Moldova-mms.com | News dal Regina Pacis | Seborganelmondo |
|
|


Tassate le attività all'estero. Misura dell'1 per mille nel 2011 e 2012 e dell'1,5 per mille dal 2013
Started By
XCXC
, 17 Dec 2011 - 19:38:40
Nessuna risposta in questa discussione
#1
Inviato 17 December 2011 - 19:38:40
Tassate le attività all'estero. Misura dell'1 per mille nel 2011 e 2012 e dell'1,5 per mille dal 2013
di Dario Deotto
Anche per le attività finanziarie detenute all'estero viene prevista - come per gli immobili oltre confine - una nuova imposta. Il Governo ha previsto, infatti, che «a decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato».
La norma colpisce, quindi, soltanto le persone fisiche residenti in Italia che possiedono attività finanziarie all'estero e non le società e gli enti collettivi in genere (bisognerà capire se l'imposta colpirà anche situazioni in cui le attività vengono detenute per il tramite di società o fiduciarie interposte). L'emendamento stabilisce che l'imposta, di cui non viene espressamente specificata la 'natura', è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione. L'imposta ha comunque una matrice evidentemente patrimoniale, per la quale qualche considerazione di legittimità, considerando anche l'ambito di applicazione, andrà necessariamente fatta.
L'imposta viene stabilita nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal periodo d'imposta 2013. L'imposta viene calcolata sul valore di mercato, che dovrà essere determinato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche - precisa la nuova norma - «utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso».
Dal totale dell'imposta può essere dedotto, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Questa previsione conferma indirettamente che la nuova imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero è di tipo patrimoniale.
Il problema sarà ulteriormente quello di capire, specialmente per alcuni Stati esteri, quando per questi ultimi si può parlare di imposizione patrimoniale che colpisce tali attività, in modo che l'importo assoggettato ad imposizione in tale Stato venga defalcato dall'imposta patrimoniale dovuta in Italia.
L'emendamento del Governo prevede che per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso si applichino le stesse disposizioni che sono previste in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche. Con degli specifici provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate, verranno stabilite le disposizioni attuative. Tuttavia, il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato entro il termine di versamento a saldo dell'Irpef.
In sostanza, il primo versamento della nuova imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero dovrà essere eseguito entro il versamento a saldo delle imposte dovute con Unico 2012, entrando in vigore la nuova disposizione già con riferimento alle attività detenute all'estero dal 2011.
Per attività finanziarie si devono intendere, ad esempio, le azioni e gli strumenti finanziari assimilati, quotati e non, le quote di società in genere ancorché non rappresentate da titoli, i titoli obbligazionari, i certificati di massa, le polizze assicurative produttive di redditi finanziari.
Va rilevato che la norma colpisce le attività finanziarie in genere detenute all'estero da persone fisiche, senza specificare che si tratti anche di attività finanziarie 'estere'. In sostanza, all'estero potrebbero essere detenute anche attività finanziarie emesse da soggetti residenti in Italia.
La norma sembrerebbe colpire anche tale ipotesi.
Verranno assoggettate alla nuova imposta patrimoniale anche quelle attività finanziarie semplicemente 'regolarizzate' con lo scudo fiscale e ancora detenute all'estero e, quindi, non fatte oggetto di rimpatrio.
.
Leggono questa discussione 3 utenti
0 utenti, 3 ospiti, 0 utenti anonimi
|
|