Inviato 07 July 2010 - 09:21:51
Ciao. Cerchero di darti q. informazione.
1)"Ricongiungimento familiare degli stranieri: chi può chiederlo, le procedure per il rilascio del nulla osta e i moduli
Il cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari e per protezione sussidiaria, può richiedere di essere raggiunto in Italia dai parenti più stretti, per poter tenere unita la sua famiglia.
Per quali familiari è previsto
•coniuge maggiorenne non legalmente separato
•figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso
•figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale
•genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute." (informaz. dal sito del minist. del interno)
Come puoi vedere in questo modo non riesci a portarla.
2) Pero ai un altra posibilità per ottenere velocemente (un giorno o poco più) il VISTO PER FAMILIARE AL SEGUITO, che è cosa ben diversa dal visto per ricongiungimento familiare.
Allo straniero che desideri entrare in territorio italiano al seguito di un familiare residente in Italia, cittadino italiano o di un Paese dell’Unione Europea, ovvero di Paese aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, può essere concesso un visto per "familiare al seguito", secondo quanto previsto dal D.P.R. 1656/1965 - modificato dai Decreti Legislativi n.470/1992 e n.358/1999 - e dall’art. 29 del T.U. n.286/98 (ed ora posso aggiungere il DPR 54/2002 - ed ora ancora il DL 30/2007).
Il diritto a mantenere l’unità familiare è riconosciuto al familiare straniero al seguito del cittadino italiano o comunitario, a prescindere dal possesso – da parte di quest’ultimo - dei requisiti del reddito e dell’alloggio.
N.B. Il cittadino italiano ha comunque diritto a ricongiungersi con i familiari propri e del coniuge, a prescindere dalla loro cittadinanza, trattandosi di diritto fondamentale garantito dalla Costituzione ex artt. 2, 29 e 30.
Per i familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista per il ricongiungimento ed è necessaria la stessa documentazione.
Ai fini della richiesta del nulla osta (Modello T) è possibile avvalersi di un procuratore speciale.
La documentazione che dovrà essere presentata all'atto della convocazione presso lo Sportello Unico dovrà essere integrata da:
fotocopia di un documento personale del delegato;
delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l’istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, sottoscritta - sull'apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico-consolare - di fronte al funzionario del Consolato.
ATTENZIONE: Il familiare straniero di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta allo Sportello unico, ma direttamente il visto in Ambasciata.
Vai anche su questo link dove troverai - Ricongiungimento ... step by step
acquistabili su www.edizionidellimpossibile.com
Auguri!