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La Costituzione della Moldova


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#1 moldaviamonamour

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Inviato 16 October 2006 - 11:46:21


La Costituzione della Repubblica di Moldova  
del 29 luglio 1994

di Marco Cossutta

Professore associato di filosofia del diritto

preso l’Università di Studi di Trieste

La nuova Costituzione della Repubblica di Moldova (Repubblica Moldova) è stata approvata dal Parlamento, i cui membri si auto proclamano nei «rappresentanti plenipotenziari del popolo della Repubblica», il 29 luglio 1994. E’ entrata in vigore il 27 agosto dello stess  so anno. In tale data si considera completamente abrogata la Costituzione della repubblica Socialista Sovietica di Moldavia promulgata il 15 aprile 1978 e successivamente in ampio modo revisionata (così ai sensi dell’art. 1, comma 2 delle Disposizioni finali e transitorie contenute nell’attuale Costituzione). La Repubblica di Moldova, ex repubblica federata dell’URSS, si è dichiarata indipendente il 27 agosto del 1991, in concomitanza con il dissolvimento dello stato sovietico.

La costituzione attualmente in vigore si compone di 143 articoli e 7 disposizioni transitorie ed è suddivisa in sette Titoli (il settimo è composto, per l’appunto, dalle disposizioni transitorie). Il Titolo primo racchiude i cosiddetti Principi generali. In questi si affermano l’unitarietà e l’indivisibilità della Repubblica, espressamente definita come «stato di diritto» protesa al libero sviluppo della persona umana. (art. 1, comma 2), nonché la sua neutralità permanente (art. 11, comma 1). Appare interessante notare come all’art. 4 si affermi che le disposizioni costituzionali in materia di diritti e libertà dell’uomo vadano interpretate ed applicate in concordanza con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo (così al comma 1), ed in caso di discordanza fra il diritto interno e la regolamentazione internazionale debba prevalere quest’ultima (così al comma 2 del richiamato articolo).

Nelle disposizioni dei Principi generali più volte viene rimarcato il pluralismo politico, quale valore supremo, così all’art. 1, comma 2 ed all’art. 5, il cui comma 2, il cui recita «nessuna ideologia potrà essere istituita ad ideologia ufficiale dello stato». Vi è altresì un richiamo alla separazione dei poteri all’art. 6.

Fra le Disposizioni generali del Titolo secondo Diritti, libertà e doveri fondamentali si annoverano, oltre all’enunciazione dell’uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di razza, nazionalità, origine etnica, lingua, religione, sesso, appartenenza politica ed origine sociale (art. 16), ed alle norme che regolano la cittadinanza ed il trattamento dei cittadini stranieri (artt. 17, 18 e 199, norme inerenti alla irretroattività delle leggi penali (art. 22) ed alla presunzione d’innocenza dell’imputato (art. 21). Le enunciazioni raccolte nei Diritti e le libertà fondamentali, oggetto del Capitolo secondo del Titolo primo, ricalcano di fatto le Costituzioni di stampo liberal-democratico; queste spaziano dalla libertà di coscienza, alla segretezza della corrispondenza, all’inviolabilità del domicilio, alla libertà di opinione e di informazione nonché di libera circolazione. Accanto alle cosiddette libertà negative, comprendenti pure garanzie di fronte alle autorità di sicurezza pubblica (vedi art. 25), si collocano i diritti sociali. Fra questi si possono richiamare il diritto alla istruzione ex art. 35, in cui si dispone che l’istruzione pubblica sia gratuita per i cittadini meno abbienti e supportata dallo stato, in base al merito; il diritto all’assistenza medica pubblica anch’esso gratuito (art. 36); l’art. 47 dispone il diritto alla assistenza ed alla protezione sociale. Un apposito articolo, precisamente il 51, dispone una speciale protezione per le persone handiccapate ed il divieto di trattamento sanitario forzato. Viene altresì costituzionalizzato il diritto al lavoro nonché ad un equo trattamento salariale accompagnato a delle condizioni di lavoro sicure ed igieniche (art. 43). Interessante notare come lo stesso articolo disponga al primo comma la libertà di scegliere la propria occupazione lavorativa e come l’art. 44 vieti il lavoro forzato. Si riconosce altresì il diritto di sciopero per motivi economici, sociali e salariali; tale diritto verrà regolato da leggi ordinarie. Rango costituzionale è offerto alla protezione della famiglia, degli orfani e della maternità (artt. 48, 49 e 50). Accanto al diritto di sciopero, di cui si è già fatta menzione, l’art. 41 dispone che «i cittadini si possono liberamente associare in partiti ed in altre organizzazioni socio-politiche». Con riferimento all’art. 5, comma 2, il comma 2 del detto articolo, dispone: «i partiti e le altre organizzazioni socio-politiche sono eguali di fronte alla legge». L’articolo stesso si richiama nuovamente al pluralismo politico, principio fondante dello stato di diritto della Repubblica di Moldova. La stessa organizzazione sindacale è riconosciuta libera.

Nel capitolo terzo del Titolo secondo sono racchiusi i doveri a cui sono soggetti i cittadini della Repubblica, primi fra tutti la difesa e lo sviluppo della patria (artt. 57 e 56), ai quali si somma il dovere di contribuire finanziariamente attraverso l’imposizione tributaria (art. 58).

Appare interessante soffermarsi sui procedimenti di revisione costituzionale, dai quali si evince come il Legislatore abbia optato per una cosiddetta costituzione rigida. Anzitutto all’art. 142 vengono posti dei limiti alle materie suscettibili di modifiche. In particolare le disposizioni inerenti la sovranità, all’indipendenza ed alla unitarietà dello stato, come la neutralità permanente, sancita dall’art. 11, comma 1, possono venire modificate soltanto attraverso il referendum popolare con il voto della maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali. Non sono soggette a revisione le disposizioni in materia di libertà fondamentali dei cittadini e le loro disposizioni accessorie. Il legislatore costituzionale dispone altresì il divieto di revisione in caso di stato di emergenza, d’assedio e di guerra; quest’ultime possono venire dichiarate dal Parlamento, ex art. 66, punto m. L’iniziativa di revisione può essere di 200.000 elettori attivi, di un terzo del Parlamento, del Presidente della Repubblica e del governo. La Corte Costituzionale sovrintende all’iter di revisione; entro sei mesi dalla data di presentazione della iniziativa di revisione il Parlamento, fatto salvo quanto disposto dall’art. 142, comma 1, deve deliberare. E’ prevista, ai sensi dell’art. 143, la maggioranza dei due terzi.

Esaminiamo i cosiddetti organi dello Stato. Il capo dello stato, suo rappresentante, «garante della sovranità, dell’indipendenza nazionale e dell’integrità territoriale del paese» è il Presidente della Repubblica (art. 77). Questi viene eletto direttamente dal popolo con suffragio universale; l’art. 78 prevede l’elezione con il doppio turno, introducendo il ballottaggio qualora nessun candidato abbia raggiunto al primo turno la maggioranza. E’ previsto il limite di due mandati. Ai sensi dell’art. 80 il Presidente dura in carica per 4 anni e il suo mandato può venire prolungato dal Parlamento con legge organica in caso di guerra o catastrofe. La sua elezione viene convalidata dalla Corte Costituzionale (art. 79). Sentita la maggioranza parlamentare, il Presidente nomina un candidato alla carica di Primo Ministro, che per entrare in carica dovrà ottenere la fiducia del Parlamento (artt. 82, 1 e 98). Revoca il mandato in caso di crisi. Al Presidente è offerta altresì la potestà di partecipare e presiedere alle sedute del Governo (art. 83, 1) In caso di impossibilità di formare un Governo, il Presidente, sentiti i gruppi parlamentari, può sciogliere il Parlamento; tale potestà non gli è accordata negli ultimi sei mesi del mandato ed in caso di stato di urgenza, di assedio e di guerra (art. 85). Stipula relazioni diplomatiche ed accordi internazionali, che comunque devono venire ratificati dal Parlamento (art. 86). Fra le altre attribuzioni contenute nell’art. 88 spicca il potere, conferitogli al punto i, di «sospendere gli atti del Governo che contravvengono la legislazione fino a che la Corte Costituzionale adotti una decisione definitiva». Così formulata la disposizione, sia pur non ponendo un problema di conflitto tra organi, lascia spazio, per un verso, all’idea di una sorta di controllo di legittimità diffuso e preventivo sugli atti del Governo (mentre per quanto riguarda gli atti adottati dal Parlamento ed in particolare sulla promulgazione delle leggi ex art. 93, egli potrà soltanto rinviarle al Parlamento stesso per una riesanima e qualora venissero riapprovate dovrà promulgarle), per altro, ad una fattiva presenza del Presidente nella attività di Governo, non limitata al mero presiederlo. Tale ipotesi parrebbe confermata dal dovere di informazione del Primo Ministro al Presidente della Repubblica su questioni di non ordinaria amministrazione (così ai sensi degli artt. 101, comma1 e 83, comma 2). Questa attribuzione di poteri, che la vita costituzionale del paese dovrà verificare nel loro articolarsi, è del resto in sintonia con l’investitura popolare, ovvero l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Suscita qualche perplessità la disposizione contenuta al punto h dell’art. 88 secondo la quale al Presidente è attribuito il potere formale di conferire grado superiore ai «lavoratori della Procura, ai giudici ed ad altri funzionari pubblici, secondo le condizioni [che verranno] stabilite dalla legge». Tale disposizione potrebbe trovare degli ostacoli nelle affermazioni dell’art 116, che indica l’autorità giudiziaria come indipendente (ciò in sintonia con le enunciazioni di principio sulla separazione dei tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario contenute nell’art. 6, ove si menziona la necessità di collaborazione fra questi tre poteri nell’esercizio delle loro prerogative); ciò non di meno, i giudici sono nominati in funzione del Presidente della Repubblica su indicazione del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 116, comma 2), al quale, ai sensi dell’art. 123, spetterebbe la regolamentazione dell’attività giudiziaria, le nomine, i trasferimenti, le promozioni e le misure disciplinari nei confronti dei membri della magistratura.

Il Presidente della Repubblica, in caso di grave attentato ai principi costituzionali, può venire sospeso dalle sue funzioni dal Parlamento, con una maggioranza qualificata dei due terzi (art. 89, comma 1); tale provvedimento viene approvato con un referendum.

L’art. 60 della Costituzione recita: «il Parlamento è l’organo rappresentativo supremo del popolo della Repubblica di Moldova ed è l’unica autorità legislativa dello stato». Il Parlamento è composto da un'unica camera di 101 membri, eletti per 4 anni (art. 63); lo stesso eleggerà il suo Presidente che durerà in carica per l’intera legislatura (art. 64, comma 2). Come sopra richiamato, al Parlamento spetta la potestà legislativa (vedi anche l’art. 66); adotta leggi costituzionali, organiche (in materia di sistema elettorale, regolamenti parlamentari, inerenti alle attività del Governo, della Corte Costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura, della magistratura stessa e del contenzioso amministrativo, nonché in materia di autonomie locali, attività sindacali e dei partiti politici), e leggi ordinarie. Sulle leggi costituzionali è già stato detto, rimane da sottolineare come per l’art. 74 una legge organica necessiti per la sua approvazione il voto favorevole della maggioranza dei membri della Camera in due letture, mentre una legge ordinaria si approva con la maggioranza dei membri presenti.

Il Governo, ai sensi dell’art. 96, «assicura la realizzazione della politica interna ed estera dello stato ed esercita la conduzione generale dell’amministrazione pubblica»<<<<, l’attività di tale organo viene regolamentata dal Capitolo settimo del Titolo terzo. L’art. 98 ribadisce che il Primo Ministro è proposto al Parlamento dal Capo dello stato, e deve ricevere dalla Camera la fiducia per l’incarico, per il programma di governo e per i membri dello stesso. In caso di dimissioni del Primo Ministro, ai sensi dell’art. 101, comma 3, decade l’intero governo. Gli atti del Governo, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (Monitorul Oficial), devono essere firmati dal Primo Ministro e controfirmati dal Ministro competente (art. 102). Il Governo è responsabile di fronte al Parlamento (artt. 103 - 106).

Alla corte Costituzionale, in quanto organo che garantisce la supremazia della Costituzione ed assicura la realizzazione della separazione dei poteri (art. 134), dovrebbe essere attribuito il compito di risolvere eventuali conflitti fra i poteri dello stato. Utilizziamo il condizionale perché non è riscontrabile alcuna specifica disposizione del dettato costituzionale, ma tale attribuzione può venire desunta da una disanima dell’art. 135, che attribuisce alla Corte il compito di vagliare le circostanze di scioglimento del Parlamento e di sospensione del Presidente della Repubblica. Non viene comunque fatta menzione nel testo costituzionale di organi preposti alla risoluzione di conflitti tra organi centrali e periferici dello stato. La Corte ha ovviamente attribuzioni in materia di legittimità costituzionale, di interpretazione della Costituzione, si pronuncia sulla ammissibilità delle proposte di revisione costituzionale, conferma le regolarità delle elezioni del Parlamento e del Presidente della Repubblica. Abbiamo osservato come al controllo di costituzionalità concorra, sia pure latamente, il capo dello stato. E’ composta da sei membri nominati per sei anni; sono designati in proporzione dal Parlamento, dal Presidente della repubblica e dal Consiglio  Superiore della Magistratura.

Quest’ultimo organo, come già richiamato, regge il potere giudiziario ed è composto da undici membri designati per cinque anni (sei elettivi, tre della Corte Suprema di giustizia, tre dal Parlamento, cinque di diritto: il Ministro della Giustizia, il Presidente della Corte Suprema, il Presidente della Corte d’Appello, il Presidente del Tribunale Economico ed il Procuratore Generale).

L’ordinamento giudiziario si articola su tre livelli: la Corte Suprema di Giustizia, la Corte d’Appello ed i Tribunali. I giudici sono inamovibili, nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 116, comma 2); la Corte Suprema ed il suo Presidente sono nominati dal Parlamento sempre su proposta del CSM. La sua funzione principale è il controllo della conformità dei procedimenti giudiziari con le leggi vigenti (art. 116, comma 3). Alla Procura è invece attribuita la supervisione sugli atti della pubblica amministrazione, la difesa dell’ordine legale, dei diritti e delle libertà dei cittadini e contribuisce nei modi stabiliti dalla legge alla amministrazione della giustizia (art. 124). Il Procuratore Generale è nominato, con un mandato di cinque anni, dal Parlamento su proposta del Presidente di questo (art. 125).

Appare importante effettuare una breve riflessione sui rapporti che si creano fra i cosiddetti poteri dello stato. Anzitutto parrebbe ravvisarsi una sorta di sovrapposizione di competenze in materia di nomine, trasferimenti ed avanzamenti nella magistratura. A tali atti concorrerebbero, secondo il teso costituzionale, organi di autogoverno della magistratura, come il CSM, organi giudiziari, come la Corte Suprema, ed organi del potere esecutivo come il Presidente della repubblica (così ai sensi dell’artt. 88, punto h, 116, commi 2 e 4). Su tale materia dovrà necessariamente intervenire il Legislatore ordinario, al fine di regolamentarla attraverso legge organica ai sensi dell’art. 72, comma 3, punto e. Rimangono comunque presenti perplessità sull’autonomia della magistratura di fronte al potere legislativo, ovvero dal mondo politico. Si potrebbe, infatti, ipotizzare una possibilità di politicizzazione della stessa, che ne depotenzierebbe l’indipendenza, in vero riconosciuta e ribadita più volte dal testo costituzionale. Basti a tale riguardo pensare alla presenza nel CSM di sette membri su undici che promanano, più o meno direttamente, dal potere legislativo; alla nomina da parte del Parlamento del Procuratore Generale, del Presidente della corte Suprema di Giustizia nonché del Presidente della Corte dei Conti. Tale ingerenza, non risolvibile attraverso leggi organiche, potrebbe, nel proseguo della vita costituzionale del paese, offuscare la visione della divisione dei poteri, sottoponendo la magistratura alle pressioni del potere legislativo. La stessa composizione della Corte Costituzionale, che non comprende fra l’elettorato attivo le supreme magistrature dell’organo giudiziario e amministrativo, bensì il CSM, sulla cui composizione è stato già detto, potrebbe suscitare perplessità. Va da sé, che il sistema dei checks and balances, posto in essere dal Legislatore costituzionale, debba venire verificato nella vita giuridico -politica del paese.

Alcune considerazioni vanno effettuate sulle autonomie locali; queste sono previste degli artt. 109, 110, 111, 112 e 113 della Costituzione. In particolare, «l’amministrazione pubblica e le unità amministrative locali si articolano secondo il principio delle autonomie locali, con il decentramento dei servizi pubblici, con l’elezione delle autorità amministrative locali e con le consultazioni dei cittadini su problemi locali di interesse particolare» (art. 109, comma 1; l’ultima parte del disposto si integra con l’art. 39). Il Legislatore ribadisce che l’applicazione dei principi dell’autonomia locale non inficiano il carattere unitario dello stato. Una speciale autonomia è però riconosciuta dalla Costituzione, all’articolo 111, alla regione alla sinistra del corso del fiume Nistro (la cosiddetta regione della Transdnestria, che, per inciso attualmente si è auto proclamata Repubblica autonoma di Transdnestria [Pridnestrov’e], indipendente e sovrana, con un proprio ordinamento giuridico, giudiziario e amministrativo – su questo territorio pare che il governo di Chisinau non eserciti alcuna potestà sovrana. Su tale realtà non è stato possibile raccogliere alcuna documentazione.). Le condizioni speciali di autonomia a detta regione verranno attribuite attraverso legge organica ed una loro eventuale modifica dovrà avvenire con il voto favorevole di tre quinti del Parlamento. Per quanto non si faccia menzione nella Carta costituzionale, è concessa speciale autonomia anche alla regione di Comrat, abitata in prevalenza da gagauzi (popolazione di origine turca e di religione cristiana), già proclamatasi repubblica autonoma.

I poteri locali si articolano, ai sensi dell’art. 110 della Costituzione, che di fatto riprende quanto disposto all’art. 3 della L. 635 – XII del 1991 in materia di autoamministrazione locale, in circoscrizioni (raioane), in paesi (sate), in città e municipalità. La distinzione fra queste  quattro entità può venire desunta dalla già richiamata L. 635 – XII. Ai sensi dell’art. 112 Cost., i consigli locali costituiscono gli organi dell’autonomia locale, la cui attività viene regolata dalla legge ordinaria.

Va rilevata ancora una questione di non secondaria importanza in un paese come la Repubblica di Moldova percorso da tensioni etniche (delle quali in parte abbiamo dato conto discutendo intorno all’art. 111). Secondo l’art. 13 «la lingua ufficiale dello stato della repubblica di Moldova a la lingua moldova scritta con grafia latina. Lo stato riconosce e protegge il diritto alla conservazione, allo sviluppo ed all’uso della lingua russa e di altre lingue parlate nel territorio nazionale». A tale disposizione fa eco l’articolo 118, che recita: «la procedura giudiziaria si effettua in lingua moldova» (comma 1). Al comma 2 si sancisce il diritto delle persone che non comprendono la lingua moldova ad avere la traduzione simultanea del dibattimento, mentre il terzo comma stabilisce che «in condizioni di legge, il procedimento giudiziario potrà essere effettuato nella lingua di maggioranza delle persone che partecipano al processo«. Balza agli occhi il compromesso fra la maggioranza di lingua moldova (che, per inciso, gli studiosi di questioni linguistiche, a differenza del Legislatore costituzionale di Moldova, non distinguono affatto dal rumeno), e le minoranze slave (russofone ed ucraine, che costituiscono però l’assoluta maggioranza della regione della Transdnestria) e gagauze. Tali questioni, legate intimamente al sorgere del nuovo Stato indipendente di Moldova e non risolvibili con opere di ingegneria costituzionale, non potranno che pesare pesantemente, sperabilmente in modo incruento, sul prosieguo della sua vita.



“La difficoltà non sta nel credere alle nuove idee ma  nel fuggire dalle vecchie”

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Inviato 16 October 2006 - 14:52:35


questo testo deve essere un po' vecchiotto...
il presidente della Moldova non viene piu' eletto con voto popolare dai tempi del cucco...
lo elegge il parlamento con maggioranza qualificata.
se il parlamento non riesce ad eleggerlo,il parlamento stesso viene sciolto e si va alle elezioni anticipate.
dopo le elezioni parlamentari del 2005 il PCM (partito comunista moldavo) si e' trovato con la maggioranza assoluta dei seggi ma non con quelli necessari per eleggere il presidente.
il blocco "Moldova democratica" che era stato appoggiato e finanziato da Mosca per rovesciare il PCM,reo di avere fatto una sterzata pro-unione europea e addirittura pro-NATO,pensava che coi suoi seggi e con quelli del PPCD (partito popolare cristiano-democratico,filo-romeno) si sarebbe impedita l'elezione e fatto cadere il parlamento.
invece e' successo che i russi hanno contattato il PPCD offrendo soldi per votare contro Voronin...visto che il PPCD e' piuttosto di destra e anticomunista sarebbe stato facile convincerli...
cosi' il PPCD e due partitini che facevano parte del blocco "Moldova democratica" delusi dall'asservimento del loro blocco a Mosca hanno votato per Voronin insieme al PCM ,cosi il comunista Voronin e' stato eletto dai voti della destra moldava... :lol:





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