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Cosa e un finanziamento?
Started By
vidra
, 14 Oct 2008 - 02:33:12
Questa discussione ha avuto 8 risposte
#1
Inviato 14 October 2008 - 02:33:12
La mia amica ,che appena a aperta la partita IVA , sta cercando una machina non grande , ma neanche piccola ( lei ha 174 cm di altezza ) con 3 porte abbastanza alta dalla terra (lei vie in zona montagnosa ) e con impianto GPL, e che costa non piu di 9 mille euro.
Abbaiammo fatto un giro per le concessionarie ma se come che siamo un po ignorantine in questi affari ,volevo chiedere alla gente competente in questa materia degli consigli .
Cosa e un finanziamento, come capire chi da un finanziamento migliore ( banca ho concessionaria ) e quale machina puo essere adatta per lei, e se qualche concessionaria ha delle offerte vantaggiose .GRAZIE
"Uno schiavo che non ha coscienza di essere schiavo e che non fa nulla per liberarsi, è veramente uno schiavo. Ma uno schiavo che ha coscienza di essere schiavo e che lotta per liberarsi già non è più schiavo, ma uomo libero" (Vladimir Ilich Uljanov - detto Lenin)
#2
Inviato 14 October 2008 - 03:26:57
il finanziamento è un prestito
normalmente quelli dei concessionari sono meno convenienti ,
a meno che non ci siano particolari promozioni in corso .
Per confrontare i finanziamenti devi chiedere quanto è il TAEG
"tasso annuo effettivo globale",
a parità di cifra e di anni di finanziamento , il TAEG + basso è il + conveniente
Tieni presente che i concessionari hanno sempre uno sconto nel cassetto ,
a volte
quello che sembra un fianziamento conveniente
od anche una valutazione super dell'usato
in realtà viene "pagato" con lo sconto che non ti fanno .
Partitata iva dicevi .....
a volte certe marche per certi modelli fanno uno sconto maggiore ai titolari di partita iva .
Diverso dal finanziamento è il leasing ,
la differenza è nella proprietà ,
con il finanziamento sei tu sin dal primo giorno
con il leasing proprietaria è la società di lesing sino a quando non hai pagato l'ultima rata .
Quando fare il finanziamento personale od il Leasing ?
Il leasing lo fa chi ha una partita iva ed ha la possibilità di scaricare i costi dell'auto ,
dipende dal tipo di attività ,
se non sei agente di commercio o tassista
è cmq poca cosa
PEr altre cose chiedi , ora non mi viene in mente altro ......
i modelli
Dacia Sandero ? appena uscita e tra poco disponibile a GpL
http://www.dacia.it/...o/introduzione/
Meglio (ma + cara) la Chevrolet Aveo
http://www.chevrolet...body-types.html
ma c'è una promozione a 9.600 €
http://www.chevrolet...eo-ottobre.html
Kia Picanto (un po' piccolina)
http://www.kia-offer...ndex.asp?Pag=0a
Tra le 3 preferisco decisamente la Chevrolet Aveo .
Altre non ce ne sono a quel prezzo e con il GPL di serie
#4
Inviato 14 October 2008 - 22:27:32
non so se lo sapevate ma il mancato pagamento di un finanziamento con "regolare esportazione" in altro Paese dell'autoveicolo e' motivo ostativo (ovviamente se denunciato) del rinnovo della cds.
.
#5
Inviato 17 October 2008 - 12:14:02
ancora un consiglio se acquistate un usato da un privato (in una concessionaria siete ovviamente abbastanza protetti)
controllare che non vi siano ipoteche o pignoramenti, oltre alla visura al pra e' sempre bene farne una ipocatastale.
io posso pignorare un bene mobile e registrarlo all'ufficio del registro senza che lo sappiano al pra
.
#6 Guest_Luca W_*
#7
Inviato 18 October 2008 - 02:27:50
Che fine hanno fatto le nostre Thelma & Louise ?
#8
Inviato 19 October 2008 - 20:12:04
vidra, su 14-Oct-2008 03:33, dice:
Cosa e un finanziamento?
http://www.youtube.c...h?v=xsT0umMG--o
"Davanti alle difficoltà non bisogna arrendersi. Al contrario devono stimolarci a fare sempre di più e meglio, a superare gli ostacoli per raggiungere i risultati che ci siamo prefissati."
Paolo Borsellino
GUTTA CAVAT LAPIDEM NON VI, SED SAEPE CADENDO
Paolo Borsellino
GUTTA CAVAT LAPIDEM NON VI, SED SAEPE CADENDO
#9
Inviato 20 October 2008 - 22:35:36
XCXC, su 14-Oct-2008 23:27, dice:
non so se lo sapevate ma il mancato pagamento di un finanziamento con "regolare esportazione" in altro Paese dell'autoveicolo e' motivo ostativo (ovviamente se denunciato) del rinnovo della cds.
Luca W, su 17-Oct-2008 13:23, dice:
Non ti seguo
molti stranieri hanno acquistato auto tramite finanziamenti e le hanno portate nei loro Paesi senza pagare...
Molti concessionari/commercianti/rivenditori ecc... hanno prospettato e chiesto al governo che vengano introdotte, anche per il rinnovo del pds, le motivazioni di diniego esistenti per il rilascio della cds... che sono le seguenti:
http://www.giustizia...86_98.html#ART5
Art. 9 ( note )
Carta di soggiorno (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)
- Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi.
La carta di soggiorno é a tempo indeterminato. - La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
- La carta di soggiorno é rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se é stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, é rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa é ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Articoli 380 e 381 del codice di procedura penale
Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza).
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, comma 1, numeri 1, 2, prima ipotesi e 4, seconda ipotesi, del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a, b, c, d, f, g, i del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà".
Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza).
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo di cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4, e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsto dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice penale;
g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma 2, del codice penale;
i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle".
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