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10.000 ingressi per formazione professio


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#1 XCXC

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Inviato 28 September 2006 - 14:46:25


Governo: 10.000 ingressi per formazione   professionale di extracomunitari

          

            Con Decreto Ministeriale 24 luglio 2006 del Ministero della Solidarieta' Sociale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2006, e' stato fissato in 10.000 il numero complessivo degli extracomunitari che possono entrare in Italia nel corso del 2006 per frequentare i tirocini formativi e di orientamento come previsto dal D.L.vo 286/1998 e dal D.P.R. 394/1999.





D.P.R. 394/1999.



File allegato  Dlvo_286_1998.doc   175K   207 Download



http://www.gazzettau...upplemento=null






  
  
  




                             IL MINISTRO
                     DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
  Visto  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione dello straniero» e successive modificazioni,
ed  in  particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di
ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di «persone
che,   autorizzate   a   soggiornare   per   motivi   di   formazione
professionale,  svolgono  periodi  temporanei di addestramento presso
datori   di   lavoro  italiani,  effettuando  anche  prestazioni  che
rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  «Regolamento  recante nonne di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero»  come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visto  in  particolare  l'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  che  prevede,  in
attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
n.  286/1998 che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo
svolgimento  di  tirocini  formativi  e  di orientamento promossi dai
soggetti  di  cui  all'art.  2, comma 1, del decreto del Ministro del
lavoro  e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale;
  Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del 22 marzo 2006 recante «Normativa nazionale e regionale in materia
di   tirocini  formativi  e  di  orientamento  per  i  cittadini  non
appartenenti all'Unione europea»;
  Visto  altresi'  l'art.  44-bis,  comma 5,  del  citato decreto del
Presidente  della Repubblica n. 394/1999 che prevede che gli ingressi
nel  territorio  nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti
previsti   per  il  rilascio  del  visto  di  studio,  che  intendono
frequentare  corsi  di formazione professionale - organizzati da enti
di  formazione  accreditati  ex  art.  142,  comma 1, lettera d), del
decreto  legislativo  n.  112/1998 - finalizzati al riconoscimento di
una  qualifica  o,  comunque,  alla  certificazione  delle competenze
acquisite,  ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui
all'art.  40,  comma 9), lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999 debbano avvenire nell'ambito del contingente
annuale;
  Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del  24 marzo  2006,  con cui e' stato determinato il contingente per
l'anno  2005,  nel  numero  di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a
frequentare  i  corsi  di  cui all'art. 44-bis comma 5, nel numero di
5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi
di  cui all'art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del Presidente
della   Repubblica  n.  394/1999  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 334/2004;
  Considerato  che l'art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente
della   Repubblica  n.  394/1999  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  334/2004  prevede  che  in caso di
mancata  pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto
di  programmazione  annuale del contingente, il Ministro del lavoro e
delle   politiche  sociali,  nel  secondo  semestre  dell'anno,  puo'
provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle
quote stabilite per l'anno precedente;
  Considerato  che  alla  data del 30 giugno 2006 non e' stato ancora
pubblicato  il  decreto  di programmazione annuale del contingente di
cui  all'art.  44-bis,  comma 6,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  come  modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 334/2004;
  Considerato   il  decreto-legge  18 maggio  2006  n.  181,  recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale
sono  state trasferite, tra le altre, al Ministero della solidarieta'
sociale  le  funzioni  attribuite  al  Ministero  del  lavoro e delle
politiche  sociali  in materia di vigilanza dei flussi di entrata dei
lavoratori esteri non comunitari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per l'anno 2006 sono autorizzati, in via transitoria, nel limite
del contingente fissato per l'anno 2005:
    a) 5.000  ingressi in Italia di stranieri ammessi a frequentare i
corsi  di  formazione  professionale, di cui all'art. 44-bis comma 5,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
come   modificato   dal   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
18 ottobre 2004, n. 334;
    b) 5.000  ingressi in Italia di stranieri per la partecipazione a
tirocini  formativi  e di orientamento, di cui all'art. 40, comma 9),
lettera a),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto
1999,  n.  394,  come  modificato  dal  decreto  del Presidente della

Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.


                               Art. 2.
  1.  Le  quote  di cui all'art. 1, lettera b), sono ripartite tra le
regioni   e   province  autonome  come  da  prospetto  allegato,  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
    Roma, 24 luglio 2006
                                                 Il Ministro: Ferrero
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 310


RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DI INGRESSI ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
   PER   SVOLGERE   TIROCINI   DI  FORMAZIONE  E  D'ORIENTAMENTO  PER
   LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

=====================================================================
                  REGIONE                   |         QUOTA
=====================================================================
ABRUZZO                                     |          100
BASILICATA                                  |          100
CALABRIA                                    |          100
CAMPANIA                                    |          150
EMILIA ROMAGNA                              |          570
FRIULI VENEZIA GIULIA                       |          380
LAZIO                                       |          300
LIGURIA                                     |          100
LOMBARDIA                                   |          475
MARCHE                                      |          375
MOLISE                                      |          100
PIEMONTE                                    |          365
PUGLIA                                      |          175
SARDEGNA                                    |          100
SICILIA                                     |          125
TOSCANA                                     |          370
UMBRIA                                      |          250
VAL D'AOSTA                                 |           50
VENETO                                      |          615
Provincia autonoma di BOLZANO               |          100
Provincia autonoma di TRENTO                |          100
                                            |       ---------
Totale                                      |         5.000









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Inviato 09 October 2006 - 16:10:52


Tirocinio,
non serve
il nulla osta Chiarimento del ministero ROMA - Il ministero della Solidarietà sociale ha diffuso alcuni chiarimenti sul decreto del 24 luglio, pubblicato la settimana scorsa sulla Gazzetta ufficiale, dedicato agli ingressi in Italia per tirocini formativi. Il decreto ha fissato a 5000 il limite massimo di ingressi per il 2006, ripartiti tra regioni e province. Il ministero, in particolare, ha spiegato in una nota che "ai fini dell'ingresso per tirocinio formativo e di orientamento non è richiesto un nulla osta al lavoro. Il visto d'ingresso per motivi di studio o di formazione viene rilasciato direttamente dalla rappresentanza diplomatico-consolare". Il datore di lavoro (pubblico o privato) che promuove i tirocini dovrà quindi presentare la domanda per ottenere il visto direttamente ai consolati italiani nei paesi d'origine dei cittadini extracomunitari, allegando i progetti di tirocinio. I progetti devono avere ottenuto, preventivamente, il visto delle Regioni, che sono competenti sulla materia.

Al cittadino extracomunitario che viene in Italia per un tirocinio viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di studio. Tale permesso potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro, se alla fine del tirocinio, lo stesso datore di lavoro o un altro è disposto ad assumere il tirocinante. La conversione è però possibile soltanto nell'ambito delle quote stabilite nel Decreto flussi, che per il 2006 sono 2000.



  (9 ottobre 2006)



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