RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - Documentazione da allegare alla richiesta
In fase di convocazione presso il SUI (Sportello Unico per l’Immigrazione) il richiedente dovrà presentare, in duplice copia, la documentazione relativa all’alloggio e al reddito.
La documentazione relativa all’alloggio
- Certificato attestante che l’alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale o certificato di idoneità igienico-sanitaria (originale più fotocopia);
- se il richiedente è un ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell’appartamento su Mod. S2, attestante il consenso ad ospitare anche i familiari ricongiunti;
- in caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito da :
1. dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento su Mod. S1 (originale e fotocopia); 2. copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia). La circolare del Ministero dell’Interno del 4 aprile 2008 n.1575 specifica, inoltre, la possibilità che il richiedente al ricongiungimento familiare indichi, al momento della presentazione della domanda, anche un alloggio diverso dalla sua attuale residenza. In questi casi il richiedente dovrà presentare allo Sportello Unico una documentazione dalla quale risulti che ha titolo per ospitare in quel determinato alloggio il proprio familiare. Quest’ultimo invece, dopo l’arrivo in Italia, sarà obbligato ad iscriversi all’anagrafe entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari.
La documentazione relativa al reddito
- Lavoratori dipendenti: ultima dichiarazione dei redditi, fotocopia del contratto di lavoro, ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga, autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello S3, da cui risulti l’attuale rapporto di lavoro [1]duplice copia di ciascun documento);
- Lavoratori domestici: ultima dichiarazione dei redditi o comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego/INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, autocertificazione del datore di lavoro da cui risulta l’attuale rapporto di lavoro;
- Lavoratori autonomi:
1.
ditta individuale: certificato di iscrizione alla camera di commercio, fotocopia attribuzione n. partita IVA, fotocopia licenza comunale ove prevista, modello Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo; 2.
società: visura camerale, fotocopia attribuzione n. partita IVA, modello Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo; 3.
collaborazione a progetto: fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro e corrispettivo, dichiarazione del committente da cui risulti l’attualità del contratto di lavoro a progetto, dichiarazione di gestione separata all’INPS, fotocopia modello “Unico”; 4.
socio lavoratore: visura camerale della cooperativa, fotocopia attribuzione n. partita IVA, dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulti l’attualità del rapporto di lavoro, fotocopia del libro soci; 5.
liberi professionisti: iscrizione all’albo, modello unico con ricevuta di presentazione. Ai fini della determinazione del reddito il richiedente deve dimostrare di percepire un reddito annuo derivante da fonti lecite
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ad anni 14 è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Per il ricongiungimento dell'ascendente ultrasessantacinquenne è necessario stipulare un'assicurazione sanitaria idonea a garantire tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Ai fini della determinazione del reddito si include anche il reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Il Ministero dell'Interno ha precisato che la suddetta determinazione può essere accettata
anche in via preventiva, tenendo conto delle retribuzioni che saranno percepite dal richiedente nel corso dell'anno2.
[1] Se
il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazioni dei redditi, l’ autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l’indicazione del reddito presunto del lavoratore.
[2] c
ircolare del Ministero dell'Interno 22/03/2007, n. 1368.