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i Certificati Multilingue , The multilingual extracts, extrasului multilingv de pe actul de stare civila


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Questa discussione ha avuto 14 risposte

#1 XCXC

XCXC

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Inviato 25 July 2008 - 23:12:13


Informaţii generale

http://starecivila.g...tras-multilingv




Extrasele multilingve de pe actele de stare civilă sunt eliberate în baza Convenţiei Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr. 16 „Privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă”, semnată la Viena, la 08 septembrie 1976 şi produc efecte juridice pe teritoriul următoarelor state: Germania, Belgia, Spania, Franţa, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Elveţia, Turcia, Slovenia, Croaţia, Macedonia, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Lituania, Polonia şi Muntenegru.



Cele importante beneficii pe care le oferă extrasele multilingve se referă la lipsa necesităţii de legalizare sau apostilare a extraselor multilingve. De asemenea, datorită includerii în formulare tipizate a frazelor invariabile în 12 limbi nu este necesară traducerea extrasului multilingv.



Extrasele multilingve sunt eliberate de pe actele de naştere, căsătorie şi deces.



General information

http://starecivila.g...tras-multilingv




Multilingual extracts from civil status records are issued in conformity with the ICCS Convention nr.16 on the issue of multilingual extracts from civil status records, signed in Vienna on September 8, 1976 and take effect in all Contracting States such as: Germany, Belgium, Spain, France, Italy, Luxembourg, Holland, Portugal, Switzerland, Turkey, Slovenia, Croatia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Lithuania, Poland and Montenegro.



The most important benefit that the multilingual extracts offer is that the extracts are accepted without legalization or equivalent formality in the territory of each of the States bound by this Convention. Also, because of the standard forms of the invariable sentences in 12 languages there is no need to translate the extracts.



Multilingual extracts are issued from civil status records concerning birth, marriage and death.




The forms of multilingual extracts

Name: Multilingual extract from civil status records concerning birth

1.jpg

2.jpg


Name: Multilingual extract from civil status records concerning marriage

3.jpg

4.jpg


Name: Multilingual extract from civil status records concerning death

5.jpg

6.jpg



.


#2 Amedeo

Amedeo

    MI

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Inviato 11 June 2009 - 20:29:59


Allora diciamola tutta!!!

.
L. 21 dicembre 1978, n. 870 (1).
Approvazione ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna l'8 settembre 1976 (2).

1. È approvata la convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna l'8 settembre 1976.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13 della convenzione stessa.


TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile Gli Stati firmatari della presente Convenzione, desiderosi di migliorare le norme relative al rilascio di
estratti plurilingue di alcuni atti di stato civile, soprattutto se destinati ad esser utilizzati all'estero, hanno convenuto le seguenti disposizioni.


Articolo 1

Gli estratti degli atti di stato civile attestanti la nascita, il matrimonio o la morte, nel caso in cui una parte interessata lo domandi o nel caso in cui il loro impiego richiede una traduzione, sono redatti in conformità ai formulari A, B e C annessi alla presente Convenzione. In ogni Stato contraente, tali estratti sono rilasciati solo alle persone che abbiano titolo per ottenere le copie integrali.


Articolo 2

Gli estratti sono formati sulla base delle indicazioni dell'atto originale e delle relative annotazioni agli atti.


Articolo 3
Ogni Stato contraente ha la facoltà di completare i formulari annessi alla presente Convenzione con delle caselle o dei simboli concernenti altre indicazioni o annotazioni dell'atto, a condizione che la formulazione sia stata precedentemente approvata dall'Assemblea Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile. Ogni Stato contraente ha comunque la facoltà di aggiungere una casella
destinata a contenere un numero di identificazione.


Articolo 4

Tutte le iscrizioni da apportare sui formulari sono scritte in caratteri latini tipografici; possono anche essere scritte nei caratteri della lingua che è stata utilizzata per la redazione dell'atto a cui si riferiscono.


Articolo 5

Le date sono scritte in cifre arabe indicanti successivamente sotto i simboli Jo,
Mo e An, il giorno, il mese e l'anno. Il giorno e il mese sono indicati con due cifre, l'anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese ed i nove primi mesi dell'anno sono indicati a cifre che vanno da 01 a 09. Il nome di ogni località menzionata in un estratto è seguito dal nome dello Stato in cui tale località è situata ogni volta che questo Stato non sia quello in cui l'estratto è rilasciato. Il numero di identificazione è preceduto dal nome dello Stato che l'ha attribuito.
Per indicare il sesso sono utilizzati esclusivamente i seguenti simboli: M = maschile, F = femminile.  Per indicare il matrimonio, la separazione legale, il divorzio, l'annullamento del matrimonio, il decesso del titolare dell'atto di nascita come anche il decesso del marito o della moglie, sono utilizzati esclusivamente i seguenti simboli: Mar = matrimonio; Sc = separazione legale; Div = divorzio; A =
annullamento; D = decesso; Dm = decesso del marito; Df = decesso della
moglie. Questi simboli sono seguiti dalla data e dal luogo dell'evento. Il simbolo «Mar» è anche seguito dal cognome e dal nome del congiunto.



Articolo 6

Le formule invariabili sulla pagina frontale di ogni estratto esclusi i simboli previsti dall'articolo 5 per ciò che concerne le date, sono scritte in almeno due lingue, di cui la lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato in cui l'estratto è rilasciato e la lingua francese. Il significato dei simboli deve esservi indicato almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati che, al momento della firma della presente Convenzione, sono membri della Commissione Internazionale di Stato Civile o sono legati dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 relativa al rilascio di alcuni estratti di atti di stato civile destinati all'estero, nonché in lingua inglese. A tergo di ogni estratto devono figurare:
- un riferimento alla Convenzione, nelle lingue indicate nel secondo capoverso del presente articolo,
- la traduzione invariabile nelle lingue indicate nel secondo capoverso del presente articolo, sempre che tali lingue non siano utilizzate nella pagina frontale,
- un riassunto degli articoli 3, 4, 5 e 7 della Convenzione, almeno nella lingua dell'autorità che rilascia l'estratto.
Ogni Stato che aderisce alla presente Convenzione comunica al Consiglio Federale Svizzero, al momento del deposito dell'atto di adesione, la traduzione delle formule invariabili e del significato dei simboli nella o nelle proprie lingue ufficiali. Tale traduzione è trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero agli Stati
contraenti e al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile. Ogni Stato contraente avrà la facoltà di aggiungere detta traduzione agli
estratti che sono rilasciati dalle proprie autorità.


Articolo 7

Se la formulazione dell'atto non permette di riempire una casella o parti di una casella dell'estratto, tale casella o parte di casella è annullata mediante tratti.


Articolo 8
Gli estratti portano la data del loro rilascio e sono muniti della firma e del timbro dell'autorità che li ha rilasciati. Essi hanno lo stesso valore degli estratti rilasciati in conformità alle norme di diritto interno in vigore nello Stato che li ha emanati.
Gli estratti sono accertati nel territorio di ciascuno degli Stati legati dalla presente Convenzione senza legalizzazione o formalità equivalente.


Articolo 9

Con riserva degli accordi internazionali relativi al rilascio gratuito delle copie conformi o degli estratti di atti di stato civile, gli estratti rilasciati in conformità alla presente Convenzione non possono dare luogo alla esazione di diritti superiori a quelli degli estratti formati ai sensi della legislazione interna in vigore nello Stato che li ha emanati.


Articolo 10

La presente Convenzione non ostacola l'ottenimento delle copie integrali degli atti di stato civile fornite ai sensi delle norme del diritto interno del paese in cui tali atti sono stati redatti o trascritti.


Articolo 11

Ogni Stato contraente, dal momento della firma della notifica prevista dall'articolo 12 o dell'adesione, potrà dichiarare che si riserva la facoltà di non applicare la presente Convenzione agli estratti degli atti di nascita relativi ai figli adottivi.


Articolo 12

Gli Stati contraente notificheranno al Consiglio Federale Svizzero l'adempimento delle procedure richieste dalla loro Costituzione per l'applicazione della presente Convenzione sul loro territorio. Il Consiglio Federale Svizzero informerà gli Stati Contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile di tutte le notifiche ai sensi del capoverso precedente.



Articolo 13

La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dal trentesimo giorno dalla data del deposito della quinta notifica e da quel momento avrà efficacia tra i cinque Stati che hanno adempito detta formalità.  Per ogni Stato contraente, che adempirà successivamente la formalità prevista all'articolo precedente, la presente Convenzione avrà efficacia a partire dal trentesimo giorno dalla data di deposito della sua notifica. Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Governo depositario che trasmetterà il testo al Segretario delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.


Articolo 14

La Convenzione relativa al rilascio di alcuni estratti di atti di stato civile destinati all'estero, firmata a Parigi il 27 settembre 1956, cessa di essere applicabile per gli Stati tra i quali la presente Convenzione è entrata in vigore.


Articolo 15

La riserva contemplata all'articolo 11 potrà in qualsiasi momento essere totalmente o parzialmente ritirata. Il ritiro sarà notificato al Consiglio Federale Svizzero. Il Consiglio Federale Svizzero informerà gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile di ogni notifica ai sensi del capoverso precedente.


Articolo 16

La presente Convenzione si applica di pieno diritto su tutto il territorio metropolitano di ogni Stato contraente. Ogni Stato potrà, al momento della firma, della notifica, dell'adesione o in seguito, dichiarare mediante una notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero che le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili a uno o a più dei suoi territori extra-metropolitani, degli Stati o dei territori di cui esso assume la responsabilità internazionale.
Il Consiglio Federale Svizzero informerà di quest'ultima notifica tutti gli Stati
contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile.
Le disposizioni della presente Convenzione diventeranno applicabili nel o nei territori indicati nella notifica il sessantesimo giorno a partire dalla data in cui il Consiglio Federale Svizzero avrà ricevuto detta notifica.
Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione in conformità alle disposizioni del
capoverso 2 del presente articolo, potrà, in seguito, dichiarare in qualsiasi momento, mediante una notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero, che la presente Convenzione cesserà di essere applicabile in uno o in più Stati o
territori indicati nella dichiarazione.
Il Consiglio Federale Svizzero informerà della nuova notifica tutti gli Stati
contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile.
La Convenzione cesserà di essere applicabile sul territorio indicato il sessantesimo giorno a partire dalla data in cui il Consiglio Federale Svizzero avrà ricevuto detta notifica.


Articolo 17

Ogni Stato potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore. L'atto di adesione sarà depositato presso il Consiglio Federale Svizzero. Quest'ultimo informerà tutti gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile di tutti i depositi degli atti di adesione. La Convenzione entrerà in vigore, per lo Stato aderente, il trentesimo giorno dalla data di deposito dell'atto di adesione.


Articolo 18

La presente Convenzione resterà in vigore senza limiti di tempo. Ogni Stato contraente avrà comunque la facoltà di denunciarla in qualsiasi momento a mezzo di una notifica scritta indirizzata al Consiglio Federale Svizzero il quale ne informerà gli altri Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile. Questa facoltà di denuncia non potrà essere esercitata da uno Stato prima della scadenza del termine di un anno a partire dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti.
La denuncia produrrà effetto a partire da un termine di sei mesi dopo la data in cui il Consiglio Federale Svizzero avrà ricevuto la notifica prevista nel primo capoverso del presente articolo.


IN FEDE DI CHÈ i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a ciò,
hanno firmato la presente Convenzione.


FATTO A Vienna, l'8 settembre 1976, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio Federale Svizzero e di cui una copia conforme autenticata sarà consegnata tramite via diplomatica ad ogni Stato Contraente ed al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile.

Per l'Austria: SCHWIND
Per il Belgio: R. HUYBRECHT
Per la Francia: GUY DELTEL
Per la Grecia: G. KARAMANOS
Per l'Italia: S. CATTANI
Per la Jugoslavia: DRAGUTIN TODORIC
Per il Lussemburgo: HENRI DELVAUX
Per i Paesi Bassi:
Per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, i termini «territorio metropolitano» e «territori extra-metropolitani», usati nel testo della Convenzione, significano, vista la uniformità che esiste dal punto di vista del diritto pubblico tra i Paesi Bassi e le Antille olandesi, «territorio europeo» e «territori non europei». J. VAN RIJN VAN ALKEMADE
Per il Portogallo: JOAO DE DEUS PINHEIRO FARINHA
Per la Repubblica federale di Germania:

Per la Spagna: DIEGO ESPIN CANOVAS
Per la Svizzera:
La Confederazione Svizzera dichiara, ai sensi dell'articolo 11, che si riserva la
facoltà di non applicare la presente Convenzione agli estratti di atti di nascita relativi ai minori adottati di cui sussista la filiazione d'origine. ERNST GOTZ
Per la Turchia: A. TALUY


(Seguono i formulari)



(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 10 gennaio 1979, n. 9.
(2) Della presente convenzione si riporta soltanto il testo della traduzione non
ufficiale.


... segue ...



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#3 Amedeo

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Inviato 11 June 2009 - 20:34:46


... e non finisce!!!



dal 15 maggio 2008 è entrato in vigore l'accordo di adesione della Moldavia alla convenzione di Vienna del 8/9/1976 sul rilascio di estratti plurilingue di stato civile.

Gli stati aderenti alla convenzione ad oggi sono i seguenti:

Convention n° 16
relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil
signée à Vienne le 8 Septembre 1976
ALLEMAGNE
AUTRICHE NB
BELGIQUE
ESPAGNE (1974)
FRANCE
GRÈCE
ITALIE
LUXEMBOURG
PAYS-BAS
PORTUGAL
SUISSE
TURQUIE
+ ALLEMAGNE
AUTRICHE
BELGIQUE
ESPAGNE
FRANCE
GRÈCE
ITALIE
LUXEMBOURG
PAYS-BAS
PORTUGAL
SUISSE
TURQUIE
+ SLOVENIE
+ CROATIE
* Ex-Rép.Youg. de MACEDOINE
* BOSNIE-HERZEGOVINE
* SERBIE
+ POLOGNE
* MONTENE.GRO
+ MOLDAVIE


+ adhésion ultérieure
* déclaration de succession


Il tutto da stampare, leggere, imparare a memoria e tenere sul comodino come il Vangelo di Matteo!!!



In caso di uso, agitare per bene e poi sbattere sulla faccia di eventuali burocrati imbecilli.



Un saluto a tutti,



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#4 Amedeo

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Inviato 11 June 2009 - 20:58:03


Vedere anche cosa è accaduto alla pag. 2 di questo topic:



CITTADINANZA ITALIANA DOPO MATRIMONIO

http://ambasada.it/i...?showtopic=9280



Un saluto,



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#5 minupepita

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Inviato 12 June 2009 - 11:57:03


A qualcuno è andato ancora peggio di me.... in un comune che non volevano accetare il certifficato e questa persona si lo è fatto dire per scritto :



VIENNA 08.09.1976
Parti Contraenti:
FIRME: GRECIA08.09.1976. RATIFICHE: AUSTRIA12.03.1981;
BELGIO 02.06.1997; FRANCIA16.12.1986; LUSSEMBURGO
28.04.1978; OLANDA 25.03.1987; PORTOGALLO30.06.1983;
SPAGNA 25.03.1980; SVIZZERA19.03.1990; TURCHIA31.05.1985.
ADESIONI: CROAZIA 22.09.1993; GERMANIA 18.06.1997; MOLDOVA 15.05.2008; POLONIA 02.10.2003; SLOVENIA 01.12.1992. SUCCESSIONI: BOSNIA-ERZEGOVINA 11.10.1995;MACEDONIA 15.04.1994; MONTENEGRO 26.03.2007; SERBIA
16.10.2001. SVIZZERARIS ART. 11
EGR. SIG. XY
DALL'ELENCO SOPRA RIPRODOTTO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI VIENNA NON COMPARE AD OGGI LA MOLDAVIA. I CERTIFICATI PROVENIENTI DAL SUO PAESE RICHIEDONO ANCORA PER DIMOSTRARNE L'AUTENTICITA' CHE VI SIA APPOSITA"APOSTILLE"

DITINTI SALUTI



Vi rendete conto? Per l'impegato di quel ufficio, la Moldova e Moldavia non sono lo stesso paese :24: , roba da matti


#6 minupepita

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Inviato 12 June 2009 - 13:17:27


Dimenticavo: durante la telefonata che abbiamo fatto nel pomeriggio, l'impiegata si è arrampicata sugli specchi con la seguente teoria: "se l'estratto dell'atto di nascita è stato redatto in Moldova, serve l'apostille, mentre non servirebbe se fosse rilasciato dal Consolato Moldavo presente in Italia."

Ma il citato Consolato li rilascia? Non mi sembra.

Infatti alla nostra osservazione che è il tipico caso del cane che si morde la coda, l'impiegata ha confermato.....


#7 XCXC

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Inviato 12 June 2009 - 14:05:52


Visualizza messaggiominupepita, su 12-Jun-2009 14:17, dice:

Dimenticavo: durante la telefonata che abbiamo fatto nel pomeriggio, l'impiegata si è arrampicata sugli specchi con la seguente teoria: "se l'estratto dell'atto di nascita è stato redatto in Moldova, serve l'apostille, mentre non servirebbe se fosse rilasciato dal Consolato Moldavo presente in Italia."

Ma il citato Consolato li rilascia? Non mi sembra.

Infatti alla nostra osservazione che è il tipico caso del cane che si morde la coda, l'impiegata ha confermato.....


con certa gente e' inutile parlare: File allegato  esposto_procura_repubblica.doc   21K   428 Download



.


#8 minupepita

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Inviato 28 November 2009 - 23:46:54


Ragazzi... questo certificato di nascita su modello multilingue esiste ancora???? Va apostilato???? Perche c'è un pò di confusione....
grazie mille....


#9 rodi

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Inviato 29 November 2009 - 00:42:28


Visualizza messaggiominupepita, su 29-Nov-2009 00:46, dice:

Ragazzi... questo certificato di nascita su modello multilingue esiste ancora???? Va apostilato???? Perche c'è un pò di confusione....
grazie mille....
http://www.mtic.gov....ranscriere_osc/

http://www.mtic.gov.md/online_gugs_md/



Nel momento in cui tutto era buio, tu sei arrivato ad illuminare il mio mondo con un sorriso, una mano tesa che non mi ha lasciato nemmeno quando stavo per sprofondare nelle ingiustizie della vita. Grazie di esserci.

                                                                  A mio marito e mia figlia....

#10 Amedeo

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Inviato 29 November 2009 - 10:11:37


Visualizza messaggiominupepita, su 28-Nov-2009 23:46, dice:

Ragazzi... questo certificato di nascita su modello multilingue esiste ancora???? Va apostilato???? Perche c'è un pò di confusione....
grazie mille....




Certo che esiste ancora!!!   Cosa ti fa credere che non sia più in vigore???



Dietro il certificato è chiaramente scritta la convenzione in base alla quale è stata rilasciato e non va assolutamente apostillato (lo è già).



Un saluto,



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Ambasciata di Roma
   Consolato di Milano  Consolato di Padova





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