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Alcol e guida, le tabelle ministeriali da affiggere nei locali


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Inviato 23 September 2008 - 12:06:39


Le informazioni per calcolare la concentrazione della sostanza nel sangue     Alcol e guida, le tabelle ministeriali da affiggere nei locali

     (Dm Lavoro 30.7.2008 - Gu 210 del 8.9.2008)

  Scatta dal 23 settembre 2008 la norma che  impone ai titolari e ai gestori dei locali in cui si vendono o  somministrano bevande alcoliche di affiggere le tabelle per il calcolo  del tasso di concentrazione di alcol nel sangue o alcolemia. La legge  prescrive che siano esposte all'entrata, all'interno e all'uscita dei  locali e che la somministrazione delle bevande alcoliche cessi dopo le  ore 2 della notte. Le tabelle, previste dalla legge n. 160 del 2007,  hanno un valore puramente indicativo per evitare il superamento del  limite legale di alcolemia di 0,5 grammi per litro, così come  rilevabile dagli alcol test. Il nuovo decreto attuativo chiarisce  infatti che non esistono livelli di consumo alcolico sicuri alla guida  e che, a parità di quantità di alcol consumate, vi sono molti fattori  individuali che possono determinare variazioni significative del  livello alcolemico, come ad esempio l’assunzione di farmaci anche di  uso comune. I valori di alcolemia ricavabili dalle tabelle in base al  consumo personale non hanno quindi una validità legale: sono solo dei  riferimenti per prevenire i rischi legati all’assunzione di alcol per  la sicurezza stradale. L’autovalutazione è tuttavia di ausilio perché  consente una stima a partire da quantità predeterminate delle bevande  alcoliche più comuni. Per il resto, i valori si ricavano grazie a un  insieme limitato di fattori: sesso, età, peso corporeo e il fatto che  si sia a stomaco pieno o a digiuno. Il valore individuato è riferito ad  un’assunzione effettuata entro 60-100 minuti precedenti. Nell’allegato  3 sono riportate le raccomandazioni che i titolari e i gestori dei  locali dovrebbero seguire per istruire il personale in vista di una  sensibilizzazione degli utenti e per un’efficace realizzazione ed  esposizione delle tabelle. (22 settembre 2008)         Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali  Decreto 30 luglio 2008 “Disposizioni urgenti modificative del codice della strada   per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”      IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 ,  recante «Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per  incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione», convertito in  legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n.  160;

  Visto in particolare l'art. 6, commi 2 e 4, del sopra citato  decreto-legge, nel quale si prevede che il Ministro della salute  stabilisce, con proprio decreto, i contenuti delle tabelle, da esporre  nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento,  congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, le  quali riproducono la descrizione dei sintomi correlati ai diversi  livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata  nonché le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande  alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso  alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per  litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;

  Preso atto della documentazione prodotta dalla Commissione  costituita presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria con  decreto dirigenziale 19 ottobre 2007;

  Preso atto delle considerazioni della Commissione circa  l'impossibilità di stabilire a priori la precisa quantità di bevanda  che produce un determinato tasso alcolemico, ancor più sulla base del  solo peso corporeo del soggetto assuntore, prescindendo da altre  importanti variabili quali ad esempio il sesso, l'età, l'eventuale  stato di digiuno, il contingente stato fisico del soggetto, l'eventuale  contemporanea assunzione di altre sostanze;

  Preso atto che la Commissione ha ribadito che il tasso alcolemico è  funzione delle specifiche caratteristiche di reazione di ciascun  individuo e che, pertanto, indicare un valore puntuale di tasso  alcolemico in corrispondenza di determinate quantità di alcol assunte,  anche tenendo conto di alcune delle variabili sopra indicate, può non  essere adeguato ai fini dell'orientamento per una guida sicura;

  Preso atto della necessità, rilevata dalla Commissione, di inserire  tra i contenuti delle tabelle anche adeguate istruzioni per una  corretta lettura ed utilizzo delle stesse da parte del cittadino;

  Ritenuto opportuno che nella tabella relativa ai sintomi correlati  ai diversi livelli di alcolemia siano inserite informazioni relative  alla concentrazione alcolemica pari a «0», onde sottolineare  adeguatamente che anche un'alcolemia considerata bassa (da 0,1 a 0,3  grammi per litro) può avere effetti concreti sulla guida, in  particolare per alcuni soggetti;

  Ritenuto altresì che i contenuti proposti dalla Commissione sono  adeguati a rendere le previste tabelle strumenti di semplice e sicuro  orientamento del cittadino;

  Considerato che l'utilizzo delle tabelle di cui trattasi riveste  grande importanza per la prevenzione dei danni alcolcorrelati e in  particolare degli incidenti stradali nonché al fine di incrementare i  livelli di sicurezza nella circolazione;

  

Decreta:

  

Art. 1.

  1. In attuazione dell'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117  convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2  ottobre 2007, n. 160, sono approvati i contenuti di cui agli allegati 1  e 2, che fanno parte integrante del presente decreto.

  2. I contenuti di cui agli allegati 1 e 2 sono integralmente  riprodotti nelle tabelle di cui all'art. 6 del decreto-legge 3 agosto  2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della  legge 2 ottobre 2007 n. 160, a cura dei titolari e gestori dei locali  nello stesso indicati, per le finalità ivi previste.

  3. Nell'allegato 3 sono riportate ulteriori indicazioni di riferimento dirette ai titolari e gestori dei locali.

  

Art. 2.

  1. I titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi  modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di  intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e  somministrazione di bevande alcoliche, di cui all'art. 6 del  decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con  modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160 si  adeguano alle disposizioni del presente decreto.

  2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno  successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana.

  Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.

  Roma, 30 luglio 2008

  Il Ministro: Sacconi

  

tabelle_alcolici.gif



AVVERTENZE PER UNA CORRETTA LETTURA DELLA TABELLA

  La tabella fornisce informazioni volte a favorire una  autovalutazione dei livelli di alcolemia (concentrazione di alcol nel  sangue) conseguenti all’assunzione delle più comuni bevande alcoliche,  lo scopo principale è quello di contribuire ad identificare o calcolare  le quantità di alcol che determinano il superamento del limite legale  fissato per la guida e di promuovere una guida sicura e responsabile.

  A tal fine è importante sapere che:

  - esiste un legame diretto tra livelli crescenti di alcolemia  (concentrazione di alcol nel sangue) e rischio relativo di causare o  essere coinvolti in un incidente grave o mortale;

  - le alterazioni delle capacità alla guida sono direttamente  influenzate dalla quantità di alcol consumata e si manifestano con  l’assunzione di tutti i tipi di bevande alcoliche, senza distinzione;

  - tutte le quantità di alcol, anche quelle minime o moderate, pongono l’individuo in una condizione di potenziale rischio;

  - a parità di quantità di alcol consumate, individui differenti  possono registrare variazioni anche notevoli nei livelli di alcolemia,  in funzione del genere (con differenze tra maschi e femmine), dell’età,  della massa corporea (magrezza o obesità), della assunzione o meno di  cibo ( se astomaco pieno o a digiuno), della consuetudine con cui si  assume alcol, della presenza di malattie o condizioni psico-fisiche  individuali o genetiche, della assunzione di farmaci anche di uso  comune (es. aspirina, antistaminici, anticoncezionali, antinfiammatori,  antipertensivi, anticoagulanti, antibiotici, farmaci per il sistema  nervoso).

  Di conseguenza, a fronte delle molteplici variabili che possono  influenzare il livello individuale di alcolemia, è nella pratica  impossibile calcolare con precisione la quantità esatta di alcol da  assumere senza superare il limite legale di alcolemia dello 0,5  grammi/litro.

  Non esistono livelli di consumo alcolico sicuri alla guida.

  Il comportamento più sicuro per prevenire un incidente è di  evitrare di consumare bevande alcoliche se ci si deve porre alla guida  di un qualunque tipo di veicolo.

  NOTA BENE: i valori di alcolemia riportati non hanno una  validità legale, rappresentano solo una stima della concentrazione di  alcol nel sangue conseguente all’assunzione di un’unità di bevanda  alcolica e forniscono un valore puramente indicativo che non può essere  in alcun modo acquisito come garanzia di sicurezza e/o di idoneità  psico-fisica alla guida.

  

ALLEGATO 3

    

INDICAZIONI AI TITOLARI E GESTORI DEI LOCALI

  

PER L’USO DELLE TABELLE DI CUI AGLI ALLEGATI N. 1 E 2 (*)

    (*) Il presente allegato riporta, a titolo indicativo, alcune  misure che possono essere utilmente adottate dai titolari e gestori dei  locali allo scopo di favorire la lettura, la corretta comprensione e il  concreto uso delle informazioni contenute nelle tabelle da parte di un  numero quanto più ampio possibile di utenti, facilitando in tal modo il  raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e sicurezza cui è  finalizzata la legge 160/2007.

  Per un razionale uso delle tabelle è aspicabile che i titolari e i gestori dei locali adottino le raccomandazioni sottoindicate.

  1. I titolari e gestori dei locali curano la riproduzione dei  contenuti delle tabelle di cui agli allegati n. 1 e 2 in modo da  assicurarne l’idonea lettura tramite

  - l’uso di caratteri di immediata e facile leggibilità

  - l’adozione di un’adeguata veste grafica

  - l’uso funzionale del colore per facilitare la corretta comprensione dei contenuti

  - l’adozione di formati adeguati ad una facile lettura, anche in rapporto alla collocazione delle tabelle nello spazio

  - l’inserimento di immagini o simboli ove ritenuto opportuno per  facilitare una comprensione immediata e intuitiva dei contenuti delle  tabelle.

  2. I titolari e gestori dei locali assicurano, nell’ambito delle  postazioni previste dalla legge (all’entrata, all’interno e all’uscita  del locale) la piena visibilità e leggibilità delle tabelle tramite

  - l’idonea collocazione nello spazio

  - l’idonea illuminazione

  - una facile accessibilità da parte dei possibili fruitori e una idonea distanza atta a consentirne una corretta lettura

  - specifiche segnalazioni, grafiche, luminose o di altra natura, che ne evidenzino la postazione.

  3. I titolari e i gestori dei locali informano il personale operante  nei locali, e in particolare quello addetto alla somministrazione di  bevande alcoliche, sulla disponibilità, la finalità e il corretto uso  delle tabelle, al fine di promuovere negli stessi:

  - la sensibilità alla somministrazione responsabile delle bevande alcoliche;

  - la disponibilità ad essere di ausilio per una corretta lettura delle tabelle;

  - la collaborazione per la sensibilizzazione degli utenti  sull’importanza di leggere le tabelle e di adottare i comportamenti  suggeriti dai contenuti delle stesse.



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