Inviato 09 October 2008 - 19:05:49
TAR Lazio Sentenza 8 ottobre 08 No visto turismo se manca prova del rientro: c.d. rischio migratorio
1 2 3 4 5 Articoli Correlati: tar, lazio, turismo, requisitiTAR Lazio, Roma, Sezione I Quater, Sentenza n. 8804 dell'8 ottobre 2008.
Respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia a Bucarest ha respinto l’istanza di visto d’ingresso per turismo presentata dalla ricorrente nell’interesse della figlia dodicenne.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Dalla documentazione acquisita all’esito dell’istruttoria disposta dal Collegio è emerso che la richiesta di visto è stata respinta in quanto la ricorrente non ha fornito la prova di elementi relativi alla situazione familiare e socio-economica della figlia dodicenne atti a comprovare un probabile rientro nel Paese di provenienza (Moldavia) e a scongiurare il c.d. “rischio migratorio”.
Secondo l’art. 5 del trattato di Schengen e l’art. 4 comma 3° d. lgs. n. 286/98, per il rilascio del “visto uniforme” avente durata non superiore a tre mesi è necessaria l'esibizione dei documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e il possesso di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza).
L’art. 5 comma 6° d.p.r. n. 394/99 stabilisce, inoltre, che al momento della domanda, oltre alla documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, lo straniero deve depositare quella concernente “la finalità del viaggio”.
L'ottenimento del visto d’ingresso per ragioni di turismo è subordinato al deposito di documentazione comprovante:
a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;
b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
c) la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.)”.
Dalle disposizioni ora richiamate si evince che lo straniero che richiede il visto d’ingresso per turismo non deve dimostrare solo la disponibilità dei mezzi necessari ad assicurarne la sussistenza per la durata del soggiorno ed il ritorno in patria ma, più in generale, deve esibire quegli atti necessari a comprovare “lo scopo e le condizioni del soggiorno” e le finalità dello stesso.
Nella fattispecie, trattandosi di visto d’ingresso per turismo caratterizzato da necessaria temporaneità (confermata dalla durata del soggiorno che non può essere superiore a novanta giorni), dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l’interesse dello straniero a fare rientro nel Paese d’origine onde scongiurare il c.d. “rischio migratorio”.
Le condizioni in esame possono essere di varia natura quali l’esistenza di significativi legami familiari (ad es. coniuge e figli), l’esercizio di attività economiche, il possesso di fonti di reddito, la titolarità di beni immobili o, comunque, altre circostanze atte a comprovare che nel Paese di provenienza lo straniero abbia il centro dei suoi interessi e che proprio per questo vi farà ritorno al termine del soggiorno in Italia.
Nella fattispecie in esame nessuna delle condizioni in esame è stata comprovata dall’interessata essendo, anzi, emerse circostanze (quali la presenza in Italia della madre e della sorella; si veda la citata relazione dell’Ambasciata datata 26/05/08) che comprovano l’interesse della minore Lodovanu Alina a rimanere nel nostro Paese e a non fare rientro in Moldavia.
Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale a ritenere che il pur meritevole interesse al ricongiungimento familiare debba essere assicurato attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dagli artt. 29 e ss. d. lgs. n. 286/98 e non già con le modalità utilizzate nella fattispecie (richiesta di visto d’ingresso per turismo).
Io non mi sento italiano, voglio resistere e insorgere