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conferimento del TFR


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#1 XCXC

XCXC

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  • Ambasadiani MIra
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    Medaglie








Inviato 02 February 2007 - 20:49:14


Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, i decreti che attuano le disposizioni previste dalla Finanziaria 2007 in materia di conferimento del TFR e di Previdenza complementare.



Decreto ex art. 1 comma 765 legge 296/06 del 30 gennaio 2007



Modulo TFR1 - Lavoratori in attività al 31 dicembre 2006



Modulo TFR2 - Lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006





Decreto del 30 gennaio 2007



la scelta del TFR

Sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, i due decreti interministeriali Lavoro-Economia con i quali è stata data attuazione all’art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006 ed agli articoli 8 e 9 del D. L.vo n. 252/2005, relativi alla espressione della volontà del lavoratore ai fini della destinazione del TFR.
Pensando di fare cosa utile la Direzione provinciale del Lavoro di Modena ritiene opportuno focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti dei due provvedimenti che, nel prossimo futuro, saranno alla base delle scelte di milioni di lavoratori. Ovviamente, gli stessi non esauriscono tutte le problematiche rispetto alla quali si rinvia ad una prossima riflessione e, soprattutto, si rimanda al sito www.tfr.gov.it ove sono riportate le posizioni ufficiali del Governo in ordine a tale complessa materia.
La DPL di Modena ritiene, tuttavia, doveroso nei confronti dei cittadini che, giustamente, chiedono informazioni sull’argomento e del proprio personale deputato a rispondere alle richieste dei cittadini fissare alcuni punti fondamentali dei provvedimenti amministrativi sopra riportati.



Fondo per l’erogazione ai dipendenti del settore privato dei TFR di cui all’art. 2120 c.c.




Il Decreto Ministeriale si compone di tre articoli.


  • esso è finanziato attraverso un contributo pari alla quota prevista dall’art. 2120 c.c. maturata dal 1° gennaio 2007 e non destinata alle forme pensionistiche complementari. La retribuzione da prendere ai fini del calcolo del contributo è determinata secondo le previsioni dell’art. 2120 c.c. Dal contributo è detratto quanto previsto al comma 16 dell’art. 3 della legge n. 297/1982;
  • per l’accertamento e la riscossione del contributo previsto ex comma 756 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione obbligatoria, senza alcuna agevolazione contributiva. Ciò significa che in caso di mancato versamento valgono le regole sull’omissione contributiva;
  • il versamento del contributo dei datori di lavoro va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto, con le modalità previste per il versamento della contribuzione obbligatoria;
  • sono obbligati al versamento tutti i datori di lavoro privati, esclusi quelli domestici, con alle dipendenze almeno 50 addetti;
  • per le imprese in attività al 31 dicembre 2006 il limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei dipendenti in forza nel 2006. Per quelli che hanno iniziato dopo tale data il riferimento è relativo ai lavoratori in forza come media annuale nell’anno solare di attività. Par di capire che, in tale accezione, per anno solare si intenda il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre;
  • in questo limite vanno computati tutti i dipendenti, qualunque sia la tipologia contrattuale (quindi, anche gli apprendisti e quelli assunti con contratto di inserimento, o gli ex lavoratori socialmente utili) o l’orario di lavoro. I lavoratori a tempo parziale sono computati “pro – quota” (art. 6 D. L.vo n. 61/2000). I lavoratori assenti sono esclusi soltanto se in loro sostituzione sono stati assunti altri dipendenti. I datori di lavoro sono tenuti a rilasciare una dichiarazione all’INPS, relativa al computo;
  • sono esclusi dall’obbligo contributivo previsto sub a) i lavoratori con rapporto inferiore a 3 mesi, i lavoranti a domicilio, gli impiegati e quadri e dirigenti del settore agricolo nonché quei lavoratori per i quali il CCNL preveda la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR ovvero l’accantonamento presso soggetti terzi;
  • i datori di lavoro integrano le ordinarie denunce individuali ex art. 44 della legge n. 326/2003, con l’indicazione dei lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare cui versano integralmente il TFR e con le informazioni sulla scelta effettuata in modo esplicito attraverso la compilazione dei modelli Tfr1 e Tfr2 o attraverso modalità tacite e con l’indicazione del contributo previsto sub a), nonché delle prestazioni correlate;
  • il Fondo eroga le prestazioni come previsto dall’art. 2120 c.c. in relazione alle quote maturate a decorrere dall’1/1/2007; Esse sono erogate dal datore di lavoro anche per le quote di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi in via prioritaria sui contributi dovuti al Fondo. Qualora le somme siano insufficienti il conguaglio avviene sui contributi complessivamente dovuti agli Enti previdenziali nello stesso mese. Le anticipazioni ex art. 2120 c.c. sono calcolate sull’intero valore del TFR maturato;
  • la manifestazione di volontà dei lavoratori dipendenti da imprese con almeno 50 addetti avviene con modalità diverse. Per coloro che, in forza al 31 dicembre 2006, conferiscono espressamente o tacitamente, l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, non è dovuto alcun contributo al Fondo. Per i lavoratori che mantengono in tutto o in parte il proprio TFR, il datore di lavoro versa al Fondo, a decorrere dal mese successivo alla consegna del modello tfr1, un importo corrispondente alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007 rivalutata in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento. Per i rapporti iniziati a partire dal 1° gennaio 2007 laddove i lavoratori non abbiano espresso la volontà circa il conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro e conferiscono, tacitamente o esplicitamente, il TFR a forme pensionistiche complementari entro i 6 mesi successivi all’assunzione, il contributo al Fondo è dovuto fino al conferimento del TFR. Per i lavoratori che, invece, nello stesso periodo, manifestano la volontà di mantenere in tutto o in parte il TFR, il datore di lavoro versa al Fondo il contributo previsto a partire dal mese successivo alla consegna da parte degli stessi del modello tfr2: l’importo corrisponde alla quota di TFR maturata a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni relative alle mensilità antecedenti a quella di effettivo versamento come previsto pocanzi.

Decreto relativo alla modulistica per il TFR




Il Decreto Interministeriale è stato emanato in attuazione degli articoli 8 e 9 del D. L.vo n. 252/2005 e concerne le modalità di espressione della volontà del lavoratore. In allegato sono previsti i modelli tfr1 e tfr2. Questi sono i punti essenziali del provvedimento:


  • se la scelta esplicita del lavoratore è quella di lasciare il TFR in azienda, i moduli già utilizzati per comunicare l’opzione, sono validi e non debbono essere riformulati;
  • se la scelta è stata già indirizzata verso un fondo pensione, essa va riformulata con il nuovo modello. Esso va restituito entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del DM, firmato e con il modulo di iscrizione al fondo prescelto, ove sono riportate le modalità di conferimento;
  • il modello tfr1 riguarda i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006. Esso è composto in 4 sezioni e va compilata unicamente la sezione cui il lavoratore appartiene. Le 4 sezioni si riferiscono ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993 che al 31 dicembre 2006 non versino il TFR ad alcuna forma pensionistica complementare (sezione 1), ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 che alla data del 31 dicembre 2006, versino il TFR ad una forma pensionistica complementare (sezione 2), ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993 che al 31 dicembre 2006 non versino il TFR ad una forma pensionistica complementare ed ai quali trovino applicazione accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR (sezione 3), ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 dicembre 1993 che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il TFR ad una forma pensionistica complementare ed ai quali non trovino applicazione accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR (sezione 4);
  • il modello tfr2 riguarda i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2007. Esso è composto da 3 sezioni e va compilata unicamente la sezione cui il lavoratore appartiene;
  • La sezione 1 riguarda i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993, la sezione 2 concerne i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, nei confronti dei quali trovano applicazione accordi o contratti collettivi che prevedono il conferimento del TFR ad una forma pensionistica complementare. La sezione 3 va compilata dai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 nei cui confronti non trovano applicazione accordi o contratti collettivi che prevedono il conferimento del TFR ad una forma pensionistica complementare.




.


#2 moldaviamonamour

moldaviamonamour

    Nb

  • Ambasadiani MI1-e
  • Stella
  • Messaggi: 54

Inviato 02 February 2007 - 20:53:16


:clapping:



“La difficoltà non sta nel credere alle nuove idee ma  nel fuggire dalle vecchie”




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