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PRASSI DA SEGUIRE QUANDO UN NONNINO-A MUORE


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Questa discussione ha avuto 5 risposte

#1 sergio3

sergio3

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Inviato 04 September 2009 - 12:05:53


Questa mattina mi è arrivata una telefonata disperata da una Badante che 1 mese fa' quando lei era in ferie in Ucraina, è morta la Nonna che accudiva--attualmente ha avuto il permesso di vivere ancora nella casa dove lavorava, fino alla possibilità di avere un nuovo posto lavoro.
Deve andare ad iscriversi all'ufficio comunale del lavoro (o come si chiama)--so che può restare per 6 mesi per la ricerca  di un nuovo lavoro--
Ha diritto alla disoccupazione ?

Un grazie anticipato a chi mi può dare una risposta.



Io non mi sento italiano, voglio resistere e insorgere


#2 sergio3

sergio3

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Inviato 04 September 2009 - 18:56:33


4-Sep-2009 13:05 Messaggio #1  

Scusate la ripetizione, ma sta benedetta donna, mi sta togliendo il respiro e continua a piangere--io non so cosa rispondere-

Qualcuno può darmi una risposta--grazie

Questa mattina mi è arrivata una telefonata disperata da una Badante che 1 mese fa' quando lei era in ferie in Ucraina, è morta la Nonna che accudiva--attualmente ha avuto il permesso di vivere ancora nella casa dove lavorava, fino alla possibilità di avere un nuovo posto lavoro.
Deve andare ad iscriversi all'ufficio comunale del lavoro (o come si chiama)--so che può restare per 6 mesi per la ricerca di un nuovo lavoro--
Ha diritto alla disoccupazione ?

Un grazie anticipato a chi mi può dare una risposta.



Io non mi sento italiano, voglio resistere e insorgere


#3 Rick

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Inviato 04 September 2009 - 20:44:00


per prima cosa

chi ha sottoscritto il contratto di lavoro come datore ?

Quanto alla indennita di disoccupazione ,

gli spetta entro certi limiti :

vedi qui :
http://www.inps.it/d...ndex.htm#N65577



Immagine inviata


#4 Ambasada.it

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Inviato 05 September 2009 - 01:41:18


Visualizza messaggiosergio3, su 4-Sep-2009 13:05, dice:

Questa mattina mi è arrivata una telefonata disperata da una Badante che 1 mese fa' quando lei era in ferie in Ucraina, è morta la Nonna che accudiva--attualmente ha avuto il permesso di vivere ancora nella casa dove lavorava, fino alla possibilità di avere un nuovo posto lavoro.
Deve andare ad iscriversi all'ufficio comunale del lavoro (o come si chiama)--so che può restare per 6 mesi per la ricerca  di un nuovo lavoro--
Ha diritto alla disoccupazione ?

Un grazie anticipato a chi mi può dare una risposta.

se ha diritto alla disoccupazione deve chiederlo all'inps ... Dipende dai versamenti effettuati negli ultimi due anni..

Potrebbe aver diritto a meta'( se gli va bene) retribuzione per 6 mesi o più se ha 50 anni se nn sbaglio...

Ovviamente se ha diritto deve iscrversi al collocamento....

Fino a scadenza del PDS nn ha problemi... Nessuno la manderà a casa... Dopo scadenza potrà rinnovare 6 mesi per attesa occupazione

ovvio che se si iscrive prima al collocamento nn potrà usufruirne dopo...

Ma nn penso sia un problema trovare quel tipo di lavoro



.


#5 sergio3

sergio3

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Inviato 05 September 2009 - 02:43:14


Visualizza messaggioAmbasada.it, su 5-Sep-2009 02:41, dice:

se ha diritto alla disoccupazione deve chiederlo all'inps ... Dipende dai versamenti effettuati negli ultimi due anni..

Potrebbe aver diritto a meta'( se gli va bene) retribuzione per 6 mesi o più se ha 50 anni se nn sbaglio...

Ovviamente se ha diritto deve iscrversi al collocamento....

Fino a scadenza del PDS nn ha problemi... Nessuno la manderà a casa... Dopo scadenza potrà rinnovare 6 mesi per attesa occupazione

ovvio che se si iscrive prima al collocamento nn potrà usufruirne dopo...

Ma nn penso sia un problema trovare quel tipo di lavoro

Ringrazio di cuore, sarà un sollievo per la Signora, lei ha 58 anni ed è regolare dalla prima sanatoria e i suoi datori di lavoro hanno sempre versato i contributi, ho visto le ricevute--Il permesso di soggiorno è stato rinnovato da 3 mesi
Circa il trovare lavoro , oggi sono in pochi ad accettare di mettere completamente in regola questi Angeli della Famiglia--lo vedo proprio in questi giorni-- e poi con i due istituti di riposo per anziani, che ci sono a Tradate che con poco meno di 1000  € al mese sono sono assistiti 24 ore su  24 da personale infiermeristico, sanitario e fisioterapico.

Grazie ancora.



Io non mi sento italiano, voglio resistere e insorgere


#6 Ambasada.it

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Inviato 09 September 2009 - 00:03:16


Indennità di disoccupazione


L’indennità di disoccupazione è una prestazione a sostegno del reddito concessa a quei lavoratori che vengono a trovarsi senza lavoro, quindi senza retribuzione, causa licenziamento, sospensione per mancanza di lavoro (mancanza di ordini, crisi di mercato …), scadenza del contratto, dimissioni per giusta causa (molestie sessuali, mancato pagamento della retribuzione, mobbing, ecc.).

L’indennità di disoccupazione spetta ad operai, impiegati, dirigenti di qualsiasi settore privato, lavoratori a domicilio, lavoratori impiegati in attività stagionali o attività soggette a periodi di sosta, lavoratori occupati occasionalmente in sostituzione di altro personale o assunti con contratto di formazione e lavoro, ai soci di cooperative, con l’esclusione di quelle disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 602/70.
L’indennità di disoccupazione non spetta ai lavoratori che si dimettono volontariamente, ad eccezione delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri che si dimettono durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento (dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento del 1° anno di età del bambino), ai lavoratori parasubordinati, autonomi, con contratto a part time verticale per i periodi di pausa dell’attività lavorativa, a domicilio, extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale, con contratto di compartecipazione agli utili, ai soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto di cui al DPR 602/70 (vedi pagina precedente), ai soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/58.

Per ottenere la prestazione ordinaria di disoccupazione si devono possedere specifici requisiti:

essere disoccupato (ossia non svolgere alcun tipo di attività lavorativa, né autonoma né subordinata né parasubordinata);
aver rilasciato al Centro per l’impiego, competente per territorio, la dichiarazione di immediata disponibilità sia a svolgere un’attività lavorativa sia a seguire il percorso proposto per la ricerca di una nuova occupazione;
avere svolto un’attività lavorativa, con il relativo versamento del contributo per la disoccupazione, almeno due anni prima del licenziamento;
avere almeno un anno di contribuzione (equivalente a 52 contributi settimanali) nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
essere in possesso della capacità lavorativa, sia pure residua (non avere cioè in corso malattie che provochino la temporanea inabilità al lavoro).
Per ottenere l’indennità di disoccupazione, si deve presentare la domanda alla sede Inps o ai Centri per l’impiego più vicini alla residenza o al domicilio abituale. Tuttavia, allo scopo di salvaguardare i diritti del lavoratore, ogni sede Inps, anche territorialmente non competente, è obbligata a ricevere la domanda.

La domanda deve essere presentata, pena la decadenza dal diritto, entro:

68 giorni dalla data di sospensione o licenziamento per motivi connessi alla situazione aziendale;
98 giorni, in caso di licenziamento in tronco per giusta causa.
La domanda va redatta sull’apposito modulo DS21, allegando:

la dichiarazione resa dall’ultimo datore di lavoro sul modulo DS22 (per i lavoratori domestici DS22LD) che indica i periodi di lavoro e le relative retribuzioni. In alternativa, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva con cui autocertificare le informazioni relative all’ultimo rapporto di lavoro;
la dichiarazione per le detrazioni d’imposta richieste;
la dichiarazione di responsabilità di essere disoccupato e di aver provveduto a presentarsi presso il Centro per l’impiego più vicino alla residenza o al domicilio abituale per l’immediata disponibilità all’attività lavorativa.
In caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore dovrà corredare la domanda con una documentazione da cui risulti la sua volontà a difendersi in giudizio nei confronti del datore di lavoro (allegando, ad esempio, diffide, esposti, querele, citazioni in giudizio, sentenze ecc.).

L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps. Si può scegliere una delle seguenti modalità:
- assegno circolare;
- bonifico bancario o postale;
- sportello di un qualsiasi Ufficio Postale sul territorio nazionale previo accertamento dell’identità personale attraverso:

un documento di riconoscimento;
il codice fiscale;
la consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento.
A partire dal 1° gennaio 2008 il periodo massimo indennizzabile, per i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, è stato elevato a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni. I requisiti di età devono essere posseduti alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile. Il prolungamento si applica soltanto all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, con esclusione, quindi, degli altri trattamenti di disoccupazione. Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.

Si ha diritto all’indennità a partire:

dall’ottavo giorno successivo alla sospensione/licenziamento (o alla scadenza del periodo di mancato preavviso), se la domanda è stata presentata nei primi 8 giorni;
dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ed entro i termini previsti. In caso di licenziamento in tronco per giusta causa, tali termini vengono differiti di 30 giorni.In questo caso, quindi, si ha diritto all’indennità a partire:
dal trentottesimo giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata nei primi 38 giorni;
dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo il trentottesimo giorno dal licenziamento.
L’indennità non può decorrere prima della data di iscrizione nelle liste di collocamento.
Per poter ottenere una seconda indennità, dopo un altro periodo di lavoro, è necessario che sia trascorso il cosiddetto “anno mobile”, cioè un periodo di 365 giorni a partire dalla data di inizio della prima prestazione.

L’importo dell’indennità di disoccupazione non può superare i limiti previsti dalla legge, calcolati con riferimento alla retribuzione lorda percepita. I limiti vengono incrementati ogni anno in base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

A partire dal 1° gennaio 2008 l’indennità spetta nella misura del 60% della retribuzione media lorda dei sei mesi, al 50% per i due mesi seguenti e al 40% per i restanti. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione.
L’indennità viene corrisposta per 30 giorni al mese (indipendentemente dal fatto che il mese sia di 30 o 31 giorni) ad eccezione del mese di febbraio, per il quale viene corrisposta per l’esatto numero di giorni (28 o 29).
A coloro che, anche per un solo giorno, percepiscono l’indennità di disoccupazione nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre, è corrisposto, oltre all’indennità normalmente spettante, un assegno speciale pari a 6 giorni di indennità (cosiddetta gratifica natalizia).
Il disoccupato che percepisce l’indennità ha diritto, dopo aver presentato domanda, anche all’assegno per il nucleo familiare.

Il pagamento termina quando il disoccupato:

ha percepito tutte le giornate di indennità;
viene avviato ad un nuovo lavoro (il lavoratore dovrà comunicarlo immediatamente all’Inps), salvo il caso in cui si rioccupi per un periodo non superiore ai 5 giorni consecutivi;
inizia un’attività di lavoro autonomo;
viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
diviene titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità). L’indennità è interamente cumulabile, invece, con le pensioni
indirette e di guerra, le pensioni di invalidità civile, l’assegno sociale, le rendite da infortuni, le pensioni a carico di Stati esteri non convenzionati e le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio militare obbligatorio di leva;
si trasferisce, durante il periodo di godimento dell’indennità, in paesi extracomunitari non convenzionati, salvo che si tratti di brevi periodi per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia.



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