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I parenti di terzo e quarto grado del cittadino italiano, già titolari di permesso di soggiorno per famiglia prima dell’8 agosto, potranno continuare a soggiornare in Italia e non saranno espulsi.


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Questa discussione ha avuto 5 risposte

#1 XCXC

XCXC

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Inviato 09 September 2009 - 22:34:59


I parenti di terzo e quarto grado del cittadino italiano, già titolari di permesso di soggiorno per famiglia prima dell’8 agosto, potranno continuare a soggiornare in Italia e non saranno espulsi.

Strategia soft del Ministero dell’interno sulla questione dei parenti (oltre il secondo grado) conviventi con il cittadino italiano che prima dell’entrata in vigore della legge sulla sicurezza pubblica avevano ottenuto un permesso di soggiorno per famiglia.


Prima dell’entrata in vigore della legge sulla sicurezza pubblica (n. 94) il cittadino extracomunitario convivente con il cittadino italiano parente entro il quarto grado non poteva essere espulso per le violazioni alle norme sull’ingresso ed il soggiorno.
La legge n. 94, entrata in vigore l’8 agosto, ha ristretto il campo di applicazione dei divieti di espulsione, previsti dall’art. 19 del testo unico immigrazione, limitando il beneficio (oltre che al coniuge come già previsto) ai soli parenti del cittadino italiano di primo e secondo grado.
Oggi, perciò, sono inespellibili i seguenti parenti del cittadino italiano: figli, genitori, fratelli, nipoti diretti e nonni, ma non più zii e cugini
Si è posto il problema del trattamento da riservare a tutti gli stranieri che, avendone titolo in base alla “vecchia” legge, avevano richiesto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia non ancora rilasciato alla data dell’8 agosto, o che hanno già chiesto o chiederanno il rinnovo dopo tale data.
Il Ministero dell’interno, con circolare diramata ieri a tutte le questure, nell’osservare che la legge 94 non riporta il precetto della retroattività, ha stabilito che i procedimenti amministrativi instaurati prima dell’entrata in vigore della nuova legge “debbano essere definiti secondo la norma vigente alla data del loro avvio”. Pertanto, le richieste di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell’articolo 19 del testo unico immigrazione (divieto di espulsione), presentate prima dell’8 agosto dai parenti di terzo e quarto grado del cittadino italiano, continueranno ad essere accolte. Analogamente, saranno accolte anche le domande di rinnovo dei permessi scaduti presentate dopo tale data.
(R.M.)



.


#2 Amedeo

Amedeo

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Inviato 10 September 2009 - 06:25:39


Visualizza messaggioXCXC, su 9-Sep-2009 23:34, dice:

I parenti di terzo e quarto grado del cittadino italiano, già titolari di permesso di soggiorno per famiglia prima dell’8 agosto, potranno continuare a soggiornare in Italia e non saranno espulsi.

Strategia soft del Ministero dell’interno sulla questione dei parenti (oltre il secondo grado) conviventi con il cittadino italiano che prima dell’entrata in vigore della legge sulla sicurezza pubblica avevano ottenuto un permesso di soggiorno per famiglia.


Prima dell’entrata in vigore della legge sulla sicurezza pubblica (n. 94) il cittadino extracomunitario convivente con il cittadino italiano parente entro il quarto grado non poteva essere espulso per le violazioni alle norme sull’ingresso ed il soggiorno.
La legge n. 94, entrata in vigore l’8 agosto, ha ristretto il campo di applicazione dei divieti di espulsione, previsti dall’art. 19 del testo unico immigrazione, limitando il beneficio (oltre che al coniuge come già previsto) ai soli parenti del cittadino italiano di primo e secondo grado.
Oggi, perciò, sono inespellibili i seguenti parenti del cittadino italiano: figli, genitori, fratelli, nipoti diretti e nonni, ma non più zii e cugini
Si è posto il problema del trattamento da riservare a tutti gli stranieri che, avendone titolo in base alla “vecchia” legge, avevano richiesto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia non ancora rilasciato alla data dell’8 agosto, o che hanno già chiesto o chiederanno il rinnovo dopo tale data.
Il Ministero dell’interno, con circolare diramata ieri a tutte le questure, nell’osservare che la legge 94 non riporta il precetto della retroattività, ha stabilito che i procedimenti amministrativi instaurati prima dell’entrata in vigore della nuova legge “debbano essere definiti secondo la norma vigente alla data del loro avvio”. Pertanto, le richieste di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell’articolo 19 del testo unico immigrazione (divieto di espulsione), presentate prima dell’8 agosto dai parenti di terzo e quarto grado del cittadino italiano, continueranno ad essere accolte. Analogamente, saranno accolte anche le domande di rinnovo dei permessi scaduti presentate dopo tale data.
(R.M.)




Strano, stranissimo "strabismo" del Ministero, che interpreta non retroattiva questa variazione normativa al contrario di quanto accaduto per la cittadinanza!!!



Aggiungo anche che non è consigliabile che il parente straniero di cittadino italiano si avvalga più dell'art. 19 del TU 286 chiedendo un "misero" PdS, valido solo per parenti fino al 2° grado, valido un anno e che ora si pagherà da 80 a 200 euro.



E' consigliabile che si avvalga del DL 30 del 2007, chiedendo una CdS, valida per parenti di qualsiasi grado (anche il 6°), valida la prima volta per 5 anni e "agratise" (come dicono a Roma!!!).



La differenza per i requisiti è di non poco conto.   Per l'art. 19 del TU il parente deve solo essere convivente.   Per il DL 30 del 2007 il parente deve solo essere a carico, peraltro su semplice autodichiarazione.



Finalmente una cosa buona del DL sicurezza!!!!!!!!!!!



Un saluto a tutti,



Amedeo - amedeo_si@yahoo.it

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Manuale di sopravvivenza burocratica per italiani con partner straniero
Ricongiungimento ... step by step
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#3 XCXC

XCXC

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Inviato 10 September 2009 - 17:14:44


scusa Amedeo ma se parliamo di extraUE che si muovono da un paese UE ad un'altro ti do ragione al 100% anche x un parente lontano che gia' vive in una famiglia...

Altra cosa e' arrivare da un paese extraUE...  non credo proprio si possa ricongiungere un parente del 6° grado visto che il DL parla chiaro in quanto scrive solo di discendenti e ascendenti... esattamente quanto prevede la nuova Legge e coerentemente con la direttiva europea 2004/38/CE

---

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
    a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
    b) «familiare»:
        1) il coniuge;
        2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
        3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
        4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
    c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.



diciamo che l'art 3 (paese di provenienza) potrebbe essere interpretato in modo favorevole o contrario a seconda del giudice che hai davanti, che sicuramente leggera' "paese EU"


Art. 3.
Aventi diritto

1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza,
nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
    a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
    b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.


l'unica salvezza e' appellarsi alla diseguaglianza di trattamento fra cittadini EU (residenti nello stesso Paese) chiedendo che vengano applicate le norme a maggior favore...

certo e' che... comunque... c'e' una certa confusione... mah!!!

Come al solito siamo in mano ai Giudici con queste Leggi non chiare ed improvvisate...



.


#4 Amedeo

Amedeo

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Inviato 10 September 2009 - 20:12:38


Visualizza messaggioXCXC, su 10-Sep-2009 18:14, dice:

scusa Amedeo ma se parliamo di extraUE che si muovono da un paese UE ad un'altro ti do ragione al 100% anche x un parente lontano che gia' vive in una famiglia...

Altra cosa e' arrivare da un paese extraUE...  non credo proprio si possa ricongiungere un parente del 6° grado visto che il DL parla chiaro in quanto scrive solo di discendenti e ascendenti... esattamente quanto prevede la nuova Legge e coerentemente con la direttiva europea 2004/38/CE

---

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) «familiare»:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.



diciamo che l'art 3 (paese di provenienza) potrebbe essere interpretato in modo favorevole o contrario a seconda del giudice che hai davanti, che sicuramente leggera' "paese EU"


Art. 3.
Aventi diritto

1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza,
nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.


l'unica salvezza e' appellarsi alla diseguaglianza di trattamento fra cittadini EU (residenti nello stesso Paese) chiedendo che vengano applicate le norme a maggior favore...

certo e' che... comunque... c'e' una certa confusione... mah!!!

Come al solito siamo in mano ai Giudici con queste Leggi non chiare ed improvvisate...




Ci sono un paio di sentenze della Corte Europea di giustizia (l'ultima quella chiamata Metok) che hanno chiarito che non è importante come il parente sia entrato in Italia e se sia irregolare.  Non gli si può negare la CdS se è a carico oppure (condizione alternativa) convive nel paese di origine con il comunitario.



L'art. 23 del dl. 30/2007 precisa poi che di queste norme si può avvalere il cittadino italiano se più favorevoli:



Art. 23.
Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.



Un salutone,



Amedeo - amedeo_si@yahoo.it

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Inviato 10 September 2009 - 20:39:14


Visualizza messaggioAmedeo, su 10-Sep-2009 21:12, dice:




Ci sono un paio di sentenze della Corte Europea di giustizia (l'ultima quella chiamata Metok) che hanno chiarito che non è importante come il parente sia entrato in Italia e se sia irregolare.  Non gli si può negare la CdS se è a carico oppure (condizione alternativa) convive nel paese di origine con il comunitario.



L'art. 23 del dl. 30/2007 precisa poi che di queste norme si può avvalere il cittadino italiano se più favorevoli:



Art. 23.
Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.



Un salutone,




si ma la definizione di familiare e' chiara: sono solo i parenti in linea retta cioe' ascendenti e discendenti oltre ovviamente a coniuge/partner

quindi... di questi c'e' la certezza della concessione del soggiorno...

in tutti gli altri casi si dovra' ricorrere al Giudice...

Tornando al topic... l'attuale Legge sulla sicurezza ricalca proprio la direttiva europea sul significato di familiare...

che la circolare si riferisca all'ormai datato art 19 del t.u. e' ovvio... in quanto solo li' si parla di parenti entro il 4* grado... che comprendono cioe'  anche quelli non in linea retta come fratelli e zii....



.


#6 Rick

Rick

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Inviato 10 September 2009 - 22:57:13


Visualizza messaggioXCXC, su 10-Sep-2009 19:14, dice:

scusa Amedeo ma se parliamo di extraUE che si muovono da un paese UE ad un'altro ti do ragione al 100% anche x un parente lontano che gia' vive in una famiglia...

Altra cosa e' arrivare da un paese extraUE...  non credo proprio si possa ricongiungere un parente del 6° grado visto che il DL parla chiaro in quanto scrive solo di discendenti e ascendenti... esattamente quanto prevede la nuova Legge e coerentemente con la direttiva europea 2004/38/CE


Visualizza messaggioAmedeo, su 10-Sep-2009 22:12, dice:

Ci sono un paio di sentenze della Corte Europea di giustizia (l'ultima quella chiamata Metok) che hanno chiarito che non è importante come il parente sia entrato in Italia e se sia irregolare.  Non gli si può negare la CdS se è a carico oppure (condizione alternativa) convive nel paese di origine con il comunitario.

Uhhhh

Vecchia
vecchissima questione sempre aperta qui sul forum .

LA norma
così come la pronuncia della corte sul caso Metok
si riferiscono sempre e solo
(come giustamente rilevato da XCXC)
a spostamenti interni all’EU

ed il principio è sacrosanto

MENTRE

per quel che riguarda il primo ingresso in EU

la competenza legislativa è e rimane sempre dello stato membro

in cui tal primo ingresso avviene .

come  ha + volte ribadito d’altronde la stessa EU

e la stessa  sentenza Metok :

2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono soltanto assoggettati
all’obbligo del visto d’ingresso, conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001 o, se del caso,
alla legislazione nazionale. Ai fini della presente direttiva il possesso della carta di soggiorno di cui
all’articolo 10, in corso di validità, esonera detti familiari dal requisito di ottenere tale visto.


http://www.anolf.it/...ia_25_07_08.pdf



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