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Precisazioni su nuova procedure pds
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XCXC
, 21 Dec 2006 - 17:50:45
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#1
Inviato 21 December 2006 - 17:50:45
PRECISAZIONI NUOVA PROCEDURA SOGGIORNO
circolare interna del ministero dell'Interno del 09/12/2006
Una circolare interna del ministero dell'Interno del 9 dicembre scorso indirizzata alle questure, alle prefetture e alla polizia di frontiera, oltre a ciò che è già noto, chiarisce alcuni elementi rispetto alla nuova procedura per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno tramite le Poste.
1) FAMILIARI STRANIERI DI ITALIANI
La prima richiesta di permesso di soggiorno per gli stranieri familiari entro il quarto grado di cittadini italiani che non hanno già un permesso di soggiorno ad altro titolo, dovranno presentare domanda (coesione familiare) direttamente alla Questura (per il Trentino tramite appuntamento di Cinformi e Sportelli periferici).
2) VALENZA RICEVUTA DELLA POSTA
La ricevuta rilasciata dalle Poste assume la stessa valenza del tagliandino che rilasciava la Questura e consente allo straniero di godere dei medesimi diritti connessi al possesso del titolo di soggiorno nei limiti stabiliti dalla direttiva del ministro dell'Interno del 05/08/2006 (no circolazione area Schengen con permesso scaduto).
3) PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO
Il permesso di soggiorno elettronico (PSE) viene emesso nei casi di soggiorno superiore a tre mesi compresa la carta di soggiorno per stranieri. Sono quindi esonorati dal versamento di euro 27,50 - oltre ai cittadini comunitari - gli stranieri che soggiornano per periodi inferiori a tre mesi nonché, indipendentemente dalla durata, per motivi di giustizia, richiesta di asilo politico/apolidia, per cure mediche e minore età (atteso il carattere temporaneo e socio-assistenziale delle cennate autorizzazioni). Inoltre, il PSE non viene emesso nei casi di adozione di minori di quattordici anni e laddove non è consentito procedere al rilevamento delle impronte digitali. La circolare precisa, infine, che nei casi in cui compete alla Questura ricevere la domanda, all'atto della consegna dei documenti l'interessato dovrà presentare la ricevuta del versamento per il PSE.
4) FAMILIARI MINORI DI 14 ANNI
Ai minori di 14 anni che devono essere iscritti nella carta/permesso di soggiorno verrà rilasciata una apposita tessera complementare a quella dei genitori denominata "carta minore". Tale tessera non è assimilabile a un documento di viaggio o di riconoscimento e non costituisce, singolarmente, un titolo valido per il soggiorno in Italia, per l'attraversamento delle frontiere né, tantomeno, la mancata esibizione, all'atto dell'ingresso sul territorio nazionale, costituisce presupposto per l'adozione di provvedimenti di respingimento. Infatti, la "carta minore", ai fini della validità, è complementare del titolo elettronico del genitore di cui riporta la medesima numerazione e scadenza. Al figlio minore ultraquattordicenne viene invece rilasciato un titolo di soggiorno autonomo.
© Cinformi News (PLS) 21/12/2006
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