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regolarizzare moldava


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Questa discussione ha avuto 24 risposte

#1 michi

michi

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Inviato 03 June 2008 - 15:55:20


ciao,ho una domanda da farvi..se una donna moldava,in italia senza documenti, vuole tornare in moldavia senza che gli mettano il timbro per non poter piu` tornare in italia per cinque anni cosa deve fare?Suo figlio e sua figia sono regolarmente sposati in italia con italiani.grazie


#2 XCXC

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Inviato 03 June 2008 - 16:21:51


Visualizza messaggiomichi, su 3-Jun-2008 16:55, dice:

ciao,ho una domanda da farvi..se una donna moldava,in italia senza documenti, vuole tornare in moldavia senza che gli mettano il timbro per non poter piu` tornare in italia per cinque anni cosa deve fare?Suo figlio e sua figia sono regolarmente sposati in italia con italiani.grazie

dunque... sappi che prima di tutto il timbro e' un abuso e non penso che venga messo cosi' facilmente dalla polizia. Perlo di certi timbri che sembravano di moda tempo fa per chissa' quale bizzarria di certi Questori.
L'espulsione e' un atto amminstrativo-giudiziario, non un timbro applicato da un qualsiasi poliziotto.

Poi... di solito all'aeroporto la polizia chiude un occhio applicando la regola di "guerra" "ponti d'oro al -nemico- che se ne va" trattamento riservato di solito alle donne... un po' meno agli uomini... ai quali spesso controllano precedenti e segnalazioni.

Se lei ha nipoti dai suoi figli e' di fatto inespellibile perche' parente entro il 4° grado di cittadini italiani.



.


#3 Rick

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Inviato 03 June 2008 - 16:53:48


Scusami XCXC ,

ma se questa signora ha figlio e figlia sposati con italiani

è cmq inespellebile in quanto potenzialmente beneficiaria di un visto per famigliare al seguito .


Nello specifico , MCHI ,

la signora può in qualsiasi momento ottenere

un visto per famigliare al seguito andando semplicemente al consolato Ita di Bucarest

con il genero o la nuora  italiano/a

e la documentazione che attesta il loro legame di parentela
a seguito del matrimonio .


In linea teorica

potrebbe anche fare la medesima operazione con la pratica di Coesione direttamente in Italia ,

ma in materia c’è una forte resistenza nelle questure



Immagine inviata


#4 XCXC

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Inviato 03 June 2008 - 16:59:45


Visualizza messaggioRick, su 3-Jun-2008 17:53, dice:

Scusami XCXC ,

ma se questa signora ha figlio e figlia sposati con italiani

è cmq inespellebile in quanto potenzialmente beneficiaria di un visto per famigliare al seguito .


Nello specifico , MCHI ,

la signora può in qualsiasi momento ottenere

un visto per famigliare al seguito andando semplicemente al consolato Ita di Bucarest

con il genero o la nuora  italiano/a

e la documentazione che attesta il loro legame di parentela
a seguito del matrimonio .


In linea teorica

potrebbe anche fare la medesima operazione con la pratica di Coesione direttamente in Italia ,

ma in materia c’è una forte resistenza nelle questure

scusa ma lei se non ha nipoti non e' parente di cittadini italiani...  quindi e' espellibile

ovvio che potenzialmente ha diritto al ricongiungimento... ma questo e' un'altro discorso...



.


#5 jerry drake

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Inviato 03 June 2008 - 17:08:37


Visualizza messaggioXCXC, su 3-Jun-2008 17:21, dice:



Poi... di solito all'aeroporto la polizia chiude un occhio applicando la regola di "guerra" "ponti d'oro al -nemico- che se ne va" trattamento riservato di solito alle donne... un po' meno agli uomini... ai quali spesso controllano precedenti e segnalazioni.


da informazioni che ho, è cosi

E penso che, specie in questa fase ( disegno di legge sul reato di clandestinità) daranno chiare disposizioni di chiuderne  2 di occhi!



"Ad ogni uomo il destino ha riservato una donna, se la eviti sei salvo!!"


#6 Rick

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Inviato 03 June 2008 - 17:20:09


Visualizza messaggioXCXC, su 3-Jun-2008 16:59, dice:

scusa ma lei se non ha nipoti non e' parente di cittadini italiani...  quindi e' espellibile

ovvio che potenzialmente ha diritto al ricongiungimento... ma questo e' un'altro discorso...

Come no ?

E' parente con il suo genero e la sua nuora .

Il termine esatto sarebbe “affine “

ovvero sono affini i parenti del coniuge ,

e l’affinità è equiparata alla parentela

Nuora e genero sono quindi affini/parenti di 1° grado .


Il caso che tu illustri , invece ,
sembrerebbe essere quello che consente a zii/zie di nipote italiano
di poter ottenere il ricongiungimento



Immagine inviata


#7 XCXC

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Inviato 03 June 2008 - 17:26:35


Visualizza messaggioRick, su 3-Jun-2008 18:20, dice:


Come no ?

E' parente con il suo genero e la sua nuora .

Il termine esatto sarebbe “affine “

ovvero sono affini i parenti del coniuge ,

e l’affinità è equiparata alla parentela

Nuora e genero sono quindi affini/parenti di 1° grado .


Il caso che tu illustri , invece ,
sembrerebbe essere quello che consente a zii/zie di nipote italiano
di poter ottenere il ricongiungimento



no no scusa eh! Ma l'affinita' non e' parentela quindi non vale... la legge parla chiaro "parente entro il 4° grado"

Mentre per il ricongiungimento il cittadino italiano chiede che i parenti della propria moglie possano venire in Italia... e' diverso!

Il genitori della moglie non diventerano mai parenti del marito...


o sbaglio qualcosa?



.


#8 XCXC

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Inviato 03 June 2008 - 17:48:57


Codice civile Libro 1: Delle persone e della famiglia
Titolo V: Della parentela e dell'affinità



Art. 74 Parentela
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 Linee della parentela
Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 Computo dei gradi
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77 Limite della parentela
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 78 Affinità
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.



.


#9 Rick

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Inviato 03 June 2008 - 18:02:05


Visualizza messaggioXCXC, su 3-Jun-2008 17:48, dice:

Codice civile Libro 1: Delle persone e della famiglia                      
Titolo V: Della parentela e dell'affinità



  Art. 78 Affinità
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. [b]Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge[/b]. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.

qui c'è l'equiparazione .

Ad ogni modo ,
il codice civile ci interessa poco ,
in relazione alla questione la nostra fonte è il recente Decreto Legislativo 30/2007

quello con cui sono state recepite le direttive comunitarie relative all’
ingresso e soggiorno dei cittadini della Unione Europea e dei loro familiari.

Essa specifica che :

Gli stranieri extracomunitari  che hanno diritto di soggiornare con il cittadino italiano, sono:

- il coniuge
- i figli del coniuge di età inferiore a 21 anni o anche di età superiore se sono a carico del cittadino italiano o del coniuge
- i genitori ed i nonni del cittadino italiano o del coniuge, purchè siano a loro carico.


Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la
cittadinanza di uno Stato membro;
b) «familiare»:
1) il coniuge;

2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno “”.

Per gli altri familiari extracomunitari del cittadino italiano, l’ art. 3 ( “Aventi diritto “ ) del Decreto Legislativo 30/2007, così dispone:.

Art. 3.
Aventi diritto
1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino
dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loroingresso o soggiorno. “”



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#10 XCXC

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Inviato 03 June 2008 - 18:11:01


si ma un conto e' il ricongiungimento familiare ed un'altro il diritto  alla coesione perche' PARENTI di cittadini italiani...

http://www.giustizia......html#Art. 28

  Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento  
  • Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
    • per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel  permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente  soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul  territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di  soggiorno per minore età é rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato  medesimo ed é valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle  indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato,  é immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di  competenza.
    • bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui all'articolo 11,  comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;
        

    • per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico;
    • per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d), del testo unico;
    • per motivi umanitari negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1, del testo unico.
----------

http://www.giustizia...6_98.html#ART19

Art. 19  

Divieti di espulsione e di respingimento (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)  
  • In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
  • Non é consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
    • degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
    • degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
    • degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;  
    • delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
--------------

penso che nessuno possa interpretare PARENTE con AFFINE



.





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