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Tutti i poteri di un Console al servizio dei cittadini italiani all'estero.


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#1 XCXC

XCXC

    TpX2MI

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Inviato 07 February 2012 - 18:14:19


DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011, n. 71

Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo
14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (11G0109)



Vigente al: 7-2-2012



Titolo I

Disposizioni introduttive




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed in particolare
l'articolo 14, comma 18;
Vista la legge 2 maggio 1983, n. 185;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in
particolare l'articolo 126, comma 5-bis, cosi' come modificato dal
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;
Vista la decisione 96/409/PESC adottata dai Rappresentanti dei
Governi degli Stati Membri dell'Unione europea, riuniti in sede di
Consiglio, in data 25 giugno 1996;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo
20;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in
particolare l'articolo 75, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ed in particolare l'articolo 33;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 6;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare
l'articolo 1, comma 1319;
Visto il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 settembre
2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per
la semplificazione normativa;

Emana


il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Ordinamento degli uffici consolari

1. Gli uffici consolari, in quanto uffici all'estero del Ministero
degli affari esteri, sono disciplinati dall'ordinamento del predetto
Ministero, nonche' dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2


Funzioni degli uffici consolari

1. L'ufficio consolare nell'ambito delle funzioni individuate
dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, provvede al rilascio dei visti di ingresso.

Art. 3


Esercizio delle funzioni consolari

1. Le funzioni dell'ufficio consolare sono esercitate dal capo
dell'ufficio in conformita' alle convenzioni ed agli usi
internazionali. Gli uffici consolari sono di I e II categoria,
secondo il disposto dell'articolo 42, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. S'intende per capo di ufficio consolare di I categoria il
titolare dello stesso, il titolare dell'ambasciata nell'esercizio di
funzioni consolari, il capo della cancelleria consolare, ove
istituita, nonche', in assenza di costoro, i loro sostituti come
individuati dalla normativa vigente.
3. S'intende per capo di ufficio consolare di II categoria il
funzionario onorario ad esso preposto. In caso di assenza dalla sede,
il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa
autorizzazione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di
I categoria da cui dipende, puo' affidare a persona di sua fiducia la
custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini
italiani.
4. Il funzionario consolare onorario esercita le funzioni di cui al
presente decreto legislativo nei limiti stabiliti dal Ministro degli
affari esteri con decreto del quale e' data notizia nella Gazzetta
Ufficiale.
5. Se un funzionario consolare non puo' procedere, per causa di
incompatibilita', ad atto rientrante nelle sue attribuzioni, l'atto
e' compiuto da altro funzionario dello stesso o di altro ufficio
consolare.
6. Il personale degli uffici consolari, nell'esercizio delle
funzioni, non puo' accettare procure relative a procedure
amministrative o giudiziarie, concernenti l'amministrazione o la
liquidazione di successioni o comunque attinenti ad interessi
privati, se non con l'assenso o su istruzioni del Ministero degli
affari esteri o, su nulla osta di questo, dell'amministrazione
competente per materia. L'assenso o le istruzioni devono sussistere
anche prima di fare uso dei poteri previsti, in materia, dalle leggi
locali o dalle convenzioni internazionali.

Art. 4


Delega di funzioni consolari

1. Il capo di ufficio consolare di I categoria puo' delegare le
funzioni consolari, eccezion fatta per gli atti che implicano impegni
di spesa, ad altro personale dell'ufficio.
2. Non possono tuttavia formare oggetto di delega a personale non
appartenente alla carriera diplomatica, alla dirigenza amministrativa
o alla terza area funzionale, le funzioni consolari inerenti alla
giurisdizione o comunque connesse con questa, quelle disciplinari in
materia di navigazione, quelle notarili salvo le autenticazioni e le
procure generali e speciali, nonche' quelle il cui esercizio e', a
norma degli articoli seguenti, esplicitamente attribuito al capo
dell'ufficio consolare.

Art. 5


Atti di delega

1. Le deleghe di cui all'articolo 4 sono conferite con decreto, di
cui copia e' affissa nell'albo consolare.
2. La delega in materia di stato civile e' redatta in duplice
originale: uno e' conservato negli archivi dell'ufficio consolare, un
secondo presso il Ministero degli affari esteri. Una copia e'
trasmessa, con modalita' informatica, al Ministero dell'interno.

Titolo II

Funzioni consolari

Capo I

Funzioni relative allo stato civile

Art. 6


Ufficiale di stato civile

1. Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei
cittadini le funzioni di ufficiale di stato civile, attenendosi alla
legislazione nazionale.

Art. 7


Domicilio e residenza

1. Il domicilio e la residenza nella circoscrizione consolare sono
determinati secondo le norme degli articoli 43 e seguenti del codice
civile.
2. I residenti nella circoscrizione di ufficio consolare privo di
personale abilitato all'esercizio di determinate funzioni consolari
sono considerati residenti nella circoscrizione della missione
diplomatica o dell'ufficio consolare cui le relative funzioni
competono.

Art. 8


Schedario consolare

1. Presso ogni ufficio consolare e' mantenuto uno schedario dei
cittadini residenti nella circoscrizione che va tenuto aggiornato,
tenuto conto delle circostanze locali.
2. L'iscrizione di un connazionale nello schedario e' subordinata
al possesso della cittadinanza e comunque non ne costituisce una
prova. Della suddetta iscrizione l'ufficio consolare rilascia
certificazione ai soli cittadini residenti.
3. Nello schedario e' presa nota, oltre che dei dati anagrafici e
professionali, anche degli atti o fatti che producono la perdita
della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione
nell'esercizio dei medesimi, nonche' di ogni altro elemento utile ai
fini della tutela degli interessi del connazionale.

Art. 9


Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE

1. Sulla base dei dati contenuti nello schedario previsto
dall'articolo 8, l'ufficio consolare della circoscrizione di
immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano
competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE). I dati sono relativi alle
dichiarazioni fornite dai cittadini italiani che trasferiscono la
propria residenza da un comune italiano all'estero, ovvero a quelle
relative alla residenza all'estero, nonche' a quelle concernenti il
cambiamento di residenza o di abitazione all'estero.

Art. 10


Cittadinanza italiana

1. Il capo dell'ufficio consolare accerta il possesso della
cittadinanza italiana, con ogni mezzo utile, cosi' come previsto dal
comma 2, e rilascia il relativo certificato ai cittadini residenti.
2. Per accertare lo stato di cittadinanza, il capo dell'ufficio
consolare esperisce le opportune indagini d'ufficio, facendo uso di
tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da
quella locale, salvo, per i secondi, la sua discrezionale valutazione
sulla loro forza probatoria.

Art. 11


Comunicazioni agli uffici in Italia

1. L'ufficio consolare da' comunicazione ai competenti uffici in
Italia di tutti gli atti o fatti suscettibili di influire sullo stato
di cittadinanza dei cittadini residenti nella circoscrizione, ai fini
dei conseguenti provvedimenti.

Art. 12


Matrimonio

1. Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra
cittadini o fra un cittadino e un non cittadino.
2. La celebrazione del matrimonio puo' essere rifiutata quando vi
si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella
circoscrizione.

Art. 13


Pubblicazioni matrimoniali

1. Le pubblicazioni di cui all'articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il cittadino
che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio
consolare sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui
circoscrizione egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente.
2. Le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto
all'estero dinanzi alle autorita' straniere.
3. Le pubblicazioni di cui al comma I hanno luogo in via
informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69.
4. Fino al 31 dicembre 2010 le pubblicazioni, effettuate in forma
cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di
pubblicita' legale, al pari delle pubblicazioni disposte nei siti
informatici.
5. La richiesta della pubblicazione di matrimonio in Italia o
presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e' trasmessa
direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad
effettuare la pubblicazione.
6. Per quanto riguarda il non cittadino il capo dell'ufficio
consolare si attiene a quanto stabilito dall'articolo 116, codice
civile.

Art. 14


Dispensa dalle pubblicazioni e ammissione al matrimonio

1. Il capo dell'ufficio consolare, nei limiti previsti ed alle
condizioni stabilite agli articoli 100, secondo comma, del codice
civile e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle
pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso
gli uffici consolari ed in Italia. L'atto di notorieta' di cui
all'articolo 100, secondo comma, del codice civile, e' effettuato
presso lo stesso o altro ufficio consolare.
2. Il capo dell'ufficio consolare puo', altresi', ammettere al
matrimonio, per gravi motivi, chi ha compiuto i sedici anni, secondo
quanto previsto dall'articolo 84, secondo comma, del codice civile.
3. Rilevata la mancanza dei presupporti per l'esercizio dei poteri
di cui ai commi 1 e 2, il capo dell'ufficio consolare trasmette:
a) le domande per la riduzione del termine e per la dispensa dalle
pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trova il Comune di
iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi;
b) le domande di ammissione al matrimonio ai sensi dell'articolo
84, secondo comma, del codice civile, al tribunale per i minorenni
nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima
residenza del minore.
4. In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del codice civile.

Art. 15


Modalita' di celebrazione del matrimonio

1. Il matrimonio e' celebrato pubblicamente nella sede consolare.
Puo' essere eccezionalmente celebrato fuori della sede consolare per
impedimento degli sposi o per gravi motivi di sicurezza.
2. Il funzionario celebrante adempie alle formalita' prescritte
dall'articolo 107 del codice civile, e, se del caso, prima di
ricevere le dichiarazioni, porta a conoscenza degli sposi, alla
presenza dei testimoni la possibile inefficacia del loro matrimonio
nell'ordinamento locale.
3. Se il matrimonio e' celebrato fuori della sede consolare, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del codice civile.

Art. 16


Matrimonio per procura

1. Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura
quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui ha sede
l'ufficio consolare.
2. Il matrimonio di cui al comma 1 non puo' essere celebrato quando
lo sposo assente risiede in Italia.
3. La valutazione dei gravi motivi di cui al secondo comma
dell'articolo 111 del codice civile e' effettuata dal tribunale del
luogo di ultima residenza in Italia dell'altro sposo ovvero dal
tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione
AIRE.
4. Se non e' possibile determinare la competenza ai sensi del comma
3, si applica quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Il funzionario consolare puo' rifiutare la celebrazione del
matrimonio quando vi si oppongono le leggi locali o lo sposo presente
non risiede nella circoscrizione.
6. Quando ne ricorrono i presupposti, si applica il disposto di cui
al comma 2 dell'articolo 15. Per lo sposo assente l'avvertimento ivi
previsto e' effettuato, su richiesta del funzionario celebrante, per
il tramite dell'ufficio consolare territorialmente competente.

Art. 17


Tribunale competente

1. Dei ricorsi avverso il rifiuto di celebrazione di matrimoni,
espresso a termini dell'articolo 112 del codice civile, e di quelli
avverso il rifiuto della pubblicazione, espresso a termini
dell'articolo 98 del codice civile, nonche' sulle opposizioni al
matrimonio, e' competente a decidere il tribunale del luogo di ultima
residenza in Italia dell'uno o dell'altro degli sposi, ovvero il
tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE
dell'uno o dell'altro.

Art. 18


Trasmissione di atti di matrimonio

1. L'ufficio consolare trasmette ai Comuni ed agli altri eventuali
competenti uffici in Italia gli atti relativi a matrimoni celebrati
dinanzi alle autorita' locali e ad esso pervenuti.
2. Sono trasmessi anche gli atti relativi a matrimoni celebrati in
forma religiosa quando la legge locale li riconosce agli effetti
civili.

Art. 19


Rettificazione degli atti di stato civile

1. Le domande di rettificazione degli atti di stato civile ricevuti
dall'ufficio consolare sono rivolte al tribunale nel cui circondario
trovasi trascritto o avrebbe dovuto essere trascritto l'atto da
rettificarsi.

Art. 20


Cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi

1.Il cittadino che risiede all'estero puo' presentare all'ufficio
consolare la domanda per il cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi
di cui al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, per il successivo inoltro al prefetto della
provincia in cui si trova il Comune in cui costui ha avuto la sua
ultima residenza ovvero al prefetto della provincia in cui si trova
il Comune di iscrizione AIRE del richiedente.
2. Nel caso di domanda presentata ai sensi del comma 1, le
affissioni previste dagli articoli 86 e 90 sono effettuate in via
informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69.
3. Fino al 31 dicembre 2010 le suddette affissioni, effettuate in
forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di
pubblicita' legale, al pari di quelle disposte nei siti informatici.

Capo II

Funzioni relative ai passaporti e documenti di viaggio

Art. 21

Passaporti

1. ((l'ufficio consolare)) rilascia, rinnova, ritira il passaporto
e ne estende la validita'.
2. Se emergono dubbi sulla cittadinanza o sull'identita' del
titolare di un passaporto, o di chi ne ha chiesto il rilascio, ovvero
negli altri casi previsti dalla normativa vigente, il capo
dell'ufficio consolare, mediante apposito decreto, puo' circoscrivere
a determinati Stati la validita' territoriale del passaporto e
limitarne la validita' temporale per un periodo non superiore a sei
mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, in attesa dei
necessari accertamenti.
3. Venute meno le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione,
i decreti di cui al comma 2 sono revocati.

Art. 22


Carte d'identita'

1. Il capo dell'ufficio consolare rilascia le carte d'identita' ai
cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti
all'AIRE. Ne estende, altresi', la validita' agli aventi diritto,
secondo quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale.

Art. 23


Documenti di viaggio provvisori

1. Il capo dell'ufficio consolare, compiuti gli opportuni
accertamenti, rilascia ai cittadini italiani un documento di viaggio
provvisorio conforme alla normativa europea valido per un solo
viaggio di rientro in Italia o verso lo Stato di residenza permanente
o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione.
2. Il capo dell'ufficio consolare, compiuti gli opportuni
accertamenti e previa autorizzazione delle competenti autorita' del
Paese di cui il richiedente e' cittadino, rilascia un documento di
viaggio provvisorio conforme alla normativa europea, valido per un
solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente e' cittadino
o verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso
un'altra destinazione, ai cittadini dei Paesi membri dell'Unione
europea, in assenza di una loro rappresentanza consolare o
diplomatica.
3. Il documento di viaggio provvisorio e' rilasciato:
a) in caso di furto, smarrimento, distruzione o temporanea
indisponibilita' del passaporto o di altro documento di viaggio,
previa denuncia all'ufficio consolare;
b) in tutti i casi in cui il capo dell'ufficio consolare lo ritiene
necessario o opportuno.
4. Quando lo ritiene opportuno, il capo dell'ufficio consolare da'
notizia all'autorita' di frontiera italiana o degli altri Paesi
dell'Unione europea del documento di viaggio da lui rilasciato.

Capo III

Funzioni di protezione ed assistenza, sussidi e rimpatri

Art. 24


Sussidi, erogazioni in danaro e rimpatrio di cittadini

1. L'ufficio consolare puo' concedere sussidi ai cittadini che
versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilita'
fissate annualmente dal Ministero degli affari esteri.
2. Limitate erogazioni in danaro possono, altresi', essere
eccezionalmente concesse, in caso di comprovata urgenza, a cittadini
che versano in stato di occasionale grave necessita' non altrimenti
fronteggiabile. In tal caso l'interessato e' tenuto a firmare una
promessa di restituzione, cui e' attribuita efficacia di titolo
esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile.
L'autorita' consolare trasmette al Ministero degli affari esteri
copia dell'obbligazione degli interessati spedita in forma esecutiva
a norma dell'articolo 475 del codice di procedura civile.
3. Il capo dell'ufficio consolare, nei casi e con l'osservanza
delle condizioni e modalita' di cui al comma 2, puo' fornire i mezzi
per il rimpatrio, scegliendo la forma di rimpatrio piu' appropriata e
meno onerosa per l'erario e facendo ricorso, ove del caso, ai poteri
di cui all'articolo 197 del codice della navigazione.
4. Il Ministero competente in materia, in conformita' all'articolo
363, terzo comma, del codice della navigazione, emette ingiunzione a
carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo
Stato per il rimpatrio in favore della gente di mare.

Art. 25


Rimpatrio su navi ed aeromobili militari nazionali

1. In casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare puo'
chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di
nave od aeromobile militari nazionali.
2. Il comandante, se ritiene di non poter aderire alla richiesta,
e' tenuto ad indicare per iscritto all'ufficio consolare i motivi del
rifiuto.

Art. 26


Rimpatri, evacuazioni e trasferimenti in circostanze eccezionali

1. Quando circostanze eccezionali impongono di provvedere al
rimpatrio urgente di cittadini, o comunque al loro trasferimento
altrove, e se il disposto dell'articolo 197 del codice della
navigazione non risulta adeguato alle necessita', il capo
dell'ufficio consolare puo' disporre, su istruzioni o di sua
iniziativa, la requisizione per impiego temporaneo di navi mercantili
o di aeromobili civili nazionali.
2. Nei casi eccezionali in cui e' necessario provvedere
all'evacuazione dei cittadini, l'ufficio consolare sovrintende
all'organizzazione delle operazioni in base ai piani di emergenza
all'uopo predisposti. Esso assume tutte le iniziative necessarie
anche sulla base delle istruzioni del Ministero degli affari esteri,
che si avvale eventualmente del concorso di altre Amministrazioni.
L'evacuazione e' coordinata, laddove possibile, con le iniziative
adottate dalle autorita' diplomatiche o consolari degli Stati Membri
dell'Unione europea e dei Paesi alleati.
3. L'ufficio consolare comunica col mezzo piu' celere i
provvedimenti adottati al Ministero degli affari esteri ed agli altri
Ministeri eventualmente competenti. Alle requisizioni effettuate ai
sensi del comma 1 si applicano, per quanto concerne le indennita', i
criteri di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e
successive modificazioni.

Art. 27


Assistenza a persone prive di cittadinanza italiana

1. L'ufficio consolare presta assistenza ai cittadini dell'Unione
europea ed ai non cittadini, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Capo IV

Funzioni notarili e di volontaria giurisdizione

Art. 28


Funzioni notarili

1. Il capo dell'ufficio consolare esercita, secondo le modalita' e
con i limiti di seguito stabiliti, le funzioni di notaio nei
confronti dei cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere
specificati gli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono
chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilita' di accedere ad
adeguati servizi notarili in loco.
3. Non e' necessario il requisito della residenza in Italia,
richiesto dalle vigenti disposizioni per i testimoni non cittadini.

Art. 29


Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno

1. Il capo dell'ufficio consolare trasmette al pubblico ministero
presso il tribunale competente, ai sensi del comma 2, ogni utile dato
istruttorio al fine di promuovere procedimenti relativi
all'interdizione, all'inabilitazione e all'amministrazione di
sostegno nei confronti di cittadini residenti nella circoscrizione.
2. Competente a pronunciarsi sull'interdizione, sull'inabilitazione
e sull'amministrazione di sostegno di cittadini residenti all'estero
e' il tribunale di ultima residenza in Italia. Se il soggetto
interessato non ha mai avuto residenza in Italia, e' competente il
tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE.
3. Il tribunale provvede, ai sensi dell'articolo 419 del codice
civile, all'esame del soggetto interessato avvalendosi, se del caso,
di rogatoria consolare. Nell'espletamento della rogatoria, il capo
dell'ufficio consolare e' assistito da un consulente tecnico nominato
dall'ambasciata o, in mancanza, approvato dal Ministero degli affari
esteri.
4. Quando non e' possibile provvedere all'esame di cui al comma 3,
il capo dell'ufficio consolare trasmette all'autorita' rogante ogni
elemento di prova in suo possesso.



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Inviato 07 February 2012 - 18:16:29


Art. 30


         Riconoscimento e legittimazione dei figli naturali

  1. Il  capo  dell'ufficio  consolare  riceve  la  dichiarazione  di
riconoscimento del figlio naturale di cui all'articolo 254 del codice
civile. Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262 del
codice civile, il capo dell'ufficio consolare  riceve,  altresi',  la
domanda di assunzione del cognome paterno e la trasmette al tribunale
dei minorenni competente.
  2. L'ufficio consolare riceve  la  domanda  di  legittimazione  dei
figli naturali di cui agli articoli 280 e 288 del codice civile e  la
trasmette al tribunale competente. Se la competenza non  puo'  essere
determinata ai sensi  dell'articolo  288,  primo  comma,  del  codice
civile, e' competente il tribunale nel cui circondario  si  trova  il
Comune in cui l'interessato ha  avuto  la  sua  ultima  residenza  in
Italia ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune  di
iscrizione AIRE dell'interessato.

                               Art. 31


                  Adozione internazionale di minori

  1. Competente a  decidere  sulla  dichiarazione  di  disponibilita'
all'adozione di un minore straniero residente all'estero, quando  gli
adottanti non hanno residenza  in  Italia,  e'  il  tribunale  per  i
minorenni  nel  cui  circondario  i  coniugi  hanno  avuto   l'ultima
residenza. Se i coniugi non sono stati mai residenti  in  Italia,  e'
competente il Tribunale per i minorenni di Roma.
  2. L'ufficio consolare territorialmente  competente  in  base  alla
residenza degli adottanti puo' essere delegato dal  Tribunale  per  i
minorenni titolare della procedura allo svolgimento  delle  attivita'
di cui all'art. 29-bis della legge  4  maggio  1983,  n.  184.  Nello
svolgimento di tali attivita', il capo  dell'ufficio  consolare  puo'
avvalersi del supporto di strutture locali adeguatamente qualificate.
  3. L'ufficio consolare, dopo aver ricevuto formale comunicazione da
parte della  Commissione  per  le  adozioni  internazionali,  di  cui
all'articolo 38, comma 1, della citata legge n. 184 del  1983,  cosi'
come modificata dalla legge 31  dicembre  1998,  n.  476,  in  ordine
all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del  minore
straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il  visto
di ingresso per adozione a beneficio del minore.

                               Art. 32


                Adozione di persone di maggiore eta'

  1. Competente in materia di adozione di persone di  maggiore  eta',
quando l'adottante non ha residenza in Italia, e'  il  tribunale  nel
cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE  dell'adottante
ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il comune di  ultima
residenza in Italia dell' interessato.
  2. Il capo dell'ufficio consolare puo' essere delegato  a  ricevere
il consenso dell'adottante, dell'adottato o del legale rappresentante
di questo. Puo' anche essere delegato a compiere  le  indagini  e  ad
assumere le informazioni di cui all'articolo 312 del codice civile.

                               Art. 33


            Tutela, curatela, amministrazione di sostegno

  1. Il  capo  dell'ufficio  consolare  esercita  nei  confronti  dei
cittadini minorenni, interdetti, emancipati, inabilitati e sottoposti
ad amministrazione di sostegno, residenti  nella  circoscrizione,  le
funzioni  ed  i  poteri,  in  materia  di  tutela,  di  curatela,  di
assistenza pubblica e privata, che le leggi dello stato attribuiscono
al giudice tutelare.
  2. Il tutore, il protutore, il curatore,  il  curatore  speciale  e
l'amministratore di sostegno, nominati in virtu' dei poteri di cui al
comma 1, provvedono anche alla  protezione  degli  interessi  che  la
persona sottoposta alla tutela o alla curatela ha in  Italia,  previa
autorizzazione del giudice tutelare competente per  territorio.  Essi
cessano dall'ufficio dal giorno in cui e' loro notificata la  nomina,
rispettivamente, di un nuovo tutore, protutore, curatore  o  curatore
speciale, amministratore di sostegno, tanto  se  la  sostituzione  e'
decisa dal capo dell'ufficio consolare quanto se, in caso di  rientro
del minore o incapace in Italia,  essa  e'  decisa  dalla  competente
autorita'  nazionale.  A  tale  fine,   e'   considerata   competente
l'autorita' giudiziaria del luogo di residenza  del  minore  o  dell'
incapace.
  3. I cittadini residenti nella circoscrizione  hanno  l'obbligo  di
accettare le nomine di cui al comma 2.

                               Art. 34


           Altri provvedimenti di volontaria giurisdizione

  1. Il capo dell'ufficio consolare, anche al di fuori delle  ipotesi
previste dal presente decreto,  emana  nei  confronti  dei  cittadini
residenti  nella  circoscrizione  i   provvedimenti   di   volontaria
giurisdizione, in materia di diritto di famiglia  e  di  successioni,
che per le leggi dello Stato sono di competenza del giudice tutelare,
del tribunale e del presidente di tribunale, ivi compreso quello  per
i minorenni.

                               Art. 35


                        Tribunali competenti

  1. Dei ricorsi avverso i provvedimenti di volontaria  giurisdizione
adottati dal capo dell'ufficio consolare, nonche' per  l'omologazione
degli  stessi,  e'  competente  a  decidere  il  tribunale  nel   cui
circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'interessato.
  2. Se l'interessato non e' iscritto all'AIRE ed e' stato  residente
in Italia, e' competente il tribunale del luogo di ultima residenza.

Capo V

Funzioni in materia di controversie, di polizia giudiziaria e di
assistenza giudiziaria

                               Art. 36


        Amichevole composizione di controversie ed arbitrato

  1. Il capo dell'ufficio consolare:
    a)  si  adopera,  se  richiesto   dalle   parti,   per   comporre
amichevolmente le controversie sorte fra cittadini o fra questi e non
cittadini. Se il tentativo di conciliazione  riesce  e  le  parti  ne
fanno  richiesta,  egli  redige  il  processo  verbale  dell'avvenuta
conciliazione. Il processo verbale ha efficacia di scrittura  privata
riconosciuta in giudizio;
    b) esplica le funzioni di arbitro unico nelle,  controversie  fra
cittadini purche' questi lo abbiano autorizzato a pronunciare secondo
equita', ferme restando le eccezioni previste dall'articolo  806  del
codice  di  procedura  civile.  Con   il   deposito   negli   archivi
dell'ufficio, il lodo ha forza esecutiva. Il deposito  ha  luogo  nel
termine perentorio di dieci giorni dalla  sottoscrizione  e  di  esso
deve essere data notizia  alle  parti  ai  sensi  dell'articolo  825,
secondo comma, del codice di procedura civile. Le impugnazioni di cui
agli  articoli  827  e  seguenti,  codice  di  procedura  civile,  si
propongono innanzi alla Corte di Appello di Roma.

                               Art. 37


      Notificazioni, atti istruttori, dichiarazioni ed istanze

  1. L'ufficio consolare:
    a) provvede, direttamente  o  tramite  le  autorita'  locali,  in
conformita' alle disposizioni in materia di cooperazione  giudiziaria
dell'Unione europea, alle convenzioni internazionali  ed  alle  leggi
dello Stato di residenza,  alla  notificazione  degli  atti  ad  esso
rimessi a norma delle vigenti disposizioni;
    b) compie gli atti istruttori ad esso  delegati  dalle  autorita'
nazionali competenti; riceve  le  dichiarazioni,  anche  giurate,  da
chiunque rese, da far valere in  giudizi  nazionali;  le  istanze  di
gratuito patrocinio relative  a  giudizi  nazionali;  le  istanze  di
procedimento  o  le  querele  e  la  loro  remissione;  gli  atti  di
impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorita' nazionali.
  2. L'ufficio consolare trasmette direttamente gli atti espletati  o
ricevuti all'autorita' nazionale competente.

                               Art. 38


                   Funzioni di polizia giudiziaria

  1.  Il  capo  dell'ufficio  consolare   informa   direttamente   le
competenti autorita' giudiziarie nazionali di  tutte  le  ipotesi  di
reato giunte a  sua  conoscenza  e  suscettibili  di  interessare  la
giustizia italiana e  provvede,  d'iniziativa  o  su  istruzioni,  ai
possibili accertamenti.
  2. Egli cura, altresi', che sia assicurata dalle  autorita'  locali
la custodia delle persone delle quali sia richiesta l'estradizione e,
ove sia del caso, di quelle ad essa consegnate dai comandanti di navi
mercantili e di aeromobili civili  italiani,  per  reati  commessi  a
bordo.

                               Art. 39


                Esercizio di funzioni giurisdizionali

  1. Le norme relative ai doveri ed alle  prerogative  dell'autorita'
giudiziaria  si  applicano  ai  funzionari  consolari  quando  questi
esercitano funzioni attribuite in Italia alla magistratura.

                               Art. 40


                  Esecuzione di rogatorie consolari

  1. Della data  e  del  luogo  fissati  dall'ufficio  consolare  per
l'esecuzione della rogatoria e' data  tempestiva  comunicazione  alle
parti.
  2. Le convocazioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione della
rogatoria, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno  o  con  altro  idoneo  sistema  di  comunicazione.  Nella
convocazione sono indicati gli  estremi  della  causa,  la  natura  e
l'oggetto  dell'atto  istruttorio  da   compiersi.   I   termini   di
presentazione non  possono  essere  inferiori  a  trenta  giorni.  Se
l'interessato  non  si  presenta  nei  termini   fissati,   l'ufficio
consolare rinnova la convocazione. Ove  anche  questa  rimanga  senza
effetto,  l'ufficio  consolare  restituisce  gli  atti  all'autorita'
rogante.  In  presenza   di   adeguate   giustificazioni,   il   capo
dell'ufficio  consolare   puo'   disporre   una   terza   ed   ultima
convocazione.
  3. Copia delle comunicazioni e delle convocazioni e' allegata  agli
atti.

                               Art. 41


              Luogo di compimento degli atti istruttori

  1. Le deposizioni testimoniali e gli altri  atti  istruttori  hanno
luogo, se non e'  altrimenti  richiesto  dalla  natura  dell'atto  da
compiersi, nella sede dell'ufficio. Puo' essere scelta altra sede ove
particolari circostanze lo suggeriscano.

                               Art. 42


                       Consulenti e difensori

  1. Quando la legislazione nazionale prevede  la  presenza  ad  atti
istruttori di consulenti o difensori, l'appartenenza a tali categorie
professionali puo' essere accertata anche in base alle leggi locali.

Capo VI

Funzioni relative all'amministrazione di interessi privati

                               Art. 43


                         Deposito consolare

  1.  Il  capo  dell'ufficio  consolare,  in  caso  di   riconosciuta
necessita' ed urgenza, puo' ricevere in deposito somme  di  danaro  e
ogni altro bene, su richiesta di cittadini o di altri  nell'interesse
di cittadini o dello Stato. Il deposito ha  termine  venute  meno  le
cause che ne hanno giustificato l'accettazione.
  2.  Il  capo  dell'ufficio  consolare  stabilisce  i  limiti  e  le
condizioni del deposito. Per quanto non  previsto  si  applicano,  in
quanto possibile,  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  1766  e
seguenti e 1798 e seguenti del codice civile.
  3. Il capo dell'ufficio consolare non e' tenuto ad alcun obbligo di
amministrazione  dei  beni  depositati;  egli   adotta   tuttavia   i
provvedimenti che si rendono necessari  nell'interesse  degli  aventi
diritto.
  4.  Il  capo  dell'ufficio  consolare,  previa  autorizzazione  del
Ministero degli affari esteri, puo'  ordinare  la  vendita  dei  beni
volontariamente depositati, quando vi e' pericolo  di  deperimento  o
sussistono, comunque, ragioni di forza maggiore.

                               Art. 44


                        Termine del deposito

  1. Il capo dell'ufficio consolare, quando ritiene  venute  meno  le
cause che hanno determinato il deposito, ne  da'  comunicazione  agli
aventi diritto, intimando loro di provvedere entro  congruo  termine,
al ritiro delle somme di danaro o degli altri beni depositati.
  2. Se gli aventi diritto non provvedano al ritiro  delle  somme  di
danaro depositate, l'ufficio consolare, qualora non vi  siano  motivi
ostativi e comunque su istruzione del Ministero degli affari  esteri,
anche per quanto concerne  l'eventuale  cambio  in  moneta  italiana,
trasmette tali somme alla Tesoreria dello Stato, sezione  provinciale
di Roma. Per quanto concerne i  beni  diversi  dal  danaro,  il  capo
dell'ufficio consolare, tenuto conto delle situazioni giuridiche e di
fatto locali e su istruzione del Ministero degli affari esteri,  puo'
eseguirne il deposito presso idoneo  magazzino  od  istituto,  ovvero
puo' ordinarne la vendita. Le somme di danaro ricavate dalla  vendita
sono trasmesse alla Tesoreria dello  Stato,  sezione  provinciale  di
Roma.
  3. Se gli aventi diritto non sono reperibili, e non si puo'  quindi
provvedere alla comunicazione ed intimazione di cui al  comma  1,  le
somme di danaro, nonche' gli altri beni,  restano  depositati  presso
l'ufficio consolare per un massimo di altri  tre  anni,  trascorsi  i
quali, e salvo diversa  indicazione  nel  frattempo  pervenuta  dagli
aventi diritto, il capo dell'ufficio consolare provvede ai sensi  del
comma 2.
  4. Per quanto non previsto dal codice civile, con provvedimento del
Ministero  degli  affari  esteri  sono  disciplinati  il   luogo   di
restituzione dei beni depositati presso l'ufficio consolare,  nonche'
le modalita' di  conservazione  e  di  verbalizzazione  dei  depositi
consolari.

                               Art. 45


                           Vendita di beni

  1.   Quando,   in   materia   di   volontaria   giurisdizione,   di
amministrazione di interessi privati, di navigazione, di successioni,
ed in ogni altro caso in cui tale potere e' a lui conferito, il  capo
dell'ufficio consolare autorizza la vendita di beni e vi procede,  la
vendita stessa e' effettuata, con le opportune cautele, su istruzioni
del  Ministero  degli  affari  esteri,  tenuto  anche   conto   della
legislazione locale.

                               Art. 46


                             Successioni

  1. L'ufficio consolare, quando ne e' richiesto o vi  e'  tenuto  in
ragione dell'esercizio delle  funzioni  notarili,  da'  notizia  alle
competenti autorita' nazionali e, se del caso, locali, della apertura
nella circoscrizione consolare  di  successioni  di  cittadini  o  di
successioni cui sono o possono essere chiamati cittadini.
  2.  L'ufficio  consolare  trasmette   alle   competenti   autorita'
nazionali  le   dichiarazioni   di   accettazione   e   di   rinuncia
all'eredita', di accettazione con beneficio  di  inventario,  nonche'
ogni  altra  manifestazione   di   volonta'   o   istanza   attinente
all'eredita'. Esso trasmette, per la via piu' breve, le richieste  di
apposizione di sigilli relative a beni ereditari che  si  trovano  in
Italia.
  3. Su richiesta di un tribunale italiano presso cui  si  e'  aperta
una   successione,   l'Ufficio   consolare   provvede   a   disporre,
nell'interesse degli aventi diritto, ogni possibile misura atta  alla
custodia dei beni relativi  alla  successione  pervenuti  all'Ufficio
stesso.

                               Art. 47


                   Imputazione di spese e cauzione

  1. Le spese incontrate dall'ufficio consolare nell'esercizio  delle
funzioni previste dal presente capo sono a carico degli  interessati.
A tale fine puo' essere esercitato diritto di ritenzione sulle  somme
a questi eventualmente spettanti.
  2. L'ufficio consolare puo' chiedere il  preventivo  versamento  di
una cauzione a copertura delle spese di cui al comma 1.

Capo VII

Funzioni in materia di navigazione

                               Art. 48


                Funzioni di amministrazione marittima

  1. Il capo dell'ufficio consolare esercita le funzioni di autorita'
marittima, attenendosi alla legislazione nazionale.

                               Art. 49


Attribuzione di polizia  giudiziaria,  polizia  della  navigazione  e
                         poteri disciplinari

  1. Il capo dell'ufficio consolare:
  a) ha le attribuzioni di ufficiale di  polizia  giudiziaria  per  i
reati commessi a bordo  delle  navi  mercantili  e  degli  aeromobili
civili italiani;
  b) esercita il potere di polizia della  navigazione  nei  confronti
delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani;
  c) esercita il potere  disciplinare  nei  confronti  del  personale
delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani.

                               Art. 50


     Assistenza da parte di navi o aeromobili militari nazionali

  1. Il capo dell'ufficio consolare  puo'  richiedere  assistenza  al
comandante di nave o aeromobile militare in caso di guerra  civile  o
di  altri  eventi  eccezionali  o  quando  l'assistenza   stessa   e'
necessaria per l'esecuzione di istruzioni del Ministero degli  affari
esteri  o  dell'ambasciata.  Tali  istruzioni  sono   comunicate   al
comandante della nave o dell'aeromobile.
  2. Il comandante, se ritiene di non poter aderire  alla  richiesta,
indica per iscritto al funzionario consolare i motivi del rifiuto.

                               Art. 51


Dichiarazioni giurate del comandante per il  rilascio  di  passavanti
                             provvisorio

  1.  In  caso  di  smarrimento  o  di   distruzione   dell'atto   di
nazionalita', e prima di rilasciare  il  passavanti  provvisorio,  il
capo dell'ufficio consolare accerta, mediante giuramento deferito  al
comandante, se sull'atto di nazionalita'  smarrito  o  distrutto  non
esistessero annotazioni relative ad atti costitutivi,  traslativi  od
estintivi di proprieta' o di altri diritti reali. L'ufficio consolare
appone sul passavanti provvisorio il contenuto delle  annotazioni  la
cui esistenza,  sull'atto  smarrito  o  distrutto,  risultasse  dalle
dichiarazioni giurate del comandante e ne informa la  capitaneria  di
porto del compartimento marittimo di iscrizione della nave.

Capo VIII

Funzioni in materia di documentazione amministrativa

                               Art. 52


              Certificati, legalizzazioni, vidimazioni

  1. L'ufficio consolare:
  a) rilascia certificati  di  esistenza  in  vita  a  cittadini;  li
rilascia anche a non cittadini per l'utilizzo in Italia;
  b) rilascia o vidima certificati di origine  delle  merci  ed  ogni
altro certificato o documento previsto dalle leggi italiane  o  dalle
convenzioni internazionali;
  c) conferma le  patenti  di  guida  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 126, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285;
  d) comunica il numero di codice fiscale attribuito dalla competente
Agenzia delle Entrate;
  e) rilascia copia autentica degli atti da esso ricevuti o presso di
esso depositati;
  f) legalizza gli atti rilasciati dalle  autorita'  locali,  secondo
quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di ogni  mezzo
utile di accertamento;
  g) puo' rilasciare attestazioni concernenti  leggi  e  consuetudini
vigenti in Italia o nello Stato di residenza;
  h) puo' rilasciare certificati concernenti gli atti compiuti  ed  i
fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni;
  i) puo' rilasciare e certificare traduzioni di  atti  dalla  lingua
italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa.
  2. Nei casi in cui non e' in  grado  di  ottenere  dalle  autorita'
locali copie degli atti di  stato  civile  formati  all'estero  e  da
trascrivere in Italia, l'ufficio consolare rilascia,  effettuati  gli
accertamenti del  caso,  motivata  certificazione  sostitutiva  della
documentazione  che  non  si  e'  potuto  acquisire,  secondo  quanto
previsto dalle vigenti disposizioni nazionali sull'ordinamento  dello
stato civile.
  3. Si applicano, in  ogni  caso,  le  disposizioni  in  materia  di
dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  di   dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta'.
  4. Sugli atti di cui al presente articolo sono riscossi  i  diritti
di cui al Titolo IV del presente decreto, con le modalita' e salve le
eccezioni ivi previste.

                               Art. 53


                Attestazione di condizione economica

  1. Quando la legislazione nazionale prescrive  un'attestazione  del
Comune  o  di  altri  uffici,  relativa  alla  condizione   economica
dell'interessato, la medesima puo' essere sostituita, per la parte di
sua competenza, da un'attestazione  motivata  dell'ufficio  consolare
della circoscrizione in cui l'interessato ha la sua residenza.
  2. L'attestazione puo' venir rilasciata, per  ogni  uso  consentito
dalla legislazione nazionale, anche a non cittadini.

                               Art. 54


Non applicazione agli atti consolari delle norme sulla legalizzazione

  1. Le firme apposte dal funzionario consolare su atti da valere  in
Italia non sono soggette a legalizzazione.

Capo IX

Funzioni in materia elettorale, scolastica e di servizio militare

                               Art. 55


                   Funzioni in materia elettorale

  1. L'ufficio consolare assicura gli adempimenti previsti,  in  base
alla legislazione  vigente,  per  l'esercizio  del  diritto  di  voto
all'estero da parte dei cittadini che ne abbiano titolo.

                               Art. 56


                   Funzioni in materia scolastica

  1. Il  capo  dell'ufficio  consolare,  nei  riguardi  delle  scuole
italiane e di tutte le altre  istituzioni  e  attivita'  d'assistenza
scolastica, operanti nella circoscrizione, a  carico  dello  Stato  o
sussidiate, esercita, in conformita' alla legislazione  nazionale  ed
in armonia con la legislazione locale, le funzioni che  competono  ai
dirigenti generali degli uffici scolastici regionali, fatte salve  le
funzioni  spettanti  al  Direttore  generale  per  la  promozione   e
cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri.

                               Art. 57


              Funzioni in materia di servizio militare

  1.  L'ufficio  consolare  esplica  ogni  attivita'  in  materia  di
servizio  militare,  relativamente  alle  persone   residenti   nella
circoscrizione, attenendosi alla vigente legislazione nazionale.

Capo X

Funzioni in materia di visti

                               Art. 58


                         Rilascio dei visti

  1. L'ufficio consolare rilascia i visti d'ingresso  nel  territorio
della Repubblica ai cittadini stranieri che ne fanno una  motivata  e
documentata richiesta. Le condizioni ed i requisiti per  il  rilascio
di ciascuna tipologia di visto sono disciplinati da apposito  decreto
del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con gli  altri
dicasteri competenti.
  2. Se non sussistono i  requisiti  previsti  per  il  rilascio  del
visto,  l'ufficio  consolare  comunica  per  iscritto  al   cittadino
straniero il diniego indicando, altresi', il  termine  e  l'autorita'
cui e' possibile ricorrere.

Capo XI

Funzioni in favore dello sviluppo delle attivita' culturali e della
promozione economica

                               Art. 59


                 Sviluppo delle attivita' culturali

  1. L'ufficio consolare promuove la diffusione della lingua e  della
cultura italiana, secondo le indicazioni delle  competenti  strutture
del  Ministero  degli  affari   esteri   e   con   il   coordinamento
dell'ambasciata.

                               Art. 60


         Promozione delle attivita' economiche e commerciali

  1. L'ufficio consolare promuove e stimola le attivita' economiche e
commerciali che interessano l'Italia e le imprese  italiane,  secondo
le indicazioni delle competenti strutture del Ministero degli  affari
esteri e con il coordinamento dell'ambasciata.

Titolo III

Albo e registri consolari

                               Art. 61


                           Albo consolare

  1. Nella sede  dell'ufficio  consolare,  in  luogo  accessibile  al
pubblico, e' collocato apposito albo,  per  l'affissione  degli  atti
ufficiali.

                               Art. 62


                   Registri dell'ufficio consolare

  1.  Presso  gli  uffici  consolari  e'  tenuto  un  unico  archivio
informatico in cui sono registrati e conservati tutti  gli  atti  ivi
formati riguardanti la cittadinanza, la nascita,  i  matrimoni  e  la
morte.  Fino  all'entrata   in   funzione   del   predetto   archivio
informatico, continuano ad essere tenuti i seguenti registri:
  a) degli atti di nascita;
  b) degli atti di matrimonio;
  c) degli atti di cittadinanza;
  d) degli atti di morte.
  2. Sono, altresi', tenuti presso gli uffici  consolari  i  seguenti
registri:
  a) dei passaporti;
  b) del protocollo in arrivo e in partenza;
  c) delle operazioni in materia di servizio militare.
  3. Se  l'ufficio  consolare  rilascia  le  carte  di  identita'  e'
istituito il relativo registro.
  4. Presso gli uffici consolari  che  esercitano  funzioni  relative
alla navigazione marittima ed aerea, sono tenuti i registri  previsti
dalla legislazione nazionale in materia.
  5. I registri di stato civile e il repertorio degli  atti  notarili
sono tenuti in conformita' alle disposizioni  generali  ed  a  quelle
speciali impartite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con
quelli dell'interno e della giustizia,  tenuto  conto  delle  diverse
situazioni locali. In assenza di dette disposizioni o per quanto esse
non  dispongano  e'  fatto  ricorso,  per  quanto   possibile,   alle
disposizioni legislative e regolamentari stabilite per gli uffici  di
stato civile in Italia ed a quelle sul notariato.
  6. Per quanto concerne  gli  altri  registri,  il  Ministero  degli
affari  esteri,  d'intesa  con  gli  altri  Ministeri   eventualmente
interessati, impartisce le disposizioni generali e  quelle  speciali,
tenuto conto delle diverse situazioni locali, per la loro tenuta, per
la loro riunione o suddivisione o per l'istituzione di altri, nonche'
per la loro  eventuale  sostituzione  con  schedari  o  altri  idonei
sistemi di repertorio.

                               Art. 63


             Raccolta delle firme delle autorita' locali

  1. A fini di legalizzazione, presso ciascun  ufficio  consolare  e'
istituita e mantenuta aggiornata, per quanto possibile, una  raccolta
degli esemplari  delle  firme  dei  magistrati  e  funzionari  locali
preposti al rilascio di atti e documenti.
  2. Se la firma e'  compresa  nella  raccolta,  l'ufficio  consolare
provvede direttamente alla sua legalizzazione; in caso contrario,  fa
uso di altri opportuni mezzi di accertamento.

Titolo IV

Diritti consolari

                               Art. 64


                    Tariffa dei diritti consolari

  1. I diritti consolari sono riscossi per gli  atti  elencati  nella
tabella allegata, secondo gli importi tariffari in essa specificati.
  2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  si  procede  ogni  due  anni
all'adeguamento degli importi tariffari.
  3. Se intervengono provvedimenti vincolanti di  organi  dell'Unione
europea concernenti variazioni  di  importi  tariffari,  il  Ministro
degli affari esteri provvede a darvi attuazione con propri decreti.

                               Art. 65


                        Valuta di riscossione

  1. I diritti previsti dalla  tariffa  sono  riscossi  nella  moneta
avente corso legale sul posto.
  2. Se sussistono particolari ragioni,  il  Ministero  degli  affari
esteri puo'  autorizzare  con  proprio  decreto  la  riscossione  dei
diritti in valuta diversa da quella locale.

                               Art. 66


                    Atti rilasciati gratuitamente

  1. Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'ufficio
consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari per
il servizio dello Stato, nonche' quelli richiesti:
  a) da cittadini indigenti;
  b) da indigenti non cittadini, se gli atti  stessi  sono  necessari
per procedure richieste da autorita' italiane;
  c) da cittadini residenti  all'estero,  o  da  non  cittadini,  per
accertati motivi di studio, di previdenza ed assistenza sociale;
  d)  dal  personale  civile  e  militare  dello  Stato  in  servizio
all'estero, nonche' dai loro familiari a carico;
  e) da eminenti personalita' estere e, eccezionalmente, nazionali, a
titolo di cortesia.
  2. La gratuita' di cui  al  comma  1  non  si  applica  ai  diritti
d'urgenza previsti dalla tariffa.

                               Art. 67


      Modifica o esenzione dei diritti stabiliti dalla tariffa

  1. I diritti stabiliti in una o piu'  voci  della  tariffa  possono
essere modificati o soppressi  per  i  non  cittadini,  a  titolo  di
reciprocita', con  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Il Ministro degli  affari  esteri  puo',  con  proprio  decreto,
disporre l'esenzione o la diminuzione  dei  diritti  stabiliti  nella
tariffa limitatamente a quelle voci che presentano  un  piu'  diretto
interesse per i residenti all'estero e per i loro familiari.
  3. Il Ministero degli affari esteri, se per motivi  di  convenienza
internazionale  o  nazionale  ravvisa  l'opportunita'  di   agevolare
l'ingresso di non cittadini in Italia, puo' disporre il  rilascio  di
atti consolari mediante  pagamento  di  diritti  inferiori  a  quelli
stabiliti nella tariffa od anche in esenzione dai diritti stessi.
  4. L'ufficio consolare, su  direttiva  del  Ministro  degli  affari
esteri, rilascia gratuitamente atti consolari a favore  di  operatori
economici italiani, dei Paesi membri dell'Unione europea o  anche  di
altri Paesi per fini di interesse nazionale.

                               Art. 68


                      Tasso di cambio consolare

  1. Il tasso di cambio consolare tra l'euro e la  valuta  locale  e'
fissato  con  decreto  del  capo  della   competente   rappresentanza
diplomatica.
  2. Il decreto e'  emesso  all'inizio  del  periodo  di  riferimento
previsto dalla normativa vigente in materia di rendicontazione  delle
entrate consolari.
  3. Esso e' valido anche per tutti gli uffici dipendenti.

                               Art. 69


        Modalita' di fissazione del tasso di cambio consolare

  1. Il decreto di cui all'articolo  68  stabilisce  il  rapporto  di
cambio consolare sulla base  della  media  dei  cambi  ufficiali  del
periodo di riferimento previsto in materia di  rendicontazione  delle
entrate consolari. In  caso  di  cambi  plurimi  o  comunque,  se  la
situazione locale lo richiede,  il  Ministero  degli  affari  esteri,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  impartisce
istruzioni circa i criteri di fissazione del tasso.
  2. Nei casi  di  rapida  svalutazione  delle  valute  locali  o  di
fissazione di cambi ufficiali  non  corrispondenti  al  reale  valore
internazionale delle valute  stesse,  nei  quali  l'applicazione  del
rapporto di cambio secondo i criteri stabiliti al comma 1 si  traduce
in diritti consolari eccessivamente  elevati  in  rapporto  al  costo
della vita locale, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  puo'  autorizzare  il  capo
della rappresentanza diplomatica ad  adottare  un  diverso  tasso  di
cambio consolare.
  3. Se durante il periodo di  riferimento  di  cui  al  comma  1  si
verificano oscillazioni nel corso  dei  cambi,  tali  da  determinare
variazioni nel tasso superiori al dieci  per  cento,  il  capo  della
rappresentanza  diplomatica  emana  un  nuovo   decreto   di   cambio
consolare.
  4. Copia del decreto consolare e' affissa nella  sede  dell'ufficio
che deve applicarlo, unitamente alla tariffa.

                               Art. 70


                  Percezione dei diritti consolari

  1. La percezione  dei  diritti  consolari  e'  comprovata  mediante
evidenze  informatiche  o,  se  cio'  non  e'   possibile,   mediante
apposizione  ed  annullamento  sugli  atti  di  speciali   marche   o
etichette.
  2. Il Ministero degli affari esteri autorizza, in  via  eccezionale
ed  in  presenza  di  speciali  ragioni,  particolari  modalita'   di
percezione dei diritti stessi.
  3. L'ufficio consolare puo' chiedere un'anticipazione  dei  diritti
dovuti.
  4. L'ufficio consolare, in caso di dubbio circa l'assoggettabilita'
di un atto a percezione consolare, ovvero circa  l'applicabilita'  ad
esso di una od altra voce della tariffa, adotta provvisoriamente,  in
attesa di istruzioni in merito da parte del  Ministero  degli  affari
esteri, la soluzione piu' favorevole agli interessati.
  5. Se non e' stato possibile provvedere in tutto o  in  parte  alla
percezione dei diritti consolari, ai crediti  relativi  si  provvede,
nei riguardi  degli  obbligati,  in  base  alle  norme  generali  sul
recupero dei crediti dello Stato.

Titolo V

Disposizioni generali e finali

                               Art. 71


               Collaborazione con le autorita' locali

  1. L'ufficio consolare presta ogni  possibile  collaborazione  alle
autorita' locali cui e' affidata la cura di interessi che  concernono
cittadini nonche', a condizione di reciprocita', a quelle che  curano
interessi che concernono loro cittadini in Italia.

                               Art. 72


                Corrispondenza degli uffici consolari

  1. Gli uffici consolari corrispondono  direttamente  con  le  altre
amministrazioni nazionali, per quanto riguarda  le  materie  di  loro
competenza.

                               Art. 73


                 Inapplicabilita' di norme nazionali

  1. Se, nell'esercizio delle funzioni di cui  al  presente  decreto,
una norma nazionale non risulta  applicabile,  il  capo  dell'ufficio
consolare ne motiva l'inapplicabilita'  e  si  conforma  ai  principi
risultanti dall'articolo 12, comma 2, delle disposizioni sulla  legge
in generale, tenuto conto delle finalita' dell'atto.

                               Art. 74


                  Poteri in circostanze eccezionali

  1.  In  circostanze  eccezionali  il  capo  dell'ufficio  consolare
adotta,  su  istruzione  del  Ministero  degli  affari  esteri  o  di
iniziativa propria nei casi di emergenza, tutte le misure  necessarie
per la difesa degli interessi nazionali e per la protezione di quelli
dei cittadini.

                               Art. 75


              Ricorsi avverso i provvedimenti consolari

  1. Se non e' diversamente stabilito dal presente decreto o da altre
disposizioni  speciali,  i   provvedimenti   amministrativi   emanati
dall'ufficio consolare sono considerati definitivi.
  2.  Avverso  i  medesimi  sono  ammessi  i  mezzi  di  impugnazione
ordinariamente previsti dalla legislazione nazionale.
  3. Gli interessati possono, in  ogni  caso,  proporre  al  medesimo
ufficio consolare istanza di riesame finalizzata  all'annullamento  o
alla revoca del provvedimento in autotutela, ai sensi degli  articoli
21-nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ufficio
e' tenuto a pronunciarsi  sull'istanza  stessa  nei  modi  e  termini
previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

                               Art. 76


       Trasmissione di atti e documenti ad autorita' nazionali

  1.  L'ufficio  consolare  trasmette  direttamente,  salvo   diverse
istruzioni  del  Ministero  degli  affari  esteri,  alle   competenti
autorita' nazionali, atti di stato civile, atti notarili o copie  dei
medesimi,  nonche'  qualunque  altro  atto   o   documento   la   cui
trasmissione e' richiesta dal codice civile,  dalle  leggi  notarili,
dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea  o  da  altre  leggi
dello Stato.
  2. Si applica in ogni caso l'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

                               Art. 77


                Rimessione ad altro ufficio consolare

  1. Se l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o  che  deve
provvedere a notificazioni, viene a conoscenza che  l'interessato  si
trova nella circoscrizione di  altro  ufficio,  rimette  gli  atti  a
quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorita' delegante.

                               Art. 78


               Esecuzione diretta delle notificazioni

  1. Le notificazioni cui l'ufficio consolare  provvede  direttamente
sono eseguite mediante sistema di comunicazione idoneo alla  conferma
dell'avvenuto invio.

                               Art. 79


                             Abrogazioni

  1. Sono abrogati i seguenti testi normativi:
  a) decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;
  b) legge 2 maggio 1983, n. 185.

                               Art. 80


                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Le attribuzioni, le funzioni ed i compiti previsti dal  presente
decreto  devono  essere  svolti  dalle  amministrazioni   interessate
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
ordinariamente disponibili a legislazione vigente.
  2. Dall'attuazione del presente decreto non devono  derivare  nuovi
e/o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 3 febbraio 2011

                             NAPOLITANO


                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri

                                Frattini,   Ministro   degli   affari
                                esteri  

                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Alfano

                            Allegato (Previsto dall'art. 64, comma 1)

            TABELLA DEI DIRITTI CONSOLARI DA RISCUOTERSI
            DAGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI (A) (1)


              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                                ((2))

-------------
AGGIORNAMENTO (2)
  L'avviso di rettifica in G.U. 15/12/2011, n. 291 ha reso  noto  che
"Nel decreto  citato  in  epigrafe,  pubblicato  nella  sopraindicata
Gazzetta Ufficiale, alla pagina 60, nella nota (26) della Tabella dei
diritti  consolari  da  riscuotersi  dagli   uffici   diplomatici   e
consolari, dove e' scritto: "...si applica la tariffa di cui all'art.
61." leggasi : "...si applica la tariffa di cui all'art. 63."".



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