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Tutti i poteri di un Console al servizio dei cittadini italiani all'estero.
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XCXC
, 07 Feb 2012 - 18:11:30
Questa discussione ha avuto 1 risposte
#1
Inviato 07 February 2012 - 18:14:19
DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011, n. 71
Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo
14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (11G0109)
Vigente al: 7-2-2012
Titolo I
Disposizioni introduttive
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed in particolare
l'articolo 14, comma 18;
Vista la legge 2 maggio 1983, n. 185;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in
particolare l'articolo 126, comma 5-bis, cosi' come modificato dal
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;
Vista la decisione 96/409/PESC adottata dai Rappresentanti dei
Governi degli Stati Membri dell'Unione europea, riuniti in sede di
Consiglio, in data 25 giugno 1996;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo
20;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in
particolare l'articolo 75, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ed in particolare l'articolo 33;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 6;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare
l'articolo 1, comma 1319;
Visto il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 settembre
2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per
la semplificazione normativa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ordinamento degli uffici consolari
1. Gli uffici consolari, in quanto uffici all'estero del Ministero
degli affari esteri, sono disciplinati dall'ordinamento del predetto
Ministero, nonche' dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 2
Funzioni degli uffici consolari
1. L'ufficio consolare nell'ambito delle funzioni individuate
dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, provvede al rilascio dei visti di ingresso.
Art. 3
Esercizio delle funzioni consolari
1. Le funzioni dell'ufficio consolare sono esercitate dal capo
dell'ufficio in conformita' alle convenzioni ed agli usi
internazionali. Gli uffici consolari sono di I e II categoria,
secondo il disposto dell'articolo 42, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. S'intende per capo di ufficio consolare di I categoria il
titolare dello stesso, il titolare dell'ambasciata nell'esercizio di
funzioni consolari, il capo della cancelleria consolare, ove
istituita, nonche', in assenza di costoro, i loro sostituti come
individuati dalla normativa vigente.
3. S'intende per capo di ufficio consolare di II categoria il
funzionario onorario ad esso preposto. In caso di assenza dalla sede,
il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa
autorizzazione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di
I categoria da cui dipende, puo' affidare a persona di sua fiducia la
custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini
italiani.
4. Il funzionario consolare onorario esercita le funzioni di cui al
presente decreto legislativo nei limiti stabiliti dal Ministro degli
affari esteri con decreto del quale e' data notizia nella Gazzetta
Ufficiale.
5. Se un funzionario consolare non puo' procedere, per causa di
incompatibilita', ad atto rientrante nelle sue attribuzioni, l'atto
e' compiuto da altro funzionario dello stesso o di altro ufficio
consolare.
6. Il personale degli uffici consolari, nell'esercizio delle
funzioni, non puo' accettare procure relative a procedure
amministrative o giudiziarie, concernenti l'amministrazione o la
liquidazione di successioni o comunque attinenti ad interessi
privati, se non con l'assenso o su istruzioni del Ministero degli
affari esteri o, su nulla osta di questo, dell'amministrazione
competente per materia. L'assenso o le istruzioni devono sussistere
anche prima di fare uso dei poteri previsti, in materia, dalle leggi
locali o dalle convenzioni internazionali.
Art. 4
Delega di funzioni consolari
1. Il capo di ufficio consolare di I categoria puo' delegare le
funzioni consolari, eccezion fatta per gli atti che implicano impegni
di spesa, ad altro personale dell'ufficio.
2. Non possono tuttavia formare oggetto di delega a personale non
appartenente alla carriera diplomatica, alla dirigenza amministrativa
o alla terza area funzionale, le funzioni consolari inerenti alla
giurisdizione o comunque connesse con questa, quelle disciplinari in
materia di navigazione, quelle notarili salvo le autenticazioni e le
procure generali e speciali, nonche' quelle il cui esercizio e', a
norma degli articoli seguenti, esplicitamente attribuito al capo
dell'ufficio consolare.
Art. 5
Atti di delega
1. Le deleghe di cui all'articolo 4 sono conferite con decreto, di
cui copia e' affissa nell'albo consolare.
2. La delega in materia di stato civile e' redatta in duplice
originale: uno e' conservato negli archivi dell'ufficio consolare, un
secondo presso il Ministero degli affari esteri. Una copia e'
trasmessa, con modalita' informatica, al Ministero dell'interno.
Titolo II
Funzioni consolari
Capo I
Funzioni relative allo stato civile
Art. 6
Ufficiale di stato civile
1. Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei
cittadini le funzioni di ufficiale di stato civile, attenendosi alla
legislazione nazionale.
Art. 7
Domicilio e residenza
1. Il domicilio e la residenza nella circoscrizione consolare sono
determinati secondo le norme degli articoli 43 e seguenti del codice
civile.
2. I residenti nella circoscrizione di ufficio consolare privo di
personale abilitato all'esercizio di determinate funzioni consolari
sono considerati residenti nella circoscrizione della missione
diplomatica o dell'ufficio consolare cui le relative funzioni
competono.
Art. 8
Schedario consolare
1. Presso ogni ufficio consolare e' mantenuto uno schedario dei
cittadini residenti nella circoscrizione che va tenuto aggiornato,
tenuto conto delle circostanze locali.
2. L'iscrizione di un connazionale nello schedario e' subordinata
al possesso della cittadinanza e comunque non ne costituisce una
prova. Della suddetta iscrizione l'ufficio consolare rilascia
certificazione ai soli cittadini residenti.
3. Nello schedario e' presa nota, oltre che dei dati anagrafici e
professionali, anche degli atti o fatti che producono la perdita
della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione
nell'esercizio dei medesimi, nonche' di ogni altro elemento utile ai
fini della tutela degli interessi del connazionale.
Art. 9
Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE
1. Sulla base dei dati contenuti nello schedario previsto
dall'articolo 8, l'ufficio consolare della circoscrizione di
immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano
competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE). I dati sono relativi alle
dichiarazioni fornite dai cittadini italiani che trasferiscono la
propria residenza da un comune italiano all'estero, ovvero a quelle
relative alla residenza all'estero, nonche' a quelle concernenti il
cambiamento di residenza o di abitazione all'estero.
Art. 10
Cittadinanza italiana
1. Il capo dell'ufficio consolare accerta il possesso della
cittadinanza italiana, con ogni mezzo utile, cosi' come previsto dal
comma 2, e rilascia il relativo certificato ai cittadini residenti.
2. Per accertare lo stato di cittadinanza, il capo dell'ufficio
consolare esperisce le opportune indagini d'ufficio, facendo uso di
tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da
quella locale, salvo, per i secondi, la sua discrezionale valutazione
sulla loro forza probatoria.
Art. 11
Comunicazioni agli uffici in Italia
1. L'ufficio consolare da' comunicazione ai competenti uffici in
Italia di tutti gli atti o fatti suscettibili di influire sullo stato
di cittadinanza dei cittadini residenti nella circoscrizione, ai fini
dei conseguenti provvedimenti.
Art. 12
Matrimonio
1. Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra
cittadini o fra un cittadino e un non cittadino.
2. La celebrazione del matrimonio puo' essere rifiutata quando vi
si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella
circoscrizione.
Art. 13
Pubblicazioni matrimoniali
1. Le pubblicazioni di cui all'articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il cittadino
che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio
consolare sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui
circoscrizione egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente.
2. Le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto
all'estero dinanzi alle autorita' straniere.
3. Le pubblicazioni di cui al comma I hanno luogo in via
informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69.
4. Fino al 31 dicembre 2010 le pubblicazioni, effettuate in forma
cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di
pubblicita' legale, al pari delle pubblicazioni disposte nei siti
informatici.
5. La richiesta della pubblicazione di matrimonio in Italia o
presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e' trasmessa
direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad
effettuare la pubblicazione.
6. Per quanto riguarda il non cittadino il capo dell'ufficio
consolare si attiene a quanto stabilito dall'articolo 116, codice
civile.
Art. 14
Dispensa dalle pubblicazioni e ammissione al matrimonio
1. Il capo dell'ufficio consolare, nei limiti previsti ed alle
condizioni stabilite agli articoli 100, secondo comma, del codice
civile e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle
pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso
gli uffici consolari ed in Italia. L'atto di notorieta' di cui
all'articolo 100, secondo comma, del codice civile, e' effettuato
presso lo stesso o altro ufficio consolare.
2. Il capo dell'ufficio consolare puo', altresi', ammettere al
matrimonio, per gravi motivi, chi ha compiuto i sedici anni, secondo
quanto previsto dall'articolo 84, secondo comma, del codice civile.
3. Rilevata la mancanza dei presupporti per l'esercizio dei poteri
di cui ai commi 1 e 2, il capo dell'ufficio consolare trasmette:
a) le domande per la riduzione del termine e per la dispensa dalle
pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trova il Comune di
iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi;
b) le domande di ammissione al matrimonio ai sensi dell'articolo
84, secondo comma, del codice civile, al tribunale per i minorenni
nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima
residenza del minore.
4. In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del codice civile.
Art. 15
Modalita' di celebrazione del matrimonio
1. Il matrimonio e' celebrato pubblicamente nella sede consolare.
Puo' essere eccezionalmente celebrato fuori della sede consolare per
impedimento degli sposi o per gravi motivi di sicurezza.
2. Il funzionario celebrante adempie alle formalita' prescritte
dall'articolo 107 del codice civile, e, se del caso, prima di
ricevere le dichiarazioni, porta a conoscenza degli sposi, alla
presenza dei testimoni la possibile inefficacia del loro matrimonio
nell'ordinamento locale.
3. Se il matrimonio e' celebrato fuori della sede consolare, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del codice civile.
Art. 16
Matrimonio per procura
1. Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura
quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui ha sede
l'ufficio consolare.
2. Il matrimonio di cui al comma 1 non puo' essere celebrato quando
lo sposo assente risiede in Italia.
3. La valutazione dei gravi motivi di cui al secondo comma
dell'articolo 111 del codice civile e' effettuata dal tribunale del
luogo di ultima residenza in Italia dell'altro sposo ovvero dal
tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione
AIRE.
4. Se non e' possibile determinare la competenza ai sensi del comma
3, si applica quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Il funzionario consolare puo' rifiutare la celebrazione del
matrimonio quando vi si oppongono le leggi locali o lo sposo presente
non risiede nella circoscrizione.
6. Quando ne ricorrono i presupposti, si applica il disposto di cui
al comma 2 dell'articolo 15. Per lo sposo assente l'avvertimento ivi
previsto e' effettuato, su richiesta del funzionario celebrante, per
il tramite dell'ufficio consolare territorialmente competente.
Art. 17
Tribunale competente
1. Dei ricorsi avverso il rifiuto di celebrazione di matrimoni,
espresso a termini dell'articolo 112 del codice civile, e di quelli
avverso il rifiuto della pubblicazione, espresso a termini
dell'articolo 98 del codice civile, nonche' sulle opposizioni al
matrimonio, e' competente a decidere il tribunale del luogo di ultima
residenza in Italia dell'uno o dell'altro degli sposi, ovvero il
tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE
dell'uno o dell'altro.
Art. 18
Trasmissione di atti di matrimonio
1. L'ufficio consolare trasmette ai Comuni ed agli altri eventuali
competenti uffici in Italia gli atti relativi a matrimoni celebrati
dinanzi alle autorita' locali e ad esso pervenuti.
2. Sono trasmessi anche gli atti relativi a matrimoni celebrati in
forma religiosa quando la legge locale li riconosce agli effetti
civili.
Art. 19
Rettificazione degli atti di stato civile
1. Le domande di rettificazione degli atti di stato civile ricevuti
dall'ufficio consolare sono rivolte al tribunale nel cui circondario
trovasi trascritto o avrebbe dovuto essere trascritto l'atto da
rettificarsi.
Art. 20
Cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi
1.Il cittadino che risiede all'estero puo' presentare all'ufficio
consolare la domanda per il cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi
di cui al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, per il successivo inoltro al prefetto della
provincia in cui si trova il Comune in cui costui ha avuto la sua
ultima residenza ovvero al prefetto della provincia in cui si trova
il Comune di iscrizione AIRE del richiedente.
2. Nel caso di domanda presentata ai sensi del comma 1, le
affissioni previste dagli articoli 86 e 90 sono effettuate in via
informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69.
3. Fino al 31 dicembre 2010 le suddette affissioni, effettuate in
forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di
pubblicita' legale, al pari di quelle disposte nei siti informatici.
Capo II
Funzioni relative ai passaporti e documenti di viaggio
Art. 21
Passaporti
1. ((l'ufficio consolare)) rilascia, rinnova, ritira il passaporto
e ne estende la validita'.
2. Se emergono dubbi sulla cittadinanza o sull'identita' del
titolare di un passaporto, o di chi ne ha chiesto il rilascio, ovvero
negli altri casi previsti dalla normativa vigente, il capo
dell'ufficio consolare, mediante apposito decreto, puo' circoscrivere
a determinati Stati la validita' territoriale del passaporto e
limitarne la validita' temporale per un periodo non superiore a sei
mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, in attesa dei
necessari accertamenti.
3. Venute meno le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione,
i decreti di cui al comma 2 sono revocati.
Art. 22
Carte d'identita'
1. Il capo dell'ufficio consolare rilascia le carte d'identita' ai
cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti
all'AIRE. Ne estende, altresi', la validita' agli aventi diritto,
secondo quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale.
Art. 23
Documenti di viaggio provvisori
1. Il capo dell'ufficio consolare, compiuti gli opportuni
accertamenti, rilascia ai cittadini italiani un documento di viaggio
provvisorio conforme alla normativa europea valido per un solo
viaggio di rientro in Italia o verso lo Stato di residenza permanente
o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione.
2. Il capo dell'ufficio consolare, compiuti gli opportuni
accertamenti e previa autorizzazione delle competenti autorita' del
Paese di cui il richiedente e' cittadino, rilascia un documento di
viaggio provvisorio conforme alla normativa europea, valido per un
solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente e' cittadino
o verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso
un'altra destinazione, ai cittadini dei Paesi membri dell'Unione
europea, in assenza di una loro rappresentanza consolare o
diplomatica.
3. Il documento di viaggio provvisorio e' rilasciato:
a) in caso di furto, smarrimento, distruzione o temporanea
indisponibilita' del passaporto o di altro documento di viaggio,
previa denuncia all'ufficio consolare;
b) in tutti i casi in cui il capo dell'ufficio consolare lo ritiene
necessario o opportuno.
4. Quando lo ritiene opportuno, il capo dell'ufficio consolare da'
notizia all'autorita' di frontiera italiana o degli altri Paesi
dell'Unione europea del documento di viaggio da lui rilasciato.
Capo III
Funzioni di protezione ed assistenza, sussidi e rimpatri
Art. 24
Sussidi, erogazioni in danaro e rimpatrio di cittadini
1. L'ufficio consolare puo' concedere sussidi ai cittadini che
versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilita'
fissate annualmente dal Ministero degli affari esteri.
2. Limitate erogazioni in danaro possono, altresi', essere
eccezionalmente concesse, in caso di comprovata urgenza, a cittadini
che versano in stato di occasionale grave necessita' non altrimenti
fronteggiabile. In tal caso l'interessato e' tenuto a firmare una
promessa di restituzione, cui e' attribuita efficacia di titolo
esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile.
L'autorita' consolare trasmette al Ministero degli affari esteri
copia dell'obbligazione degli interessati spedita in forma esecutiva
a norma dell'articolo 475 del codice di procedura civile.
3. Il capo dell'ufficio consolare, nei casi e con l'osservanza
delle condizioni e modalita' di cui al comma 2, puo' fornire i mezzi
per il rimpatrio, scegliendo la forma di rimpatrio piu' appropriata e
meno onerosa per l'erario e facendo ricorso, ove del caso, ai poteri
di cui all'articolo 197 del codice della navigazione.
4. Il Ministero competente in materia, in conformita' all'articolo
363, terzo comma, del codice della navigazione, emette ingiunzione a
carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo
Stato per il rimpatrio in favore della gente di mare.
Art. 25
Rimpatrio su navi ed aeromobili militari nazionali
1. In casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare puo'
chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di
nave od aeromobile militari nazionali.
2. Il comandante, se ritiene di non poter aderire alla richiesta,
e' tenuto ad indicare per iscritto all'ufficio consolare i motivi del
rifiuto.
Art. 26
Rimpatri, evacuazioni e trasferimenti in circostanze eccezionali
1. Quando circostanze eccezionali impongono di provvedere al
rimpatrio urgente di cittadini, o comunque al loro trasferimento
altrove, e se il disposto dell'articolo 197 del codice della
navigazione non risulta adeguato alle necessita', il capo
dell'ufficio consolare puo' disporre, su istruzioni o di sua
iniziativa, la requisizione per impiego temporaneo di navi mercantili
o di aeromobili civili nazionali.
2. Nei casi eccezionali in cui e' necessario provvedere
all'evacuazione dei cittadini, l'ufficio consolare sovrintende
all'organizzazione delle operazioni in base ai piani di emergenza
all'uopo predisposti. Esso assume tutte le iniziative necessarie
anche sulla base delle istruzioni del Ministero degli affari esteri,
che si avvale eventualmente del concorso di altre Amministrazioni.
L'evacuazione e' coordinata, laddove possibile, con le iniziative
adottate dalle autorita' diplomatiche o consolari degli Stati Membri
dell'Unione europea e dei Paesi alleati.
3. L'ufficio consolare comunica col mezzo piu' celere i
provvedimenti adottati al Ministero degli affari esteri ed agli altri
Ministeri eventualmente competenti. Alle requisizioni effettuate ai
sensi del comma 1 si applicano, per quanto concerne le indennita', i
criteri di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e
successive modificazioni.
Art. 27
Assistenza a persone prive di cittadinanza italiana
1. L'ufficio consolare presta assistenza ai cittadini dell'Unione
europea ed ai non cittadini, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Capo IV
Funzioni notarili e di volontaria giurisdizione
Art. 28
Funzioni notarili
1. Il capo dell'ufficio consolare esercita, secondo le modalita' e
con i limiti di seguito stabiliti, le funzioni di notaio nei
confronti dei cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere
specificati gli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono
chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilita' di accedere ad
adeguati servizi notarili in loco.
3. Non e' necessario il requisito della residenza in Italia,
richiesto dalle vigenti disposizioni per i testimoni non cittadini.
Art. 29
Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
1. Il capo dell'ufficio consolare trasmette al pubblico ministero
presso il tribunale competente, ai sensi del comma 2, ogni utile dato
istruttorio al fine di promuovere procedimenti relativi
all'interdizione, all'inabilitazione e all'amministrazione di
sostegno nei confronti di cittadini residenti nella circoscrizione.
2. Competente a pronunciarsi sull'interdizione, sull'inabilitazione
e sull'amministrazione di sostegno di cittadini residenti all'estero
e' il tribunale di ultima residenza in Italia. Se il soggetto
interessato non ha mai avuto residenza in Italia, e' competente il
tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE.
3. Il tribunale provvede, ai sensi dell'articolo 419 del codice
civile, all'esame del soggetto interessato avvalendosi, se del caso,
di rogatoria consolare. Nell'espletamento della rogatoria, il capo
dell'ufficio consolare e' assistito da un consulente tecnico nominato
dall'ambasciata o, in mancanza, approvato dal Ministero degli affari
esteri.
4. Quando non e' possibile provvedere all'esame di cui al comma 3,
il capo dell'ufficio consolare trasmette all'autorita' rogante ogni
elemento di prova in suo possesso.
.
#2
Inviato 07 February 2012 - 18:16:29
Art. 30
Riconoscimento e legittimazione dei figli naturali
1. Il capo dell'ufficio consolare riceve la dichiarazione di
riconoscimento del figlio naturale di cui all'articolo 254 del codice
civile. Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262 del
codice civile, il capo dell'ufficio consolare riceve, altresi', la
domanda di assunzione del cognome paterno e la trasmette al tribunale
dei minorenni competente.
2. L'ufficio consolare riceve la domanda di legittimazione dei
figli naturali di cui agli articoli 280 e 288 del codice civile e la
trasmette al tribunale competente. Se la competenza non puo' essere
determinata ai sensi dell'articolo 288, primo comma, del codice
civile, e' competente il tribunale nel cui circondario si trova il
Comune in cui l'interessato ha avuto la sua ultima residenza in
Italia ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di
iscrizione AIRE dell'interessato.
Art. 31
Adozione internazionale di minori
1. Competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilita'
all'adozione di un minore straniero residente all'estero, quando gli
adottanti non hanno residenza in Italia, e' il tribunale per i
minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima
residenza. Se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, e'
competente il Tribunale per i minorenni di Roma.
2. L'ufficio consolare territorialmente competente in base alla
residenza degli adottanti puo' essere delegato dal Tribunale per i
minorenni titolare della procedura allo svolgimento delle attivita'
di cui all'art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184. Nello
svolgimento di tali attivita', il capo dell'ufficio consolare puo'
avvalersi del supporto di strutture locali adeguatamente qualificate.
3. L'ufficio consolare, dopo aver ricevuto formale comunicazione da
parte della Commissione per le adozioni internazionali, di cui
all'articolo 38, comma 1, della citata legge n. 184 del 1983, cosi'
come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, in ordine
all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore
straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto
di ingresso per adozione a beneficio del minore.
Art. 32
Adozione di persone di maggiore eta'
1. Competente in materia di adozione di persone di maggiore eta',
quando l'adottante non ha residenza in Italia, e' il tribunale nel
cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'adottante
ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il comune di ultima
residenza in Italia dell' interessato.
2. Il capo dell'ufficio consolare puo' essere delegato a ricevere
il consenso dell'adottante, dell'adottato o del legale rappresentante
di questo. Puo' anche essere delegato a compiere le indagini e ad
assumere le informazioni di cui all'articolo 312 del codice civile.
Art. 33
Tutela, curatela, amministrazione di sostegno
1. Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei
cittadini minorenni, interdetti, emancipati, inabilitati e sottoposti
ad amministrazione di sostegno, residenti nella circoscrizione, le
funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di
assistenza pubblica e privata, che le leggi dello stato attribuiscono
al giudice tutelare.
2. Il tutore, il protutore, il curatore, il curatore speciale e
l'amministratore di sostegno, nominati in virtu' dei poteri di cui al
comma 1, provvedono anche alla protezione degli interessi che la
persona sottoposta alla tutela o alla curatela ha in Italia, previa
autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio. Essi
cessano dall'ufficio dal giorno in cui e' loro notificata la nomina,
rispettivamente, di un nuovo tutore, protutore, curatore o curatore
speciale, amministratore di sostegno, tanto se la sostituzione e'
decisa dal capo dell'ufficio consolare quanto se, in caso di rientro
del minore o incapace in Italia, essa e' decisa dalla competente
autorita' nazionale. A tale fine, e' considerata competente
l'autorita' giudiziaria del luogo di residenza del minore o dell'
incapace.
3. I cittadini residenti nella circoscrizione hanno l'obbligo di
accettare le nomine di cui al comma 2.
Art. 34
Altri provvedimenti di volontaria giurisdizione
1. Il capo dell'ufficio consolare, anche al di fuori delle ipotesi
previste dal presente decreto, emana nei confronti dei cittadini
residenti nella circoscrizione i provvedimenti di volontaria
giurisdizione, in materia di diritto di famiglia e di successioni,
che per le leggi dello Stato sono di competenza del giudice tutelare,
del tribunale e del presidente di tribunale, ivi compreso quello per
i minorenni.
Art. 35
Tribunali competenti
1. Dei ricorsi avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione
adottati dal capo dell'ufficio consolare, nonche' per l'omologazione
degli stessi, e' competente a decidere il tribunale nel cui
circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'interessato.
2. Se l'interessato non e' iscritto all'AIRE ed e' stato residente
in Italia, e' competente il tribunale del luogo di ultima residenza.
Capo V
Funzioni in materia di controversie, di polizia giudiziaria e di
assistenza giudiziaria
Art. 36
Amichevole composizione di controversie ed arbitrato
1. Il capo dell'ufficio consolare:
a) si adopera, se richiesto dalle parti, per comporre
amichevolmente le controversie sorte fra cittadini o fra questi e non
cittadini. Se il tentativo di conciliazione riesce e le parti ne
fanno richiesta, egli redige il processo verbale dell'avvenuta
conciliazione. Il processo verbale ha efficacia di scrittura privata
riconosciuta in giudizio;
b) esplica le funzioni di arbitro unico nelle, controversie fra
cittadini purche' questi lo abbiano autorizzato a pronunciare secondo
equita', ferme restando le eccezioni previste dall'articolo 806 del
codice di procedura civile. Con il deposito negli archivi
dell'ufficio, il lodo ha forza esecutiva. Il deposito ha luogo nel
termine perentorio di dieci giorni dalla sottoscrizione e di esso
deve essere data notizia alle parti ai sensi dell'articolo 825,
secondo comma, del codice di procedura civile. Le impugnazioni di cui
agli articoli 827 e seguenti, codice di procedura civile, si
propongono innanzi alla Corte di Appello di Roma.
Art. 37
Notificazioni, atti istruttori, dichiarazioni ed istanze
1. L'ufficio consolare:
a) provvede, direttamente o tramite le autorita' locali, in
conformita' alle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria
dell'Unione europea, alle convenzioni internazionali ed alle leggi
dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad esso
rimessi a norma delle vigenti disposizioni;
b) compie gli atti istruttori ad esso delegati dalle autorita'
nazionali competenti; riceve le dichiarazioni, anche giurate, da
chiunque rese, da far valere in giudizi nazionali; le istanze di
gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di
procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di
impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorita' nazionali.
2. L'ufficio consolare trasmette direttamente gli atti espletati o
ricevuti all'autorita' nazionale competente.
Art. 38
Funzioni di polizia giudiziaria
1. Il capo dell'ufficio consolare informa direttamente le
competenti autorita' giudiziarie nazionali di tutte le ipotesi di
reato giunte a sua conoscenza e suscettibili di interessare la
giustizia italiana e provvede, d'iniziativa o su istruzioni, ai
possibili accertamenti.
2. Egli cura, altresi', che sia assicurata dalle autorita' locali
la custodia delle persone delle quali sia richiesta l'estradizione e,
ove sia del caso, di quelle ad essa consegnate dai comandanti di navi
mercantili e di aeromobili civili italiani, per reati commessi a
bordo.
Art. 39
Esercizio di funzioni giurisdizionali
1. Le norme relative ai doveri ed alle prerogative dell'autorita'
giudiziaria si applicano ai funzionari consolari quando questi
esercitano funzioni attribuite in Italia alla magistratura.
Art. 40
Esecuzione di rogatorie consolari
1. Della data e del luogo fissati dall'ufficio consolare per
l'esecuzione della rogatoria e' data tempestiva comunicazione alle
parti.
2. Le convocazioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione della
rogatoria, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno o con altro idoneo sistema di comunicazione. Nella
convocazione sono indicati gli estremi della causa, la natura e
l'oggetto dell'atto istruttorio da compiersi. I termini di
presentazione non possono essere inferiori a trenta giorni. Se
l'interessato non si presenta nei termini fissati, l'ufficio
consolare rinnova la convocazione. Ove anche questa rimanga senza
effetto, l'ufficio consolare restituisce gli atti all'autorita'
rogante. In presenza di adeguate giustificazioni, il capo
dell'ufficio consolare puo' disporre una terza ed ultima
convocazione.
3. Copia delle comunicazioni e delle convocazioni e' allegata agli
atti.
Art. 41
Luogo di compimento degli atti istruttori
1. Le deposizioni testimoniali e gli altri atti istruttori hanno
luogo, se non e' altrimenti richiesto dalla natura dell'atto da
compiersi, nella sede dell'ufficio. Puo' essere scelta altra sede ove
particolari circostanze lo suggeriscano.
Art. 42
Consulenti e difensori
1. Quando la legislazione nazionale prevede la presenza ad atti
istruttori di consulenti o difensori, l'appartenenza a tali categorie
professionali puo' essere accertata anche in base alle leggi locali.
Capo VI
Funzioni relative all'amministrazione di interessi privati
Art. 43
Deposito consolare
1. Il capo dell'ufficio consolare, in caso di riconosciuta
necessita' ed urgenza, puo' ricevere in deposito somme di danaro e
ogni altro bene, su richiesta di cittadini o di altri nell'interesse
di cittadini o dello Stato. Il deposito ha termine venute meno le
cause che ne hanno giustificato l'accettazione.
2. Il capo dell'ufficio consolare stabilisce i limiti e le
condizioni del deposito. Per quanto non previsto si applicano, in
quanto possibile, le disposizioni di cui agli articoli 1766 e
seguenti e 1798 e seguenti del codice civile.
3. Il capo dell'ufficio consolare non e' tenuto ad alcun obbligo di
amministrazione dei beni depositati; egli adotta tuttavia i
provvedimenti che si rendono necessari nell'interesse degli aventi
diritto.
4. Il capo dell'ufficio consolare, previa autorizzazione del
Ministero degli affari esteri, puo' ordinare la vendita dei beni
volontariamente depositati, quando vi e' pericolo di deperimento o
sussistono, comunque, ragioni di forza maggiore.
Art. 44
Termine del deposito
1. Il capo dell'ufficio consolare, quando ritiene venute meno le
cause che hanno determinato il deposito, ne da' comunicazione agli
aventi diritto, intimando loro di provvedere entro congruo termine,
al ritiro delle somme di danaro o degli altri beni depositati.
2. Se gli aventi diritto non provvedano al ritiro delle somme di
danaro depositate, l'ufficio consolare, qualora non vi siano motivi
ostativi e comunque su istruzione del Ministero degli affari esteri,
anche per quanto concerne l'eventuale cambio in moneta italiana,
trasmette tali somme alla Tesoreria dello Stato, sezione provinciale
di Roma. Per quanto concerne i beni diversi dal danaro, il capo
dell'ufficio consolare, tenuto conto delle situazioni giuridiche e di
fatto locali e su istruzione del Ministero degli affari esteri, puo'
eseguirne il deposito presso idoneo magazzino od istituto, ovvero
puo' ordinarne la vendita. Le somme di danaro ricavate dalla vendita
sono trasmesse alla Tesoreria dello Stato, sezione provinciale di
Roma.
3. Se gli aventi diritto non sono reperibili, e non si puo' quindi
provvedere alla comunicazione ed intimazione di cui al comma 1, le
somme di danaro, nonche' gli altri beni, restano depositati presso
l'ufficio consolare per un massimo di altri tre anni, trascorsi i
quali, e salvo diversa indicazione nel frattempo pervenuta dagli
aventi diritto, il capo dell'ufficio consolare provvede ai sensi del
comma 2.
4. Per quanto non previsto dal codice civile, con provvedimento del
Ministero degli affari esteri sono disciplinati il luogo di
restituzione dei beni depositati presso l'ufficio consolare, nonche'
le modalita' di conservazione e di verbalizzazione dei depositi
consolari.
Art. 45
Vendita di beni
1. Quando, in materia di volontaria giurisdizione, di
amministrazione di interessi privati, di navigazione, di successioni,
ed in ogni altro caso in cui tale potere e' a lui conferito, il capo
dell'ufficio consolare autorizza la vendita di beni e vi procede, la
vendita stessa e' effettuata, con le opportune cautele, su istruzioni
del Ministero degli affari esteri, tenuto anche conto della
legislazione locale.
Art. 46
Successioni
1. L'ufficio consolare, quando ne e' richiesto o vi e' tenuto in
ragione dell'esercizio delle funzioni notarili, da' notizia alle
competenti autorita' nazionali e, se del caso, locali, della apertura
nella circoscrizione consolare di successioni di cittadini o di
successioni cui sono o possono essere chiamati cittadini.
2. L'ufficio consolare trasmette alle competenti autorita'
nazionali le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia
all'eredita', di accettazione con beneficio di inventario, nonche'
ogni altra manifestazione di volonta' o istanza attinente
all'eredita'. Esso trasmette, per la via piu' breve, le richieste di
apposizione di sigilli relative a beni ereditari che si trovano in
Italia.
3. Su richiesta di un tribunale italiano presso cui si e' aperta
una successione, l'Ufficio consolare provvede a disporre,
nell'interesse degli aventi diritto, ogni possibile misura atta alla
custodia dei beni relativi alla successione pervenuti all'Ufficio
stesso.
Art. 47
Imputazione di spese e cauzione
1. Le spese incontrate dall'ufficio consolare nell'esercizio delle
funzioni previste dal presente capo sono a carico degli interessati.
A tale fine puo' essere esercitato diritto di ritenzione sulle somme
a questi eventualmente spettanti.
2. L'ufficio consolare puo' chiedere il preventivo versamento di
una cauzione a copertura delle spese di cui al comma 1.
Capo VII
Funzioni in materia di navigazione
Art. 48
Funzioni di amministrazione marittima
1. Il capo dell'ufficio consolare esercita le funzioni di autorita'
marittima, attenendosi alla legislazione nazionale.
Art. 49
Attribuzione di polizia giudiziaria, polizia della navigazione e
poteri disciplinari
1. Il capo dell'ufficio consolare:
a) ha le attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per i
reati commessi a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili
civili italiani;
b) esercita il potere di polizia della navigazione nei confronti
delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani;
c) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale
delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani.
Art. 50
Assistenza da parte di navi o aeromobili militari nazionali
1. Il capo dell'ufficio consolare puo' richiedere assistenza al
comandante di nave o aeromobile militare in caso di guerra civile o
di altri eventi eccezionali o quando l'assistenza stessa e'
necessaria per l'esecuzione di istruzioni del Ministero degli affari
esteri o dell'ambasciata. Tali istruzioni sono comunicate al
comandante della nave o dell'aeromobile.
2. Il comandante, se ritiene di non poter aderire alla richiesta,
indica per iscritto al funzionario consolare i motivi del rifiuto.
Art. 51
Dichiarazioni giurate del comandante per il rilascio di passavanti
provvisorio
1. In caso di smarrimento o di distruzione dell'atto di
nazionalita', e prima di rilasciare il passavanti provvisorio, il
capo dell'ufficio consolare accerta, mediante giuramento deferito al
comandante, se sull'atto di nazionalita' smarrito o distrutto non
esistessero annotazioni relative ad atti costitutivi, traslativi od
estintivi di proprieta' o di altri diritti reali. L'ufficio consolare
appone sul passavanti provvisorio il contenuto delle annotazioni la
cui esistenza, sull'atto smarrito o distrutto, risultasse dalle
dichiarazioni giurate del comandante e ne informa la capitaneria di
porto del compartimento marittimo di iscrizione della nave.
Capo VIII
Funzioni in materia di documentazione amministrativa
Art. 52
Certificati, legalizzazioni, vidimazioni
1. L'ufficio consolare:
a) rilascia certificati di esistenza in vita a cittadini; li
rilascia anche a non cittadini per l'utilizzo in Italia;
b) rilascia o vidima certificati di origine delle merci ed ogni
altro certificato o documento previsto dalle leggi italiane o dalle
convenzioni internazionali;
c) conferma le patenti di guida ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 126, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
d) comunica il numero di codice fiscale attribuito dalla competente
Agenzia delle Entrate;
e) rilascia copia autentica degli atti da esso ricevuti o presso di
esso depositati;
f) legalizza gli atti rilasciati dalle autorita' locali, secondo
quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di ogni mezzo
utile di accertamento;
g) puo' rilasciare attestazioni concernenti leggi e consuetudini
vigenti in Italia o nello Stato di residenza;
h) puo' rilasciare certificati concernenti gli atti compiuti ed i
fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni;
i) puo' rilasciare e certificare traduzioni di atti dalla lingua
italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa.
2. Nei casi in cui non e' in grado di ottenere dalle autorita'
locali copie degli atti di stato civile formati all'estero e da
trascrivere in Italia, l'ufficio consolare rilascia, effettuati gli
accertamenti del caso, motivata certificazione sostitutiva della
documentazione che non si e' potuto acquisire, secondo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni nazionali sull'ordinamento dello
stato civile.
3. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni in materia di
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta'.
4. Sugli atti di cui al presente articolo sono riscossi i diritti
di cui al Titolo IV del presente decreto, con le modalita' e salve le
eccezioni ivi previste.
Art. 53
Attestazione di condizione economica
1. Quando la legislazione nazionale prescrive un'attestazione del
Comune o di altri uffici, relativa alla condizione economica
dell'interessato, la medesima puo' essere sostituita, per la parte di
sua competenza, da un'attestazione motivata dell'ufficio consolare
della circoscrizione in cui l'interessato ha la sua residenza.
2. L'attestazione puo' venir rilasciata, per ogni uso consentito
dalla legislazione nazionale, anche a non cittadini.
Art. 54
Non applicazione agli atti consolari delle norme sulla legalizzazione
1. Le firme apposte dal funzionario consolare su atti da valere in
Italia non sono soggette a legalizzazione.
Capo IX
Funzioni in materia elettorale, scolastica e di servizio militare
Art. 55
Funzioni in materia elettorale
1. L'ufficio consolare assicura gli adempimenti previsti, in base
alla legislazione vigente, per l'esercizio del diritto di voto
all'estero da parte dei cittadini che ne abbiano titolo.
Art. 56
Funzioni in materia scolastica
1. Il capo dell'ufficio consolare, nei riguardi delle scuole
italiane e di tutte le altre istituzioni e attivita' d'assistenza
scolastica, operanti nella circoscrizione, a carico dello Stato o
sussidiate, esercita, in conformita' alla legislazione nazionale ed
in armonia con la legislazione locale, le funzioni che competono ai
dirigenti generali degli uffici scolastici regionali, fatte salve le
funzioni spettanti al Direttore generale per la promozione e
cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri.
Art. 57
Funzioni in materia di servizio militare
1. L'ufficio consolare esplica ogni attivita' in materia di
servizio militare, relativamente alle persone residenti nella
circoscrizione, attenendosi alla vigente legislazione nazionale.
Capo X
Funzioni in materia di visti
Art. 58
Rilascio dei visti
1. L'ufficio consolare rilascia i visti d'ingresso nel territorio
della Repubblica ai cittadini stranieri che ne fanno una motivata e
documentata richiesta. Le condizioni ed i requisiti per il rilascio
di ciascuna tipologia di visto sono disciplinati da apposito decreto
del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con gli altri
dicasteri competenti.
2. Se non sussistono i requisiti previsti per il rilascio del
visto, l'ufficio consolare comunica per iscritto al cittadino
straniero il diniego indicando, altresi', il termine e l'autorita'
cui e' possibile ricorrere.
Capo XI
Funzioni in favore dello sviluppo delle attivita' culturali e della
promozione economica
Art. 59
Sviluppo delle attivita' culturali
1. L'ufficio consolare promuove la diffusione della lingua e della
cultura italiana, secondo le indicazioni delle competenti strutture
del Ministero degli affari esteri e con il coordinamento
dell'ambasciata.
Art. 60
Promozione delle attivita' economiche e commerciali
1. L'ufficio consolare promuove e stimola le attivita' economiche e
commerciali che interessano l'Italia e le imprese italiane, secondo
le indicazioni delle competenti strutture del Ministero degli affari
esteri e con il coordinamento dell'ambasciata.
Titolo III
Albo e registri consolari
Art. 61
Albo consolare
1. Nella sede dell'ufficio consolare, in luogo accessibile al
pubblico, e' collocato apposito albo, per l'affissione degli atti
ufficiali.
Art. 62
Registri dell'ufficio consolare
1. Presso gli uffici consolari e' tenuto un unico archivio
informatico in cui sono registrati e conservati tutti gli atti ivi
formati riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la
morte. Fino all'entrata in funzione del predetto archivio
informatico, continuano ad essere tenuti i seguenti registri:
a) degli atti di nascita;
b) degli atti di matrimonio;
c) degli atti di cittadinanza;
d) degli atti di morte.
2. Sono, altresi', tenuti presso gli uffici consolari i seguenti
registri:
a) dei passaporti;
b) del protocollo in arrivo e in partenza;
c) delle operazioni in materia di servizio militare.
3. Se l'ufficio consolare rilascia le carte di identita' e'
istituito il relativo registro.
4. Presso gli uffici consolari che esercitano funzioni relative
alla navigazione marittima ed aerea, sono tenuti i registri previsti
dalla legislazione nazionale in materia.
5. I registri di stato civile e il repertorio degli atti notarili
sono tenuti in conformita' alle disposizioni generali ed a quelle
speciali impartite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con
quelli dell'interno e della giustizia, tenuto conto delle diverse
situazioni locali. In assenza di dette disposizioni o per quanto esse
non dispongano e' fatto ricorso, per quanto possibile, alle
disposizioni legislative e regolamentari stabilite per gli uffici di
stato civile in Italia ed a quelle sul notariato.
6. Per quanto concerne gli altri registri, il Ministero degli
affari esteri, d'intesa con gli altri Ministeri eventualmente
interessati, impartisce le disposizioni generali e quelle speciali,
tenuto conto delle diverse situazioni locali, per la loro tenuta, per
la loro riunione o suddivisione o per l'istituzione di altri, nonche'
per la loro eventuale sostituzione con schedari o altri idonei
sistemi di repertorio.
Art. 63
Raccolta delle firme delle autorita' locali
1. A fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare e'
istituita e mantenuta aggiornata, per quanto possibile, una raccolta
degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali
preposti al rilascio di atti e documenti.
2. Se la firma e' compresa nella raccolta, l'ufficio consolare
provvede direttamente alla sua legalizzazione; in caso contrario, fa
uso di altri opportuni mezzi di accertamento.
Titolo IV
Diritti consolari
Art. 64
Tariffa dei diritti consolari
1. I diritti consolari sono riscossi per gli atti elencati nella
tabella allegata, secondo gli importi tariffari in essa specificati.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ogni due anni
all'adeguamento degli importi tariffari.
3. Se intervengono provvedimenti vincolanti di organi dell'Unione
europea concernenti variazioni di importi tariffari, il Ministro
degli affari esteri provvede a darvi attuazione con propri decreti.
Art. 65
Valuta di riscossione
1. I diritti previsti dalla tariffa sono riscossi nella moneta
avente corso legale sul posto.
2. Se sussistono particolari ragioni, il Ministero degli affari
esteri puo' autorizzare con proprio decreto la riscossione dei
diritti in valuta diversa da quella locale.
Art. 66
Atti rilasciati gratuitamente
1. Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'ufficio
consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari per
il servizio dello Stato, nonche' quelli richiesti:
a) da cittadini indigenti;
b) da indigenti non cittadini, se gli atti stessi sono necessari
per procedure richieste da autorita' italiane;
c) da cittadini residenti all'estero, o da non cittadini, per
accertati motivi di studio, di previdenza ed assistenza sociale;
d) dal personale civile e militare dello Stato in servizio
all'estero, nonche' dai loro familiari a carico;
e) da eminenti personalita' estere e, eccezionalmente, nazionali, a
titolo di cortesia.
2. La gratuita' di cui al comma 1 non si applica ai diritti
d'urgenza previsti dalla tariffa.
Art. 67
Modifica o esenzione dei diritti stabiliti dalla tariffa
1. I diritti stabiliti in una o piu' voci della tariffa possono
essere modificati o soppressi per i non cittadini, a titolo di
reciprocita', con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro degli affari esteri puo', con proprio decreto,
disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti stabiliti nella
tariffa limitatamente a quelle voci che presentano un piu' diretto
interesse per i residenti all'estero e per i loro familiari.
3. Il Ministero degli affari esteri, se per motivi di convenienza
internazionale o nazionale ravvisa l'opportunita' di agevolare
l'ingresso di non cittadini in Italia, puo' disporre il rilascio di
atti consolari mediante pagamento di diritti inferiori a quelli
stabiliti nella tariffa od anche in esenzione dai diritti stessi.
4. L'ufficio consolare, su direttiva del Ministro degli affari
esteri, rilascia gratuitamente atti consolari a favore di operatori
economici italiani, dei Paesi membri dell'Unione europea o anche di
altri Paesi per fini di interesse nazionale.
Art. 68
Tasso di cambio consolare
1. Il tasso di cambio consolare tra l'euro e la valuta locale e'
fissato con decreto del capo della competente rappresentanza
diplomatica.
2. Il decreto e' emesso all'inizio del periodo di riferimento
previsto dalla normativa vigente in materia di rendicontazione delle
entrate consolari.
3. Esso e' valido anche per tutti gli uffici dipendenti.
Art. 69
Modalita' di fissazione del tasso di cambio consolare
1. Il decreto di cui all'articolo 68 stabilisce il rapporto di
cambio consolare sulla base della media dei cambi ufficiali del
periodo di riferimento previsto in materia di rendicontazione delle
entrate consolari. In caso di cambi plurimi o comunque, se la
situazione locale lo richiede, il Ministero degli affari esteri,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, impartisce
istruzioni circa i criteri di fissazione del tasso.
2. Nei casi di rapida svalutazione delle valute locali o di
fissazione di cambi ufficiali non corrispondenti al reale valore
internazionale delle valute stesse, nei quali l'applicazione del
rapporto di cambio secondo i criteri stabiliti al comma 1 si traduce
in diritti consolari eccessivamente elevati in rapporto al costo
della vita locale, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, puo' autorizzare il capo
della rappresentanza diplomatica ad adottare un diverso tasso di
cambio consolare.
3. Se durante il periodo di riferimento di cui al comma 1 si
verificano oscillazioni nel corso dei cambi, tali da determinare
variazioni nel tasso superiori al dieci per cento, il capo della
rappresentanza diplomatica emana un nuovo decreto di cambio
consolare.
4. Copia del decreto consolare e' affissa nella sede dell'ufficio
che deve applicarlo, unitamente alla tariffa.
Art. 70
Percezione dei diritti consolari
1. La percezione dei diritti consolari e' comprovata mediante
evidenze informatiche o, se cio' non e' possibile, mediante
apposizione ed annullamento sugli atti di speciali marche o
etichette.
2. Il Ministero degli affari esteri autorizza, in via eccezionale
ed in presenza di speciali ragioni, particolari modalita' di
percezione dei diritti stessi.
3. L'ufficio consolare puo' chiedere un'anticipazione dei diritti
dovuti.
4. L'ufficio consolare, in caso di dubbio circa l'assoggettabilita'
di un atto a percezione consolare, ovvero circa l'applicabilita' ad
esso di una od altra voce della tariffa, adotta provvisoriamente, in
attesa di istruzioni in merito da parte del Ministero degli affari
esteri, la soluzione piu' favorevole agli interessati.
5. Se non e' stato possibile provvedere in tutto o in parte alla
percezione dei diritti consolari, ai crediti relativi si provvede,
nei riguardi degli obbligati, in base alle norme generali sul
recupero dei crediti dello Stato.
Titolo V
Disposizioni generali e finali
Art. 71
Collaborazione con le autorita' locali
1. L'ufficio consolare presta ogni possibile collaborazione alle
autorita' locali cui e' affidata la cura di interessi che concernono
cittadini nonche', a condizione di reciprocita', a quelle che curano
interessi che concernono loro cittadini in Italia.
Art. 72
Corrispondenza degli uffici consolari
1. Gli uffici consolari corrispondono direttamente con le altre
amministrazioni nazionali, per quanto riguarda le materie di loro
competenza.
Art. 73
Inapplicabilita' di norme nazionali
1. Se, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto,
una norma nazionale non risulta applicabile, il capo dell'ufficio
consolare ne motiva l'inapplicabilita' e si conforma ai principi
risultanti dall'articolo 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge
in generale, tenuto conto delle finalita' dell'atto.
Art. 74
Poteri in circostanze eccezionali
1. In circostanze eccezionali il capo dell'ufficio consolare
adotta, su istruzione del Ministero degli affari esteri o di
iniziativa propria nei casi di emergenza, tutte le misure necessarie
per la difesa degli interessi nazionali e per la protezione di quelli
dei cittadini.
Art. 75
Ricorsi avverso i provvedimenti consolari
1. Se non e' diversamente stabilito dal presente decreto o da altre
disposizioni speciali, i provvedimenti amministrativi emanati
dall'ufficio consolare sono considerati definitivi.
2. Avverso i medesimi sono ammessi i mezzi di impugnazione
ordinariamente previsti dalla legislazione nazionale.
3. Gli interessati possono, in ogni caso, proporre al medesimo
ufficio consolare istanza di riesame finalizzata all'annullamento o
alla revoca del provvedimento in autotutela, ai sensi degli articoli
21-nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ufficio
e' tenuto a pronunciarsi sull'istanza stessa nei modi e termini
previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 76
Trasmissione di atti e documenti ad autorita' nazionali
1. L'ufficio consolare trasmette direttamente, salvo diverse
istruzioni del Ministero degli affari esteri, alle competenti
autorita' nazionali, atti di stato civile, atti notarili o copie dei
medesimi, nonche' qualunque altro atto o documento la cui
trasmissione e' richiesta dal codice civile, dalle leggi notarili,
dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea o da altre leggi
dello Stato.
2. Si applica in ogni caso l'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Art. 77
Rimessione ad altro ufficio consolare
1. Se l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che deve
provvedere a notificazioni, viene a conoscenza che l'interessato si
trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a
quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorita' delegante.
Art. 78
Esecuzione diretta delle notificazioni
1. Le notificazioni cui l'ufficio consolare provvede direttamente
sono eseguite mediante sistema di comunicazione idoneo alla conferma
dell'avvenuto invio.
Art. 79
Abrogazioni
1. Sono abrogati i seguenti testi normativi:
a) decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;
b) legge 2 maggio 1983, n. 185.
Art. 80
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le attribuzioni, le funzioni ed i compiti previsti dal presente
decreto devono essere svolti dalle amministrazioni interessate
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
ordinariamente disponibili a legislazione vigente.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi
e/o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 febbraio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato (Previsto dall'art. 64, comma 1)
TABELLA DEI DIRITTI CONSOLARI DA RISCUOTERSI
DAGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI (A) (1)
Parte di provvedimento in formato grafico
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
L'avviso di rettifica in G.U. 15/12/2011, n. 291 ha reso noto che
"Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata
Gazzetta Ufficiale, alla pagina 60, nella nota (26) della Tabella dei
diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e
consolari, dove e' scritto: "...si applica la tariffa di cui all'art.
61." leggasi : "...si applica la tariffa di cui all'art. 63."".
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