Un saluto a tutti.
Come è noto il DL sicurezza ha modificato anche le modalità di acquisto (non concessione) della cittadinanza italiana per matrimonio.
La Prefettura di Roma, con insolita rapidità ha già inviato a tutti coloro che all'8 agosto non avevano maturato i due anni (prima erano 6 mesi) di "legale residenza" (quindi dal titolo di soggiorno) in Italia dal matrimonio dei preavvisi di rigetto.
A questi preavvisi di rigetto (previsti dalla legge 241 del 1990) si può ben replicare. In un caso da me seguito, ho adeguatamente replicato a ben n. 3 preavvisi di rigetto di una Carta di Soggiorno con il risultato che essa è stata poi concessa!!!
Mi è giunta notizia questa mattina che molti stranieri (in prevalenza moldavi!!!) che hanno ricevuto il preavviso di rigetto di cittadinanza per matrimonio si sono recati in Prefettura a Roma ed hanno ritirato la documentazione a suo tempo prodotta su sollecitazione degli uffici.
Non posso non deplorare questo atteggiamento remissivo ed invitare gli interessati ad inoltrare comunque una lettera di contestazione senza ritirare nulla.
Inserisco quì il modello ad uso di tutti come al solito, con l'avvertenza che va adattato al caso specifico e che comunque non può certo garantire un esito positivo.
Cita
Città, __ ____________ 200_ -
All’ On. Giorgio NAPOLITANO - S.P.M.
Presidente della Repubblica italiana
Palazzo del Quirinale,
00187 - ROMA
All’ On. Roberto MARONI – S.P.M.
Ministro dell'Interno
Piazzale del Viminale, 1
00184 - ROMA
Al MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Direzione Centrale per i Diritti Civili, la
Cittadinanza e le Minoranze - Cittadinanza
piazzale del Viminale, 1 (controllare)
00184 - ROMA
Alla PREFETTURA DI ______________
a.c.a. ______________
___________________
_____ - ____________
RACCOMANDATA a. R.
OGGETTO: osservazioni e contestazioni sulla comunicazione della prefettura di ______, del ___________,
ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 sulla pratica di cittadinanza n. ________
I sottoscritti,
- _________________________, cittadin_ _________, nat_ in ________ - _______ il __.__._____, residente in _____________ - ______ - ___________,
- _________________________, cittadin_ italian_, nato a ______ il __.__.____, residente in ____________ - _____ - ________, tel ________, cell. _________,
ciascuno per le proprie ragioni e competenze,
premesso
1) che in data __.__.____ hanno contratto matrimonio in ________ - _______,
2) che in data __.__.____ la/il sottoscritta/o ha prodotto domanda di acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 corredata della prescritta documentazione;
3) che in data __________ la Prefettura di Roma notificava alla/al sottoscritta/o una comunicazione di preavviso di rigetto per intervenute variazioni normative a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 94/2009;
4) (altre informazioni determinanti) _______________________________;
considerato
a) che un indiscriminato rigetto delle domande di cittadinanza ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 a seguito delle predette variazioni normative coinvolgerà non meno di 7.000 coniugi stranieri di cittadini italiani;
b) che è stata emessa in proposito e con straordinaria tempestività una circolare del 6.08.2009 da parte del Ministero dell’Interno che dovrebbe regolamentare la situazione delle domande di cittadinanza presentate e da produrre;
c) che in detta circolare, le istanze per le quali non sia ancora decorso il termine biennale previsto dall’art. 8 della legge n. 91/1992 “ricadranno nell’applicazione delle nuove disposizioni, atteso che il richiedente, in tali casi, non risulta essere titolare di un diritto soggettivo pieno.”;
d) che nella dottrina giuridica corrente un diritto soggettivo non può certo definirsi pieno o parziale, ma si può solo discutere se c’è o non c’è;
e) che nel caso di acquisizione della cittadinanza per matrimonio il diritto soggettivo nasce dal matrimonio stesso, tanto è vero che all’art. 5 della legge si scrive “può acquistare” e non “può essere concessa” (come per esempio all’art. 9) la cittadinanza italiana;
f) che poiché in detta circolare nulla si precisa, con riferimento alle istanze presentate prima dell’ 8 agosto 2009 che non hanno maturato i due anni dal matrimonio, sulle modalità di un possibile rigetto è da ritenere che tale circostanza non sia da considerare come un requisito di legge suscettibile di portare al respingimento della istanza;
g) che l’art. 8 della legge n. 91/1992 precisa che le uniche cause ostative all’accoglimento dell’istanza sono quelle di cui al precedente art. 6 (sicurezza nazionale) e non certo altre che si sarebbero potute anche esplicitare;
h) che la situazione familiare in cui uno dei coniugi è italiano e l’altro straniero è difficile e fortemente discriminante, sia nei confronti delle altre famiglie interamente italiane, sia tra gli stessi coniugi;
i) che la norma che posticipa a due anni la possibilità di presentare istanza di acquisizione della cittadinanza italiana è comunque chiaramente contraria all’art. 29 della Costituzione Italiana in quanto non vi sarebbe parità giuridica fra i coniugi per un periodo lunghissimo, ma è anche contraria per analoghi motivi alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, Protocollo 7, art. 5 non essendovi uguaglianza di diritti;
j) che le variazioni normative che impongono il pagamento di un diritto di 200 euro, con l’aggiunta del rifacimento dei documenti stranieri che scadranno (cosa che può comportare un rientro nella nazione di origine dello straniero), nonché l’aggiunta di documenti italiani in bollo in quanto non più autocertificabili, (che fa regredire i passi avanti fatti dal paese in materia di semplificazione amministrativa), comportando costi complessivi che possono facilmente raggiungere anche i 1.000 euro, non fanno che aumentare le discriminazioni fra le famiglie composte di soli cittadini italiani da quelle miste;
k) la disposizione di cui all’art. 8 della legge n. 91/1992, in caso di rigetto della istanza, non consentendo una sua riproposizione prima che siano trascorsi ben altri 5 anni, creeranno ulteriori discriminazioni;
respingono totalmente
le motivazioni addotte al preavviso di rigetto di cui all’oggetto e, in caso di rigetto definitivo dell'istanza, si riservano di compiere tutte le azioni legali occorrenti, in sede sia nazionale che europea, atte a sanare la situazione in cui si trovano, compresa la richiesta di un adeguato risarcimento danni sia ai funzionari responsabili che allo Stato Italiano, e nel contempo
chiedono
al Presidente della Repubblica, On. Giorgio Napoletano, un personale intervento al fine di ristabilire i diritti delle circa 7.000 coppie miste in questa paradossale situazione ed eliminare le discriminazioni così createsi con le coppie italiane.
Con osservanza,
Firma ______________ Firma _____________
In caso (probabile) di emissione del decreto di rigetto non rimane che:
a) un ricorso gerarchico straordinario al Capo dello Stato (previsto per legge);
b) il ricorso al TAR.
Un saluto a tutti,