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PIÙ FACILE RICONGIUNGERE LA FAMIGLIA


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#1 XCXC

XCXC

    TpX2MI

  • Ambasadiani MIra
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    Medaglie








Inviato 02 February 2007 - 20:24:11


PIÙ FACILE RICONGIUNGERE LA                            FAMIGLIA
                           nuove regole in vigore dal 15 febbraio prossimo

                                                                      
                                                                                                                                                                                    Le nuove norme                            renderanno più semplici i ricongiungimenti familiari                            dei minori e dei genitori ed estenderanno il diritto                            anche ai rifugiati. È stato pubblicato sulla Gazzetta                            ufficiale del 31 gennaio 2007 il decreto legislativo                            che recepisce la direttiva 2003/86/CE del 22 settembre                            2003 e adegua il Testo unico per l’immigrazione alla                            normativa comunitaria in materia di ricongiungimenti.                            Il decreto stabilisce che non è più necessario                            dimostrare che i figli minori sono “a carico”,                            potendosi tale requisito considerare implicito.                            Inoltre, i documenti che attestano i rapporti di                            parentela andranno presentati solo alla Rappresentanza                            diplomatica del paese d’origine. Nel caso del                            ricongiungimento dei genitori, sarà sufficiente                            dimostrare che sono a proprio carico. Viene                            disciplinato il ricongiungimento dei rifugiati, che                            può essere richiesto con lo stesso procedimento                            previsto per tutti gli altri cittadini stranieri.
                           Tra le altre novità, vi è anche quella che prevede che                            al famigliare del minore bisognoso di cure sia                            rilasciato un permesso di assistenza che consente di                            svolgere l'attività lavorativa. Tale permesso non può                            essere comunque convertito in permesso per motivi di                            lavoro. La richiesta di ricongiungimento può essere                            respinta solo per motivi di ordine pubblico e                            sicurezza dello stato italiano o di un paese con il                            quale l’Italia abbia firmato accordi per la                            soppressione dei controlli alle frontiere interne. In                            caso di rifiuto o di revoca del rinnovo del permesso                            di soggiorno dello straniero che abbia chiesto il                            ricongiungimento, si prevede che siano considerati i                            vincoli familiari, la durata del soggiorno nel                            territorio nazionale e i legami con il paese d’origine.



.


#2 XCXC

XCXC

    TpX2MI

  • Ambasadiani MIra
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  • Messaggi: 17,634

    Medaglie








Inviato 02 February 2007 - 20:33:27


DECRETO LEGISLATIVO                  8 gennaio 2007,                      n.5                                  
                                                         Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.                                                                 (GU n. 25 del 31-1-2007)    
         testo in vigore dal:
15-2-2007            

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 2004;
   Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
   Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
   Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
   Considerato   che   le  competenti  Commissioni  del  Senato  della
Repubblica   non   hanno  espresso  il  parere  nel  termine  di  cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
   Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° dicembre 2006;
   Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro degli affari esteri, il
Ministro  della  giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze
ed il Ministro per la famiglia;
                               E m a n a
                   il seguente decreto legislativo:
                                Art. 1.
                           F i n a l i t a'
   1.  Il  presente  decreto  legislativo stabilisce le condizioni per
l'esercizio  del  diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini
di  Paesi  terzi,  legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato
italiano,  in  applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio,
del 22 settembre 2003.
  

                                      

                         Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, della
          legge  18 aprile  2005,  n.  62,  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 22 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2. Omissis.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato B,  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato A,  sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni».
              La direttiva 2003/86/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n.
          L.251 del 3 ottobre 2003.
          Note all'art. 1:


              Per la direttiva 2003/86/CE, vedi note alle premesse.

  
          

  
  

                               Art. 2.
        Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
   1.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto   legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
     a) all'articolo 4,  comma 3,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente
periodo:  «Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento
familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando
rappresenti  una  minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o
la  sicurezza  dello  Stato  o  di uno dei Paesi con i quali l'Italia
abbia  sottoscritto  accordi  per  la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone.»;
     b) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
       1)  al  comma  5  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo:
«Nell'adottare  il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o
di  diniego  di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che
ha  esercitato  il  diritto  al ricongiungimento familiare ovvero del
familiare  ricongiunto,  ai  sensi  dell'articolo 29,  si tiene anche
conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei  vincoli  familiari
dell'interessato  e  dell'esistenza di legami familiari e sociali con
il  suo  Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul
territorio  nazionale,  anche  della  durata  del  suo  soggiorno nel
medesimo territorio nazionale.»;
       2)  dopo  il  comma  5  e'  inserito  il  seguente: «5-bis. Nel
valutare  la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza  dello  Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne  e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del  provvedimento  di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno  per  motivi  familiari,  si tiene conto anche di eventuali
condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
del   codice   di  procedura  penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui
all'articolo 12, commi 1 e 3.»;
     c) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
       1)   dopo   il   comma  2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.
Nell'adottare  il  provvedimento  di espulsione ai sensi del comma 2,
lettere a)  e b),  nei confronti dello straniero che ha esercitato il
diritto   al   ricongiungimento   familiare   ovvero   del  familiare
ricongiunto,  ai  sensi  dell'articolo 29, si tiene anche conto della
natura  e  della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,
della  durata  del  suo  soggiorno  nel  territorio nazionale nonche'
dell'esistenza  di  legami  familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.»;
       2)  al  comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
disposizione  di  cui  al  primo  periodo  del  presente comma non si
applica   nei   confronti  dello  straniero  gia'  espulso  ai  sensi
dell'articolo 13,  comma 2,  lettere a)  e b),  per il quale e' stato
autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.»;
     d) il comma 1 dell'articolo 28 e' sostituito dal seguente: «1. Il
diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei confronti
dei familiari stranieri e' riconosciuto, alle condizioni previste dal
presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato
per  motivi  di  lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per
studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.»;
     e) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente:
   «Art.  29  (Ricongiungimento  familiare).  -  1.  Lo straniero puo'
chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
     a) coniuge;
     b) figli  minori,  anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non  coniugati  a condizione che l'altro genitore, qualora esistente,
abbia dato il suo consenso;
     c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano
provvedere  alle  proprie  indispensabili esigenze di vita in ragione
del loro stato di salute;
     d) genitori  a  carico che non dispongano di un adeguato sostegno
familiare nel Paese di origine o di provenienza.
   2.  Ai  fini  del ricongiungimento si considerano minori i figli di
eta'  inferiore  a  diciotto  anni  al  momento  della  presentazione
dell'istanza  di  ricongiungimento.  I  minori  adottati o affidati o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
   3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo 29-bis, lo straniero che
richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
     a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla
legge  regionale  per  gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
ovvero  che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria
accertati   dall'Azienda   unita'  sanitaria  locale  competente  per
territorio.  Nel  caso  di  un  figlio  di  eta'  inferiore agli anni
quattordici  al  seguito  di  uno  dei  genitori,  e'  sufficiente il
consenso   del   titolare   dell'alloggio   nel   quale   il   minore
effettivamente dimorera';
     b) di  un  reddito  minimo  annuo  derivante  da fonti lecite non
inferiore  all'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si chiede il
ricongiungimento  di  un solo familiare, al doppio dell'importo annuo
dell'assegno  sociale  se  si chiede il ricongiungimento di due o tre
familiari,  al  triplo  dell'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede  il  ricongiungimento  di  quattro  o  piu'  familiari. Per il
ricongiungimento  di  due  o  piu'  figli di eta' inferiore agli anni
quattordici  e'  richiesto,  in  ogni  caso,  un  reddito  minimo non
inferiore  al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini
della  determinazione  del  reddito  si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
   4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di
carta  di  soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato
relativo  a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro
autonomo  non  occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi,
dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione  che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio e
di reddito di cui al comma 3.
   5.  Salvo  quanto  disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito
l'ingresso,   per  ricongiungimento  al  figlio  minore  regolarmente
soggiornante  in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un
anno   dall'ingresso   in   Italia,  il  possesso  dei  requisiti  di
disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
   6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul
territorio   nazionale   ai   sensi   dell'articolo 31,  comma 3,  e'
rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis,
un   permesso   per   assistenza   minore,   rinnovabile,  di  durata
corrispondente  a  quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il
permesso  di  soggiorno  consente di svolgere attivita' lavorativa ma
non puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
   7.   La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento  familiare,
corredata  della  documentazione  relativa  ai  requisiti  di  cui al
comma 3, e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso
la  prefettura-ufficio  territoriale  del  governo  competente per il
luogo   di  dimora  del  richiedente,  il  quale  ne  rilascia  copia
contrassegnata  con  timbro datario e sigla del dipendente incaricato
del  ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla
insussistenza  dei  motivi  ostativi all'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo,
e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il
nulla  osta  ovvero  un  provvedimento  di  diniego  dello stesso. Il
rilascio  del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato
rilasciato  il  predetto  nulla  osta  e'  subordinato  all'effettivo
accertamento  dell'autenticita',  da  parte  dell'autorita' consolare
italiana,   della   documentazione   comprovante   i  presupposti  di
parentela, coniugio, minore eta' o stato di salute.
   8.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  richiesta  del  nulla  osta,
l'interessato  puo'  ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze  diplomatiche  e consolari italiane, dietro esibizione
della  copia  degli  atti  contrassegnata  dallo  sportello unico per
l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda
e della relativa documentazione.
   9.  La  richiesta  di  ricongiungimento familiare e' respinta se e'
accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo
esclusivo  di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel
territorio dello Stato.
   10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
     a) quando  il  soggiornante chiede il riconoscimento dello status
di  rifugiato  e  la  sua  domanda non e' ancora stata oggetto di una
decisione definitiva;
     b) agli   stranieri   destinatari   delle  misure  di  protezione
temporanea,  disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003,
n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;
     c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.»;
   f) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:
   «Art.  29-bis  (Ricongiungimento  familiare dei rifugiati). - 1. Lo
straniero  al quale e' stato riconosciuto lo status di rifugiato puo'
richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di
familiari  e  con  la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si
applicano,  in  tal  caso,  le  disposizioni  di cui all'articolo 29,
comma 3.
   2.  Qualora  un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che
provino  i  suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero
della   mancanza   di  un'autorita'  riconosciuta  o  della  presunta
inaffidabilita'   dei  documenti  rilasciati  dall'autorita'  locale,
rilevata  anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai
sensi  della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le
rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  provvedono al rilascio di
certificazioni,  ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche
ritenute  necessarie,  effettuate  a  spese  degli  interessati. Puo'
essere  fatto  ricorso,  altresi',  ad  altri  mezzi  atti  a provare
l'esistenza  del  vincolo  familiare,  tra  cui  elementi  tratti  da
documenti  rilasciati  dagli organismi internazionali ritenuti idonei
dal  Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non puo'
essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.
   3.  Se  il  rifugiato  e' un minore non accompagnato, e' consentito
l'ingresso  ed  il  soggiorno,  ai  fini  del ricongiungimento, degli
ascendenti diretti di primo grado.»;
     g) all'articolo 30,   comma 1-bis,   e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso
di  soggiorno  dello  straniero  di  cui  al  comma 1, lettera a), e'
rigettata  e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che
il  matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di
permettere   all'interessato  di  soggiornare  nel  territorio  dello
Stato.».
  

                                      

                         Note all'art. 2:
              - Si riporta il testo degli articoli 4, comma 3, 5, 13,
          28,  comma 1, e 30, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
          n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998,
          n. 191 S.O., cosi' come modificato dal presente decreto:
              «Art.  4  (Ingresso nel territorio dello Stato). - 1. -
          2. (Omissis).
              3.  Ferme  restando  le disposizioni di cui all'art. 3,
          comma  4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
          l'adesione  a specifici accordi internazionali, consentira'
          l'ingresso   nel  proprio  territorio  allo  straniero  che
          dimostri  di  essere  in  possesso di idonea documentazione
          atta  a  confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno,
          nonche'   la   disponibilita'   di   mezzi  di  sussistenza
          sufficienti  per la durata del soggiorno e, fatta eccezione
          per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per
          il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza
          sono  definiti  con apposita direttiva emanata dal Ministro
          dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento
          di  programmazione  di  cui  all'art.  3,  comma 1.  Non e'
          ammesso  in  Italia  lo  straniero  che  non  soddisfi tali
          requisiti  o  che sia considerato una minaccia per l'ordine
          pubblico  o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con
          i   quali   l'Italia  abbia  sottoscritto  accordi  per  la
          soppressone  dei  controlli  alle  frontiere  interne  e la
          libera circolazione delle persone o che risulti condannato,
          anche  a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
          sensi  dell'art.  444  del  codice di procedura penale, per
          reati  previsti  dall'art.  380, commi 1 e 2, del codice di
          procedura    penale   ovvero   per   reati   inerenti   gli
          stupefacenti,  la  liberta'  sessuale,  il  favoreggiamento
          dell'immigrazione     clandestina    verso    l'Italia    e
          dell'emigrazione  clandestina dall'Italia verso altri Stati
          o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
          alla  prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
          o   di  minori  da  impiegare  in  attivita'  illecite.  Lo
          straniero  per  il  quale  e' richiesto il ricongiungimento
          familiare,  ai sensi dell'art. 29, non e' ammesso in Italia
          quando  rappresenti  una  minaccia  concreta  e attuale per
          l'ordine  pubblico  o la sicurezza dello Stato o di uno dei
          paesi  con  i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per
          la  soppressione  dei controlli alle frontiere interne e la
          libera circolazione delle persone.
              4. - 6. (Omissis).».
              «Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1.-4-bis. (Omissis).
              5.  Il  permesso  di  soggiorno  o  il suo rinnovo sono
          rifiutati   e,   se  il  permesso  di  soggiorno  e'  stato
          rilasciato,  esso  e'  revocato, quando mancano o vengono a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel  territorio  dello  Stato,  fatto salvo quanto previsto
          dall'art.  22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti
          nuovi  elementi  che ne consentano il rilascio e che non si
          tratti    di    irregolarita'    amministrative   sanabili.
          Nell'adottare  il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
          revoca  o  di  diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
          dello   straniero   che   ha   esercitato   il  diritto  al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto,  ai  sensi  dell'art. 29, si tiene anche conto
          della  natura  e  della  effettivita' dei vincoli familiari
          dell'interessato  e  dell'esistenza  di  legami familiari e
          sociali  con  il  suo  Paese  d'origine,  nonche',  per  lo
          straniero  gia'  presente  sul  territorio nazionale, anche
          della  durata  del  suo  soggiorno  nel medesimo territorio
          nazionale.
              5-bis.  Nel  valutare  la pericolosita' dello straniero
          per  l'ordine  pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno
          dei  paesi  con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
          per  la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
          la  libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
          del  provvedimento  di  revoca  o di diniego di rinnovo del
          permesso  di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
          anche  di eventuali condanne per i reati previsti dall'art.
          407,  comma 2,  lettera a), del codice di procedura penale,
          ovvero per i reati di cui all'art. 12, commi 1 e 3.
              6.-9. (Omissis).».
              «Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. (Omissis).
              2.  L'espulsione  e'  disposta  dal  prefetto quando lo
          straniero:
                a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
          ai  controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
          dell'art. 10;
                b) si  e' trattenuto nel territorio dello Stato senza
          aver   chiesto   il   permesso  di  soggiorno  nel  termine
          prescritto,  salvo  che  il  ritardo  sia  dipeso  da forza
          maggiore,  ovvero  quando il permesso di soggiorno e' stato
          revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta
          giorni e non e' stato chiesto il rinnovo;
                c) appartiene   a  taluna  delle  categorie  indicate
          nell'art.  1  della  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, come
          sostituto  dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
          nell'art.  1  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575, come
          sostituito  dall'art.  13 della legge 13 settembre 1982, n.
          646.
              2-bis.  Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai
          sensi  del  comma 2,  lettere a)  e b), nei confronti dello
          straniero  che  ha esercitato il diritto al ricongiugimento
          familiare   ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai  sensi
          dell'art.  29,  si  tiene  anche conto della natura e della
          effettivita'  dei vincoli familiari dell'interessato, della
          durata  del  suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
          dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
          il suo Paese d'origine.
              3.-12. (Omissis).
              13.   Lo  straniero  espulso  non  puo'  rientrare  nel
          territorio  dello  Stato  senza una speciale autorizzazione
          del  Ministro  dell'interno.  In  caso  di trasgressione lo
          straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
          ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
          frontiera.  La  disposizione  di  cui  al primo periodo del
          presente comma non si applica nei confronti dello straniero
          gia'  espulso  ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a) e
          b),  per il quale e' stato autorizzato il ricongiungimento,
          ai sensi dell'art. 29.
              13-bis.-16. (Omissis).».
              «Art.  28  (Diritto  all'unita'  familiare).  -  1.  Il
          diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei
          confronti  dei  familiari  stranieri  e' riconosciuto, alle
          condizioni   previste   dal   presente  testo  unico,  agli
          stranieri  titolari  di carta di soggiorno o di permesso di
          soggiorno  di durata non inferiore a un anno rilasciato per
          motivi  di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo,
          per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.
              2.  Ai  familiari  stranieri di cittadini italiani o di
          uno   Stato   membro   dell'Unione  europea  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della
          Repubblica  30 dicembre  1965,  n. 1656, fatte salve quelle
          piu'  favorevoli del presente testo unico o del regolamento
          di attuazione.
              3.   In   tutti   i   procedimenti   amministrativi   e
          giurisdizionali  finalizzati  a  dare attuazione al diritto
          all'unita'  familiare  e  riguardanti i minori, deve essere
          preso  in  considerazione  con  carattere  di  priorita' il
          superiore  interesse  del fanciullo, conformemente a quanto
          previsto   dall'art.  3,  comma 1,  della  Convenzione  sui
          diritti  del  fanciullo  del 20 novembre 1989, ratificata e
          resa  esecutiva  ai  sensi  della  legge 27 maggio 1991, n.
          176.».
              «Art.  30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari).
          - 1. (Omissis).
              1-bis.  Il  permesso  di  soggiorno  nei casi di cui al
          comma 1, lettera b), e' immediatamente revocato qualora sia
          accertato  che  al  matrimonio  non  e' seguita l'effettiva
          convivenza  salvo  che  dal  matrimonio  sia nata prole. La
          richiesta   di  rilascio  o  di  rinnovo  del  permesso  di
          soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e'
          rigettata  e  il  permesso  di  soggiorno e' revocato se e'
          accertato  che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo
          allo  scopo  esclusivo  di  permettere  all'interessato  di


          soggiornare nel territorio dello Stato.

Art. 3.
                           Norma finanziaria
   1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  legislativo non devono
derivare  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica, ne' minori
entrate.   Gli   uffici  interessati  utilizzano  le  risorse  umane,
  
  
  
    

Art. 4. Disposizione finale 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione del presente decreto, nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Amato, Ministro dell'interno D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Bindi, Ministro delle politiche per la famiglia Visto, il Guardasigilli: Mastella

                                          

                         Note all'art. 4:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
          legge   23 agosto   1988,   n.  400,  recante:  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto
          1999,   n.   394,   reca:  «Regolamento  recante  norme  di
          attuazione  del  testo unico delle disposizioni concernenti
          la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione
          dello  straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

    
          

    
strumentali  e  finanziarie disponibili sulla base della legislazione
  
  
            





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