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La CDS per familiare del citt.italiano


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Questa discussione ha avuto 23 risposte

#1 nati

nati

    Nb

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Inviato 10 June 2008 - 17:36:08


ciao a tutti! :)

Volevo chiedere cosa devo fare in questo caso:
Mia mamma è arrivata il 21/03 in Italia con il visto di ricongiungimento familiare ( parente di citt. italiana),non ho potuto fare la richiesta per CDS ,in quanto il permesso di mio fratello non era pronto,è dovevo per forza cambiare la residenza ( oggi abbiamo ritirato sto sofferto permesso). Mia mamma ancora non a superato i 90 g ( se non è cambiato qualcosa),chiedo sopratutto a XCXC ,se siamo in regola con i tempi.
Grazie




#2 XCXC

XCXC

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Inviato 10 June 2008 - 21:42:36


Visualizza messaggionati, su 10-Jun-2008 18:36, dice:

ciao a tutti! :)

Volevo chiedere cosa devo fare in questo caso:
Mia mamma è arrivata il 21/03 in Italia con il visto di ricongiungimento familiare ( parente di citt. italiana),non ho potuto fare la richiesta per CDS ,in quanto il permesso di mio fratello non era pronto,è dovevo per forza cambiare la residenza ( oggi abbiamo ritirato sto sofferto permesso). Mia mamma ancora non a superato i 90 g ( se non è cambiato qualcosa),chiedo sopratutto a XCXC ,se siamo in regola con i tempi.
Grazie

non ho capito il discorso dei 90 gg. me lo spieghi? Doveva chiederlo entro 8 gg e non 90... Comunque lei e' inespellibile... quindi puo' chiederlo... un timbro non prova il soggiorno.... ma un "passaggio"



.


#3 nati

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Inviato 11 June 2008 - 09:25:37


Visualizza messaggioXCXC, su 10-Jun-2008 21:42, dice:

non ho capito il discorso dei 90 gg. me lo spieghi? Doveva chiederlo entro 8 gg e non 90... Comunque lei e' inespellibile... quindi puo' chiederlo... un timbro non prova il soggiorno.... ma un "passaggio"
il discorso dei 90 g,siccome nel decreto legislativo ce scritto:

Articolo 6
Diritto di soggiorno fino a tre mesi

1. I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 5, comma 2.
Quindi niente CDS? ,e a diritto al permesso per art. 19 :(




#4 XCXC

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Inviato 11 June 2008 - 10:21:02


in effetti hai ragione tu... leggendo il decreto il tuo sarebbe l'unico caso in cui i cittadini extraUE  possono chiedere la cds dopo tre mesi... oppure nulla entro quei termini...

quindi puo' chiedere la cds in questura

ovviamente sarebbe stata comunque inespellibile perche' tu sei cittadina italiana...



.


#5 nati

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Inviato 11 June 2008 - 10:55:23


Visualizza messaggioXCXC, su 11-Jun-2008 10:21, dice:

in effetti hai ragione tu... leggendo il decreto il tuo sarebbe l'unico caso in cui i cittadini extraUE  possono chiedere la cds dopo tre mesi... oppure nulla entro quei termini...

quindi puo' chiedere la cds in questura

ovviamente sarebbe stata comunque inespellibile perche' tu sei cittadina italiana...
ok...Grazie mille....sono più tranquilla ora.

si loso che inespelibile,pero per avere il PDS per fratello ho dovuto impazzire(non so se ti ricordi,sono la "vecchia" nati), è non volevo avere di nuovo dei casini.
Grazie :)




#6 XCXC

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Inviato 11 June 2008 - 12:14:24


so che sei tu figurati... ricordo tutto...



.


#7 nati

nati

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Inviato 13 June 2008 - 16:00:39


Visualizza messaggioXCXC, su 11-Jun-2008 10:21, dice:

in effetti hai ragione tu... leggendo il decreto il tuo sarebbe l'unico caso in cui i cittadini extraUE  possono chiedere la cds dopo tre mesi... oppure nulla entro quei termini...

quindi puo' chiedere la cds in questura

ovviamente sarebbe stata comunque inespellibile perche' tu sei cittadina italiana...

Eccomi qui con delle notizie triste :(
1. il comune non acceta la residenza senza il pds o cds, e nemenno con il cedolino.
2. la Questura mi manda alle poste e di nuovo non mi hanno fatto entrare.
Cosa posso fare io senza rivolgermi dall'avvocato? :sad (4):




#8 XCXC

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Inviato 16 June 2008 - 11:15:42


Visualizza messaggionati, su 13-Jun-2008 17:00, dice:


Eccomi qui con delle notizie triste :(
1. il comune non acceta la residenza senza il pds o cds, e nemenno con il cedolino.
2. la Questura mi manda alle poste e di nuovo non mi hanno fatto entrare.
Cosa posso fare io senza rivolgermi dall'avvocato? :sad (4):

Nuove normative

Diritto di soggiorno:  le nuove regole per i comunitari e i loro familiari  

      
Tra le novità l'abolizione della carta di soggiorno e l'iscrizione anagrafica al Comune. Ce ne parla l'avvocato Mascia Salvatore, responsabile dello staff legale di Stranieri in Italia


ROMA - Il diritto di ingresso e soggiorno nel territorio italiano da parte di cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari è attualmente regolato dal D.Lgs. n.30/07, attuativo della direttiva europea 2004/38/CE, entrato in vigore lo scorso 11 aprile. Abrogativo di tutte le disposizioni precendenti, tale decreto disciplina pertanto il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari, aventi cioè la cittadinanza di uno Stato Membro dell'Unione Europea, all'interno del territorio italiano e dei familiari, anche se cittadini extracomunitari.
Ogni cittadino comunitario che risiede sul territorio nazionale gode dello stesso trattamento previsto per i cittadini italiani e tale beneficio si estende anche ai familiari extracomunitari, che siano titolari del diritto di soggiorno.

  Quali familiari?
Ai fini del riconoscimento dei diritti in materia d'ingresso e soggiorno sono considerati familiari del cittadino comunitario:  
           - il coniuge;
- il partner che abbia contratto un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato Membro equiparata dalla legge italiana ad un matrimonio;
- i figli del cittadino comunitario o del coniuge (o del patner) di età inferiore a 21 anni o a carico;
- gli ascendenti diretti a carico del cittadino comunitario o del coniuge (o del patner).

- L'ingresso degli altri familiari non rientranti nelle categorie suddette, ma comunque a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel Paese di provenienza, oppure del patner con cui il cittadino comunitario possa dimostrare una relazione stabile attraverso una certificazione rilasciata dallo Stato Membro d'appartenenza, deve essere agevolato.

    L'ingresso nel territorio nazionale
Il cittadino comunitario e i familiari comunitari, al fine del loro ingresso, devono essere in possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio. I familiari extraUe devono invece, oltre ad avere un passaporto in corso di validità, possedere un visto di ingresso nei casi in cui questo è richiesto che deve essere rilasciato gratuitamente e con priorità. Nel caso in cui il cittadino comunitario o i suoi familiari siano sprovvisti dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, lo Stato italiano non può disporre il respingimento se entro 24 ore gli interessati fanno pervenire i documenti mancanti o idonea documentazione comprovante la titolarità del diritto di libera circolazione.

   Soggiorno inferiore a tre mesi
Per soggiorni inferiori a tre mesi non sono previste condizioni o formalità: è sufficiente che i cittadini dell'Ue e i familiari comunitari siano in possesso del documento di identità valido per l'espatrio. Questo vale anche per i familiari extracomunitari che devono avere, qualora richiesto, anche il visto di ingresso.

  

Soggiorno superiore a tre mesi
Il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi è riconosciuto solo al:
- Lavoratore subordinato o autonomo.
- Studente iscritto presso un istituto pubblico o riconosciuto dallo Stato per la frequenza di un corso di studi o di formazione professionale che dispone di risorse economiche sufficienti per sé stesso e per i propri familiari e possiede un'assicurazione sanitaria che copre tutti i rischi nel territorio nazionale;
- cittadino comunitario che dispone di risorse economiche sufficienti per sé stesso e per i propri familiari e possiede un'assicurazione sanitaria che copre tutti i rischi nel territorio nazionale (residenza elettiva);
Per la quantificazione delle risorse sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente in euro 5.061,68 per il 2007 tenendo anche conto del numero delle persone conviventi con il cittadino comunitario.
Il diritto di soggiorno è, in questi casi, riconosciuto anche ai familiari che abbiano fatto ingresso o abbiano raggiunto il cittadino comunitario nel territorio italiano.

Nel caso in cui il cittadino comunitario lavoratore:  
- subisca un infortunio o una malattia che lo renda inabile al lavoro;  
- versi in uno stato di disoccupazione dopo aver lavorato per oltre un anno in Italia, e risulti iscritto presso le liste tenute dal Centro per l'Impiego, ovvero abbia reso la dichiarazione di disponibilità all'assunzione;
- successivamente alla scadenza del contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno risulti disoccupato ma iscritto presso le liste del Centro per l'Impiego;
- segua un corso di formazione professionale comunque non perde il diritto al soggiorno.

Contro i provvedimenti di rifiuto o di revoca del diritto di soggiorno è previsto il ricorso presso il Tribunale civile del luogo di dimora del richiedente. Quali formalità amministrative?
  AL COMUNE
Al cittadino comunitario che soggiorni in Italia per un periodo superiore di tre mesi si applicano le norme sul regolamento anagrafico della popolazione residente, a parità dei cittadini italiani.

  Iscrizione anagrafica:
Per un soggiorno superiore a tre mesi, il cittadino comunitario è tenuto a richiedere l'iscrizione anagrafica, presso il comune di dimora presentando la documentazione attestante:
- l'attività lavorativa subordinata o autonoma (nel caso di comunitario lavoratore);
- l'iscrizione presso una scuola pubblica o privata paritaria (nel caso di comunitario studente);
- risorse economiche sufficienti al sostentamento proprio e dei propri familiari (es. buste paghe, estratti conti bancari, rendite);
- la copertura sanitaria;

  Attenzione!!
La dimostrazione relativa al possesso di delle risorse economiche sufficiente può, inoltre, essere fornita attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.

Anche i familiari dei cittadini Ue che decidono di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi devono richiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune di dimora presentando:
- passaporto o documento di identità validi, nonché il visto di ingresso quando richiesto nel caso di familiari extracomunitari;
- la documentazione attestante la parentela e la situazione di familiare a carico (riguardo a quest'ultima situazione è ammessa la dichiarazione sostitutiva);
- l'attestazione della richiesta d'iscrizione anagrafica presentata dal cittadino comunitario può essere omessa, poiché presente già agli atti del Comune stesso.

  Iscrizione anagrafica familiari extraUe
I familiari extraUe prima di richiedere l'iscrizione anagrafica devono presentare richiesta di rilascio della Carta di soggiorno in Questura e solo dopo aver ottenuto tale Carta possono procedere all'iscrizione presso il Comune. E' comunque possibile presentare la richiesta al Comune prima dell'ottenimento della Carta di soggiorno ma la procedura di iscrizione verrà ultimata solo a seguito del rilascio del titolo di soggiorno da parte della Questura.

  Rilascio della ricevuta di iscrizione
Il Comune deve rilasciare immediatamente un'attestazione che contenga l'indicazione del nome del richiedente e del luogo di dimora. Le richieste di iscrizioni anagrafiche presentate dai familiari extracomunitari sono trasmesse a cura degli uffici comunali alla Questura competente per territorio.

  IN QUESTURA
I cittadini comunitari e i familiari aventi la cittadinanza di uno Stato Membro dell'Unione europea una volta richiesta l'iscrizione anagrafica al Comune non devono più recarsi in Questura per chiedere la Carta di soggiorno Ce, abolita dalla legge italiana a seguito del recepimento della direttiva comunitaria.

  Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione
Solo i familiari di cittadinanza extracomunitaria sono tenuti a recarsi in Questura competente per territorio di residenza per richiedere la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione" che verrà redatta secondo un particolare modello stabilito dal Ministero dell'Interno entro la fine dell'anno. Fino a tale momento i familiari extraUe dovranno richiedere il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente, ossia il "Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo", che ha recentemente sostituito la Carta di Soggiorno CE, direttamente in Questura o tramite la procedura Poste (utilizzando il kit con banda gialla).
All'atto della richiesta della Carta di soggiorno di familiare, il cittadino dovrà presentare:
- passaporto o documento equivalente con visto di ingresso qualora richiesto,
- 4 foto formato tessera
- la documentazione attestante la parentela e la situazione di familiare a carico;
- l'attestazione della richiesta d'iscrizione anagrafica presentata dal cittadino comunitario

La carta così rilasciata avrà una durata di cinque anni dal momento del rilascio. Il titolare potrà assentarsi temporaneamente dal territorio italiano ma per periodi non superiori a sei mesi l'anno. Solo in caso di assenze dovute per l'assolvimento di obblighi militari, o per rilevanti motivi documentabili, quali ad esempio malattia, gravidanza o trasferte per motivi lavorativi, sono ammesse assenze fino a dodici mesi consecutivi.

  Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari
Il diritto di soggiorno acquisito dal familiare si conserva nel caso di partenza del cittadino comunitario, di decesso o di scioglimento del matrimonio solo a certe condizioni.

UE
In tutti i casi i familiari Ue possono continuare a soggiornare in Italia purchè abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente oppure abbiano un lavoro o siano iscritti ad un corso di studio.

EXTRAUE
In caso di decesso il familiare extraUe del cittadino comunitario può rimanere sul territorio italiano solo se vi ha soggiornato per almeno un anno prima del decesso e comunque se ha acquisito il diritto di soggiorno permanente (ha soggiornato per cinque anni continuativi nel territorio nazionale), a meno che disponga di risorse economiche sufficienti al sostentamento derivanti anche da l'esercizio di un'attività lavorativa e di una copertura sanitaria. Solo se si tratta di figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dalla loro cittadinanza, se i figli seguono un corso di studio, possono rimanere fino al termine di questi. In caso di divorzio o annullamento del matrimonio rimane il diritto di soggiorno in capo al familiare extraUE solo se questi ha acquisito il diritto al soggiorno permanente ovvero se:
- il matrimonio è durato almeno tre anni e almeno uno di questi sia stato trascorso nel territorio italiano;
- il coniuge straniero ha ottenuto l'affidamento dei figli o beneficia nei loro confronti di un diritto di visita;
- il familiare sia coinvolto quale parte offesa in un procedimento penale per reati commessi all'interno dell'ambito familiare.

  Conversione della carta di soggiorno di familiare in permesso di soggiorno
Nei casi di partenza o decesso del cittadino comunitario, quando manca il requisito del soggiorno annuale oppure nei casi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il familiare può chiedere la conversione della carta di soggiorno in un autonomo permesso di soggiorno.

   Diritto di soggiorno permanente
Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
Pur non avendo raggiunto il periodo di soggiorno quinquennale, spetta il diritto di soggiorno al
- cittadino comunitario che, dopo aver cessato l'attività lavorativa, ha raggiunto l'età per percepire la pensione di vecchiaia (o comunque ha 60 anni di età) o il pensionamento anticipato, sempre che soggiorni in Italia da almeno tre anni e nell'ultimo anno abbia esercitato un'attività lavorativa;
- cittadino comunitario, soggiornante da oltre due anni, che a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, ha cessato di esercitare l'attività professionale. Se per l'infortunio o la malattia professionale, connessi al lavoro svolto in precedenza al riconoscimento della incapacità, il cittadino comunitario percepisce una rendita da un'istituzione statale, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno.
- lavoratore comunitario che, dopo aver soggiornato e lavorato per oltre tre anni nel territorio nazionale, lavori in un altro Stato Membro, pur continuando a risedere nel territorio nazionale.

Il diritto di soggiorno permanente viene meno, in ogni caso, per assenze di oltre due anni consecutivi dal territorio nazionale.

  Come si attesta il diritto di soggiorno permanente?  
AL COMUNE

Il cittadino che ha maturato le condizioni di acquisto del diritto di soggiorno permanente deve presentare una richiesta, producendo idonea documentazione comprovante le condizioni che hanno permesso l'acquisto di tale diritto, presso gli uffici del Comune di residenza.
Il Comune deve rilasciargli, entro 30 giorni, un attestato che certifichi la condizione di titolarità del diritto di soggiorno permanente che può essere sostituito anche da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identità elettronica.

   Diritto di soggiorno permanente dei familiari
Lo stesso diritto di soggiorno permanente è riconosciuto ai familiari, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che hanno soggiornato per lo stesso periodo richiesto dalla legge nel territorio nazionale (5, 3 o 2 anni) unitamente al cittadino dell'Unione.

Se il lavoratore comunitario muore prima di aver acquisito il diritto di soggiorno permanente i familiari possono comunque acquisire il medesimo diritto solo se il familiare deceduto soggiornava in Italia da almeno due anni; oppure se il decesso è stato causato da un infortunio o da una malattia professionale connessa all'esercizio dell'attività lavorativa; oppure se il coniuge a seguito del matrimonio con il cittadino dell'Unione Europea ha perso la cittadinanza italiana.

Come si attesta il diritto di soggiorno permanente per i familiari extraUe?  
  IN QUESTURA

I familiari, prima della scadenza della Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, devono invece richiedere in questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei", che deve essere rilasciata entro 90 giorni.

L'allontanamento dal territorio nazionale
L'ingresso e il soggiorno del cittadino comunitario e dei familiari può essere limitato da parte dello Stato italiano solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, e deve tener conto della durata del soggiorno in Italia, della situazione familiare ed economica e dell'integrazione sociale e culturale. In caso di allontanamento, il provvedimento, adottato dal Ministero dell'Interno, deve essere motivato e tradotto nella lingua comprensibile al destinatario e contiene, oltre un termine per l'uscita dal territorio nazionale, un divieto di reingresso per un periodo massimo di tre anni. Se il cittadino allontanato si trattiene nel territorio può essere disposto l'allontanamento coattivo mentre se, dopo essersi allontanato rientra nel territorio, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con un ammenda da euro 500 a euro 5000 (ed è nuovamente allontanato con accompagnamento immediato).

L'allontanamento può essere adottato anche quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno ed in questi casi è disposto dal Prefetto con atto motivato. Tale provvedimento non può contenere però un divieto di reingresso nel territorio nazionale.

  Regime transitorio
- I cittadini comunitari che prima dell'entrata in vigore del decreto legge che ha sostituito al rilascio della carta di soggiorno l'iscrizione anagrafica (11 aprile scorso) sono in possesso della carta di soggiorno Ce e risultano già iscritti nei registri della popolazione residente, non hanno alcun obbligo di presentarsi presso il Comune per richiedere l'iscrizione anagrafica, almeno fino alla scadenza della carta.

- I cittadini comunitari che hanno richiesto, prima di tale data, la carta di soggiorno direttamente alla Questura o tramite la procedura postale con il kit a banda gialla, sono ancora in attesa di una risposta, devono obbligatoriamente recarsi in Comune per richiedere l'iscrizione anagrafica.
E' sufficiente produrre al posto della documentazione richiesta, la ricevuta di presentazione dell'istanza alla Questura (il c.d. cedolino) o alle Poste (l'assicurata) e una autocertificazione in merito al possesso delle condizioni richieste dal decreto per il riconoscimento del diritto di soggiorno.


(23 aprile 2007)

A cura dell'Avv. Mascia Salvatore





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#9 nati

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Inviato 16 June 2008 - 12:39:50


Grazie mille




#10 XCXC

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Inviato 16 June 2008 - 15:48:26


Visualizza messaggionati, su 16-Jun-2008 13:39, dice:

Grazie mille

la Questura nn accetta la richiesta della cds?

Manda qualche email a:

gabinetto.(sigla provinciale)@poliziadistato.it

immigrazione.(sigla provinciale)@poliziadistato.it

urp.(sigla provinciale)@poliziadistato.it

esempio: urp.mi.@poliziadistato.it per la questura di Milano

e chiedi il motivo per il quale ti negano un diritto.



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