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Non decide sui figli? Il divorzio estero resta riconoscibile


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Inviato 02 August 2012 - 23:03:00


Non decide sui figli? Il divorzio estero resta riconoscibile

ROMA - La sentenza di divorzio di un tribunale straniero che non   decide sull'affidamento e sul mantenimento dei figli non è contraria   all'ordine pubblico. È il principio stabilito dalla Corte di cassazione   che, con la sentenza 13556 ha dato il via libera al riconoscimento di   una sentenza targata Usa sul divorzio di una coppia di cittadini   statunitensi che la Corte di appello di Venezia aveva ritenuto   pienamente efficace in Italia. Chiara la posizione della Cassazione:   nessuna violazione di diritti inviolabili e indisponibili dei figli se   la pronuncia straniera nulla dispone su affidamento e mantenimento.

  Questi i fatti: una coppia di cittadini statunitensi, con due figli,   aveva deciso di divorziare presentando istanza al tribunale di Houston   (Texas). I giudici avevano concesso il divorzio approvando l'accordo   concluso dai due coniugi sul patrimonio, che prevedeva il rinvio per le   questioni su affidamento e mantenimento dei bimbi ai giudici italiani   (la coppia si era trasferita a Verona). Il marito aveva chiesto il   riconoscimento della pronuncia in Italia in linea con l'articolo 64   della legge di diritto internazionale privato 218/95. La donna si era   opposta invocando motivi di ordine pubblico che, a suo dire, impedivano   il riconoscimento. Una tesi bocciata dalla Cassazione.

La sentenza di divorzio pronunciata dal giudice straniero fra cittadini   non italiani, infatti, anche se non indica le condizioni di affidamento e   di mantenimento dei bambini non entra in conflitto con alcun principio   fondamentaledell'ordinamento italiano. «Nessun principio costituzionale -   ha proseguito la Corte - impone che la definitivaregolamentazione dei   diritti e dei doveri scaturenti da un determinato status sia dettata in   un unico contesto». Né si può affermare che l'accordo fosse stato   viziato, come rivendicava la donna sostenendo di essere stata costretta a   firmarlo, in assenza di prove fornite ai giudici di merito. Che, per la   Cassazione, hanno agito correttamente applicando l'articolo 64 sul   riconoscimento delle sentenze straniere e non l'articolo 66 della legge   218/95 sul riconoscimento degli atti di volontaria giurisdizione. Per la   Suprema Corte, infatti, la pronuncia straniera, anche se riproduce il   contenuto di un accordo tra le parti è sempre espressione di un potere   giurisdizionale che comporta l'applicazione delle condizioni fissate   nell'articolo 64. I giudici di merito, quindi, hanno anche accertato che   il giudice straniero avesse la competenza in base ai principi   dell'ordinamento italiano. Di qui il via libera al riconoscimento della   sentenza Usa e la competenza al giudice italiano sulle questioni di   affidamento e mantenimento dei bambini.



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