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Ricongiungimento familiare, domande frequenti


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Questa discussione ha avuto 11 risposte

#1 XCXC

XCXC

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  • Ambasadiani MIra
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Inviato 30 October 2008 - 19:59:15


RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - Documentazione da allegare alla richiesta

In fase di convocazione presso il SUI (Sportello Unico per l’Immigrazione) il richiedente dovrà presentare, in duplice copia, la documentazione relativa all’alloggio e al reddito.
La documentazione relativa all’alloggio

  • Certificato attestante che l’alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale o certificato di idoneità igienico-sanitaria (originale più fotocopia);
  • se il richiedente è un ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell’appartamento su Mod. S2, attestante il consenso ad ospitare anche i familiari ricongiunti;
  • in caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito da :
1. dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento su Mod. S1 (originale e fotocopia); 2. copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia). La circolare del Ministero dell’Interno del 4 aprile 2008 n.1575 specifica, inoltre, la possibilità che il richiedente al ricongiungimento familiare indichi, al momento della presentazione della domanda, anche un alloggio diverso dalla sua attuale residenza. In questi casi il richiedente dovrà presentare allo Sportello Unico una documentazione dalla quale risulti che ha titolo per ospitare in quel determinato alloggio il proprio familiare. Quest’ultimo invece, dopo l’arrivo in Italia, sarà obbligato ad iscriversi all’anagrafe entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari.

La documentazione relativa al reddito


  • Lavoratori dipendenti: ultima dichiarazione dei redditi, fotocopia del contratto di lavoro, ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga, autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello S3, da cui risulti l’attuale rapporto di lavoro [1]duplice copia di ciascun documento);
  • Lavoratori domestici: ultima dichiarazione dei redditi o comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego/INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, autocertificazione del datore di lavoro da cui risulta l’attuale rapporto di lavoro;
  • Lavoratori autonomi:
1. ditta individuale: certificato di iscrizione alla camera di commercio, fotocopia attribuzione n. partita IVA, fotocopia licenza comunale ove prevista, modello Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo; 2. società: visura camerale, fotocopia attribuzione n. partita IVA, modello Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo; 3. collaborazione a progetto: fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro e corrispettivo, dichiarazione del committente da cui risulti l’attualità del contratto di lavoro a progetto, dichiarazione di gestione separata all’INPS, fotocopia modello “Unico”; 4. socio lavoratore: visura camerale della cooperativa, fotocopia attribuzione n. partita IVA, dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulti l’attualità del rapporto di lavoro, fotocopia del libro soci; 5. liberi professionisti: iscrizione all’albo, modello unico con ricevuta di presentazione. Ai fini della determinazione del reddito il richiedente deve dimostrare di percepire un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ad anni 14 è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Per il ricongiungimento dell'ascendente ultrasessantacinquenne è necessario stipulare un'assicurazione sanitaria idonea a garantire tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Ai fini della determinazione del reddito si include anche il reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Il Ministero dell'Interno ha precisato che la suddetta determinazione può essere accettata anche in via preventiva, tenendo conto delle retribuzioni che saranno percepite dal richiedente nel corso dell'anno2.

[1] Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazioni dei redditi, l’ autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l’indicazione del reddito presunto del lavoratore.
[2] circolare del Ministero dell'Interno 22/03/2007, n. 1368.



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#2 XCXC

XCXC

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  • Ambasadiani MIra
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Inviato 30 October 2008 - 20:02:57


RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - La procedura informatizzata

Il 10 aprile 2008 è stata attivata la procedura informatizzata per la presentazione delle domande relative al ricongiungimento familiare ed ai familiari al seguito.

Le procedure per la registrazione dell’utente e per l’invio delle domande sono reperibili sul sito internet del Ministero dell’Interno, www.interno.it.

Di seguito viene analizzata la procedura.





La modulistica

I modelli per la presentazione delle domande S per il ricongiungimento familiare e delle domande T per i familiari al seguito sono disponibili sul sito internet www.interno.it, nella sezione Ricongiungimenti Familiari .

Sempre in formato elettronico, è possibile allegare ai suddetti modelli anche:


  • I Modelli S1 e T1, da compilare nel caso in cui il richiedente non abbia titolo a detenere l’immobile;
  • I Modelli S2 e T2, da compilare nel caso in cui il richiedente sia un lavoratore subordinato con il quale il datore di lavoro dichiara l’attualità del rapporto di lavoro.


L'istruttoria

Il sistema informatico del Ministero dell’Interno, acquisita la domanda in formato elettronico [1] richiede immediatamente alla Questura competente per territorio il prescritto parere, ossia la verifica di eventuali circostanze ostative al ricongiungimento familiare.

La Questura, qualora il familiare da ricongiungere abbia subito in passato un’espulsione, (e quindi è segnalato nel SIS, Sistema Informativo Schengen) non rilascerà il nulla osta quando quest’ultimo rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.



La convocazione presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione

Il sistema informatico del Ministero dell’Interno, ricevuto il parere favorevole dalla Questura, predispone la lettera di convocazione del richiedente, perché questi presenti al SUI, in duplice copia, la documentazione relativa al reddito e all’alloggio.

Lo Sportello Unico, una volta acquisita la domanda con idonea documentazione, rilascerà come ricevuta, una copia contrassegnata con data e timbro. La data su tale domanda indica l’inizio del procedimento amministrativo che deve concludersi entro 180 [2] giorni dalla presentazione dell’istanza.

Lo Sportello Unico, verificata la sussistenza dei suddetti requisiti ed entro 180 giorni dalla ricezione dell’istanza, rilascia il nulla osta o il provvedimento di diniego, facendo ricorso anche a procedure telematiche e dandone comunicazione all’Autorità Consolare Italiana. Le autorità consolari, ricevuto il nulla osta ed effettuati gli accertamenti necessari alla verifica del rapporto di parentela, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e previa comunicazione in via telematica allo Sportello Unico, rilasciano il visto di ingresso. Il familiare, ottenuto il visto di ingresso ed entro 8 giorni dall’accesso in Italia, deve recarsi presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta per la compilazione del modulo di richiesta di permesso di soggiorno. A questo punto, lo Sportello Unico consegnerà la richiesta di rilascio del titolo di soggiorno in un’apposita busta che dovrà essere consegnata, aperta, presso uno degli sportelli degli Uffici postali abilitati all’accettazione delle Istanze (Sportello Amico).




[1] Per la presentazione della domanda non c’è nessuna data prescritta, per cui in qualsiasi momento dell’anno l’interessato può inoltrare l’istanza di ricongiungimento familiare.


[2] Trascorsi 180 giorni dalla richiesta del nulla osta senza che lo Sportello Unico abbia adottato alcun provvedimento, il familiare residente all’estero può presentare direttamente alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare la richiesta del visto di ingresso per motivi familiari, esibendo copia degli atti inviati allo Sportello Unico da cui risulti la data di presentazione della domanda.



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#3 XCXC

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Inviato 30 October 2008 - 20:10:24


RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - Quale documentazione deve essere allegata alla domanda per la richiesta di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare?

Il cittadino straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve allegare alla domanda: · La disponibilità di un reddito pari all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere: 1. pari a euro 7.714,00 se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, 2. pari a euro 10.285,34 se si chiede il ricongiungimento di due familiari, 3. pari a euro 12.856,67 se si chiede il ricongiungimento di tre familiari, 4. pari ad euro 15.427,99 se si chiede il ricongiungimento di quattro familiari. · La disponibilità di un alloggio conforme ai parametri minimi previsti dalla legge regionale mediante attestazione dell’ufficio comunale o di un certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dalla ASL locale competente per territorio.


RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - Chi sono i familiari che possono essere ricongiunti?

Il cittadino straniero può richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: · Il coniuge di età non inferiore ad anni 18; · I figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; · I figli maggiorenni a carico, qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporta l’invalidità totale; · I genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.


RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - Presentazione della richiesta prima dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di Ricongiungimento Familiare

Il Ministero dell’Interno ha precisato che le nuove disposizioni sul Ricongiungimento Familiare si applicheranno anche a chi ha già inoltrato la domanda via internet prima del 05/11/2008 (entrata in vigore del D.Lgs. 160/08) e non ha ancora presentato i documenti richiesti (relativi al reddito e all’alloggio) presso lo Sportello Unico Immigrazione (S.U.I.)1.

[1]
Circolare del Ministero dell'Interno del 28/10/2008, n.4660.



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#4 emicj

emicj

    Nb

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Inviato 10 November 2008 - 20:08:55


io sono andato nel sito ho compilato il modulo per il ricongiungimento tra la madre e la mia ragazza che e moldava e ha il permesso di soggiorno.
ma nel sito non mi dice che il modello e stato inviato come si fa visto che dopo mi daranno via web la modulistica da compilare per poi avere l'appuntamento tramite loro invito allo sportello unico.
grazie se mi sai aiutare
:conf (13):


#5 XCXC

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Inviato 13 November 2008 - 02:19:02


ma hai scaricato il programma per inviare il modulo?



.


#6 CRISTY

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Inviato 14 January 2009 - 11:39:26


Ciao a tutti!
Io ho un'amica che fra poco si sposerà con un cittadino Italiano, e poi vorrebbe fare ricongiungimento famigliare per i suoi due figli minori.
Potresti gentilmente dirmi quello che dovrebbe fare? vorrei aiutarla,ma purtroppo non ci capisco nulla di ricongiungimenti.
...l'unica cosa che so è che deve fare l'idoneità alloggiativa, ma poi non so nient'altro...aiuto please!



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#7 Rick

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Inviato 14 January 2009 - 11:57:47


No no !


sarà il marito a fare la pratica di FAMILIARE AL SEGUITO

senza che ci sia bisogno di nessuna idoneità alloggiativa ne di nulla osta !


Sarà sufficiente recarsi in consolato italiano
con i documenti che attestano
sia il matrimoni che le parentele

http://www.ambbucare...are_seguito.pdf



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#8 CRISTY

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Inviato 14 January 2009 - 12:02:46


Grazie Rick per avermi risposto!
Una domanda, ma in consolato Italiano chi dovrebbe recarsi, il marito Italiano?
il consolato sarebbe quello di Chisinau? Non so se potrà andare lui....ha 75 anni e non è molto autonomo.



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#9 Rick

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Inviato 14 January 2009 - 12:09:41


il consolato è ancora quello di Bucarest
si spera per poche settimane .

Il marito non è tenuto ad andare



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#10 CRISTY

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Inviato 14 January 2009 - 12:19:26


SCUSAMI Rick, non voglio essere fastidiosa, ma non ho capito benissimo.
Questa donna una volta sposata, potrebbe andare al posto del marito a Bucarest per fare al posto suo tutti i documenti, ma gli servirà qualche procura oppure solo i documenti che ci sono scritti sul sito di Bucarest? Scusa l'ignoranza....non capisco davvero niente in queste cose.



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