Dovrei approntare le pratiche per l’assunzione di una badante per la mamma, al momento avrei la scelta tra due persone, entrambe residenti in Moldavia ed attualmente ivi dislocate. Una delle due badanti è cittadina Moldava con passaporto Rumeno, mentre la seconda è cittadina Moldava con passaporto biometrico moldavo.
E’ possibile conoscere l’iter da seguire per l’assunzione?
Mi spiego meglio: c’è differenza di procedura in quanto sono diverse le tipologie di passaporto oppure fa fede solo la cittadinanza? Inoltre in questo frangente di emergenza è possibile far entrare in Italia personale con regolare contratto di lavoro?
Per comodità di riscontro e lettura rispetto ai diversi quesiti che ha posto, differenzierò due aspetti:
- inquadramento normativo delle due fattispecie ed iter da seguire per le rispettive assunzioni;
- possibilità – nella situazione attuale – di far entrare in Italia personale con regolare contratto di lavoro.
La Romania, come sa, è uno dei 27 Paesi membri dell’UE. Ciò rende profondamente diverse le situazioni tra la cittadina Moldava con passaporto Rumeno e quella Moldava con passaporto biometrico moldavo.
Nei casi in cui (come la prima di cui parliamo) vi è cittadinanza di un Paese dell’Unione Europea (o di un Paese equiparato tipo Svizzera, Norvegia, Liechtenstein o Islanda), infatti, l’assunzione può essere diretta da parte del datore di lavoro, esattamente come avviene per un lavoratore italiano.
In questo caso il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore domestico, dopo aver concordato con lui gli elementi del rapporto di lavoro come orario, retribuzione e ferie. Il lavoratore può essere assunto anche senza essere iscritto nelle liste di collocamento. Deve, in ogni caso, essere in possesso del codice fiscale, di un documento di identità e della tessera sanitaria aggiornata e rilasciata dall’ASL.
Nel secondo caso che ha prospettato, invece, parliamo di una badante extracomunitaria e va differenziato – in generale – se il lavoratore da regolarizzare risiede già in Italia o se vive ancora all’estero. Il Suo caso è il secondo, ma credo Le sia utile sapere qual è la differenza.
Nella prima ipotesi, infatti, il datore di lavoro non deve compilare il cd. “modello Q” (quello che serve per stipulare il “contratto di soggiorno”), poiché è un adempimento proprio che rientra nelle comunicazioni obbligatorie di assunzione, variazione e/o cessazione per i datori di lavoro domestico da trasmettere all’Inps utilizzando le procedure on line appositamente previste dall’Istituto di Previdenza.
Per ciò che riguarda il lavoratore, invece, questi dovrà dimostrare di essere in possesso di un permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di un’attività lavorativa e al momento del rinnovo del permesso dovrà obbligatoriamente mostrare in Questura la copia della comunicazione obbligatoria di assunzione.
Nel secondo caso (il Suo), quando cioè il lavoratore extracomunitario non ha ancora fatto il suo ingresso in Italia, si applicano le norme del cd. “Decreto Flussi”, nel quale ogni anno il Ministero Competente fissa il numero massimo di lavoratori extracomunitari cui concedere “il permesso di soggiorno esclusivamente per motivi di lavoro”.
E’ necessario, pertanto, attendere che la Gazzetta Ufficiale pubblichi il numero degli aventi diritto e successivamente il datore di lavoro potrà presentare la domanda di nulla osta al lavoro per colf o badante (da inviarsi esclusivamente con modalità telematiche).
Inviata la richiesta allo Sportello Unico, il datore di lavoro verrà convocato dal datore di lavoro per consegnare il nulla osta (che vale 6 mesi) e sottoscrivere il cd. “contratto di soggiorno”. Al datore di lavoro spetterà esibire:
- documentazione relativa al reddito;
- ricevuta dell’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa, rilasciato dal Comune o dall’ASL competenti per territorio.
Al datore di lavoro, a questo punto, toccherà solo quello che è normativamente previsto relativamente all’orario di lavoro ed al reddito annuo.
Come previsto nel contratto di soggiorno, poi, il datore di lavoro dovrà impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza, nonché comunicare ogni variazione riguardante il rapporto di lavoro, assicurando la disponibilità di un alloggio adeguato.
Il cittadino extracomunitario, dal canto suo, dopo aver ottenuto il visto d’ingresso presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero, deve recarsi entro otto giorni dall’ingresso in Italia presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per firmare il contratto e la richiesta di permesso di soggiorno, da spedire poi in Questura con raccomandata postale per essere poi lì convocato per la consegna del medesimo.
La circostanza per la quale la cittadina moldava che ha contattato sia in possesso di passaporto cd. “biometrico” (vale a dire quella particolare tipologia che fornisce, oltre ai dati personali del viaggiatore ed alle sue impronte digitali, anche un micro chip dove si registra l’immagine digitale facciale) determina l’esenzione dal visto d’ingresso, ma lascia intatto ed intangibile tutto il resto.
Sul punto, peraltro, recentemente la normativa è anche in evoluzione poiché se da un lato l’esenzione dall’obbligo del visto non implichi automaticamente il diritto all’entrata nello Spazio Schengen (perché alla frontiera si può negare l’ingresso a coloro che non siano in possesso degli adeguati e necessari mezzi economici per la durata del soggiorno, che non può superare i 90 gg), dall’altro il “nuovo” regime dei visti tra gli Stati Europei e la Moldavia non sembrerebbe applicabile agli ingressi motivati dallo svolgimento di attività lavorative, anche se di durata inferiore a 90 giorni.
Le comunico, a conclusione sul punto, che il “decreto flussi 2020” non è stato ancora pubblicato.
Al momento dell’assunzione, in ogni caso, il datore di lavoro dovrà accedere all’area del sito Inps dedicata alla Comunicazione e compilare i campi richiesti.
Il contratto di lavoro per l’assunzione di una colf o badante, redatto in duplice copia e sottoscritto da entrambe le parti, dovrà contenere diverse informazioni, quali:
- data di inizio del rapporto di lavoro,
- categoria in cui viene assunta la persona e la sua anzianità di servizio,
- durata del periodo di prova,
- orario di lavoro,
- giorno del riposo settimanale,
- condizioni del vitto e dell’alloggio
- retribuzione oraria.
Possibilità di far entrare in Italia personale con regolare contratto di lavoro
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato, a partire dal mese di marzo 2020, che tutti gli Stati membri dell’UE hanno vietato gli assembramenti pubblici, chiuso le scuole (totalmente o parzialmente) e introdotto restrizioni di viaggio e di attraversamento delle frontiere.
Per arginare la diffusione del virus, il 16 marzo la Commissione europea ha raccomandato agli Stati membri di applicare una restrizione temporanea coordinata di 30 giorni per i viaggi non essenziali da paesi terzi verso l’UE. In seguito all’approvazione da parte dei leader dell’UE, tutti gli Stati membri dell’Unione (ad eccezione dell’Irlanda) e tutti i paesi associati Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) hanno cominciato ad applicare questa restrizione.
L’8 aprile la Commissione ha inviato gli Stati membri ed i paesi Schengen non UE a prorogare le restrizioni temporanee per i viaggi non essenziali nell’UE fino al 15 maggio (ma la misura potrebbe essere prorogata).
Per consentire però la continuità delle attività professionali nonostante le restrizioni di viaggio temporanee, la Commissione ha pubblicato orientamenti per agevolare l’attraversamento delle frontiere dei lavoratori essenziali, in particolare per quanto riguarda i settori dell’assistenza sanitaria e alimentare e altri servizi essenziali (ad esempio gli operatori sanitari, gli addetti all’assistenza delle persone, i produttori di alimenti e i lavoratori stagionali).
Ragionevolmente si potrebbe ritenere che lo spostamento di che trattasi riguardi una persona “addetta alla assistenza delle persone”, per cui piò immaginarsi che alla ripresa dei trasporti (aerei o terrestri) dalla Moldavia verso l’Italia, sarà possibile consentirne l’ingresso (fermi restando i periodi di isolamento/quarantena previsti dalle normative nazionali o regionali in vigore al momento dell’arrivo in Italia dal Paese straniero).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avvocato Marco Sansone
Assunzione badante moldava: modalità e differenze La Legge per Tutti
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