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Come sposarsi con un/a irregolare senza la pubblicazione in Comune


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#1 XCXC

XCXC

    TpX2MI

  • Ambasadiani MIra
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    Medaglie








Inviato 27 June 2011 - 22:49:11


Come tutti sanno un cittadino italiano non puo' sposare uno straniero privo di pds o visto...

Alcuni giorni fa, leggendo una pubblicazione di matrimonio... mi son ricordato dei consigli di alcuni anni fa su come sposare un clandestino ma evitando la preventiva pubblicazione nell'albo pretorio, che ovviamente poteva venir tenuto sotto controllo dalle forze dell'ordine che spesso si presentavano il giorno del matrimonio e prima che venisse celebrato provvedevano ad espellere lo straniero impedendo, di fatto, l'unione civile.

Con la nuova Legge il Sindaco ha addirittura l'obbligo di segnalare lo straniero irregolare che vorrebbe contrarre matrimonio.

Quindi, di fatto, sembrerebbe impossibile sposarsi... anche perche' il primo cittadino commetterebbe un reato se chiudesse un occhio.

Allora come si puo' fare?

Semplice...

Con il matrimonio Concordadario, grazie all'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana

come possiamo vedere qui sotto, il matrimonio e' stato celebrato SENZA PUBBLICAZIONE

sposi.gif


Ovviamente, entro 5 gg dalla data del matrimonio la pubblicazione e' obbligatoria ma nessuno, dopo, puo' espellere il coniuge di un cittadino italiano.
Andranno preparati tutti i documenti necessari, passaporto e nulla osta del cittadino straniero mettendosi prima d'accordo con un sacerdote comprensivo :)


ARTICOLO 13 Legge 27 maggio 1929, n.847

13. Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa,
la trascrizione può aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste alcuna delle circostanze
indicate nel precedente art. 12.
A questo scopo l'ufficiale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti' occorrenti e a fare le
indagini che riterrà opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del
matrimonio da trascrivere, con l'indicazione delle generalità degli sposi, della data, del luogo di
celebrazione e del Ministro del culto avanti al quale è avvenuta.
L'avviso resterà affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi' alla
trascrizione del matrimoni . o, per una delle cause indicate nel precedente art. 12, coloro che, a
norma del codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio.
L'opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli' artt. 89 e seguenti del
codice civile civ. (1), in quanto applicabili.

Art. 8 Legge25 marzo 1985, n. 121
1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spieghera' ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigera' quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile. La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potra' avere luogo: a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'eta' richiesta per la celebrazione; b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile. La trascrizione e' tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullita' o di annullamento non potrebbe essere piu' proposta. La richiesta di trascrizione e' fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio e' stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne da' notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. La trascrizione puo' essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi. 2. Le sentenze di nullita' di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutivita' del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformita' del presente articolo; b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici e' stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La corte d'appello potra', nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia. 3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignita' ed i valori della famiglia, fondamento della societa'.



Legge 27 maggio 1929, n.847
Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio
1929
fra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1929, n.33)
La presente legge cesserà di spiegare ogni effetto dalla data di entrata in vigore della emananda
legge di attuazione dell'art. 8 dell'Accordo del 18 febbraio 1984; si veda il relativo disegno di
legge, infra, p. 347 s. è fatta salva la disciplina transitoria (dettata dalla lett. c), n. 4, del
Protocollo addizionale, infra, p. 245) per i matrimoni celebrati anteriormente all'entrata in vigore
dell'Accordo.
(1) Si riproduce il testo dell'art. 34 dei concordato del 1929:
art. 34. Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia,
dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio,
disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.
Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale,
anche nella casa comunale.
Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando
lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi e redigerà l'atto di
matrimonio, dei quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al comune, affinché venga
trascritto nei registri dello stato civile.
Le cause concernenti la nullità del matrimonio [e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato]
sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.
[I provvedimenti e] le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al
Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme dei diritto
canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o
contumacia delle parti.
[I provvedimenti e] le sentenze relative, quando siano divenute definitive coi relativi decreti del
Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello Stato competente
per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti
civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.
Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità
giudiziaria civile ".
CAPO I. Modificazioni al Titolo V del Libro I del


.(1).
(1) Abrogati dall'art. 115 disp. trans. c.c. vigente.
CAPO II. Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico.
5. Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto
canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti
6. Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli artt. 70 e seguenti del codice civile e degli
artt. 65 e ss. del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile (1).
La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell'art. 73 del codice Civile (2),
deve esser fatta anche dal parroco, davanti al quale il matrimonio sarà celebrato.
(1) Vedi ora artt. 93 ss. c.c. vigente (infra, p. 628 s.) ed artt. 95 ss. R.D. 9 luglio1939, n. 1238.
(2) Ora, art. 96 c.c. vigente (infra, p. 629).
7. Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione, l'ufficiale dello stato
civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio,
rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla
celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.
Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'art. 89 del codice civile (1), l'ufficiale dello
stato civile non può rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.
L'autorità giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle
cause indicate negli artt. 56 e 61 prima parte del codice civile (2). In ogni altro caso pronuncia
sentenza di non luogo a deliberare (3).
(1) Ora, art. 103 c.c. vigente (infra, p. 631 s.).
(2) Ora, artt. 85 e 86 c.c. vigente (infra, p. 626).
(3) La Corte costituzionale con sentenza 24 febbraio-1° marzo 1971, n. 31, ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità del terzo ed ultimo comma; successivamente, con sentenza 13
gennaio-2 febbraio 1982, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità parziale del terzo comma; da ultimo, con
ordinanza 30 settembre-8 ottobre 1987, n. 313 ha disposto la restituzione degli atti al giudice a quo
perché riesamini la rilevanza della questione alla luce dello jus superveniens (Accordo 18 febbraio
1984, art. 8 e Protocollo addizionale, n. 4). Vedasi infra, p. 676, p. 687, p. 697.
8. Il ministro del culto, davanti al quale è celebrato il matrimonio deve spiegare agli sposi gli effetti
civili del matrimonio, dando lettura degli artt. 130, 131 e 132 del codice civile (1).
L'atto di matrimonio è compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Uno di
questi viene subito trasmesso all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato
celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.
(1) Ora, artt. 143, 144 e 147 c.c. vigente (infra, p. 638 s.).
9. L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri'
dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:
il nome e cognome, l'età e la Professione, iI luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;
il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;
la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;
il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;
il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.
L'ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore della Repubblica nei casi e per gli
effetti indicati nell'art. 104 del R.D. 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile (1).
(1) Ora, art. 132 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.
10. Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le
indicazioni prescritte dall'art. 9 e la menzione dell'eseguita lettura degli artt. 130, 131 e 132 del
codice civile (1) prescritta dall'art. 8, l'ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia
l'atto per la sua regolarizzazione.
Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal
ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco con
l'indicazione della data, in cui è stata effettuata.
(1) Ora, art. 143, 144 e 147 c.c. vigente (infra, p. 638 s.).
11. La trascrizione dell'atto riconosciuto regolare deve essere eseguita, quando sia stato rilasciato il
certificato di cui all'art. 7, anche se l'ufficiale dello stato civile abbia notizia di qualcuna delle
circostanze indicate nell'articolo seguente, ma in tal caso egli deve prontamente informare il
procuratore della Repubblica, il quale, ove occorra, provvede a norma dell'art. 16.
12. Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui
all'art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:
1) se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli
effetti civili, in qualunque forma celebrato;
2) se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti'
civili, in qualunque forma celebrato;
3) se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente (1).
(1) La Corte costituzionale con sentenza 13 gennaio-2 febbraio 1982, n. 16, ne ha dichiarato la
parziale illegittimità. Vedasi infra, p. 687.
13. Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa,
la trascrizione può aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste alcuna delle circostanze
indicate nel precedente art. 12.
A questo scopo l'ufficiale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti' occorrenti e a fare le
indagini che riterrà opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del
matrimonio da trascrivere, con l'indicazione delle generalità degli sposi, della data, del luogo di
celebrazione e del Ministro del culto avanti al quale è avvenuta.
L'avviso resterà affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi' alla
trascrizione del matrimoni . o, per una delle cause indicate nel precedente art. 12, coloro che, a
norma del codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio.
L'opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli' artt. 89 e seguenti del
codice civile civ. (1), in quanto applicabili.
(1) Ora, artt. 102 s. c.c. vigente (infra, p. 631 s.).
14. La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere
richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge
sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno
successivamente.
La trascrizione può essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione
continuò per tre mesi (1) dopo revocata l'interdizione.
Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica
i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
(1) Ora un anno, a norma dell'art. 119 c.c. vigente (infra, p. 633).
15. Se l'ufficiale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione. si osserva la
disposizione dell'art. 75 del codice civile
(1) Ora, art. 98 c.c. vigente (infra, p. 630).
16. La trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12
della presente legge.
A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli artt. 104, 112, 113 e 114 del codice civile (1).
(1) Ora, artt. 117, 119, 124 e 125 c.c. vigente (infra, p. 632 s.). Con sentenza 24 febbraio-1° marzo
1971, n. 32, la Corte costituzionale ne ha dichiarato la parziale illegittimità, Vedasi infra, p. 677.
17. La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, [o il
provvedimento, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato], dopo che
sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto dall'art. 34 del
Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla
Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene ìl comune, presso il quale fu trascritto l'atto di
celebrazione del matrimonio.
La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza
[o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e
trascritto nel registro dello stato civile] e ne ordina la annotazione a margine dell'atto di matrimonio
(1).
(1) La Corte costituzionale con sentenza 22 gennaio-2 febbraio 1982, n. 18, ne ha dichiarato la
parziale illegittimità (infra, p. 688 s.). Si vedano, inoltre, le pronunzie n. 34 del 1971, n. 176 del
1973, n. 169 del 1974, n. 1 e n. 2 del 1977, n. 17 e n. 138 del 1982, infra, rispettivamente alle pp.
677, 679 s., 680, 683, 684, 687 s., 690 s.).
Con riguardo all'ultimo comma, si vedano l'articolo unico della legge 10 febbraio 1982, n. 34, per la
modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita, nonché la
legge 12 giugno 1930, n. 826, in materia di esenzioni fiscali degli atti del procedimento.
18. La disposizione dell'art. 116 del codice civile (1) è applicabile anche nel caso di annullamento
della trascrizione del matrimonio, e in quello in cui, a sensi del precedente art. 17, venga resa
esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto
cattolico.
(1) Ora, art. 128 c.c. vigente (infra, p. 635 s.).
19. Le disposizioni del codice civile relative alla separazione dei coniugi restano ferme anche per t
matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico, quando siano stati trascritti.
In pendenza del giudizio di nullità davanti i tribunali ecclesiastici, può essere richiesta al tribunale
civile la separazione temporanea dei coniugi a norma dell'art. 115 del codice civile (1). La domanda
può essere proposta dal pubblico ministero, se ambedue i coniugi o uno di essi sia minore di età. La
sentenza di separazione, quando sia passata in cosa giudicata, è comunicata all'autorità ecclesiastica.
(1) Ora, art. 126 c.c. vigente (infra, p. 635).
CAPO III. Disposizioni generali e transitorie.
20. Agli effetti dell'art. 124 del codice civile (1) è parificato alla celebrazione del matrimonio i1
rilascio del certificato di cui all'art. 7.
Incorre nella multa stabilita nell'art. 124 del codice civile (1) l'ufficiale dello stato civile, che ometta
di eseguire prontamente la trascrizione dell'atto di matrimonio, quando ricorrano le condizioni
previste dalla legge, o che esegua la trascrizione quando questa non sia ammessa.
(1) Ora, artt. 136 e 137 c.c. vigente infra, p. 637).
21. La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge può essere disposta dalla Corte di appello su ricorso di
entrambe le parti, con ordinanza pronunziata in camera di consiglio, dopo di aver accertato che al
tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal codice civile per contrarre
matrimonio, e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel
precedente art. 12.
Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio sì producono dal giorno della medesima (1).
(1) Si veda la legge 12 giugno 1930, n. 826.
22. Nel caso, in cui sia stata o venga pronunziata la nullità del matrimonio celebrato davanti un
ministro del culto cattolico prima dell'attuazione della presente legge, la sentenza produce il suo
effetto anche riguardo al matrimonio civile contratto fra le stesse persone, quando, osservate le
formalità di cui all'art. 17 della presente legge, la Corte di appello, su domanda di una delle parti,
abbia accertato che la nullità fu pronunziata per una causa ammessa anche nel codice civile (1).
[La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, quando siano osservate le formalità di cui al
medesimo art. 17, produce, sulla domanda di ambedue le Parti, lo scioglimento del matrimonio
civile contratto fra le stesse persone prima dell'entrata in vigore della presente legge].
(1) Si veda la legge 12 giugno 1930, n. 826.
23. Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'art, 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260,
anche per le norme relative al matrimonio.
La presente legge andrà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.


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Testo in vigore dal: 25-4-1985 (all. 1 - art. 1 ) Immagine inviata ACCORDO LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano 11; avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la liberta' religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunita' politica, nonche' la nuova codificazione del diritto canonico; considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che cio' richieda procedimenti di revisione costituzionale; hanno riconosciuto l'opportunita' di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense. Art. 1. La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese. Art. 2. 1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena liberta' di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare e' assicurata alla Chiesa la liberta' di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonche' della giurisdizione in materia ecclesiastica. 2. E' ugualmente assicurata la reciproca liberta' di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale italiana, le Conferenze episcopali regionali, ti Vescovi, il clero e i fedeli, cosi' come la liberta' di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa. 3. E' garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicita'. Art. 3. 1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie e' liberamente determinata dall'autorita' ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato. 2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici e' liberamente effettuata dall'autorita' ecclesiastica. Quest'ultima da' comunicazione alle competenti autorita' civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, cosi' come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato. 3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo, ecclesiastici che non siano cittadini italiani. Art. 4. 1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facolta' di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo. 2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari. 3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle societa' di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle universita' italiane. 4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. Art. 5. 1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorita' ecclesiastica. 2. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non potra' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorita' ecclesiastica. 3. L'autorita' civile terra' conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorita' ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali. Art. 6. La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festivita' religiose determinate d'intesa fra le Parti. Art. 7. 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne' di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacita' giuridica e ogni forma di attivita'. 2. Ferma restando la personalita' giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorita' ecclesiastica o con il suo assenso, continuera' a riconoscere la personalita' giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalita' di religione o di culto. Analogamente si procedera' per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi. 3 Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalita' di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime. 4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente. 5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici e soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono pero' soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche. 6. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario. Art. 8. 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spieghera' ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigera' quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile. La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potra' avere luogo: a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'eta' richiesta per la celebrazione; b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile. La trascrizione e' tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullita' o di annullamento non potrebbe essere piu' proposta. La richiesta di trascrizione e' fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio e' stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne da' notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. La trascrizione puo' essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi. 2. Le sentenze di nullita' di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutivita' del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformita' del presente articolo; b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici e' stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La corte d'appello potra', nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia. 3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignita' ed i valori della famiglia, fondamento della societa'. Art. 9. 1. La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole che ottengano la parita' e' assicurata piena liberta', ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato. 2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuera' ad assicurare, nel quadro delle finalita' della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni, ordine e grado. Nel rispetto della liberta' di coscienza e della responsabilita' educativa dei genitori, e' garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorita' scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. Art. 10. 1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorita' ecclesiastica. 2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facolta' approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia. 3. Le nomine dei docenti dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorita' ecclesiastica, Art. 11. Art. 11. 1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della liberta' religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici. 2. L'assistenza spirituale ai medesimi e' assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorita' italiane competenti su designazione dell'autorita' ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalita' stabiliti d'intesa tra tali autorita'. Art. 12. 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti. 2. La Santa Sede conserva la disponibilita' delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onore conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilita' delle altre catacombe. Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sode puo' procedere agli soavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie. Art. 13. 1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate. 2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorita' dello Stato e la Conferenza Episcopale italiana. Art. 14. Se in avvenire sorgessero difficolta' di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, (la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata. Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro. Agostino Card. CASAROLI Bettino CRAXI Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI PROTOCOLLO ADDIZIONALE Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense da Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficolta' di interpretazione, dichiarano di comune intesa: 1. In relazione all'articolo 1 Si considera non piu' in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano. 2. In relazione all'articolo 4 a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'articolo 11. b) La Repubblica italiana assicura che l'autorita' giudiziaria dara' comunicazione all'autorita' ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici. c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano da' dell'articolo 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorita' ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, va no intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani. 3. In relazione all'articolo 7 a) La Repubblica italiana assicura che restera' escluso l'obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorita' governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni. b) La Commissione paritetica, di cui al n. 5, dovra' terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo. 4. In relazione all'articolo 8 a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lettera b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile: 1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermita' di mente; 2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili; 3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinita' in linea retta. b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovra' tener conto della specificita' dell'ordinamento canonico dal quale e' regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare. 1) si dovra' tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si e' svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico; 2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico; 3) si intende che in ogni caso non si procedera' al riesame del merito. c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformita' alle norme dell'articolo 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorita' giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse. 5. In relazione all'articolo 9 a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 e' impartito - in conformita' alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della liberta' di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorita' ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dal autorita' scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento puo' essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorita' ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo. b) Con successiva intesa tra le competenti autorita' scolastiche e la Conferenza Episcopale italiana verranno determinati: 1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche; 2) le modalita' di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni; 3) i criteri per la scelta dei libri di testo; 4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti. c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia e' disciplinata da norme particolari. 6. In relazione all'articolo 10 La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 - che non. il; innova l'articolo 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 - si atterra' alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo articolo. 7. In relazione all'articolo 13, n. 1 Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l'attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo. Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana. Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro. Agostino Card. CASAROLI Bettino CRAXI Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI



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Inviato 26 July 2011 - 16:39:41


[color= rgb(57, 57, 57); font-family: 'Helvetic Neue', Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 21px; ]È illegittima la norma del «pacchetto sicurezza» del 2009 che impone allo straniero di possedere un regolare permesso di soggiorno per potersi sposare in Italia. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 245/2011 depositata ieri, redatta dal presidente Alfonso Quaranta.
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[/color]
[color= rgb(57, 57, 57); font-family: 'Helvetic Neue', Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 21px; ]La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, comma 1 del Codice civile, come modificato dall'articolo 1, comma 15 della legge 94/2009, limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
In pratica, è stata censurata la disposizione per cui, oltre al nulla osta rilasciato dal Paese d'origine, lo straniero che intenda sposarsi in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato civile anche il permesso di soggiorno in regola. Previsione, che viola, secondo la Consulta, gli articoli 2, 29 e 117 della Costituzione.
A sollevare la questione di legittimità dinanzi alla Corte è stato il Tribunale di Catania, a cui si erano rivolti una cittadina italiana e un cittadino marocchino dopo che l'ufficiale di Stato civile si era rifiutato di celebrare il loro matrimonio: il 27 luglio 2009 erano state chieste le pubblicazioni, e il 31 agosto avrebbe dovuto svolgersi il matrimonio. L'8 agosto dello stesso anno, però, è entrata in vigore la legge 94/2009, che prevedeva l'aggiunta del regolare permesso di soggiorno dello straniero ai documenti già presentati.
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