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Chiarimenti sulla conversione della patente extraUE


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Questa discussione ha avuto 12 risposte

#11 liliana

liliana

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    Medaglie



Inviato 27 October 2009 - 12:05:54


DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la Motorizzazione


Nuovi modelli di patente di guida rilasciati in Macedonia, Marocco, Croazia e Giappone


OGGETTO: nuovi modelli di patente di guida rilasciati in Macedonia,Marocco,Croazia e Giappone.
Pervengono a questo Ministero numerosi quesiti da parte degli Uffici della Motorizzazione in merito
alla possibilità o meno di accettare domande di conversione di patenti di guida rilasciate nei Paesi indicati in
oggetto e redatte su nuovi modelli, diversi da quelli previsti nelle Circolari specifiche riguardanti ogni
singolo Stato.
In merito si comunica che questa Direzione ha già interessato della questione il Ministero degli
Affari Esteri, con numerosa corrispondenza, al fine di aggiornare opportunamente gli allegati tecnici degli
Accordi di reciprocità in vigore per ogni Paese in esame.
Non appena perverranno i riscontri richiesti saranno opportunamente resi noti quali nuovi modelli di
patenti di guida marocchini, macedoni, croati e giapponesi potranno essere ritenuti validi, ai fini della
conversione, oltre a quelli indicati nelle rispettive Circolari esplicative degli Accordi attualmente in vigore.
Pertanto attualmente, in via generale per gli Stati suindicati e per altri eventuali, si ritiene opportuno
che gli Uffici della Motorizzazione accettino, ai fini della conversione, solo le patenti di guida estere
(extracomunitarie) redatte sui modelli individuati negli Accordi in vigore, fino allo specifico aggiornamento
degli stessi, che verrà di volta in volta comunicato dalla scrivente Sede.






(PS: questa cosa prima o poi riguardera anche la Moldova.)



MEMENTO AUDERE SEMPER


#12 liliana

liliana

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    Medaglie



Inviato 21 November 2009 - 09:44:52


Obbligo comunitario di possesso della carta di qualificazione del conducente per il trasporto professionale di cose in ambito comunitario.


DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione





Oggetto: entrata in vigore dell'obbligo comunitario di possesso della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto professionale di cose in ambito comunitario
procedure per rilascio della CQC per documentazione.
Dallo scorso 10 settembre è entrata a regime la direttiva 2003/59/CE per quel che concerne i
conducenti adibiti al trasporto di cose; conseguentemente, i conducenti di veicoli per la cui guida è
necessaria una patente di categoria C o CE (con esclusione dei conducenti per i quali è prevista la
deroga ai sensi dell’art. 2 di detta direttiva), per svolgere l’attività professionale dovranno essere
muniti della carta di qualificazione del conducente.


Fin dal 5 aprile 2007, secondo un preciso calendario articolato in ragione della lettera
alfabetica iniziale del cognome dell'istante, si è avviata la procedura di rilascio della CQC su mera
esibizione della patente di guida posseduta.
Da notizie raccolte sul territorio, tuttavia, si è appreso che alcuni Uffici della Motorizzazione
civile sono in ritardo nell'espletamento della suddetta procedura di rilascio della CQC.

si indica l'opportunità di procedere assegnando priorità alle istanze di rilascio della
CQC dedicando, ove necessario, un maggior numero di risorse umane all'espletamento dell'attività
in parola.

questa Direzione ha preso contatti con il Ministero dell'Interno affinché, fino alla
data del 31 dicembre p.v. possa essere ritenuto titolo idoneo, in luogo della CQC per il trasporto di
cose, l'esibizione della ricevuta dell'avvenuta richiesta di rilascio, per documentazione di detta
CQC. Evidentemente, tuttavia, tale soluzione lascerebbe impregiudicati i problemi connessi al
trasporto professionale di cose fuori dall' ambito nazionale.



MEMENTO AUDERE SEMPER


#13 liliana

liliana

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Inviato 21 November 2009 - 09:51:29


Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6-11-2009

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 ottobre 2009


Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della
Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7
febbraio 2009. (09A13100)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio
2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di
taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che ha recepito la
direttiva 2003/59/CE;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre2008, n. 214 recante «Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il
riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di
autotrasportatore», che ha, tra l'altro, introdotto i corsi di formazione iniziale accelerata;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 aprile 2007, n. 80, supplemento ordinario n. 96, recante «Enti per la
formazione dei conducenti professionali e programmi dei corsi e procedure d'esame per
il conseguimento della carta di qualificazione del conducente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 concernente il
«Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Considerata l'esigenza di apportare modifiche ad alcune disposizioni del predetto
decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007, sia al fine di perfezionare la disciplina
già posta in materia di programmi, esami, docenti e di registri dei corsi, sia al fine di
dettare norme applicative in materia di formazione accelerata;
Ritenuto quindi opportuno ridefinire la disciplina in materia di «Enti per la formazione
dei conducenti professionali e programmi dei corsi e procedure d'esame per il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente» in un unico organico
provvedimento;
Decreta:
Art. 1.
Enti che svolgono corsi di formazione iniziale e periodica
1. I soggetti di cui all'art. 19, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, possono svolgere corsi di qualificazione iniziale, sia ordinaria
che accelerata, e di formazione periodica dei conducenti che effettuano
professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è
richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, sulla base dei criteri stabiliti nei
successivi articoli.
2. Possono altresì svolgere corsi di formazione periodica le aziende esercenti servizi
automobilistici per il trasporto pubblico di persone di cui all'art. 3, comma 2.
Art. 2.
Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica da parte delle
autoscuole e centri di istruzione automobilistica.
1. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e periodica di cui agli articoli 19 e
20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, previo rilascio di apposito nulla
osta, le autoscuole di cui all'art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ed i centri di istruzione automobilistica
costituiti da consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il
conseguimento di tutte le patenti, che dimostrino di avvalersi delle seguenti figure
professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi
cinque anni, per almeno tre anni;
b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di
abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro,
ovvero medico che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di
docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle
imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno 3 anni di esperienza in un'impresa di
autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività
giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione
aziendale:
d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di
idoneità per l'accesso alla professione, sia nazionale che internazionale, sia per
l'autotrasporto di persone che di cose;
d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività
di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.
2. Per svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica, i soggetti di cui al comma 1
richiedono il nulla osta alla Direzione generale territoriale competente, utilizzando lo
schema di domanda di cui all'allegato 1. La Direzione generale territoriale, verificata la
sussistenza dei requisiti richiesti, ed in particolare l'elenco dei docenti ed i relativi
curricula, rilascia all'autoscuola o al centro di istruzione automobilistica il nulla osta
all'avvio dei corsi. Eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle
attrezzature sono comunicate, entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi, alla
Direzione generale territoriale competente per l'aggiornamento del nulla osta.
3. Le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha formato un centro di
istruzione automobilistica possono svolgere la parte teorica del corso, demandando la
parte pratica al centro di istruzione. In tal caso, il nulla osta è rilasciato all'autoscuola che
deve esibire una dichiarazione del centro di istruzione automobilistica attestante la
disponibilità, in favore dell'autoscuola medesima, di istruttori e veicoli per
l'espletamento della parte pratica. L'autoscuola è responsabile ai sensi dell'art.
14, comma 2, anche di eventuali irregolarità commesse dal centro di istruzione
automobilistica. Si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi da 1 a 5.
4. Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le
autoscuole aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso. Non è consentito
iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione automobilistica.
Art. 3.
Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica da parte di soggetti
diversi dalle autoscuole.
1. Possono svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica, previa autorizzazione da
richiedersi con le modalità del comma 4, enti che hanno maturato, anche direttamente
all'interno delle associazioni di categoria, almeno tre anni di esperienza nel settore della
formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:
a) associazioni di categoria dell'autotrasporto di cose membri del Comitato centrale
per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
b) associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone firmatarie di contratto
collettivo nazionale di lavoro di settore;
c) federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di
cui alle lettere a) e b).
2. Le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di
interesse nazionale, regionale o locale aventi un numero di addetti alla guida non
inferiore a 80 unità possono svolgere corsi di formazione periodica per la carta di
qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone, previa autorizzazione da
richiedersi con le modalità del comma 4.
3. L'autorizzazione agli enti di cui al comma 1 può essere rilasciata sia per
l'effettuazione di corsi per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto
di cose, sia per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone.
L'autorizzazione per i corsi di formazione iniziale può essere rilasciata per lo
svolgimento sia della parte teorica che della parte pratica del programma, ovvero
limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma: in tal caso, si
applicano in tal caso le disposizioni dell'art. 9, comma 7.
4. La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Direzione generale per la
motorizzazione secondo lo schema di domanda di cui all'allegato 2 ovvero all'allegato 3,
a seconda che trattasi di enti di cui al comma 1 o di aziende di cui al comma 2.
5. L'ente di cui al comma 1 deve dimostrare di avvalersi delle seguenti figure
professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi
cinque anni, per almeno tre anni;
b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di
abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro
ovvero medico che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di
docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle
imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno 3 anni di esperienza in un'impresa di
autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività
giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione
aziendale:
d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di
idoneità per l'accesso alla professione, sia nazionale che internazionale, sia per
l'autotrasporto di persone che di cose;
d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività
di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.
6. L'ente di cui al comma 1 che svolge esclusivamente corsi teorici non ha l'obbligo di
avvalersi anche di un istruttore di guida di cui al comma 5, lettera b).
7. L'azienda di cui al comma 2 deve dimostrare di avvalersi delle figure professionali
di cui al comma 5, con esclusione dell'istruttore di cui alla lettera b) dello stesso comma,
salvo che non svolga interamente il corso di formazione con lezioni registrate su
supporto multimediale, ai sensi dell'art. 14, comma 4.
Art. 4.
Locali ed attrezzature
1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 2, devono altresì dimostrare di avere
la disponibilità:
a) di un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo
siano disponibili almeno mq 1,50, dotata almeno di una cattedra od un tavolo per
l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di
superficie dell'aula. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio
vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;
b) di servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.
2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche deve essere costituito almeno da:
a) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) con le segnalazioni
stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli;
c) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti i dispositivi per
ridurre l'inquinamento atmosferico;
d) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti gli interventi di
primo soccorso;
e) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
f) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di
raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli
elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli;
g) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se
monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di
raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota
con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
h) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti il
motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli
elementi frenanti dei veicoli industriali;
i) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti gli
organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei
rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
l) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa,
compresi gli elementi di frenatura del rimorchio;
m) pannelli con fasce di ingombro.
3. In luogo del materiale didattico di cui al comma 2, l'insegnante può utilizzare
supporti audiovisivi o multimediali.
4. I soggetti di cui all'art. 2 devono disporre dei seguenti veicoli, muniti di doppi
comandi, in proprietà o in leasing:
a) un autocarro con massa limite pari o superiore a 12000 chilogrammi, lunghezza
pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare
una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di
almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché del cronotachigrafo; lo spazio di carico
del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari
a quelle del trattore;
b) un autoarticolato o un autocarro di cui alla lettera a) combinato ad un rimorchio di
lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa limite deve essere pari o
superiore a 20000 chili, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la
larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una
velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8
rapporti per la marcia avanti, nonché del cronotachigrafo; lo spazio di carico del
rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a
quelle del trattore;
c) un autobus di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a
2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di
ABS e deve essere dotato del cronotachigrafo;
d) un autobus avente almeno le caratteristiche di cui al punto c), combinato ad un
rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 chilogrammi, di larghezza pari o
superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio
di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di
almeno 2 metri.
5. Gli enti di cui all'art. 3, comma 1, devono disporre dei veicoli di cui al comma 4,
lettere a) e b), muniti di doppi comandi, quando effettuano la formazione sia teorica che
pratica per il conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di cose, ovvero
devono disporre dei veicoli di cui al comma 4, lettere c) e d), muniti di doppi comandi,
quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta
di qualificazione per il trasporto di persone. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i
medesimi enti devono indicare, nella richiesta di cui all'art. 3, comma 4, i numeri di
targa dei veicoli in disponibilità.
Art. 5.
Finalità dei corsi
1. Nello svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica, i docenti hanno cura
di trattare i diversi argomenti con particolare riferimento alla tipologia del settore di
trasporto per il quale gli allievi chiedono la formazione. I docenti hanno in ogni caso
cura di richiamare l'attenzione degli allievi stessi sulla necessità di una guida che,
nell'assicurare il rispetto delle regole, garantisca la tutela della vita umana e valorizzi
l'attività dell'impresa presso cui operano.
Art. 6.
Programma dei corsi di formazione iniziale ordinaria
1. Il programma del corso di formazione iniziale ordinaria ha durata di 280 ore,
suddivise in 260 ore di corso teorico e 20 ore di corso pratico, anche alla guida di un
veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie C ovvero C+E, se si
intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose,
ovvero alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie D
ovvero D+E, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di persone.
2. Il possesso della patente di guida almeno della categoria C è condizione per
l'iscrizione ad un corso di formazione iniziale per l'abilitazione per il trasporto di cose. Il
possesso della patente di guida almeno della categoria D è condizione per l'iscrizione ad
un corso di formazione iniziale per l'abilitazione per il trasporto di persone.
3. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune di cui alla lettera a),
ed una parte speciale dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui
rispettivamente alle lettere b) e c):
a) la parte comune del programma teorico, per i titolari di patente di guida delle
categorie C, C+E, D e D+E, si articola in dieci moduli ed è la seguente:
MOD. 1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di
velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione
dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento
sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo (docente: insegnante di
teoria) (15 ore);
MOD. 2) peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di
freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior
compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo
dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria
(docente: insegnante di teoria) (10 ore);
MOD. 3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso
ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.
Ottimizzazione del consumo di carburante (docente: insegnante di teoria) (10 ore);
MOD. 4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi,
applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su
strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo;
conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in
materia di qualificazione iniziale e formazione permanente (docente esperto in materia di
organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore);
MOD. 5) tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli
incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini
umani e danni materiali ed economici (docente: medico specialista in medicina sociale,
medicina legale o medicina del lavoro) (20 ore);
MOD. 6) prevenzione della criminalità e del traffico di clandestini. Informazioni
generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche,
normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori (docente esperto in materia
di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (20
ore);
MOD. 7) capacità di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e
posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale
(docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro)
(15 ore);
MOD. 8) consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale: principi di
un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze
che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello
stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo (docente: medico
specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) (20 ore);
MOD. 9) capacità di valutare le situazioni d'emergenza: condotta in situazione di
emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi,
prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione
degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di
tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione
del verbale di incidente (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina
legale o medicina del lavoro) (20 ore);
MOD. 10) capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda:
condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della
prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del
conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle
vertenze sul piano commerciale e finanziario (docente: esperto in materia di
organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore);
b) la parte speciale del programma teorico, per i candidati al conseguimento della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, titolari di patente C o C+E,
è la seguente:
b.1) calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del
volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del
veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di
merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di
stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione,
montaggio e smontaggio delle coperture telate (docente: insegnante di teoria) (20 ore);
b.2) licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il
trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto,
autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al
contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di
vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto,
documenti particolari di accompagnamento delle merci (docente: esperto in materia di
organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore);
b.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e
dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto
(concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per
conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali
tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati
(trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del
settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.) (docente: esperto
in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto) (20 ore);
c) la parte speciale del programma teorico, per i candidati al conseguimento della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone titolari di patente D o
D+E, è la seguente:
c.1) uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate),
gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del
conducente, interazione con i passeggeri (docente: insegnante di teoria) (25 ore);
c.2) trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di
autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo, trasporto di persone in piedi (docente:
insegnante di teoria) (15 ore);
c.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e
dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di persone rispetto alle varie modalità di
trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse
all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale),
organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione
relativa ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale (docente: esperto in
materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto) (30 ore).
4. Il programma del corso pratico si articola in una parte comune di cui alla lettera a),
ed una parte speciale dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui
rispettivamente alle lettere b) e c):
a) la parte comune del corso pratico, per i titolari di patente di guida delle categorie
C, C+E, D e D+E , è la seguente:
a.1) guida in autostrada (2 ore);
a.2) guida notturna (2 ore);
a.3) uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione ordinaria (1 ora);
a.4) sostituzione pneumatico (1 ora);
a.5) montaggio catene da neve (2 ore);
a.6) uso del cronotachigrafo (1 ora);
a.7) manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (3 ore);
a.8) manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento ostacolo,
ecc.) (3 ore);
b) la parte speciale del corso pratico, per i candidati al conseguimento della carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di cose, titolari di patente C o C+E, è la
seguente:
b.1) esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo
per il carico e scarico della merce (1 ora);
b.2) perfezionamento nell'uso del cambio di velocità (1 ora e 30 minuti);
b.3) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore
e/o rallentatore) (2 ore);
b.4) uso degli estintori (30 minuti).
c) la parte speciale del corso pratico, per i candidati al conseguimento della carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di persone, titolari di patente D o D+E, è la
seguente:
c.1) uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di
emergenza (uscite di sicurezza, stacca batterie, ecc.) (1 ora);
c.2) sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del veicolo (30
minuti);
c.3) manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e
scarico dei bagagli) (30 minuti);
c.4) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore
e/o rallentatore) (2 ore);
c.5) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (1
ora).
5. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 4, punti a.1), a.2), a.7,
a.8), b.2), b.3), c.3), c.4) e c.5), sono individuali. La rimanente parte di programma del
corso pratico può essere anche svolta con lezioni collettive e dimostrative.
6. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 4 punti a.7), a.8), b.3) e
c.4), possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità, conforme alle
caratteristiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto
legislativo, 22 dicembre 2008, n. 214.
7. In alternativa a quanto previsto dal comma 6, otto ore di guida, tra quelle di cui al
comma 4, possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi
comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia
maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente. A tal fine, l'impresa di
autotrasporto rilascia al dipendente una delega all'esercizio di tale attività, che deve
essere tenuta a bordo durante le esercitazioni.
8. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, ventotto ore di assenza, di cui
non più di dieci ore relativamente agli argomenti di cui al comma 3, lettere b) e c). Ai
fini del rilascio dell'attestato di frequenza di cui all'art. 9, comma 6, l'allievo assente per
un numero di ore superiore a ventotto ed inferiore a cinquantasei recupera, entro due
mesi dalla fine del corso di formazione ordinaria, le ore di frequenza a lezioni relative
alle materie trattate nei giorni di assenza, fino a rientrare nei limiti di cui al primo
periodo. L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a cinquantasei
ripete l'intero corso per conseguire l'attestato di frequenza. Alle venti ore di lezione del
corso pratico non sono consentite assenze: eventuali assenze sono recuperate entro due
mesi dalla fine del corso ordinario, per conseguire l'attestato di frequenza.
9. Le lezioni di recupero, sia relative alla parte di programma teorico che pratico, si
svolgono alla fine del corso. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi da 1 a 5.
Art. 7.
Programma dei corsi di formazione iniziale accelerata
1. Il programma del corso di formazione iniziale accelerata ha durata di 140 ore,
suddivise in 130 ore di corso teorico e 10 ore di corso pratico, anche alla guida di un
veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie C ovvero C+E, se si
intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose,
ovvero alla guida di un veicolo per condurre il quale è necessaria la patente delle
categorie D ovvero D+E, se si intende conseguire la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone. Si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 2.
2. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune di cui alla lettera a),
ed una parte speciale dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui
rispettivamente alle lettere b) e c);
a) la parte comune del programma teorico, per i titolari di patente di guida delle
categorie C, C+E, D e D+E, si articola in dieci moduli ed è la seguente:
MOD. 1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di
velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione
dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento
sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo (docente: insegnante di
teoria) (8 ore);
MOD. 2) peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di
freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior
compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo
dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria
(docente: insegnante di teoria) (5 ore);
MOD. 3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso
ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.
Ottimizzazione del consumo di carburante (docente: insegnante di teoria) (5 ore);
MOD. 4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi,
applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su
strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo;
conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in
materia di qualificazione iniziale e formazione permanente (docente esperto in materia di
organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore);
MOD. 5) tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche
sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in
termini umani e danni materiali ed economici (docente: medico) (10 ore);
MOD. 6) prevenzione della criminalità e del traffico di clandestini. Informazioni
generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche,
normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori (docente esperto in materia
di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (10
ore);
MOD. 7) capacità di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e
posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale
(docente: medico) (7 ore);
MOD. 8) consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale: principi di
un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze
che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello
stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo (docente: medico)
(10 ore);
MOD. 9) capacità di valutare le situazioni d'emergenza: condotta in situazione di
emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi,
prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione
degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di
tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione
del verbale di incidente (docente: medico) (10 ore);
MOD. 10) capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda:
condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della
prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del
conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle
vertenze sul piano commerciale e finanziario (docente: esperto in materia di
organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore);
b) la parte speciale del programma teorico, per i candidati al conseguimento della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, titolari di patente C o C+E,
è la seguente:
b.1) calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del
volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del
veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di
merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di
stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione,
montaggio e smontaggio delle coperture telate (docente: insegnante di teoria) (10 ore);
b.2) licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il
trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto,
autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al
contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di
vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto,
documenti particolari di accompagnamento delle merci (docente: esperto in materia di
organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore);
b.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e
dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto
(concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per
conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali
tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati
(trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del
settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.) (docente: esperto
in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto) (10 ore);
c) la parte speciale del programma teorico, per i candidati al conseguimento della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, titolari di patente D o
D+E, è la seguente:
c.1) uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate),
gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del
conducente, interazione con i passeggeri (docente: insegnante di teoria) (12 ore);
c.2) trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di
autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo, trasporto di persone in piedi (docente:
insegnante di teoria) (8 ore);
c.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e
dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di persone rispetto alle varie modalità di
trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse
all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale),
organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione
relativa ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale (docente: esperto in
materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto) (15 ore).
3. Il programma del corso pratico si articola in una parte comune di cui alla lettera a),
ed una parte speciale dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui
rispettivamente alle lettere b) e c);
a) la parte comune del programma pratico, per i titolari di patente di guida delle
categorie C, C+E, D e D+E, è la seguente:
a.1) guida in autostrada (1 ora);
a.2) guida notturna (1 ora);
a.3) sostituzione pneumatico (30 minuti);
a.4) montaggio catene da neve (30 minuti);
a.5) uso del cronotachigrafo (30 minuti);
a.6) manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (2 ore);
a.7) manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento ostacolo,
ecc.) (2 ore);
b) la parte speciale del programma della pratico, per i candidati al conseguimento
della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone titolari di patente
C o C+E, è la seguente:
b.1) perfezionamento nell'uso del cambio di velocità (1 ora e 30 minuti);
b.2) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore
e/o rallentatore) (1 ora);
c) la parte speciale del programma pratico, per i candidati al conseguimento della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone titolari di patente D o
D+E, è la seguente:
c.1) manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e
scarico dei bagagli) (30 minuti);
c.2) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore
e/o rallentatore) (1 ora e 30 minuti);
c.3) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (30
minuti).
4. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 3, punti a.1), a.2), a.6,
a.7), b.1), b.2), c.1), c.2) e c.3), sono
individuali. La rimanente parte di programma del corso pratico può essere anche svolta
con lezioni collettive e dimostrative.
5. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 3, punti a.6) ed a.7),
possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche
tecniche stabilite con il decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo, 22
dicembre 2008, n. 214.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, quattro ore di guida, tra quelle di cui
al comma 3, possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi
comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia
maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, ultimo periodo.
7. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, quattordici ore di assenza, di cui
non più di cinque ore relativamente agli argomenti di cui al comma 2, lettere b) e c). Ai
fini del rilascio dell'attestato di frequenza di cui all'art. 9, comma 6, l'allievo assente per
un numero di ore superiore a quattordici ed inferiore a ventotto recupera, entro un mese
dalla fine del corso di formazione accelerata, le ore di frequenza a lezioni relative alle
materie trattate nei giorni di assenza, fino a rientrare nei limiti di cui al primo periodo.
L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a ventotto ripete l'intero
corso per conseguire l'attestato di frequenza. Alle dieci ore di lezione del corso pratico
non sono consentite assenze: eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine
del corso accelerato, per conseguire l'attestato di frequenza.
8. Le lezioni di recupero, sia relative alla parte di programma teorico che pratico, si
svolgono alla fine del corso. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi da 1 a 5.
Art. 8.
Programmi dei corsi di formazione iniziale di integrazione e per
titolari di attestato di idoneità alla professione di
autotrasportatore.
1. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che
intendono estenderla anche al trasporto di persone, frequentano il programma del corso
teorico di cui all'art. 6, comma 3, lettera c), ed il programma del corso pratico di cui
all'art. 6, comma 4, lettera c) se seguono un corso di formazione ordinaria; ovvero
frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), ed il
programma del corso pratico di cui all'art. 7, comma 3, lettera c), se seguono un corso di
formazione accelerata.
2. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che
intendono estenderla anche al trasporto di cose, frequentano il programma del corso
teorico di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), ed il programma del corso pratico di cui
all'art. 6, comma 4, lettera b), se seguono un corso di formazione ordinaria; ovvero
frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), ed il
programma del corso pratico di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), se seguono un corso di
formazione accelerata.
3. Alle lezioni di teoria di cui ai commi 1 e 2 sono consentite, al massimo, dieci ore di
assenza nei corsi di formazione ordinaria, ovvero cinque ore nei corsi di formazione
accelerata. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza di cui all'art. 9, comma 6,
l'allievo assente per un numero di ore superiore a dieci ed inferiore a venti nel corso di
formazione ordinaria, ovvero superiore a cinque ed inferiore a dieci nel corso di
formazione accelerato, recupera entro un mese dalla fine del corso, sia di formazione
ordinaria che accelerata, le ore di frequenza a lezioni relative alle materie trattate nei
giorni di assenza, fino a rientrare nei limiti di cui al primo periodo. L'allievo che è stato
assente per un numero di ore superiore ripete l'intero corso per conseguire l'attestato di
frequenza. Alle ore di lezione del corso pratico, sia ordinario che accelerato, non sono
consentite assenze: eventuali assenze devono essere recuperate in ogni caso entro un
mese dalla fine del corso di formazione, per conseguire l'attestato di frequenza. Si
applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi da 1 a 5.
4. I titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso della professione di
autotrasportatore che intendono conseguire la carta di qualificazione del conducente
relativa al medesimo settore frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 6,
comma 3, lettera a), ed il relativo programma del corso pratico, se seguono un corso di
formazione ordinaria; ovvero frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 7,
comma 2, lettera a), ed il relativo programma del corso pratico, se seguono un corso di
formazione accelerata. Per la disciplina delle assenze si applicano le disposizioni di cui
all'art 6, comma 8, con riferimento al corso ordinario e dell'art. 7, comma 7, con
riferimento al corso di formazione accelerato.
5. I titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione per il
trasporto persone nonché di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di
cose, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di persone, ovvero i titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso
alla professione per il trasporto cose nonché di carta di qualificazione del conducente per
il trasporto di persone, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose, frequentano esclusivamente il programma del corso
pratico relativo al tipo di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, che intendono
conseguire. Si applicano le disposizioni del comma 3, quarto e quinto periodo.
6. Alla disciplina del programma di corso pratico di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 5, 6 e 7, se trattasi di corso di
formazione iniziale ordinaria, ovvero di cui all'art. 7, commi 4, 5 e 6, se trattasi di
formazioni iniziale accelerata.
Art. 9.
Svolgimento dei corsi di formazione iniziale
1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, comunicano alla Direzione generale
territoriale e all'Ufficio Motorizzazione civile competenti, entro i tre giorni lavorativi
precedenti l'avvio di ogni corso, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco
degli allievi ed il calendario delle lezioni relative al programma teorico e pratico, ivi
comprese le eventuali esercitazioni pratiche svolte ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed art. 7,
comma 6, nonché il luogo in cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione. Ogni
eventuale variazione del calendario dei corsi o dell'elenco dei partecipanti è comunicata
all'Ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente almeno entro il giorno
lavorativo precedente.
2. Le lezioni teoriche dei corsi di formazione iniziale sono svolte presso le sedi
autorizzate dei soggetti di cui agli articoli 2 e 3, comma 1. Le esercitazioni sono svolte
nei luoghi indicati nella comunicazione di cui al comma 1. Le lezioni giornaliere, sia del
programma di corso teorico che di corso pratico, hanno complessivamente durata non
inferiore a due ore e non superiore ad otto. Le lezioni del programma del corso teorico si
svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato
dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Le lezioni del programma del corso pratico si svolgono nei
giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8.00
alle ore 14.00.
3. Non è consentito frequentare due o più corsi contemporaneamente. Ogni corso può
essere frequentato, al massimo, da venticinque partecipanti.
4. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione iniziale sono iscritti nel registro
delle iscrizioni, conforme al modello previsto all'allegato 4. L'allievo che l'autoscuola
conferisce al centro di istruzione automobilistica, ai sensi dell'art. 2, comma 3, è iscritto
nel registro del centro stesso. Non è possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso.
5. La presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal registro di frequenza, conforme
al modello previsto all'allegato 5, distinto in una sezione dedicata alle lezioni relative
alla parte del programma comune a tutti i tipi di abilitazioni, e due ulteriori sezioni
relative rispettivamente alla parte di programma specifico per la formazione per il
trasporto di cose o di persone, sia teorico che pratico. Sul registro di frequenza l'allievo
appone la firma in entrata ed in uscita di ogni singola lezione sia teorica che pratica; è
inoltre annotata dal responsabile del corso la data, l'argomento della lezione ed il
nominativo del docente. L'assenza di un partecipante è annotata sul registro, dal
responsabile del corso, entro quindici minuti dall'inizio della lezione. I registri di
iscrizione e di presenza sono numerati, hanno le pagine numerate consecutivamente,
sono preventivamente vidimati dall'Ufficio della motorizzazione civile competente per
territorio e sono conservati per almeno cinque anni.
6. Al termine del corso l'autoscuola, il centro di istruzione automobilistica, l'ente di cui
all'art. 3, comma 1, rilasciano all'allievo, previa apposizione di un visto da parte
dell'Ufficio Motorizzazione civile competente, un attestato di frequenza conforme al
modello previsto all'allegato 6, attestante il tipo i corso frequentato e la parte di corso
svolto. L'attestato indica la data di termine del corso ed ha validità di dodici mesi dalla
stessa.
7. Qualora, l'autorizzazione agli enti di cui all'art. 3, comma 1, sia stata rilasciata
limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma di formazione, la
comunicazione di cui al comma 1, effettuata dall'ente medesimo, reca altresì
l'indicazione dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica che provvede allo
svolgimento della parte pratica dello stesso programma. Il responsabile del corso è
individuato presso l'ente. Le lezioni teoriche sono svolte presso la sede autorizzata
dell'ente, quelle pratiche presso la sede autorizzata dell'autoscuola o del centro di
istruzione automobilistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 7, se trattasi di
formazione ordinaria, ovvero dall'art. 7 comma 6, se trattasi di formazione accelerata. Si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, riferite al corso nel suo complesso.
Presso la sede dell'ente sono tenuti i registri di iscrizione e di frequenza delle lezioni, sia
teoriche che pratiche. L'ente rilascia l'attestato di frequenza di cui al comma 6. Nel caso
siano riscontrate irregolarità nel corso ai sensi dell'art. 14, comma 1, ne risponde
singolarmente l'autoscuola, il centro di istruzione automobilistica ovvero l'ente, ai sensi
rispettivamente dei commi 2 e 3 dello stesso art. 14, a seconda che le irregolarità siano
relative all'espletamento del corso pratico ovvero di quello teorico.
Art. 10.
Corsi di qualificazione iniziale frequentati da conducenti residenti in Stati non
appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
1. I conducenti residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo, che prestano la propria attività alle dipendenze di un'impresa di
autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, sono ammessi a frequentare i corsi di
qualificazione iniziale previa esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità.
Art. 11.
Esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente
1. L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, consiste in due prove svolte tramite questionario. Il candidato risponde ai quesiti
barrando la lettera «V» o «F» a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa.
La prima prova attiene agli argomenti di cui all'art. 6, comma 3, lettera a). Il candidato
deve rispondere, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova si intende superata
se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei. La seconda prova attiene agli
argomenti di cui all'art. 6, comma 3, lettere b) o c), secondo il tipo di abilitazione che il
candidato intende conseguire. Il candidato risponde, entro centoventi minuti, a sessanta
quesiti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.
2. Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che ha
frequentato un corso ai sensi dell'art. 8, comma 1, sostiene l'esame tramite un
questionario con sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 6, comma 3, lettera
c), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1.
La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte
errate è, al massimo, di sei.
3. Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che ha
frequentato un corso ai sensi dell'art. 8, comma 2, sostiene l'esame tramite un
questionario con sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 6, comma 3, lettera
b), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma
1. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte
errate è, al massimo, di sei.
4. Il titolare di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione, che ha
frequentato un corso ai sensi dell'art. 8, comma 4, sostiene l'esame tramite un
questionario con sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 6, comma 3, lettera
a), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1.
La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte
errate è, al massimo, di sei.
5. Il titolare di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione, che ha
frequentato un corso ai sensi dell'art. 8, comma 5, consegue la carta di qualificazione
della tipologia per la quale ha frequentato il programma del corso pratico, per mera
esibizione all'Ufficio della motorizzazione civile dell'attestato di frequenza del corso
stesso.
6. Gli esami di cui ai commi da 1 a 4 sono svolti presso gli Uffici della motorizzazione
civile, da funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appartenenti alla
terza area ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento
delle patenti di guida.
7. La richiesta degli esami di cui ai commi da 1 a 4 deve essere presentata entro il
termine di validità dell'attestato di frequenza, di cui all' art. 9, comma 6.
***art. 8 ?
9. All'esito positivo degli esami di cui ai commi da 1 a 4, al candidato è rilasciata la
carta di qualificazione del conducente, relativa alla prova sostenuta, sulla quale è
indicato il tipo di formazione iniziale frequentato.
10. Nel caso di esito negativo degli esami di cui ai commi da 1 a 4, il candidato non
può sostenere un nuovo esame prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data
di quello precedente.
11. Ai fini dell'ammissione all'esame, il candidato cittadino di Stato non appartenenti
all'Unione europea esibisce, al momento dell'esame stesso, il permesso di soggiorno in
corso di validità, ovvero la relativa ricevuta della richiesta di rinnovo.
Art. 12.
Questionari d'esame
1. I quesiti delle prove d'esame di cui all'art. 11 sono contenuti in un database
predisposto dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e sono combinati secondo un metodo di casualità.
2. La Direzione generale per la motorizzazione può, altresì, predisporre procedure
informatizzate d'esame, fermi restando i criteri stabiliti all'art. 11, commi da 1 a 4.
Art. 13.
Programma e svolgimento dei corsi di formazione periodica
1. Il programma del corso di formazione periodica consta di 35 ore di lezioni teoriche,
suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera
a) ed una parte speciale dedicata alla formazione periodica per il trasporto di cose ovvero
di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c);
a) la parte comune del programma, per titolari di carta di qualificazione per il
trasporto di persone o di cose, è la seguente:
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida (docente: insegnante
di teoria);
a.2) conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente
(docente: insegnante di teoria);
a.3) conoscenza dei rischi professionali. Condizioni psicofisiche dei conducenti
(docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro);
b) la parte speciale del programma, per i titolari della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose, è la seguente:
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente (docente: esperto in
materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto);
b.2) disposizioni normative sul trasporto di cose (docente: esperto in materia di
organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
c) la parte speciale di programma, per i titolari della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone, è la seguente:
c.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri (docente:
esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto);
c.2) disposizioni normative sul trasporto di persone (docente: esperto in materia di
organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto).
2. La carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per
il trasporto di passeggeri è rinnovata previa frequenza di un corso cumulativo di
quarantanove ore, relativo alle parti di programma di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. Le lezioni del programma del corso di cui comma 1, lettera a.1), può essere svolte
anche con simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il
decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo, 22 dicembre 2008, n. 214.
4. Una o più lezioni del docente possono essere sostituite da lezioni registrate su
supporto multimediale, il cui contenuto di conformità ai programmi è attestato dal
responsabile del corso. Durante il corso svolto con il sistema multimediale è sempre
presente il responsabile del corso. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
5. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 2, comunicano alla Direzione generale
territoriale e all'Ufficio motorizzazione civile competenti, tre giorni prima dell'avvio di
ogni corso, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi ed il
calendario delle lezioni. Ogni eventuale variazione del calendario dei corsi o dell'elenco
dei partecipanti è comunicata all'Ufficio della motorizzazione civile territorialmente
competente almeno entro il giorno lavorativo precedente.
6. I corsi di formazione periodica sono svolti presso le sedi autorizzate dei soggetti di
cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 2. Le lezioni giornaliere hanno complessivamente
durata non inferiore a due ore e non superiore a sette ore. Le lezioni si svolgono nei
giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8,00
alle ore 14,00.
7. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione periodica sono iscritti nel registro
delle iscrizioni, conforme al modello previsto all'allegato 7. Non è possibile iscrivere
allievi dopo l'inizio del corso.
8. La presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal registro di frequenza, conforme
al modello previsto all'allegato 8, distinto in una sezione dedicata alle lezioni afferenti
alla parte di programma comune a tutti i tipi di abilitazioni, e due ulteriori sezioni
afferenti rispettivamente alla parte di programma specifica per la formazione per il
trasporto di cose o di persone. Sul registro di frequenza l'allievo appone la firma in
entrata ed in uscita di ogni singola lezione; è inoltre annotata dal responsabile del corso
la data, l'argomento della lezione ed il nominativo del docente. L'assenza di un
partecipante è annotata sul registro, dal responsabile del corso, entro quindici minuti
dall'inizio della lezione. I registri di iscrizione e di presenza sono numerati, hanno le
pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall'Ufficio della
motorizzazione civile competente per territorio e sono conservati per almeno cinque
anni.
9. Al corso di formazione periodica sono consentite, al massimo, tre ore di assenza.
L'allievo assente per un numero di ore superiore, ripete l'intero corso ai fini del rilascio
dell'attestato di frequenza del corso di formazione periodica, conforme all'allegato 9.
10. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire da dodici mesi
antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente: in
tal caso essa è rinnovata senza soluzione di continuità. La carta di qualificazione del
conducente scaduta da non oltre due anni è rinnovata con la mera frequenza di un corso
di formazione periodica: dalla data di scadenza della validità e fino alla data di rilascio
dell'attestato di frequenza di cui al comma 9, è vietato l'esercizio dell'attività
professionale di autotrasporto di persone e cose. La validità del



MEMENTO AUDERE SEMPER





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