XCXC, su 3-Jun-2008 17:59, dice:
scusa ma lei se non ha nipoti non e' parente di cittadini italiani... quindi e' espellibile
ovvio che potenzialmente ha diritto al ricongiungimento... ma questo e' un'altro discorso...
Rick, su 3-Jun-2008 18:20, dice:
Come no ?
E' parente con il suo genero e la sua nuora .
Il termine esatto sarebbe “affine “
ovvero sono affini i parenti del coniuge ,
e l’affinità è equiparata alla parentela
Nuora e genero sono quindi affini/parenti di 1° grado .
Il caso che tu illustri , invece ,
sembrerebbe essere quello che consente a zii/zie di nipote italiano
di poter ottenere il ricongiungimento
XCXC, su 3-Jun-2008 18:26, dice:
no no scusa eh! Ma l'affinita' non e' parentela quindi non vale... la legge parla chiaro "parente entro il 4° grado"
Mentre per il ricongiungimento il cittadino italiano chiede che i parenti della propria moglie possano venire in Italia... e' diverso!
Il genitori della moglie non diventerano mai parenti del marito...
o sbaglio qualcosa?
Rick, su 3-Jun-2008 19:02, dice:
qui c'è l'equiparazione .
Ad ogni modo ,
il codice civile ci interessa poco ,
in relazione alla questione la nostra fonte è il recente Decreto Legislativo 30/2007
quello con cui sono state recepite le direttive comunitarie relative all’
ingresso e soggiorno dei cittadini della Unione Europea e dei loro familiari.
Essa specifica che :
Gli stranieri extracomunitari che hanno diritto di soggiornare con il cittadino italiano, sono:
- il coniuge
- i figli del coniuge di età inferiore a 21 anni o anche di età superiore se sono a carico del cittadino italiano o del coniuge
- i genitori ed i nonni del cittadino italiano o del coniuge, purchè siano a loro carico.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la
cittadinanza di uno Stato membro;
b) «familiare»:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno “”.
Per gli altri familiari extracomunitari del cittadino italiano, l’ art. 3 ( “Aventi diritto “ ) del Decreto Legislativo 30/2007, così dispone:.
Art. 3.
Aventi diritto
1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino
dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loroingresso o soggiorno. “”
XCXC, su 3-Jun-2008 19:11, dice:
http://www.giustizia......html#Art. 28
Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento
- Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
- per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età é rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed é valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, é immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza.
- bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;
- per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico;
- per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d), del testo unico;
- per motivi umanitari negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1, del testo unico.
http://www.giustizia...6_98.html#ART19
Art. 19
Divieti di espulsione e di respingimento (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)
- In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
- Non é consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
- degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
- degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
- degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
- delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
- degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
penso che nessuno possa interpretare PARENTE con AFFINE
anche questo viene in mio aiuto
http://www.aduc.it/d...a.php?id=195225
Parenti e affini. L'art. 19 del testo unico
1 Ottobre 2007
Gentile Aduc: sono extracomunitario mia moglie cittadina italiana di famiglia italiana. Ho un nipote figlio di mia sorella clandestino. Puo' avere un permesso di soggiorno per motivo familiare, art. 19 per il fatto che convive con un cittadino italiano? Se si cosa dobbiamo fare? Grazie del vostro aiuto.
Ali
Risposta:
Non si puo' invocare la'rt. 19 perche' il ragazzo non e' parente del cittadino italiano, ma affine (cioe' parente del coniuge). Nella nuova normativa sui cittadini comunitari esiste una norma che potrebbe consentire l'ingresso di suo nipote, in quanto comunque parente di coniuge di cittadino italiano, purche' a suo carico nel paese d'origine. Le poniamo la possibilita' in chiave dubitativa perche' in realta' la legge non riconosce a questi soggetti un chiaro diritto, ma si limita a dire che in queste situazioni lo Stato italiano "agevola" l'ingresso.
Aduc Immigrazione