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Nuova normativa per gli stranieri qualificati


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Questa discussione ha avuto 3 risposte

#1 Ambasada.it

Ambasada.it

    TpX2MI

  • Ambasadiani MIra
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Inviato 27 July 2012 - 07:51:07


Dall'8 agosto la "Carta blu EU” per l'ingresso dei lavoratori specializzati anche fuori quote.

    Immagine inviata              
  

  

Novità per i lavoratori stranieri altamente specializzati. Gli stranieri in possesso di un titolo di istruzione superiore almeno triennale rilasciato dall’ autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, oppure di una qualifica professionale superiore riconosciuta in Italia, potranno beneficiare di una nuova normativa che li definisce altamente qualificati.
Dall’8 agosto per loro per entrare nel nostro Paese non ci sarà bisogno di attendere i decreti flussi e rientrare nelle quote previste per il Paese di provenienza, ma potranno ricevere un nuovo permesso di soggiorno denominato Carta blu Ue.
Il questore può autorizzarli a svolgere attività professionali dopo aver stipulato un contratto di lavoro almeno annuale. Il permesso ha una validità biennale, nel caso di contratto a tempo indeterminato, altrimenti avrà la stessa durata del rapporto di lavoro.
Divieto assoluto per i primi due anni a svolgere attività lavorative diverse da quelle ‘altamente qualificate’, mentre i cambiamenti di datore di lavoro devono essere autorizzati dalle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro.
Le novità sono state introdotte dal decreto legislativo n. 108 del 28 giugno 2012, che dà attuazione alla direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012.





.


#2 XCXC

XCXC

    TpX2MI

  • Ambasadiani MIra
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    Medaglie








Inviato 27 July 2012 - 16:28:24


:24:  :24:  :24:  :24:  :24:  :24:

incredibile! A 17 anni senza mai aver lavorato... un pirla qualsiasi con un diploma qualsiasi rilasciato da un Stato qualsiasi...

E' CONSIDERATO AD ALTA QUALIFICAZIONE !!!! :24:  :24:  :24:  :24:

POVERA ITALIA ! E POVERA EU !



.


#3 XCXC

XCXC

    TpX2MI

  • Ambasadiani MIra
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  • Messaggi: 17,634

    Medaglie








Inviato 27 July 2012 - 16:33:43


Visualizza messaggioXCXC, su 27-Jul-2012 17:28, dice:

:24:  :24:  :24:  :24:  :24:  :24:

incredibile! A 17 anni senza mai aver lavorato... un pirla qualsiasi con un diploma qualsiasi rilasciato da un Stato qualsiasi...

E' CONSIDERATO AD ALTA QUALIFICAZIONE !!!! :24:  :24:  :24:  :24:

POVERA ITALIA ! E POVERA EU !

ah ecco ! Qui e' piu' chiara la faccenda... infatti si parla di 3 anni dopo la secondaria... quella che da noi e' la laurea breve!

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In Gazzetta il decreto che introduce la carta blu per cittadini extra UE
     In Gazzetta il d.lgs. 108/2012 che introduce un nuovo permesso di   soggiorno, la Carta blu UE per lavoratori stranieri altamente   qualificati.




E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale nr. Decreto Legislativo n. 171 dello scorso 24 luglio, il   decreto legislativo nr. 108 del 28 giugno 2012 con cui viene data   attuazione alla Direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e   soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori   altamente qualificati.

  Leggi anche: arriva il permesso unico di residenza e lavoro per gli extracomunitari

  Il provvedimento, che entrerà in vigore l’8 agosto 2012,   introduce due nuovi articoli nell’impianto normativo vigente in materia   di immigrazione; l’articolo 27 quater e l’articolo 9 ter.

  In particolare si individua una nuova categoria di   lavoratori, i lavoratori altamente qualificati, come nuova categoria che   può fare ingresso in Italia al di fuori delle quote (vale a dire in ogni periodo dell’anno e senza che vi siano limiti numerici fissati con i decreti flussi) e introduce un  nuovo permesso di soggiorno  denominato “Carta blu UE”,   rilasciato dal questore al lavoratore straniero altamente qualificato   autorizzato allo svolgimento di attività lavorative ed a seguito della   stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

  L’articolo 27 quater prevede la possibilità di ingresso in Italia, per peridi superiori a tre mesi,  a prescindere dalle quote stabilite dal governo con i decreti flussi e, in ogni periodo dell’anno ai lavoratori altamente qualificati che   intendono svolgere prestazioni  lavorative  retribuite  per  conto  o   sotto la direzione o il coordinamento di un’altra  persona  fisica  o   giuridica.

  Si considerano altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso:

  
  • di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall’ autorità   competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il   completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di   durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore.   La qualifica professionale superiore, attestata dal Paese di   provenienza, deve essere riconosciuta in Italia e rientrare nei “livelli 1 e 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011”.
  Il requisito del riconoscimento è richiesto solo per la qualifica professionale e non anche per il titolo di studio.

  
  • limitatamene all’esercizio delle professioni regolamentate, dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206/2007.
  
Presentazione della domanda di nulla osta al lavoro per  i  lavoratori  stranieri altamente  qualificati  
  La domanda e’  presentata  dal  datore  di  lavoro  allo sportello    unico  per  l’immigrazione  presso  la  prefettura-ufficio territoriale   del  Governo; a questa procedure si applicano le disposizioni dell’art   22 del testo sull’immigrazione. Il datore di lavoro, deve indicare, a   pena di rigetto della domanda:
  a) la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attivita’ lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore;
  b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale   superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo   straniero;
  c) l’importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, che non   deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per   l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. L’importo è pari a   24.789 euro (8.263*3). (comma 5 art 27 quater).

  Lo sportello unico per l’immigrazione convoca il datore di lavoro e   rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla   presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica   al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri  regolarmente   soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di   rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito   dell’effettiva residenza all’estero.

  Il nulla osta al lavoro è rifiutato ovvero, nel caso sia  stato rilasciato, è revocato se i documenti di cui al comma 5  sono  stati:

  
  • ottenuti mediante frode  o  sono  stati  falsificati  o  contraffatti;
  • qualora lo straniero non si rechi presso  lo  sportello  unico per   l’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno  entro  il   termine di cui all’articolo 22, comma 6, salvo  che  il  ritardo  sia   dipeso da cause di forza maggiore;
  • se il  datore  di lavoro  risulti  condannato  negli  ultimi  cinque  anni, per:
      a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e   dell’emigrazione clandestina dall’Italia  verso  altri  Stati  o  per   reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla   prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da   impiegare in attività illecite;
      b) intermediazione illecita e sfruttamento del  lavoro  ai  sensi   dell’articolo 603-bis codice penale o, per reati previsti dall’articolo   22, comma 12.
  
La carta blu UE
  Il decreto introduce un  nuovo permesso di soggiorno  denominato “Carta blu UE”, rilasciato dal questore al lavoratore   straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di   attività lavorative ed a seguito della stipula del contratto di   soggiorno per lavoro. Tale permesso ha una durata biennale, nel   caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, negli altri   casi, la stessa durata del rapporto di lavoro.

  Conformemente alla direttiva, si prevedono per il titolare di Carta blu UE, limitazioni, per i primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale,   sia all’esercizio di attività lavorative diverse da quelle “altamente   qualificate”, sia ai cambiamenti di datore di lavoro. Nel primo caso è   previsto un divieto assoluto, nel secondo i cambiamenti devono essere   autorizzati in via preliminare dalle competenti Direzioni Territoriali   del Lavoro.

  Il ricongiungimento familiari è riconosciuto, indipendentemente dalla   durata del permesso di soggiorno, alle condizioni generali previste   dall’articolo 29 del T.U. immigrazione.

  Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel  caso  sia  stato  concesso, è revocato:

  a) se è stato  ottenuto  in  maniera  fraudolenta  o è stato falsificato o contraffatto;

  b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva  o  non  soddisfa   piu’ le condizioni d’ingresso e di soggiorno  previste  dal  presente   testo unico o se soggiorna per fini diversi  da  quelli  per  cui  lo   stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;

  c) se lo straniero non ha rispettato  le  condizioni  di  cui  al comma 13;

  d)  qualora  lo  straniero  non  abbia  risorse  sufficienti  per   mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza  ricorrere al   regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione  del  periodo di   disoccupazione.

  
Titolari di carta blu UE rilasciata da altro Stato membro
  Dopo  18 mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo   straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da tale Stato può fare   ingresso in Italia senza necessità del visto, per lo svolgimento sempre   di un’attività lavorativa altamente qualificata. In tal caso il datore   di lavoro dovrà presentare domanda di nulla osta al lavoro entro un mese   dall’ingresso dello straniero nel territorio nazionale.

  
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di  lungo periodo
  L’articolo 9 ter, introdotto dal nuovo provvedimento, regola lo status di soggiornante di lungo periodo per i titolari di Carta blu UE,   prevedendo che i cinque anni di soggiorno regolare  necessari per il   suo ottenimento possono essere raggiunti anche cumulando periodi di   soggiorno regolare come titolari di Carta blu Ue in un altro stato   membro.

  È comunque necessario avere soggiornato in Italia regolarmente ed   ininterrottamente come titolare di Carta blu Ue nei due anni precedenti   la presentazione della richiesta di  permesso di soggiorno di lungo   periodo.



.


#4 sergio3

sergio3

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Inviato 27 July 2012 - 17:12:35


Sì ma se non hai almeno 5 anni di pratica in quel lavoro, sei un emerito incapace--
Ho visto in UT ragazzi appena usciti dal Politecnico di Milano ed entrati nel mondo del lavoro, che si trovavano spaesati davanti momento di flessione di una trave PxL.

Sì ma se non hai almeno 5 anni di pratica in quel lavoro, sei un emerito incapace--
Ho visto in UT ragazzi appena usciti dal Politecnico di Milano ed entrati nel mondo del lavoro, che si trovavano spaesati davanti momento di flessione di una trave PxL.



Io non mi sento italiano, voglio resistere e insorgere





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