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esportazione di denaro
Started By
GU GU
, 03 May 2008 - 06:48:00
Questa discussione ha avuto 6 risposte
#1
Inviato 03 May 2008 - 06:48:00
Nel set. 2007 all'Aeroporto di Verona dopo il controllo dei passaporti sono stato fermato dalla finanza e mi e stato chiesto se avevo valuta , io tranquillo subito ho detto si Euro 12.500 ero convinto che non era cambiato niente che con quella cifra io ero in regola : si accomoda in ufficio,lei sa che la legge e cambiata? per i paesi dell'est non si possono portare più di di euro 10.000 in contanti , dopo un vai e vieni di chiacchiere li ho dichiarati al fisco e non mi hanno penalizzato con il 40% perché la legge da 12.500 era passata da poco a 10.000 Ecco la mia domanda: da fine aprile sono entrate delle nuove legge in vigore , mi sa dire qualcuno con esattezza qual'e la cifra oggi in contanti che si può esportare nei paesi dell'est ,Grazie GU GU
#2
Inviato 03 May 2008 - 10:06:34
Cita
la normativa antiriciclaggio e' un argomento, quella valutaria un'altro...
questa quella antiriciclaggio:
http://www.ilsole24o...9d-00000e251029
http://www.ilsole24o...53-00000e251029
quella valutaria:
Da giugno 2007 l'importo precedentemente stabilito di
12.500 euro e' stato ridotto a 10.000 euro, in osservanza a
quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1889/2005 e dal Decreto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2007
(pubblicato sulla G.U. n. 145 del 25/06/07).
La movimentazione di valuta e titoli al seguito e' consentita senza
dichiarazione fino a un valore di 10.000,00 euro.
Oltre questo importo e' necessario compilare un formulario da depositare
presso una banca, un ufficio doganale, un ufficio postale,
un comando della Guardia di Finanza, non oltre le quarantotto
ore successive all'entrata oppure antecedenti all'uscita dal territorio
dello Stato, senza tenere conto dei giorni festivi.
La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa
valutaria.
Tale violazione comporta il sequestro amministrativo, nel limite del
40% dell'importo in eccedenza il valore di 10.000,00 euro e una
sanzione amministrativa fino al 40% della stessa somma eccedente.
L'importo sequestrato sara' restituito solo al pagamento della sanzione,
fissata dall'Ufficio Italiano dei Cambi Via Quattro Fontane,123 Roma.
questa quella antiriciclaggio:
http://www.ilsole24o...9d-00000e251029
http://www.ilsole24o...53-00000e251029
quella valutaria:
Da giugno 2007 l'importo precedentemente stabilito di
12.500 euro e' stato ridotto a 10.000 euro, in osservanza a
quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1889/2005 e dal Decreto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2007
(pubblicato sulla G.U. n. 145 del 25/06/07).
La movimentazione di valuta e titoli al seguito e' consentita senza
dichiarazione fino a un valore di 10.000,00 euro.
Oltre questo importo e' necessario compilare un formulario da depositare
presso una banca, un ufficio doganale, un ufficio postale,
un comando della Guardia di Finanza, non oltre le quarantotto
ore successive all'entrata oppure antecedenti all'uscita dal territorio
dello Stato, senza tenere conto dei giorni festivi.
La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa
valutaria.
Tale violazione comporta il sequestro amministrativo, nel limite del
40% dell'importo in eccedenza il valore di 10.000,00 euro e una
sanzione amministrativa fino al 40% della stessa somma eccedente.
L'importo sequestrato sara' restituito solo al pagamento della sanzione,
fissata dall'Ufficio Italiano dei Cambi Via Quattro Fontane,123 Roma.
.
#3
Inviato 03 May 2008 - 10:34:55
L'AVVOCATO RISPONDE
Esportazione di valuta: cosa dice la legge.
Vorrei in primo luogo far presente che occorre fare una prima separazione tra:
1) la normativa antiriciclaggio
2) la normativa valutaria,
che costituiscono due facce della stessa medaglia.
Più precisamente la normativa antiriciclaggio è disciplinata dal Dlgs 197/1991 e dalle successive modifiche ed integrazioni legislative. Di recente, è stata recepita la terza Direttiva 2005/60/CEE mediante l’approvazione ed entrata in vigore in data 29/12/07, del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. Tra le novità che ritengo interessanti vorrei segnalare alcune importanti restrizioni che modificheranno le attuali abitudini e che entreranno in vigore il 30 aprile 2008.
Sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti privati, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
Quindi, quest’ultimo aspetto vi può essere utile per regolamentare le transazioni all’interno del territorio Nazionale e per comprendere che anche i prelevamenti in banca in contanti superiori a 5.000,00 possono essere oggetto di segnalazioni dall’Istituto stesso all’Amministrazione Finanziaria.
Diversamente, la normativa valutaria è disciplinata dal decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e le sue integrazioni, ha per oggetto i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.
In base a questa normativa si ha l’obbligo di dichiarare all’autorità italiane unicamente le somme di denaro superiori a 10.000,00 Euro.
Quindi, al di sotto di tale soglia non vi è assolutamente nessun obbligo di dichiarazione.
Nel caso in cui si supera detta soglia la dichiarazione viene effettuata nella seguente maniera a secondo che il passaggio sia :
-extracomunitario: allora tale dichiarazione va fatta presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio;
-intracomunitario :la dichiarazione va fatta presso una banca in occasione di un'operazione svolta presso la banca stessa, oppure presso un ufficio doganale, un ufficio postale, un Comando della Guardia di Finanza, entro le 48 ore successive all'entrata nel territorio della Repubblica o entro le 48 ore antecedenti l'uscita dal territorio della Repubblica. I giorni festivi sono esclusi dal computo di tali termini;
- In caso di omessa dichiarazione ovvero di dichiarazione contenente informazioni inesatte o incomplete, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di € 10.000, con un minimo di € 103,29 (art. 3 del Regolamento 1889/2005/CE e art. 5 c.3 del Decreto Legge 167/1990, convertito in Legge 227/1990) ed i relativi valori sono soggetti a sequestro (art. 5 ter del Decreto Legge 167/1990, convertito in Legge 227/1990).
-Chiunque ometta di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le indica false, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da € 516,46 a € 5.164,57 (art. 5, comma 8 bis,
Decreto Legge 167/1990, convertito in Legge 227/1990).
.
#4
Inviato 03 May 2008 - 10:42:40
Gazzetta Ufficiale N. 145 del 25 Giugno 2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 Giugno 2007
Modifica della soglia di esenzione in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
E IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, che
prevede che il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con
l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo'
modificare con proprio decreto il limite di importo indicato nel
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal medesimo
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2002, che fissa il
suddetto limite in euro 12.500;
Visto l'art. 3 del regolamento CE n. 1889/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, che prevede che ogni
persona fisica che entra nella Comunita' o ne esce e trasporta denaro
contante di importo pari o superiore ad euro 10.000 deve dichiarare
tale somma alle autorita' competenti dello Stato membro attraverso il
quale essa entra nella Comunita' o ne esce;
Visto l'art. 11 del predetto regolamento CE n. 1889/2005, che
prevede la sua applicazione a decorrere dal 15 giugno 2007;
Ravvisata l'opportunita' di armonizzare la soglia dei trasferimenti
intra-comunitari a quella fissata per i trasferimenti
extra-comunitari dal regolamento CE n. 1889/2005;
Decreta:
Art. 1.
Il limite di importo di euro 12.500, indicato nel decreto
ministeriale 17 ottobre 2002, e' determinato in euro 10.000,
esclusivamente con riferimento alla normativa di cui al decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 125.
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2007
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Il Ministro dell'interno Amato
Il Ministro della giustizia Mastella
Il Ministro dello sviluppo economico Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
4 Economia e finanze, foglio n. 135
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#5
Inviato 04 May 2008 - 20:16:42
GRAZIE, E ANCORA GRAZIE
#6
Inviato 09 May 2008 - 22:01:17
IN AEROPORTO Sequestrati i soldi nelle mutande

IL Gazzettino 9/5/2008
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