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domanda per colf


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Questa discussione ha avuto 8 risposte

#1 mariannabv

mariannabv

    Nb

  • Ambasadiani MI1e
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Inviato 27 July 2009 - 13:39:24


ciao sono una ragaza moldava spozata an italia da 2 ani con citadino rumeno qui in italia, vorei chedere qui in italia ho avuto un proceso penale per una bicicleta con la pena sospeza, poi ho fato ricorso al tar e il proceso non e definitivo, potrei fare domanda per golf mi darano la risposta pozitiva? grazie


#2 XCXC

XCXC

    TpX2MI

  • Ambasadiani MIra
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    Medaglie








Inviato 27 July 2009 - 15:25:35


non si conosce ancora il contenuto definitivo del decreto,

pur essendo, il reato contro il patrimonio, grave per quanto riguarda alcune concessioni, licenze ecc...

non credo che possa influire sulle domande di regolarizzazione...

a maggior ragione se la condanna non e' definitiva.

Non capisco pero' perche' tuo marito nn ti abbia ricongiunta, e' sufficiente presentarsi al Consolato italiano di Bucarest chiedendo il visto di familiare al seguito al quale si ha diritto immediato... in quanto il cittadino romeno gode degli stessi diritti di quello italiano.

Il problema e' che ora potresti essere espulsa in quanto la Legge italiana non parla di cittadini EU nell'art.19 (inespellibilita' del coniuge irregolare di cittadino italiano) ma solo di italiani.

E' vero pero' che la Corte di Giustizia europea ha sentenziato il diritto di regolarizzare il coniuge irregolare di qualsiasi cittadino EU

ma l'Italia ancora nn ha "recepito" questa sentenza...

l'ultimo decreto sulla sicurezza addirittura va contro e vieta persino le nozze con un extraUE non in regola...

In Italia, se tu chiedessi il pds... ti verresti a trovare in una situazione anomala...

per me saresti inespellibile ed avresti diritto alla cds

per la polizia molto probabilmente no

ma un Tribunale Ordinario ti/ci darebbe ragione sicuramente.



.


#3 lilic

lilic

    Nb

  • Ambasadiani MI1-e
  • Stella
  • Messaggi: 76

Inviato 27 July 2009 - 16:45:13


la parola giusta e COLF non "golf".... :conf (13):


#4 mariannabv

mariannabv

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  • Ambasadiani MI1e
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  • Messaggi: 23

Inviato 28 July 2009 - 11:46:45


grazie per la risposta alora per proceso che non e difinitivo poso provare regolarizarmi come colf? e esendo la moglie di citadino rumeno so che potro avere probleme ala frontiera, ma con la ricevuta del recongiungimento potro pasare la frontiera in aereo? opure andare insieme con la machina insieme con mio marito an romania? grazie


#5 XCXC

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    Medaglie








Inviato 28 July 2009 - 16:13:35


Visualizza messaggiomariannabv, su 28-Jul-2009 12:46, dice:

grazie per la risposta alora per proceso che non e difinitivo poso provare regolarizarmi come colf? e esendo la moglie di citadino rumeno so che potro avere probleme ala frontiera, ma con la ricevuta del recongiungimento potro pasare la frontiera in aereo? opure andare insieme con la machina insieme con mio marito an romania? grazie

ma sinceramente non capisco perche' punti sulla regolarizzazione come colf...

certo puoi fare la domanda...

ma non e' meglio andare a Bucarest (se tuo marito e' residente in RO) o Chisinau insieme a tuo marito e tornare in Italia senza problemi con il visto per familiare al seguito? Avrai il visto e chiederai la cds e nn avrai problemi di frontiere !!!

Piu' semplice di cosi'.



.


#6 mariannabv

mariannabv

    Nb

  • Ambasadiani MI1e
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Inviato 30 July 2009 - 12:02:23


grazie di nuovo per la risposta ma come la mea signiora mi vuole asumere vorei provare la sanator, e poi o paura per la frontiera di andare in moldavia mi hano deto che con questa lege nuova rischio espulsione e vero? grazie


#7 XCXC

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  • Ambasadiani MIra
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    Medaglie








Inviato 30 July 2009 - 14:42:51


mah! Essendo sposata con un cittadino comunitario l'espulsione secondo me non sara' facile per la polizia...

basta ricorrere in via urgente al Tribunale Ordinario (competente per il diritto alla famiglia) citando il ministero per andare contro la sentenza della corte di giustizia europea...

per la regolarizzazione vedi anche qui http://ambasada.it/i...topic=10878&hl=



.


#8 mariannabv

mariannabv

    Nb

  • Ambasadiani MI1e
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  • Messaggi: 23

Inviato 02 August 2009 - 20:03:11


grazie per tuto una altra domanda ora che la lege e stata aprobata al senato e li e scrito che anche le persone con sentenza non definitiva non potrano fare la domanda, quqle sono le sentenze opure quale procedimente sono? mi puoi dire per favore, e che io andro in moldavia e rischio espulsione in quanto tempo si cancelera la espulsione? grazie e buona serata


#9 XCXC

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  • Messaggi: 17,634

    Medaglie








Inviato 03 August 2009 - 11:14:20


se la condanna (anche petteggiata) riguarda questi due articoli:

Art. 380
- Arresto obbligatorio in flagranza -
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale (1);
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (1 bis);
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo (2);
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (3);
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416 bis del codice penale (4);
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
(1) La Corte cost., con sentenza 16 febbraio 1993, n. 54, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 2, prima ipotesi, nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, numero 4 dello stesso codice.

Art. 381
- Arresto facoltativo in flagranza -
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale (1);
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
f ) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
4 bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle (2).



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