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Permesso, chi tarda non è espulso


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Inviato 01 October 2012 - 21:43:01


Permesso, chi tarda non è espulso



Il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di   soggiorno non fa scattare l'espulsione automatica del cittadino   extracomunitario. Lo precisa la Cassazione con la sentenza 15129   depositata il 10 settembre scorso.
   I fatti: un cittadino albanese ricorre contro il provvedimento del   giudice di pace che respingeva l'opposizione al decreto di espulsione   emesso dal Prefetto. In particolare, la misura prefettizia era basata   sulla ritardata presentazione della domanda di rinnovo del permesso di   soggiorno oltre il termine dei 60 giorni dalla scadenza. In sostanza, il   ricorrente contesta al Prefetto la mancata valutazione nel merito della   documentazione attestante il ritardo nella presentazione della domanda   di rinnovo entro un termine, comunque, che non ha natura perentoria.
     La Cassazione accoglie il ricorso affermando che la presentazione   spontanea in base all'articolo 13 del decreto legislativo 286 del 25   luglio 1998, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il   termine di 60 giorni dalla sua decadenza, non consente l'espulsione   automatica dello straniero, che può essere disposta solo se la domanda è   stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei   requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul   territorio nazionale. Dunque, conclude l'estensore, era obbligo   dell'amministrazione esaminare la domanda tardiva e, nel caso,   respingerla, ma non avrebbe potuto semplicemente ignorarla procedendo   all'espulsione immediata.
   La sentenza si pone nel solco tracciato dalla pronuncia delle Sezioni   unite n. 7892/2003. In effetti, i giudici hanno precisato che   l'espulsione potrà essere disposta solo se la domanda è stata stata   respinta per la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti   richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio   nazionale; mentre la sua tardiva presentazione potrà costituirne solo   indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della   situazione in cui versa l'interessato.
   La pronuncia investe anche un altro aspetto rilevante: la lingua di   redazione del provvedimento di espulsione. In particolare, l'albanese   eccepisce alla Prefettura di aver tradotto il provvedimento di   espulsione con una lingua a lui non conosciuta. La Corte, confermando il   nuovo e recente indirizzo interpretativo (Cassazione 3678/2012),   afferma che, esclusi i casi in cui la lingua dello straniero sia rara e   non facilmente conoscibile sul territorio nazionale, l'amministrazione   dell'Interno deve predisporre testi informatizzati dei provvedimenti di   espulsione nelle lingue straniere più comunemente parlate dagli   immigrati (arabo, cinese, albanese, russo).
   In questo modo - si legge - pur garantendo le esigenze   dell'amministrazione di governare con celerità fenomeni complessi, si   deve assicurare un'informazione effettiva e immediata allo straniero, a   garanzia dei suoi diritti.
   Quindi, conclude l'estensore, l'amministrazione non potrà opporre   l'impossibilità di trovare un traduttore della lingua conosciuta dallo   straniero se, come nel caso dell'albanese, questa sia facilmente   utilizzabile per notificare i provvedimenti espulsivi.




File allegato  Sentenza_15129_12.pdf   726.01K   161 Download



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