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pec posta elettronica certificata
Started By
XCXC
, 16 May 2008 - 21:34:41
Questa discussione ha avuto 17 risposte
#1
Inviato 16 May 2008 - 21:34:41
La PEC Posta Elettronica Certificata e' l'equivalente del servizio postale normale della Raccomandata.
La PA italiana inizia a dotarsi della posta certificata
maggiori info sul funzionamento della pec : http://pec.ambasada.it
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#2
Inviato 10 December 2008 - 23:20:30
nel decreto anticrisi dl 28/11/2008 testo_dl_28_novembre_2008.pdf 262.23K 246 Download
si obbliga, da subito, le nuove societa' e la PA a dotarsi di un indirizzo di posta certificata...
entro 1 anno tutti i professionisti
entro 3 anni tutte le imprese
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dal sole24ore di oggi
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#3
Inviato 21 September 2009 - 22:15:26
Brunetta vara le raccomandate elettroniche e la posta certificata
Il Ministro per l'Innovazione promette un account di Posta Elettronica Certificata gratuito per tutti. A chi non ha il computer, ne fornirà uno lo Stato.[ZEUS News - www.zeusnews.com - 21-09-2009]
Una casella di posta elettronica certificata gratuita per chiunque lo desideri e un computer fornito dallo Stato per chi ancora non ce l'ha: sono queste le ultime iniziative svelate dal Ministro Brunetta nel corso di un'intervista a Mattino Cinque.
L'intento del Ministro per l'Innovazione è ridurre - se non addirittura far scomparire - le code agli sportelli; lo strumento è la posta elettronica certificata, "che varrà come una raccomandata" a cui "i cittadini avranno il diritto di rispondere alla stessa maniera".
I prossimi quattro mesi vedranno la messa in opera della sperimentazione, che avverrà con la collaborazione di Inps e Aci; "da gennaio" - ha spiegato il Ministro - "tutti gli italiani che lo vorranno avranno un account gratuito".
Il Ministero dell'Innovazione ha pensato anche a chi non sa usare il computer: "Glielo porteremo a casa", ha dichiarato ancora Renato Brunetta, rispondendo all'intervistatore che poneva il problema di chi non ha familiarità con i moderni mezzi di comunicazione né possiede un Pc.
Sui dettagli tecnici dell'operazione ancora non si sa nulla; se la creazione di account di Posta Elettronica Certificata per tutti i richiedenti è relativamente priva di problemi, la fornitura di Pc a chi ne è sprovvisto - e non sa come usarlo - solleva una serie pressoché infinita di questioni, dai costi alla logistica fino alla necessaria istruzione
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#4
Inviato 20 April 2010 - 22:43:09
http://www.innovazio...utte-le-pa.aspx
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha presentato oggi a Palazzo Vidoni il nuovo servizio di Posta Elettronica Certificata al cittadino che, a partire dal prossimo lunedì 26 aprile, rivoluzionerà la comunicazione con la Pubblica Amministrazione. La Pec al cittadino è lo strumento che consente di inviare e ricevere messaggi di testo ed allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. In questo modo si può dialogare con tutti gli uffici della PA direttamente via e-mail senza dover più produrre copie di documentazione cartacea ma soprattutto senza doversi presentare personalmente agli sportelli. I benefici sono concreti e immediati, a cui si deve anche aggiungere il risparmio sulle spese di spedizione della raccomandata A/R.
Per richiedere l'attivazione del servizio di Posta Certificata al cittadino, a partire da lunedì 26 aprile sarà sufficiente collegarsi al portale www.postacertificata.gov.it e seguire la procedura guidata che consente di inserire la richiesta in maniera semplice e veloce. Trascorse 24 ore dalla registrazione online (ed entro 3 mesi) ci si potrà quindi recare presso uno degli Uffici postali abilitati per l'identificazione e la conseguente firma sul modulo di adesione. Il richiedente dovrà portar con sé un documento di riconoscimento personale e uno comprovante il codice fiscale (codice fiscale in originale o tessera sanitaria). Bisogna inoltre portare anche una fotocopia di entrambi i documenti che dovranno essere consegnate all'ufficio postale. Ad oggi sono oltre 80mila le Pec richieste dai cittadini, grazie alla sperimentazione avviata a fine settembre 2009 da Aci e Inps. Pur essendo una casella di posta elettronica "come le altre", la Pec al cittadino è l'unica dedicata esclusivamente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.
L'utilizzo della Pec nella PA non solo consente di lavorare e comunicare meglio, ma è anche un obbligo previsto dalla legge. Infatti, tutte le Pubbliche amministrazioni devono:
- dotarsi di una casella di posta elettronica certificata per qualsiasi scambio di informazioni e documenti (articolo 6 del Codice dell'amministrazione digitale);
- istituire una casella Pec per ciascun registro di protocollo (comma 3 dell'articolo 47 del Codice dell'amministrazione digitale);
- dare comunicazione al DigitPA degli indirizzi Pec istituiti per ciascun registro di protocollo (comma 8 dell'articolo 16 della legge 2/2009);
- pubblicare nella pagina iniziale del sito web istituzionale l'indirizzo Pec a cui il cittadino può rivolgersi (comma 2-ter dell'articolo 54 del Codice dell'amministrazione digitale);
- comunicare con i propri dipendenti unicamente tramite Pec (comma 6 dell'articolo 16-bis della legge 2/2009).
Gli indirizzi Pec delle Pubbliche amministrazioni - istituiti per ogni registro di protocollo e comunicati al DigitPA - sono disponibili sull'archivio informatico accessibile attraverso il sito www.indicepa.gov.it, fonte ufficiale e riferimento per gli adempimenti previsti per le amministrazioni. E' stato inoltre sviluppato il sito www.paginepecpa.gov.it con tecnologie atte a rendere più semplice la ricerca degli indirizzi Pec per il cittadino. Il mancato assolvimento degli adempimenti relativi alla Pec influisce ai fini della misurazione della performance individuale e organizzativa strumentale al calcolo della retribuzione di risultato dei Dirigenti degli uffici preposti (decreto legislativo n. 150/09, la cd. "Riforma Brunetta della PA"). I dati più recenti comunicati da DigitPA indicano che sono oltre 12.500 le Pec attivate dalle PA centrali e locali. Non tutte, però, pur avendola attivata, lo hanno ancora comunicato. Per accelerarne la diffusione, dunque, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha affidato al Formez la realizzazione di un'indagine diretta a quantificare la dotazione effettiva di Pec delle PA e all'Ispettorato della funzione pubblica un'attività di controllo volta a individuare eventuali inadempimenti normativi.
Sempre in base alla legge n. 2/2209 anche i professionisti e le imprese hanno l'obbligo di dotarsi di Pec. In particolare per i professionisti questo decorre dal novembre 2009, mentre per le nuove aziende dal novembre del 2008. Le imprese già esistenti, invece, dovranno dotarsi di Pec entro il mese di novembre 2011. A seguito del recente incarico di controllo affidato dal Ministro Brunetta all'Ispettorato per la Funzione pubblica, è risultato che circa il 75% degli Ordini e Collegi Professionali hanno fatto registrare un significativo incremento percentuale di adempimento agli obblighi di legge.
Per saperne di più
- Cosa cambia nella PA
- Istruzioni per le Amministrazioni
- La circolare n. 1
- La circolare n. 2 (Testo del PDF)
- La foto della conferenza stampa
- Rassegna stampa
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#5
Inviato 20 April 2010 - 23:03:53
tanto per non farci mancare nulla
MOLDOVA CHISINAU AMBASCIATA D'ITALIA
STEFANO DE LEO Citta' e Indirizzo non specificati
amb.chisinau@cert.esteri.it
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#6
Inviato 26 April 2010 - 12:31:28
XCXC, su 20-Apr-2010 23:43, dice:
Per richiedere l'attivazione del servizio di Posta Certificata al cittadino, a partire da lunedì 26 aprile sarà sufficiente collegarsi al portale www.postacertificata.gov.it e seguire la procedura guidata
siamo alle solite... l'Italia della PA non puo' mai ideare qualcosa di innovativo senza cadere nell'assurdo...
per esempio leggo qui https://www.postacer...e/sicurezza.dot
• Limitazione delle comunicazioni - il servizio di comunicazione PostaCertificat@ consente le sole comunicazioni tra Cittadino e Pubbliche Amministrazioni e viceversa e quello tra Pubbliche Amministrazioni e Pubbliche Amministrazioni. Relativamente alle caselle della Pubblica Amministrazione la comunicazione è limitata alle Pubbliche Amministrazioni iscritte all'Indice PA.
questo significa che la casella postale non puo' comunicare con altre caselle private...
il che e' davvero ridicolo... si pensi ad esempio... all'inoltro di email provenieni dalla PA e indirizzate ad avvocati, notai, liberi proff... ecc...
allora io dico...
se tu PA vuoi che il cittadino abbia un domicilo virtuale dove notificare di tutto (e qui bisogna stare molto attenti) e questo strumento si puo' utilizzare solo con il canale pubblico....
allora mi devi assicurare anche un collegamento gratuito, un pc gratuito ecc...
perche' la mia casella delle lettere cartacee nn mi costa nulla e non vedo perche' dovrei avere la diligenza di controllare ogni giorno se ho ricevuto comunicazioni che potrebbero anche avere risvolti legali importanti. Pensiamo ad esempio a coloro che non possono accedere ad internet per i piu' disparati motivi.
Poi... mi chiedo perche' un sistema cosi' chiuso... che non permette a coloro che hanno gia' un indirizzo certificato (come ormai molti professionisti, imprese ecc... obbligati per legge) di, semplicemente, comunicarlo come referente per la PA.
Credo che il servizio cosi' concepito sara' un grande bluff... (anche Brunetta e' caduto nella trappola dei gestori romani... speriamo si accorga in tempo con chi ha a che fare)
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#7
Inviato 28 April 2010 - 12:38:24
Email certificata, tanti dubbi 28-04-2010 Tutti i cittadini possono aprire gratuitamente una Pec, casella di posta certificata, che ha valore di una raccomandata a.r. Dovrebbe consentire di semplificare il rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione. I limiti dello strumento.
Pec gratuita
La posta certificata può essere utilizzata nelle comunicazioni fra privati (ma perché la certificazione sia valida è necessario che entrambe le caselle siano abilitate al servizio) o fra cittadini e pubblica amministrazione. Già da tempo diversi gestori forniscono il servizio a pagamento, noi ne avevamo messo a confronto i costi.
Ora la novità è che qualunque cittadino può collegarsi a www.postacertificata.gov.it e aprire una casella gratuita. Ottenendo in tal modo la possibilità di dialogare con la pubblica amministrazione, risparmiando le code agli uffici. Oltre a partecipare a concorsi, ottenere certificati, prenotare visite mediche. Ma il sito del ministero non è stato in grado di reggere la quantità di richieste.
Alcuni aspetti critici...
Al di là di questi iniziali problemi tecnici, restano da chiarire alcuni aspetti.
- Aprire questa casella significa accettare esplicitamente l'invio, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, dei provvedimenti e degli atti che ci riguardano. Questo significa che il messaggio è dato per ricevuto nel momento in cui lo riceviamo, non quando lo leggiamo effettivamente. La casella va quindi consultata costantemente, pena il rischio di dimenticarsi qualche adempimento.
- La Pec serve a poco se non sia ha la firma digitale (posso inviare un'istanza con raccomandata a.r., ma se non è firmata che valore avrà?).
- Al contrario di quelle disponibili sul mercato, la Pec governativa può essere utilizzata solo per le comunicazioni con la pubblica amministrazione.
- Peccato che poi le amministrazioni regionali e locali (quelle più vicine al cittadino) siano molto indietro nell'adozione e nell'uso della Pec.
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#8
Inviato 29 April 2010 - 19:04:42
Roma – 29 aprile 2010 -
La Postacertificat@? È il canale per far comunicare nel Terzo Millennio Pubblica Amministrazione e cittadini. Immigrati esclusi.
Gli stranieri in Italia non possono infatti usufruire del servizio lanciato lunedì scorso in pompa magna dal ministro Renato Brunetta. Anche se tra Questure, Anagrafi e Sportelli Unici, e una complicatissima burocrazia dell’immigrazione, hanno a che fare con la Pa anche più degli italiani.
"Il governo ci discrimina"
Se ne è accorto Ismail Ademi, giovane nato in Albania e cresciuto in Italia, ennesimo esponente di quella seconda generazione italiana di fatto, ma non per legge. Lunedì scorso, Ademi prova ad attivare la sua casella su www.postacertificata.gov.it: “Mi sono collegato a internet, perché anche se immigrato, ne usufruisco molto, per potermi munire anche io del mezzo di comunicazione del ventunesimo secolo tra pubblica amministrazione e cittadino; dimenticando che ancora non sono cittadino” racconta in una lettera aperta.
Il giovane riesce ad accedere alla procedura di registrazione (già una piccola impresa, dal momento che in questi gironi, per le troppe richieste, il sito va spesso in tilt), ma questa si blocca con un generico messaggio di errore. Chiama quindi il numero verde: "Subito non ho potuto comunicare, in quanto diceva : ‘digitare 1 se è cittadino, digitare 2 se è una pubblica amministrazione’. Dichiarando virtualmente il falso, ho digitato 1 e la voce del telefono mi ha spiegato che il servizio è riservato solamente ai cittadini italiani maggiorenni".
Insomma, se sei immigrato non puoi avere una casella Postacertificat@, un bel limite per la "svolta storica" annunciata da Brunetta. E proprio al ministro Ademi rivolge una serie di domande. "I 5 milioni di immigrati che lavorano, pagano le tasse, fanno impresa e contribuiscono all’irrobustimento del PIL che il suo governo deve gestire, non li prendete proprio in considerazione? Come può parlare allora di meritocrazia, integrazione e rispetto delle regole, quando il governo discrimina in prima persona?".
Brunetta: "Cambierò la legge"
In linea con l’efficienza che vorrebbe nella Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta ha risposto immediatamente ad Ademi. "Condivido le Sue considerazioni. Penso sia giusto che i processi di innovazione e di modernizzazione della Pubblica Amministrazione debbano andare a beneficio di tutti coloro che vivono e lavorano nel nostro Paese, indipendentemente dalla loro cittadinanza" si legge sul sito del ministero della Pubblica Amministrazione.
Oggi, ammette Brunetta, l'estensione del servizio Postacertificat@ agli immigrati "è impedita dalle previsioni di legge". Il ministro promette però di "modificare quanto prima questa situazione", presentando in Parlmento "fin dai prossimi giorni, una modifica normativa che dia la possibilità di usufruire del servizio a tutti coloro che, lavorando onestamente, contribuiscono alla crescita del nostro Paese".
"Inoltre, - conclude Brunetta - in attesa che cambino le norme, mi impegno fin d'ora a individuare le soluzioni tecniche che siano in grado, già dai prossimi giorni, di consentire il rilascio del servizio ai residenti che non sono cittadini italiani".
Elvio Pasca
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#9
Inviato 08 March 2011 - 19:04:04
Con il Decreto del 4 dicembre 2010, pubblicato nella GU n. 49 del 1 marzo 2011, sono state definite le modalità tecnologiche per garantire la sicurezza, l’integrità e la certificazione della trasmissione telematica di documenti cui è associata la marca postale elettronica. La Marca Postale Elettronica (EPCM), sviluppata in collaborazione con Microsoft, per conto dellUnione Postale Universale, consente di inviare in tutta sicurezza documenti in formato elettronico utilizzando la tecnologia Epcm (Electronical Postal Certification Mark). Può essere apposta solo dalle poste e permette di verificare l’integrità del contenuto di un messaggio, rendendo qualunque forma di alterazione e manomissione facilmente ed inequivocabilmente identificabile e di avere la certezza su data e ora di ricezione del documento da parte di Poste Italiane. Il sistema EPCM realizzato da Poste Italiane è una timbratura postale elettronica che permette di vidimare elettronicamente un file, una comunicazione o anche una transazione elettronica, e di associare alla stessa una duplice garanzia: la certezza della data e dellora di apposizione della marca; lintegrità delloggetto timbrato lettronicamente, verificabili anche a distanza di tempo. In particolare questa seconda caratteristica rappresenta un ulteriore vantaggio rispetto al tradizionale timbro postale, rendendo qualunque forma di alterazione e manomissione facilmente ed inequivocabilmente identificabile.
Anche la riservatezza dei contenuti viene tutelata, in quanto la vidimazione del documento avviene senza lettura dello stesso da parte dell’operatore postale. La nuova tecnologia avrà il vantaggio di semplificare molto le procedure e potrà avere applicazioni importanti in materia di invio documenti per contenzioso, contratti commerciali, ordini di acquisto, fatture o qualsiasi altro caso in cui due soggetti, che comunicano e si scambiano documenti e/o informazioni, vogliano tutelarsi reciprocamente. La marcatura postale è associabile anche a file e documenti, come piani di progetto, contratti o accordi, che vengono predisposti per un successivo invio o condivisione e dei quali il cliente richieda una garanzia di esistenza ad una certa data.
La Marca Postale Elettronica è, infine, uno strumento abilitante nell’ambito delle procedure di e-Government, in quanto permette al cittadino di inviare in modalità digitale e certificata documenti abitualmente consegnati in modalità fisica allo sportello dell’amministrazione destinataria.
Caratteristiche della marca postale elettronica
1. L’associazione della marca postale elettronica ad un evento elettronico attesta e garantisce:a) il riferimento temporale univoco in relazione alla data e ora in cui l’evento si e’ verificato;
b) l’integrità dei dati e dei documenti connessi all’evento elettronico a cui la marca postale elettronica si riferisce.
2. Il servizio di marcatura postale elettronica garantisce al mittente e al destinatario delle comunicazioni elettroniche:
a) di avere prova della ricezione da parte del gestore e dell’inoltro al destinatario attraverso un riferimento temporale
univoco;
b) la verifica dell’integrità del documento informatico trasmesso.
3. Il servizio di marcatura postale elettronica assicura l’interoperabilità a livello internazionale in relazione agli
standard dettati dall’UPU.
4. La verifica dell’integrità del documento informatico al quale e’ stata associata una marca postale elettronica viene effettuata
secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale di DigitPa.
5. La marca postale elettronica costituisce un riferimento temporale opponibile ai terzi relativamente all’accettazione e transito presso il sistema informatico del gestore.
6. Il gestore del servizio di marcatura postale elettronica può fornire al mittente che ne faccia richiesta la certificazione
dell’avvenuta apertura del messaggio da parte del destinatario.
Dossier Marca postale elettronica Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 14 dicembre 2010 (G.U. 1 marzo 2011, n. 49) – Modalità tecnologiche atte a garantire la sicurezza, l’integrità e la certificazione della trasmissione telematica di documenti cui è associata la marca postale elettronica.
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico
Visto l’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 di approvazione del regolamento di esecuzione del codice postale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, che prevede per determinate categorie di invii di corrispondenza la apposizione del bollo a data dell’ufficio postale nella fase di raccolta;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita’ del servizio, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell’amministrazione digitale» che disciplina l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione al fine di garantire la trasmissione, la conservazione e la fruibilita’ dell’informazione in modalita’ digitale;
Visto l’art. 14 del regolamento di esecuzione delle decisioni adottate dal XXIII congresso dell’Unione Postale Universale (UPU) tenutosi a Bucarest il 5 ottobre 2004, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007, n. 18 modificativo, in parte, della Convenzione UPU, che definisce la marcatura postale elettronica come servizio postale opzionale fornito dall’operatore del servizio universale che attesta in maniera probante la realta’ di un evento elettronico sotto una data forma, in un certo momento e al quale hanno partecipato una o piu’ parti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l’on. prof. Renato Brunetta e’ stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e’ stato conferito l’incarico per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta;
Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, in data 21 gennaio 2008 e, in particolare, l’art. 3, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici»;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, con il quale si e’ provveduto alla riorganizzazione del CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione) che ha assunto la denominazione di DigitPA;
Acquisito il parere tecnico di DigitPA (gia’ Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione);
Esperita la procedura d’informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE, ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317;
Decreta:
Art.1 – Definizioni
1. Ai fini del presente decreto e ai sensi dell’art. 14 della Convenzione UPU si intende per:
a) marca postale elettronica, il servizio fornito dagli operatori postali che attesta in maniera probante la realta’ di un evento elettronico sotto una data forma, in un certo momento ed al quale hanno partecipato una o piu’ parti;
b) documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
c) riferimento temporale, l’informazione, contenente la data e l’ora, che viene associata ad uno o piu’ documenti informatici.
Art.2 – Norme tecniche di riferimento
1. La marca postale elettronica e’ basata sulle norme tecniche dell’UPU della serie S43.
Art.3 – Caratteristiche della marca postale elettronica
1. L’associazione della marca postale elettronica ad un evento elettronico attesta e garantisce:
a) il riferimento temporale univoco in relazione alla data e ora in cui l’evento si e’ verificato;
b) l’integrita’ dei dati e dei documenti connessi all’evento elettronico a cui la marca postale elettronica si riferisce.
2. Il servizio di marcatura postale elettronica garantisce al mittente e al destinatario delle comunicazioni elettroniche:
a) di avere prova della ricezione da parte del gestore e dell’inoltro al destinatario attraverso un riferimento temporale univoco;
b) la verifica dell’integrita’ del documento informatico trasmesso.
3. Il servizio di marcatura postale elettronica assicura l’interoperabilita’ a livello internazionale in relazione agli standard dettati dall’UPU.
4. La verifica dell’integrita’ del documento informatico al quale e’ stata associata una marca postale elettronica viene effettuata secondo le modalita’ pubblicate sul sito istituzionale di DigitPa.
5. La marca postale elettronica costituisce un riferimento temporale opponibile ai terzi relativamente all’accettazione e transito presso il sistema informatico del gestore.
6. Il gestore del servizio di marcatura postale elettronica puo’ fornire al mittente che ne faccia richiesta la certificazione dell’avvenuta apertura del messaggio da parte del destinatario.
Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Fonte: newsletter governo.it
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#10
Inviato 04 October 2011 - 22:12:44
L'ente pubblico non voleva pubblicare la propria pec, e' stato condannato. Inviata cortesemente dall'avv. Ernesto Belisario che ringraziamo per l'invio.
"accoglie il ricorso proposto dall’associazione “Alfa” e, accertata la mancata pubblicazione sulla home page del sito della Regione dell’indirizzo istituzionale (o degli indirizzi) di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi a norma di quanto previsto dall’art. 54 comma 2 ter, del codice dell’amministrazione digitale e dalle “Linee guida per i siti web della P.A- Anno 2010-” dettate dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, ordina alla Regione di porre in essere gli adempimenti necessari alla pubblicazione del predetto indirizzo e a rendere effettivo il diritto degli utenti di comunicare tramite posta elettronica certificata, entro giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, all'uopo utilizzando le risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;" TAR Basilicata
&
N. 00478/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2011, proposto da:
M. S., in proprio e nella qualita' di Segretario del Movimento "Radicali Italiani", L. N., in proprio e nella qualita' di Segretario dell'Associazione"Agora' Digitale" e M. B.i, rappresentati e difesi dall'avv. Ernesto Belisario, con domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, viale Marconi, 75;
contro
Regione Basilicata in Persona del Presidente P.T., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
C. G., D. N., rappresentati e difesi dall'avv. Ernesto Belisario, con domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, viale Marconi, 75;
per l'accertamento ai sensi e per gli effetti degli artt.1 e 3, D.Lgs n. 198/2009 e art. 3 comma 1-ter, D.Lgs n. 82/2005, della violazione da parte della Regione Basilicata dell’obbligo ad adottare gli atti amministrativi necessari a consentire ai cittadini e agli utenti di comunicare con l’ente stesso mediante la posta elettronica certificata, garantendo idonea pubblicità al proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi degli articoli 3, 6, 54 del d.lgs n. 82/2005 e di conseguenza, condannare la Regione ad assicurare l’effettività delle predette disposizioni mediante l’adozione degli atti amministrativi obbligatori per legge, nonché di ogni altro atto idoneo e necessario a consentire ai cittadini e agli utenti della Regione di poter individuare agevolmente il recapito di posta elettronica certificata attraverso la sua pubblicazione sulla pagina iniziale del sito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di intervento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il D.Lgs n. 198/2009;
Relatore il magistrato Paola Anna Gemma Di Cesare e udito l’Avv. Ernesto Belisario, procuratore costituito di parte ricorrente e degli intervenienti ad audivandum;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
OMISSIS
DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe M. B., M. S., in proprio e nella sua qualità di segretario del movimento “Radicali italiani”, L. N, in proprio e nella sua qualità di segretario dell’associazione “Alfa”, domandano l’accertamento del disservizio determinato dalla mancata pubblicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata sulla pagina web iniziale del sito istituzionale della Regione e dalla impossibilità di utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni con l’ente, con la conseguente condanna dell’amministrazione intimata a porre in essere gli adempimenti necessari.
2.- In via preliminare occorre verificare la sussistenza delle tre condizioni dell’azione: la possibilità giuridica o ammissibilità dell’azione; la legittimazione ad agire; l’interesse ad agire.
2.1.- Il primo requisito è soddisfatto dall’esistenza della norma costituita dall’art. 1, comma 1, d.lgs 20 dicembre 2009 n. 198 recante "attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici" che contempla la possibilità di proporre un’azione allo scopo di “ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio” azionabile sia da singoli "titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori" sia da "associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati".
Il presupposto di ammissibilità dell’azione passa attraverso la verifica della sussistenza di uno dei seguenti comportamenti tipizzati: a) la violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento; b) la violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi; c) la violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
In tema di ammissibilità dell’azione è stato già chiarito da condivisibile giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 20 gennaio 2011, n. 552 confermata dal Consiglio Stato , sez. VI, 09 giugno 2011 , n. 3512) che la disposizione transitoria di cui all’art. 7 del lgs 198/2009, laddove subordina l’applicabilità delle norme in materia di ricorso per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni all’adozione di uno o più atti attuativi adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri deputati a definire gli obblighi contenuti nelle carte dei servizi, non opera nell’ipotesi in cui il legislatore abbia già delineato il comportamento esigibile dall’amministrazione. L’azione è, quindi, direttamente esperibile nell’ipotesi di omissione o tardiva emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo.
Sotto tale profilo, pertanto, si ravvisa uno dei presupposti dell’azione, poiché nel ricorso in esame è lamentata proprio l’omessa adozione di atti amministrativi obbligatori per consentire agli utenti l’effettivo utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni con la Regione.
2.2.- Quanto alla legittimazione ad agire, va precisato che l’art. 1 d.lgs n. 198/2009 riconosce la legittimazione a proporre l’azione per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni sia ai singoli "titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori" ( art. 1, comma 1 del d.lgs 198/2009) sia ad "associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1” e quindi titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei tra loro (art. 1, comma 4 d.lgs198/2009).
2.2.1.- Per quanto riguarda le associazioni- nel cui novero è certamente riconducibile il movimento politico Radicali Italiani- osserva il Collegio che la loro legittimazione non può estendersi ad ogni attività di carattere pubblicistico che si ripercuota sugli utenti, ma va pur sempre vagliata alla luce delle finalità statutarie dell’ente.
In altre parole, la legittimazione delle associazioni ( riconosciute e non riconosciute) alla proposizione dell’azione per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni va sempre verificata in concreto, caso per caso, in relazione alla natura e alla tipologia dell’interesse leso, al fine di accertare se l’ente ricorrente sia statutariamente deputato alla tutela di quello specifico interesse “omogeneo per una pluralità di utenti e di consumatori”.
Si può allora affermare che le associazioni, in tanto possono proporre l’azione contemplata dal d.lgs n. 198/2009, in quanto le stesse dimostrino di possedere sufficienti indici di rappresentatività degli interessi diffusi di una particolare categoria di utenti (gli interessi diffusi si trasformano, infatti , in interessi collettivi una volta “soggettivizzati” in capo all’ ente esponenziale che agisce a tutela di interessi omogenei del gruppo).
Deve ritenersi pertanto preclusa la legittimazione a proporre l’azione per l’efficienza di cui al d.lgs 198/2009 da parte di partiti e movimenti politici o, in generale, di associazioni e comitati a tutela oggettiva del ripristino della legalità violata: il movimento politico è espressione, per sua stessa definizione, degli interessi politici dei sui associati ed in quanto rappresentativo di una classe generale ed eterogenea non è legittimato ad esprimere gli interessi giuridicamente rilevanti di una classe determinata ed omogenea di “utenti e consumatori”.
Ciò è del resto confermato dallo Statuto del movimento Radicali Italiani, versato in atti, nel quale, tra gli scopi da perseguire, non emerge alcun riferimento alla tutela dei diritti e delle libertà digitali né tanto meno, più in generale, alla tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
Il citato Statuto si limita ad affermare che il movimento ha “lo scopo di rafforzare le lotte liberali, liberiste e libertarie per la rivoluzione liberale e per gli Stati uniti d’Europa”.
Ne consegue che non è concepibile la configurazione in capo agli associati del movimento politico “Radicali Italiani” la sussistenza del requisito legittimante alla proposizione dell’azione di cui al d.lgs n. 198/2009: la rappresentatività di un interesse specifico ed omogeneo, che, nella specie, è affermato come interesse a chè la Regione ponga in essere gli atti necessari per attuare le disposizioni legislative che impongono la pubblicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata sulla pagina iniziale del sito istituzionale e consentano di conseguenza un agevole accesso alla comunicazione telematica con la Regione.
2.2.2.- Alla luce delle coordinate sopra tracciate, il Collegio ritiene, invece, sussistente la legittimazione ad agire in capo all’Associazione Alfa, poiché la stessa non ha un fine politico generale, ma assume, come specifico scopo statutario quello di “difendere le libertà digitali…e di sviluppare una comunicazione in rete che sappia coinvolgere ed informare”. Tale associazione, quindi, in quanto rappresentativa proprio dello specifico interesse asseritamente leso dalla Regione con la mancata attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale è legittimata ad agire.
2.3.- Una volta verificata l’ammissibilità dell’azione e la legittimazione ad agire, resta da scrutinare la sussistenza di un’altra condizione dell’azione: l’interesse al ricorso.
A mente dell'art. 1 comma 1 del d.lgs 198/09- riproduttivo delle regola processuale generale- la proposizione dell’azione è condizionata alla sussistenza di una “lesione diretta, concreta ed attuale”, derivante dalle omissioni o dalla gestione inefficiente dell’amministrazione.
Con tale precisazione il legislatore- richiedendo che sia dimostrata la sussistenza di un interesse che, al di là della sua natura, abbia una sua concretezza e sia stato o sia suscettibile di essere leso- intende evidentemente stemperare la portata dell’ampliamento della legittimazione ad agire, al fine di evitare che l’azione in discorso trasmodi sino a diventare uno strumento di controllo oggettivo e generalizzato dell’operato della P.A. e quindi un modello alternativo alla funzione di controllo politico-amministrativo.
Non è sufficiente, quindi, che il ricorrente si limiti a dedurre, come nella specie, l’inefficienza in cui la pubblica amministrazione sarebbe incorsa, ma egli deve anche dedurre la lesione personale che abbia subito o che possa subire, nell’immediato o a breve, al proprio interesse omogeneo a quello di una determinata classe di utenti o consumatori.
In particolare, nella fattispecie in capo ai ricorrenti M. B., M. S. e a L. N. (laddove questi ultimi agiscono anche in proprio), nel ricorso nulla è prospettato specificamente in ordine all’interesse personale di ciascuno, che sarebbe stato leso concretamente dalla mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nella pagina iniziale del sito web della Regione, il che ha impedito all’amministrazione, in sede di diffida, ed impedisce ora al Collegio, di verificare la sussistenza del loro concreto e personale interesse. Tali ricorrenti si sono infatti limitati a dedurre il disservizio determinato dalla mancata pubblicazione sulla pagina web del sito istituzionale dell’indirizzo di posta elettronica certificata, che avrebbe pregiudicato la possibilità per gli utenti di comunicare telematicamente con la Regione.
Né la diffida proposta a norma dell’art. 3 del d.lgs n. 198/2009 può valere- contrariamente a quanto controdedotto nelle memorie autorizzate ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.- a concretizzare l’interesse dei ricorrenti, poiché la rappresentazione della lesione subita o subenda a causa del disservizio lamentato asseritamente derivato dall’impossibilità di conoscere e comunicare agevolmente in via telematica con la Regione, avrebbe dovuto esser presente già nell’atto di diffida stesso, in modo da consentire all’amministrazione di correggere le disfunzioni lamentate.
Ne consegue pertanto l’inammissibilità del ricorso proposto da M. B., M. S. e a L. N..
3.- Il difetto di prospettazione della sussistenza di una lesione diretta concreta ed attuale si ravvisa anche in relazione all’intervento in giudizio proposto da C. G. e D. N..
Tali intervenienti si limitano, infatti, ad affermare di aver un interesse omogeneo a quello dei ricorrenti e di avere interesse all’accoglimento del ricorso sia in quanto residenti nella Regione Basilicata sia in quanto “utenti di una pluralità di servizi erogati dalla medesima Regione”.
Ritiene, al riguardo, il Collegio che non possa essere criterio discretivo in ordine alla sussistenza o meno di un interesse concreto al ricorso di cui all’art. 1 D.lgs. n. 198 del 2009 la mera circostanza della residenza del ricorrente o dell’interveniente nel territorio della Regione, posto che anche un non residente può evidentemente avere interesse a fruire dei servizi telematici erogati dalla Regione Basilicata ed avere necessità di comunicare telematicamente con l’ente.
Risulta, invece, necessario individuare un criterio di prossimità tra il titolare dell’interesse e l’ente pubblico in relazione ad una specifica funzione pubblica o ad uno specifico servizio pubblico erogato dall’ente, di cui il soggetto ricorrente (cittadino o non cittadino, residente o non residente) prospetti di volere o dovere fruire avvalendosi delle tecnologie telematiche di comunicazione.
Occorre, pertanto, che il ricorrente o l’interveniente ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs.. n. 198 del 2009 dimostri di essere effettivo portatore di un interesse omogeneo alla classe di utenti o consumatori di riferimento, nel cui interesse egli pure esercita la propria azione o effettua il proprio intervento.
4.- Per quanto attiene all’ interesse al ricorso dell’associazione “Alfa” deve ritenersi che questo sia sussistente e che sia implicito negli stessi requisiti di adeguata rappresentatività che ne fondano la legittimazione ad agire.
Ritiene, infatti, il Collegio che qualora l’azione per l’efficienza di cui all’art. 1 del d.lgs n. 198/2009 sia presentata da un ente a tutela di un interesse collettivo non occorre indagare anche sulla sussistenza dei requisiti di concretezza, attualità e immediatezza delle lesione, posto che per tali enti l’accertamento della lesività non può che essere compiuto in astratto in relazione all’effettiva capacità di tutela degli interessi della categoria che si assume lesa dall’inefficienza amministrativa.
Se infatti in caso di azione per l’efficienza proposta da un singolo, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs 198/2009, deve apprezzarsi quale sia l’interesse concreto al ricorso, essenzialmente al fine di verificare l’omogeneità dell’interesse del ricorrente rispetto a quello della classe che egli pretende di rappresentare, nel caso, invece, di una analoga azione proposta da un ente esponenziale è la stessa rappresentatività dell’ente associativo rispetto ad un particolare categoria di utenti o consumatori a consentire di verificare l’omogeneità dell’interesse dell’ente ricorrente rispetto a quello della classe che questo assume di rappresentare. Ed una tale verifica non può che passare attraverso la valutazione del grado di rappresentatività dell’ente e del suo fine statutario, che deve contemplare proprio la garanzia di quei particolari interessi che si intendono tutelare con il ricorso.
5.- Nel merito, chiarita l’ammissibilità del ricorso in quanto proposto dall’associazione “Alfa”, occorre accertare se la mancata pubblicazione da parte della Regione dell’indirizzo di posta elettronica certificata sulla pagina iniziale del proprio sito istituzionale e la non effettiva attivazione della casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni con gli utenti integri uno dei presupposti previsti dall’art. 1 del d.lgs n.198/2009 e, segnatamente, quello della “mancata adozione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo”.
Per poter verificare se sussista in capo alla Regione un obbligo rimasto inadempiuto giova una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento al precipuo fine di verificare se le norme vigenti impongono l’immediata applicazione o frappongano dilazioni all’operatività delle disposizioni in materia di comunicazione tramite posta elettronica certificata.
Una prima imposizione alle Regioni di comunicare in via digitale è rinvenibile nell’ art. 2 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale, che reca: “lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione".
Il successivo art. 3 del citato D.Lgs. 82/2005 pone in diretta correlazione l’obbligo della pubblica amministrazione di comunicare in via digitale con il riconoscimento agli utenti del diritto di “richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni”.
Tra le modalità di comunicazione tra privato e pubblica amministrazione contemplate dal codice dell’amministrazione digitale, l’art. 6 prevede l’utilizzo da parte della pubblica amministrazione della posta elettronica certificata per la trasmissione telematica di documenti che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna.
L’attuazione degli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata è individuato dall’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 (recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) come strumento per rendere effettivi i principi di trasparenza nella pubblica amministrazione.
Lo stesso decreto legislativo n.150/2009, all’art. 11, comma 1, che per effetto di quanto disposto dal successivo art. 16 trova immediata applicazione anche negli ordinamenti delle regioni, impone la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e quindi anche degli indirizzi di posta elettronica certificata fruibili dagli interessati.
Come precisato dall’art. 54, comma 2 ter, del codice dell’amministrazione digitale, le amministrazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata “a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta” e “di assicurare, altresì un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta”.
Al riguardo, un ulteriore vincolo, che questa volta incide sulle modalità di pubblicizzazione delle caselle di posta elettronica certificata, è dettato dalla “Linee guida per i siti web della P.A- Anno 2010-” dettate dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione in attuazione della direttiva n. 8/2009 del Dipartimento della funzione pubblica, dove le regioni sono espressamente indicate tra le amministrazioni tenute all’osservanza delle indicazioni impartite (art.1, comma 3 delle citate linee guida).
Tali linee guida impongono che l’elenco delle caselle di posta elettronica certificata debba essere:
a) “costantemente disponibile all’interno della testata”;
b) collocato in posizione privilegiata in modo da essere visibile nella home page del sito.
L’immediata applicabilità per le Regioni delle disposizioni sopra illustrate e la conseguente cogenza dell’obbligo per le amministrazioni di pubblicare sulla propria home page l’elenco completo delle caselle di posta elettronica certificata e di rendere effettiva la possibilità per l’utente di comunicare tramite posta elettronica certificata è confermata anche da alcune disposizioni del decreto legislativo correttivo al codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235) ed in particolare:
a) dall’abrogazione nel corpo dell’art. 3 del codice dell’amministrazione digitale della disposizione (comma 1 bis) che, con riferimento alle amministrazioni regionali e locali, subordinava l’attuazione del principio relativo al diritto dell’utente di “richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche” alla sussistenza delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e al rispetto della loro autonomia normativa;
b) dall’assenza di una specifica disposizione transitoria che dilazioni l’entrata a regime delle disposizioni in materia di comunicazione tra cittadini e pubblica amministrazione tramite posta elettronica certificata, come invece previsto all’art. 57 del D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235, rubricato “disposizioni transitorie e finali”, per altre disposizioni del codice, quali ad esempio quelle in materia di pagamenti telematici di comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche, che sono subordinate all’adozione, entro termini prestabiliti, di successivi decreti ministeriali.
5.- Il quadro normativo sopra tratteggiato delinea quindi in modo chiaro il comportamento esigibile dalla Regione: l’obbligo di soddisfare la richiesta di ogni interessato a comunicare in via informatica tramite posta elettronica certificata e quindi, a monte, l’obbligo di adottare gli atti di carattere tecnico ed organizzativo finalizzati alla pubblicazione sulla pagina iniziale del sito degli indirizzi di posta elettronica certificata e a consentire l’effettiva, concreta ed immediata possibilità di interagire con l’ente attraverso tale modalità di comunicazione elettronica.
L’inerzia dell’amministrazione nell’ adozione di tali atti da emanarsi obbligatoriamente è desumibile, ai sensi dell'art. 64 comma 4, c.p.a., anche dalla mancata costituzione in giudizio e dalla conseguente assenza di ogni difesa da parte dell'Amministrazione intimata. Il che, mentre da un lato porta ragionevolmente a dedurre che, rispetto a quanto prospettato in ricorso, l’amministrazione non avesse alcuna difesa utile da opporre; dall’altro lato rende ancor più commendevole il comportamento della regione se, nelle more, si fosse attivata senza darne contezza a questo giudice.
Orbene, le deduzioni prospettate in ricorso sono condivise dal Collegio, poiché la mancata individuazione di almeno un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata sul sito web, come comprovato dall’allegazione, versata in atti, di una stampa della pagina del sito (recante la data 24 gennaio 2011), nonché la mancata attuazione del diritto degli utenti di comunicare elettronicamente tramite l’ utilizzo della stessa determina un disservizio, costringendo gli interessati a recarsi personalmente presso gli uffici e ad utilizzare lo strumento cartaceo per ricevere ed inoltrare comunicazioni e/o documenti.
Va peraltro precisato che il disservizio lamentato estende i suoi riflessi negativi anche sulle modalità di esercizio del diritto del privato di partecipare al procedimento amministrativo poiché l’art. 4, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale consente, infatti, di esercitare tali diritti procedimentali anche attraverso strumenti di comunicazione telematici.
Né è possibile sottovalutare le ripercussioni di tale disservizio sulla disciplina delle notificazioni, così come previsto dall’art. 4 del d.lgs n. 82/2005, il quale consente che “ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa”, che attribuisce al documento trasmesso lo stesso valore giuridico della trasmissione del documento in originale, posto che a norma dell’art. 45 dello stesso decreto legislativo il documento trasmesso con qualsiasi mezzo informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e la sua trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale e che “il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in accoglimento delle censure con cui è dedotta la violazione degli articoli 3, 6 e 54 del codice dell’amministrazione digitale, la Regione Basilicata, è tenuta a consentire agli utenti di interloquire tramite posta elettronica certificata e a rendere visibile nella home page del sito l’elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata, come imposto dalle “Linee guida per i siti web della P.A- Anno 2010-” dettate dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
6.- Le spese processuali, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo in favore dell’Associazione Alfa, tenuto anche conto sia della omessa pubblicazione da parte della Regione della notizia del ricorso sul proprio sito istituzionale, come previsto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs n. 198/2009 sia del complessivo comportamento processuale (in omissione), dell’ente intimato.
6.1.- Non vi è luogo, invece, a pronunzia sulle spese tra gli altri ricorrenti e la Regione, in mancanza di costituzione dell’ente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Movimento Radicali da M. S. (in proprio), da L. N. (in proprio) e da M. B.;
- dichiara l’inammissibilità dell’intervento proposto da C. G. e D. N.;
-accoglie il ricorso proposto dall’associazione “Alfa” e, accertata la mancata pubblicazione sulla home page del sito della Regione dell’indirizzo istituzionale (o degli indirizzi) di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi a norma di quanto previsto dall’art. 54 comma 2 ter, del codice dell’amministrazione digitale e dalle “Linee guida per i siti web della P.A- Anno 2010-” dettate dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, ordina alla Regione di porre in essere gli adempimenti necessari alla pubblicazione del predetto indirizzo e a rendere effettivo il diritto degli utenti di comunicare tramite posta elettronica certificata, entro giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, all'uopo utilizzando le risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
-condanna la Regione al pagamento in favore dell’associazione Alfa di Euro 5000, 00 (cinquemila/00) per diritti, onorari, oltre I.v.a., C.p.a. e alla rifusione delle spese per il contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nelle camere di consiglio del giorno 28 luglio e del 20 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Antonio Ferone, Consigliere
Paola Anna Gemma Di Cesare, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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