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Permesso di soggiorno per cure mediche anche agli irregolari.


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Inviato 16 February 2010 - 23:12:57


16 febbraio 2010

Permesso di soggiorno per cure mediche anche agli irregolari.

Per il Tar di Palermo la Questura deve valutare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche entro 20 giorni, anche se presentata da un irregolare.


Il Tar di Palermo, uniformandosi ad un analogo orientamento dei Tar Lombardia, Piemonte e Lazio, ha accolto il ricorso di una cittadina nigeriana contro il silenzio serbato dalla Questura sulla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche o per motivi umanitari, essendo affetta da sindrome HIV e come tale bisognosa di cure anti-retrovirali, attualmente prestate in Italia e non somministrabili nel Paese d’origine.
Per i giudici la Questura ha errato nel non adottare una decisione sulla richiesta in quanto, anche se l’art. 35, comma 3, del testo unico immigrazione che disciplina la “Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale” non contempla espressamente una tipologia di permesso di soggiorno per motivi umanitari o di salute (cosa che invece fa il successivo art. 36, in base al quale “lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l’eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno…”), limitandosi a stabilire un diritto di permanenza sul territorio dello Stato per le cure “urgenti” o “essenziali”, tuttavia, in base ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, lo straniero, anche se entrato o rimasto irregolarmente in Italia, ha diritto di ottenere, per il tempo necessario ad effettuare cure mediche d’urgenza o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, un permesso temporaneo di soggiorno idoneo a regolarizzare la sua situazione.
Di conseguenza, nel caso prospettato dalla straniera, difesa dall’avv. Gaetano Pasqualino, è astrattamente applicabile l’art. 5 comma 9 del d.lgs. 286 del 1998, in base al quale “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”.
Pertanto - ha concluso il Tar - il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta dello straniero di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di salute configura un comportamento contrastante con l’obbligo di concludere il procedimento attivato su iniziativa del privato entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della domanda prescritto dall’art. 5 comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998, sicché deve considerarsi illegittimo.
Infatti, nel caso concreto, poiché la ricorrente aveva corredato la richiesta di permesso di soggiorno con la documentazione attestante la propria situazione sanitaria e la necessità di cure mediche, sarebbe stato onere dell’Amministrazione provvedere sulla richiesta, con un provvedimento esplicito di accoglimento oppure di diniego, nei termini di cui alla disposizione sopra ricordata, con una valutazione comunque discrezionale in ordine, ovviamente, non alla tutelabilità del diritto alla salute, quanto alla ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per la concessione del provvedimento di soggiorno temporaneo sul territorio nazionale.
(R.M.)



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