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riconjiunjimento


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Questa discussione ha avuto 7 risposte

#1 141976ghenadie

141976ghenadie

    Nb

  • Ambasadiani MI1e
  • Stella
  • Messaggi: 3

Inviato 19 February 2009 - 21:45:17


Vorrei sapere quanto dura un ricongiungimento familiare..solo per moglie...(MOLDAVA)
GRAZIE ......

Immagine allegata

  • S1030049.JPG



#2 nallya

nallya

    Nb

  • Ambasadiani MI1-e
  • Stella
  • Messaggi: 13
    Località:Moldavia

Inviato 19 February 2009 - 22:03:38


mia madre ha fatto la domanda per mia sorella a luglio 2008,il nulla osta dovrebbe arrivare a fine di febbraio primo di marzo,per chiamare la moglio dura più o meno lo stesso...tanta fortuna


#3 sole26

sole26

    Nb

  • Ambasadiani MI1e
  • Stella
  • Messaggi: 9

Inviato 02 March 2009 - 18:36:59


sotul meu mia facut mie si fetei ricongiumento famigliare in an.a depus dokumentele pe 6 iunie si 6 octombrie lea luat.dar trebuie sa bateti pragurile peacolo des.ca poate sa dureze si 2 ani!!!


#4 cassandra

cassandra

    MI

  • Ambasadiani MI1-e
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  • Messaggi: 412
    Località:Moldova

    Medaglie

Inviato 02 March 2009 - 20:30:38


Visualizza messaggiosole26, su 2-Mar-2009 19:36, dice:

sotul meu mia facut mie si fetei ricongiumento famigliare in an.a depus dokumentele pe 6 iunie si 6 octombrie lea luat.dar trebuie sa bateti pragurile peacolo des.ca poate sa dureze si 2 ani!!!
...poate sa dureze si 2 ani :o oho



,,Cerca di essere sempre te stesso,cosi un giorno potrai dire di essere stato l'unico.''                                                                                                         Jim Morrison''.

#5 XCXC

XCXC

    TpX2MI

  • Ambasadiani MIra
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  • Messaggi: 17,634

    Medaglie








Inviato 03 March 2009 - 11:35:14


Visualizza messaggio141976ghenadie, su 19-Feb-2009 21:45, dice:

Vorrei sapere quanto dura un ricongiungimento familiare..solo per moglie...(MOLDAVA)
GRAZIE ......

dopo 180 gg (prima erano 90) c'e' il silenzio assenso, cioe' ci si puo' presentare al Consolato senza nulla-osta se non viene emesso entro 6 mesi.

--------

Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160

  Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.»;
c) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.»;
d) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
e) al comma 8 le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 ottobre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Maroni, Ministro dell'interno
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano



.


#6 XCXC

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Inviato 05 April 2012 - 21:53:31


Visualizza messaggioXCXC, su 3-Mar-2009 12:35, dice:


dopo 180 gg (prima erano 90) c'e' il silenzio assenso, cioe' ci si puo' presentare al Consolato senza nulla-osta se non viene emesso entro 6 mesi.

--------

mi sto chiedendo se questi 180 gg partono dalla richiesta on-line o dal deposito dei documenti in Prefettura...

nel testo unico si parla di 90 gg dalla presentazione della domanda e della documentazione....

e quel decreto dice di sostituire 180 a 90

E' vero pero' che il testo unico nn parla di domanda on-line in quanto nn esisteva...

quindi come interpretare? :conf (13):



.


#7 Rick

Rick

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Inviato 05 April 2012 - 22:12:07


Visualizza messaggioRick' timestamp='1331939775, ha detto:

Guarda , è una materia in cui non ci sono + certezze
hanno fatto molti cambiamenti e dipende sempre dalla prefettura di riferimento .

Una volta il silenzio assenso valeva dal giorno in cui facevi la domanda di nulla osta

poi hanno portato il termine da 90 a 180 giorni

poi hanno spostato il calcolo dal giorno in cui vengono depositati i documenti

prima bastava avere la ricevuta di cosnegna dei documenti per andare in consolato

ora cmq si deve ottenere il nulla osta

ma non tutte le prefetture si comportano allo tesso modo e cercano di far finta di niente .

Il vero problema è che nessuno ha ancora portato in tribunale il problema e non ci sono quindi sentenze di riferimento , anche se è evidente che non si può considerare normale una situazione come la tua




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#8 XCXC

XCXC

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Inviato 06 April 2012 - 17:15:01


Visualizza messaggioRick' timestamp='1331939775, ha detto:

Guarda , è una materia in cui non ci sono + certezze
hanno fatto molti cambiamenti e dipende sempre dalla prefettura di riferimento .

Una volta il silenzio assenso valeva dal giorno in cui facevi la domanda di nulla osta

poi hanno portato il termine da 90 a 180 giorni

poi hanno spostato il calcolo dal giorno in cui vengono depositati i documenti

prima bastava avere la ricevuta di cosnegna dei documenti per andare in consolato

ora cmq si deve ottenere il nulla osta

ma non tutte le prefetture si comportano allo tesso modo e cercano di far finta di niente .

Il vero problema è che nessuno ha ancora portato in tribunale il problema e non ci sono quindi sentenze di riferimento , anche se è evidente che non si può considerare normale una situazione come la tua

dunque... il testo unico http://www.normattiv...:...25;286!vig= dice

7.   La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento  familiare, corredata  della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3,  e'  presentata  allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio  territoriale  del governo competente per il luogo di  dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi   ostativi   all'ingresso   dello   straniero  nel  territorio nazionale,  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  ultimo  periodo,  e verificata  l'esistenza  dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla  osta  ovvero  un  provvedimento  di  diniego  dello stesso. Il rilascio  del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato  il  predetto  nulla  osta  e'  subordinato  all'effettivo accertamento  dell'autenticita',  da  parte  dell'autorita' consolare italiana,   della   documentazione   comprovante   i  presupposti  di parentela, coniugio, minore eta' o stato di salute.   ((8.  Il  nulla  osta  al  ricongiungimento familiare e' rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta)).

il comma 3 dice:

3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':    ((a)  di  un  alloggio  conforme  ai  requisiti igienico-sanitari, nonche'  di  idoneita'  abitativa,  accertati  dai  competenti uffici comunali.  Nel  caso  di  un  figlio  di  eta'  inferiore  agli  anni quattordici  al  seguito  di  uno  dei  genitori,  e'  sufficiente il consenso   del   titolare   dell'alloggio   nel   quale   il   minore effettivamente dimorera'));    b)  di  un  reddito  minimo  annuo  derivante  da fonti lecite non inferiore  all'importo  annuo  dell'assegno  sociale  aumentato della meta'   dell'importo  dell'assegno  sociale  per  ogni  familiare  da ricongiungere. Per  il  ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o  piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e'  richiesto,  in  ogni  caso,  un  reddito  non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del  reddito  si  tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;Quindi e' chiaro che la domanda e' completa e valida solo con la documentazione presentata...

pero' e' anche vero che nella domanda on-line il tutto viene dichiarato con auto-certificazione

ed e' anche vero che tutti i documenti dei parenti da ricongiungere vengono presentati e verificati in Consolato...

quindi...

siccome molte prefetture e questure (a quanto ho sentito proprio a Milano) possono marciarci sopra a questi termini...

ritengo che qualsiasi giudice puo' dar ragione a chi porta in giudizio il prefetto se entro un termine ragionevole non convoca lo straniero per completare la domanda...


penso anche che ci si possa presentare in Prefettura anche senza attendere l'appuntamento...

Ho consigliato ad una ragazza moldava che deve ricongiungere due gemelle (a quanto sembra urgentemente per gravi difficolta' familiari in patria) di inviare una raccomandata all'uff unico di mi e per conoscenza al questore di mi dove si chiede lo stato della pratica ai sensi della L. n. 241/90; DPR n. 184/2006; D.M. n. 415/94 e D.M. nr. 508/1997 e con la richiesta di fissare un appuntamento a breve spiegando i motivi dell'urgenza...

Se questa lettera nn avra' successo entro 30 gg

le consiglierei di presentarsi in Prefettura con i documenti e con un testimone (meglio se un avvocato)

se anche questo nn avra' successo le consiglierei di citare il prefetto e il questore in Tribunale... che vista la competenza per i problemi di famiglia dovrebbe decidere entro pochi giorni..

consigli?



.





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Ambasciata di Roma
   Consolato di Milano  Consolato di Padova





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