325085/

A dipendenza del caso, che non conosco, forse bisogna anche considerare il diritto privato internazionale.

Ti faccio un esempio. Io ho due figlie moldave che hanno la doppia nazionalità svizzera e moldava. Nel caso in cui vi fossero dei problemi con la madre, secondo il diritto privato internazionale, dovrei andare in tribunale in Moldavia dove si applica il Codul Familiei Moldavo. Questo perchè le mie due figlie attualmente risiedono in Moldavia quindi qualsiasi tribunale svizzero, secondo le norme del diritto privato internazionale, si dichiarerebbe non competente per accettare una causa.


#3 Rick

Rick

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Inviato 09 December 2014 - 19:37:01


In realtà fai 2 errori

il primo

è che bisognerebbe distinguere tra beni immobili e beni mobili .

LA maggior parte degli ordinamenti la adotta ,

per cui si segue il principio che le successioni per beni immobili sono disciplinate dalla
"lex rei sitae" ovvero la legge del luogo ove giacciono

mentre per quelle di beni mobili dalla lex del de cuius
ovvero della persona deceduta
(e non dell'erede come scrive Andy , ma lui è svizzero e parla per se)

In italia invece
si privilegia l'unitarietà della massa ereditaria e la distinzione tra beni mobili ed immobili non si applica
per cui l'eredità potrà essere disciplinata da una ed una sola legge
e sarà quindi applicata la legge italiana ogni qual volta vi sia una nazionalità italiana anche tra le molte possedute dal de cuius

a meno che

il de cuius stesso abbia  esercitato la "professio iuris"

ovvero nel testamento abbia  espressamente previsto che la successione è regolata dalla legge del paese straniero
in cui deve tassativamente risiedere

scelta che per altro non può ledere i diritti di legittima previsti dall'ordinamento italiano .


Il secondo errore che fai è quello di concentrarti sulla nazionalità degli eredi

mentre l'elemento dirimente è + spesso la nazionalità del dante causa
ovvero del defunto
ovvero i legami che egli abbia avuto con un determinato ordinamento straniero
(luogo principale di esercizio dei suoi affari)
ovvero l'eventuale scelta espressa nel testamento del diritto applicabile alla successione



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#4 Rosa

Rosa

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Inviato 09 December 2014 - 22:19:14


Visualizza messaggioPaolo66, su 09 December 2014 - 20:16:23, dice:

immaginiamoci in romeno di cui l'unica parola che conosco è ROSA :) :lnr (24): :wub:

ROSA e' nome italiano (in questo caso il titolo della canzone di A. Minghi)
In romeno sarebbe trandafir :p



Connettere internet cuore e cervello prima di scrivere!! (Franangy)

#5 andy

andy

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Inviato 10 December 2014 - 19:35:23


Visualizza messaggioRick, su 09 December 2014 - 19:37:01, dice:

In realtà fai 2 errori

il primo

è che bisognerebbe distinguere tra beni immobili e beni mobili .

LA maggior parte degli ordinamenti la adotta ,

per cui si segue il principio che le successioni per beni immobili sono disciplinate dalla
"lex rei sitae" ovvero la legge del luogo ove giacciono

mentre per quelle di beni mobili dalla lex del de cuius
ovvero della persona deceduta
(e non dell'erede come scrive Andy , ma lui è svizzero e parla per se)
Nessun errore da parte mia. Concordo con quanto hai scritto ossia và fatta la distinzione fra beni materiali ed immateriali. In particolare ho seguito parzialmente, per motivi professionali, una procedura ereditaria abbastanza complicata. Si trattava di un artista con doppia nazionalità (USA ed inglese) ma quando deceduto era residente in Svizzera. Per le proprietà immobiliari e conti in banca nessun problema ma per quanto concerne i "diritti d'autore" che vengono tutt'ora incassati in Inghilterra ed USA. Qui ci è voluto tempo per trovare un accordo frà gli eredi, legittimi e quelli decisamente illegittimi, e le autorità fiscali inglesi ed americane.

A parte questo per cortesia lascia perdere il fatto che sono svizzero (volendo avrei il diritto di ricevere la nazionalità italiana). Hai tutto il diritto di amare i russi ed odiare gli svizzeri, i kossovari e gli ucraini. Ma questi sono affari tuoi e non penso che interessano agli altri utenti del Forum.


#6 Rick

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Inviato 10 December 2014 - 19:44:21


Visualizza messaggioandy, su 10 December 2014 - 19:35:23, dice:

A parte questo per cortesia lascia perdere il fatto che sono svizzero (volendo avrei il diritto di ricevere la nazionalità italiana). Hai tutto il diritto di amare i russi ed odiare gli svizzeri, i kossovari e gli ucraini. Ma questi sono affari tuoi e non penso che interessano agli altri utenti del Forum.

il riferimento era puramente tecnico , per determinare l'ambito delle tue osservazioni

Certo che hai proprio la coda di paglia con sta cosa della nazionalità ....

Visualizza messaggioPaolo66, su 10 December 2014 - 13:41:25, dice:

Al post iniziale ho aggiunto un punto, questo:

d) in caso di accettazione dell'eredità, l'erede risponderà illimitatamente, ed anche con il proprio patrimonio, delle obbligazzioni del decuius, oppure ne risponderà limitatamente al valore dell'eredità acquisita?

ragazzo mio

ho trovi il testo in italiano

o non credo che tu possa avere risposte qui su ambasada



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#7 andy

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Inviato 10 December 2014 - 19:51:04


Visualizza messaggioPaolo66, su 09 December 2014 - 20:16:23, dice:

Ciao andy e grazie della risposta.

Per uno come me che non ha nessuna dimestichezza con il diritto, può non essere facile comprendere correttamente il sistema giuridico successorio anche se scritto in italiano, immaginiamoci in romeno di cui l'unica parola che conosco è ROSA  :lnr (24):

Di niente. Ho immaginato, non sò perchè, che avessi dimestichezza con la lingua rumena o forse quella russa (sul sito che ti ho inviato c'è anche la versione del Codice Civile moldavo in lingua russa.)

Ho semplicemente pensato che forse ti poteva servire. Poi la lettura di un codice civile non è una delle mie preferite. Se in lingua rumena, che non padroneggio, ancora peggio per me (lo faccio solo e mi impegno quando serve a me o alla mia famiglia visto che al momento viviamo in Moldavia).


#8 andy

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Inviato 10 December 2014 - 20:16:24


Visualizza messaggioRick, su 10 December 2014 - 19:44:21, dice:

Certo che hai proprio la coda di paglia con sta cosa della nazionalità ....

Mi scusi Signor Professore ma a me sembra che "stà cosa della nazionalità"  la tira sempre fuori Lei.

Ovvio complesso d'inferitorità. Non capisco il perchè, e veramente non ne vedo motivi, comunque sono affari tuoi !


#9 Rick

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Inviato 11 December 2014 - 02:20:32


Visualizza messaggioPaolo66, su 10 December 2014 - 20:20:54, dice:

Perchè no?
Non passa nessuno da quese parti con qualche conoscenza di diritto moldavo?

Non chiedo un luminare, basterebbe un neolaureato in giurisprudenza per rispondere alle mie domande elementari.

Se poi saranno necessari approfondimenti e consulenze, allora si cercherà il Cicu moldavo.

guarda ... in tanti e tanti anni di forum ,
di que e di la ,
ne ricordo si e no un paio



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#10 andy

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Inviato 11 December 2014 - 20:27:25


Anche a me è sempre parso che avesse dimestichezza con il diritto, però nella dissertazione ha dimenticato il jus primae noctis che viene anche lui trasmesso per via successoria (in questo caso direi "consuetudo secundum legem", consuetudine secondo la legge, ossia la consuetudine che opera in senso integrativo della norma di legge. Ad esempio laddove si sforza di dare un significato particolare ad un elemento della norma per renderlo più adeguato agli usi locali o alle mutate esigenze sociali  Immagine inviata

P.S.  "jus primae noctis" non và confuso con jus de pomme (questo è il succo di mela)





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