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Il diritto alla assistenza sanitaria per i cittadini stranieri irregolari: divieto di segnalazione all’autorità giudiziaria.


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Inviato 01 December 2009 - 11:57:46


Il diritto alla assistenza sanitaria per i cittadini stranieri irregolari:    

                   divieto di segnalazione all’autorità giudiziaria.




La Costituzione italiana definisce la salute come “fondamentale diritto dell’individuo” e come “interesse della collettività” (articolo 32). Il riconoscimento del diritto alla salute quale “valore costituzionale supremo” ha obbligato e obbliga il legislatore a conformare le sue scelte legislative, in materia sanitaria, senza violare i principi di “carattere umanitario” imposti dalla costituzione.

Al riguardo, ci sembra opportuno delineare quale sia il quadro normativo attuale delle prestazioni sanitarie elargite ai cittadini stranieri sprovvisti di titolo di soggiorno (c.d. clandestini).

L’articolo 35 del T.U. del 98/286 prevede disposizioni in conformità al dettato costituzionale, infatti, il 3° comma della norma stabilisce che: “l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano".

Ovviamente l’obbligo di referto da parte di ogni esercente una professione sanitaria sussiste in tutti i casi in cui il paziente (italiano/straniero), che abbia ricevuto assistenza medica presso una struttura sanitaria, presenta caratteristiche di delitti perseguibili d’ufficio. In tali casi il medico, in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, è obbligato a comunicare il referto all’autorità giudiziaria. L'inadempimento di tale obbligo è penalmente sanzionabile.

Inoltre, anche la recente modifica all’articolo 6 del T.U. del 98/286 tramite “Pacchetto Sicurezza” non obbliga il cittadino straniero all’esibizione di un valido permesso di soggiorno per usufruire delle prestazioni sanitarie.

Le disposizioni sopra indicate confermano, quindi, la particolare attenzione del nostro ordinamento per la salute dell’individuo quale diritto fondamentale della persona che è riconosciuto a tutti, cittadini italiani e cittadini stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso e il soggiorno.





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