Vai al contenuto

  • Log In with Google      Accedi   
  • Registrati ora!
  Moldova-mms.com News dal Regina Pacis Seborganelmondo  




SMMS   a
moldova-mms.com

     VEDI MEGLIO
    
e commenta >>

     IMGS   a:   live @ moldova-mms . com
     MMS    a:   live @ moldova-mms . com





- - - - -

Matrimonio e Fondo di Garanzia


  • Non puoi aprire una nuova discussione
  • Effettua l'accesso per rispondere
Nessuna risposta in questa discussione

#1 XCXC

XCXC

    TpX2MI

  • Ambasadiani MIra
  • StellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStella
  • Messaggi: 17,634

    Medaglie








Inviato 20 October 2006 - 19:03:41


Matrimonio e fondo di garanzia a tutela del patrimonio di famiglia

Il fondo di garanzia assicura il patrimonio di famiglia rispetto a creditori esterni e liti fra coniugi sia in caso di separazione dei beni sia in caso di comunione di beni.


  
  Una volta celebrato il matrimonio, salvo patto contrario, fra marito e moglie si applica il regime di comunione dei beni.
  
  Questa regola generale può essere però derogata con appositi atti da parte dei coniugi che possono così modificare il regime della comunione e optare per la separazione. In entrambi i regimi è prevista poi la possibilità di costituire un fondo patrimoniale di garanzia con destinazione vincolata.
  
  L'articolo 177 stabilisce che tutti i beni acquistati nel corso del matrimonio da uno o da entrambi i coniugi debbano essere considerati di proprietà comune, con l’eccezione di quelli acquistati prima del matrimonio, che restano proprietà individuale anche in regime di comunione dei beni, dei beni strumentali all’esercizio di una professione e i redditi da lavoro la cui titolarità è personale.
  
  In genere la comunione dei beni è vista come rischiosa nei casi di separazione, il coniuge con una ricchezza patrimoniale maggiore vedrebbe infatti intaccati i proprio assets a favore dell’ex-partner; ma un rischio c’è anche per la famiglia dei coniugi: in caso di fallimento di uno dei due infatti è possibile che i creditori esterni si rivalgano sui beni personali, rientranti nella comunione legale, qualora la capienza dell’azienda non fosse sufficiente o non siano stati adoperati gli opportuni strumenti per tutelare il patrimonio familiare.
  
  Un atto pubblico notarile in presenza di testimoni o la semplice dichiarazione fatta durante la celebrazione del matrimonio sono le due forme previste dall’articolo 162 del codice civile per scegliere la convenzione matrimoniale della separazione.
  
  Con il regime della separazione la famiglia è maggiormente protetta, la legge riconosce però anche una possibilità ulteriore: quella di costituire un fondo patrimoniale di garanzia (art. 167 cod.civile).
  
  Indipendentemente dal regime che sussiste fra i due coniugi, ciascuno o ambedue possono, con atto pubblico, o anche per testamento, costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, per far fronte ai bisogni della famiglia.
  
  In questo modo sui beni conferiti non possono essere avanzate pretese da parte di creditori per obbligazioni debitorie che non siano state contratte dalla famiglia.
  
  Un imprenditore, un professionista e chiunque sia esposto a rischi economici possono così assicurare ai propri affetti la tranquillità di un futuro sereno.I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo.
  
  La proprietà dei beni del fondo spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione, mentre gli eventuali frutti del fondo devono essere impiegati per soddisfare i bisogni della famiglia.
  
  A meno che non sia stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, è fatto divieto di alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice.
  
  Questo proprio per garantire i figli in caso di liti fra i genitori. Il fondo cessa di esistere quando si soglie il matrimonio per divorzio o in caso di morte di uno dei coniugi; se tuttavia vi sono dei figli minorenni il fondo perdura fino alla maggiore età dell’ultimo di questi.
      
  Articolo a cura di Ivan Ortenzi
Amm.tore delegato di Mamy's SpA




.





Leggono questa discussione 1 utenti

0 utenti, 1 ospiti, 0 utenti anonimi










                                                               Effettua i tuoi pagamenti con PayPal.  un sistema rapido, gratuito e sicuro.



info@ambasada.it

 Telegram.me/Ambasada     iMessage: info@ambasada.it

fax (+39) 02 70033057       tel (+39) 02 45077169


Sedi diplomatiche della Repubblica di Moldavia:

Ambasciata di Roma
   Consolato di Milano  Consolato di Padova





Privacy e Cookie Policy / Termini e Regole del Forum