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Tassate le attività all'estero. Misura dell'1 per mille nel 2011 e 2012 e dell'1,5 per mille dal 2013


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Inviato 17 December 2011 - 19:38:40


Tassate le attività all'estero. Misura dell'1 per mille nel 2011 e 2012 e dell'1,5 per mille dal 2013

di Dario Deotto

Anche per le attività finanziarie detenute all'estero viene prevista -   come per gli immobili oltre confine - una nuova imposta. Il Governo ha   previsto, infatti, che «a decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul   valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone   fisiche residenti nel territorio dello Stato».
  

  La norma colpisce, quindi, soltanto le persone fisiche residenti in   Italia che possiedono attività finanziarie all'estero e non le società e   gli enti collettivi in genere (bisognerà capire se l'imposta colpirà   anche situazioni in cui le attività vengono detenute per il tramite di   società o fiduciarie interposte). L'emendamento stabilisce che   l'imposta, di cui non viene espressamente specificata la 'natura', è   dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.   L'imposta ha comunque una matrice evidentemente patrimoniale, per la   quale qualche considerazione di legittimità, considerando anche l'ambito   di applicazione, andrà necessariamente fatta.
  

                             L'imposta viene stabilita nella misura dell'1 per mille annuo per il   2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal periodo d'imposta   2013. L'imposta viene calcolata sul valore di mercato, che dovrà essere   determinato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono   detenute le attività finanziarie, anche - precisa la nuova norma -   «utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento   per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di   rimborso».
  

  Dal totale dell'imposta può essere dedotto, fino a concorrenza del   suo ammontare, un credito d'imposta pari all'eventuale imposta   patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività   finanziarie. Questa previsione conferma indirettamente che la nuova   imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero è di tipo   patrimoniale.
Il problema sarà ulteriormente quello di capire,   specialmente per alcuni Stati esteri, quando per questi ultimi si può   parlare di imposizione patrimoniale che colpisce tali attività, in modo   che l'importo assoggettato ad imposizione in tale Stato venga defalcato   dall'imposta patrimoniale dovuta in Italia.
  

  L'emendamento del Governo prevede che per il versamento, la   liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e   il contenzioso si applichino le stesse disposizioni che sono previste in   materia di imposta sul reddito delle persone fisiche. Con degli   specifici provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate,   verranno stabilite le disposizioni attuative. Tuttavia, il versamento   dell'imposta dovrà essere effettuato entro il termine di versamento a   saldo dell'Irpef.
  

  In sostanza, il primo versamento della nuova imposta sulle attività   finanziarie detenute all'estero dovrà essere eseguito entro il   versamento a saldo delle imposte dovute con Unico 2012, entrando in   vigore la nuova disposizione già con riferimento alle attività detenute   all'estero dal 2011.
Per attività finanziarie si devono intendere, ad   esempio, le azioni e gli strumenti finanziari assimilati, quotati e   non, le quote di società in genere ancorché non rappresentate da titoli,   i titoli obbligazionari, i certificati di massa, le polizze   assicurative produttive di redditi finanziari.
Va rilevato che la   norma colpisce le attività finanziarie in genere detenute all'estero da   persone fisiche, senza specificare che si tratti anche di attività   finanziarie 'estere'. In sostanza, all'estero potrebbero essere detenute   anche attività finanziarie emesse da soggetti residenti in Italia.

  La norma sembrerebbe colpire anche tale ipotesi.
Verranno   assoggettate alla nuova imposta patrimoniale anche quelle attività   finanziarie semplicemente 'regolarizzate' con lo scudo fiscale e ancora   detenute all'estero e, quindi, non fatte oggetto di rimpatrio.



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