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Decreto-legge, procedura di espulsione per gli extracomunitari clandestini (e comunitari)


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Inviato 24 June 2011 - 22:58:43


Decreto-legge, procedura di espulsione per gli extracomunitari clandestini

Il Consiglio dei Ministri  del 16 giugno 2011, su proposta del  Presidente  del Consiglio, Berlusconi, e del Ministro dell’interno,  Maroni ha approvato un  decreto-legge per corrispondere all’invito  formulato all’Italia dalle  Istituzioni europee a rendere più completa  la normativa di recepimento della  direttiva 2004/38 in materia di  diritto per i cittadini dell’Unione e dei loro  familiari di circolare e  di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;  il  decreto-legge recepisce anche la direttiva 2008/115 in materia di  rimpatrio di  cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

                       Questi i punti di maggiore spicco:  
                         1.         E’ ripristinata la procedura di  espulsione coattiva  immediata per tutti gli extracomunitari clandestini  qualora:

                      
  • pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello  Stato;
  • a rischio di fuga;
  • espulsi con provvedimento dell’autorità giudiziaria;
  • violino le misure di garanzia imposte dal Questore;
  • violino il termine per la partenza volontaria.
                       2.         Viene introdotto l’allontanamento  coattivo (espulsione) anche  dei cittadini comunitari per motivi di  ordine pubblico se permangono sul  territorio nazionale in violazione  della direttiva 38/2004 sulla libera  circolazione dei comunitari.

                       3.         E’ prolungato il periodo di  permanenza nei Centri di  identificazione ed espulsione fino a 18 mesi,  in linea con le disposizioni  della direttiva.

                       4.         Per evitare il rischio di fuga dello  straniero, sono  previste misure di garanzia idonee, la cui violazione è  punita con la multa da 3.000 a 18.000 euro.

                       5.         Vengono rimodulate le fattispecie  dei reati di violazione e  reiterata violazione dell’ordine del Questore  di lasciare il territorio con la  previsione della sanzione pecuniaria e  con la possibilità per il giudice di  pace di sostituire la condanna  con l’espulsione.

                       6.         E’ attribuita al giudice di pace la  competenza anche sui  reati di violazione e reiterata violazione  dell’ordine del Questore di lasciare  il territorio e sui reati di  violazione delle misure di garanzia per evitare il  pericolo di fuga e  delle misure alternative al trattenimento imposte dal  Questore.

                       7.         Sono previste misure alternative al  trattenimento nel  Cie  per lo straniero irregolare che non  sia  pericoloso, quali la consegna del passaporto o altro documento   equipollente, l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione presso  gli  uffici della Forza pubblica. La violazione delle misure viene  punita con la  multa da 3.000 a  18.000 euro.

                       8.         E’ prevista la concessione di un  termine per il rimpatrio  volontario, anche assistito, dello straniero  irregolare che non rientri nelle  condizioni previste al punto 1.

                       9.         Sono infine introdotte ulteriori misure di adeguamento della  normativa nazionale alle direttive 38/2004 e 115/2008;

  

Fonte: Consiglio dei Ministri




http://www.governo.i...2011/index.html



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