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Nuova Carta di Soggiorno


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Inviato 26 October 2006 - 17:39:38


NUOVA CARTA DI SOGGIORNO PIU’ VICINA

la Camera esprime parere favorevole al decreto del governo

Fra le principali novità previste, l’abbassamento del necessario periodo di soggiorno e la validità del documento nei paesi Ue che hanno recepito la direttiva europea. Si avvicina l’entrata in vigore della nuova carta di soggiorno. Le novità sono previste dal decreto legislativo del governo riguardante il recepimento della direttiva CE sullo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Per il decreto del governo è arrivato il parere favorevole della Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati. Prossimo passo del documento sarà l’esame del Senato. In base al decreto, che prosegue dunque nel suo iter parlamentare, la carta di soggiorno si chiamerà “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”. Ma al di là della denominazione, la nuova carta presenterebbe, tra l’altro, due importanti novità: innanzitutto per ottenerla basterebbero 5 anni di soggiorno in Italia, anziché 6 come avviene oggi; in secondo luogo, il “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” avrebbe validità in tutti gli stati Ue che hanno recepito la direttiva europea, cioè si potrà lavorare anche in questi paesi dell'Unione.

Scheda

LA CARTA DI SOGGIORNO OGGI

Quali sono i requisiti per ottenere la carta di soggiorno?
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al Questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato (art. 9, comma 1, D.lgs. 286/98, come modificato dalla L. 189/02).
Lo straniero che intende presentare domanda di carta di soggiorno anche per i propri familiari deve dunque dimostrare di disporre di un reddito sufficiente. La legge ha stabilito i seguenti parametri minimi: per un familiare è necessario un reddito pari all’importo dell’assegno sociale annuo; per due o tre familiari un reddito pari al doppio dell’importo dell’assegno sociale; per quattro o più persone un reddito pari al triplo dell’importo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. E’ inoltre necessario dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo. Per esempio dimostrando di avere un contratto di locazione, comodato o un alloggio in proprietà. E’ necessario inoltre che venga presentata un’attestazione comunale secondo la quale l’alloggio, per i parametri previsti dalla legge provinciale di edilizia residenziale pubblica, può ospitare un numero di persone pari a quello che comporrà il nucleo familiare, oppure un certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente.
La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia (art. 9, comma 2, D.lgs. 286/98).
La carta di soggiorno non viene rilasciata quando nei confronti dello straniero sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 (arresto obbligatorio in flagranza) nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale (arresto facoltativo in flagranza), o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione.
Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il Questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati sopra citati. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è rilasciato un permesso di soggiorno.
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo straniero appartenga ad una delle categorie di cui all'art. 1 della legge n. 1423/56 o di cui all'art. 1 della legge n. 575/65 (persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità oppure indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso).

A quali diritti può accedere il titolare della carta di soggiorno?
L’art. 9, comma 4, del D.lgs. 286/98 stabilisce che “oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
B) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992”.
La titolarità della carta di soggiorno comporta la possibilità, se ne sussistono i presupposti, di accedere:
- a tutte le provvidenze per gli invalidi civili (ivi compreso il minore iscritto sulla carta di soggiorno del genitore);
- all’assegno di maternità;
- all’assegno sociale.

Quali sono i casi nei quali la domanda di carta di soggiorno può essere respinta?
La carta di soggiorno non viene rilasciata se nei confronti dello straniero è stato disposto il rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale (che riguarda i casi in cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, come per esempio per il delitto di rapina) nonché, ma solo per i delitti non colposi, se nei confronti dello straniero è stato disposto il rinvio a giudizio per i delitti di cui all'articolo 381 del codice di procedura penale (che riguarda i casi in cui è previsto l’arresto facoltativo in flagranza, come per esempio per violenza o minaccia a pubblico ufficiale). La carta di soggiorno non viene rilasciata anche nel caso in cui sia stata pronunciata una sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che il cittadino straniero abbia ottenuto la riabilitazione. Se la carta di soggiorno non può essere concessa ma sussistono tutti i requisiti di legge per il rilascio di un permesso di soggiorno, la legge prevede che la Questura rilasci un regolare permesso di soggiorno.

Si può fare ricorso contro il rifiuto della carta di soggiorno?
Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno o contro la sua revoca si può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

  
  
© Cinformi News (ACG) 26/10/2006



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