Vai al contenuto

  • Log In with Google      Accedi   
  • Registrati ora!
  Moldova-mms.com News dal Regina Pacis Seborganelmondo  




SMMS   a
moldova-mms.com

     VEDI MEGLIO
    
e commenta >>

     IMGS   a:   live @ moldova-mms . com
     MMS    a:   live @ moldova-mms . com





- - - - -

Sicurezza, Giovanardi: ora regolarizzare badanti e colf, provvedimento urgente.


  • Non puoi aprire una nuova discussione
  • Effettua l'accesso per rispondere
  • Topic Password
Questa discussione ha avuto 80 risposte

#61 sergio3

sergio3

    TpXMI

  • Ambasadiani MI1ax
  • StellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStella
  • Messaggi: 10,426
    Località:INSUBRIA -PADANIA
    Interessi: TUTTO

    Medaglie




Inviato 12 July 2009 - 16:18:01


Visualizza messaggioAzzurro, su 12-Jul-2009 16:44, dice:

Scusa, ma per caso mi è stato cancellato il testo che avevo postato da Stranieri in Italia?

"I requisiti e tutta la procedura. Leggi il testo completo."
Uno i link pubblicati può inviarli a chi vuole, altrimenti non publicassero giornali on line!!

Su tutti i siti, compreso Facebook, c'è testualmente scritto: Riporta Link.
Se dopo non vogliono che sia riportato il Link, allora disabilitano il copia e incolla come già avviene in altri siti compresi i codici di youtube.


Il tuo materiale se avrai ben notato, lo puoi cancellare solo tu



Io non mi sento italiano, voglio resistere e insorgere


#62 Guest_Azzurro_*

Guest_Azzurro_*
  • Ospite

Inviato 12 July 2009 - 17:14:23


Tratto da Stranieri in Italia.

I requisiti e tutta la procedura. Leggi il testo completo.


Roma -12 luglio 2009 - Quella che segue è la bozza della regolarizzazione per colf e badanti preparata dal governo. É un testo provvisorio su cui si sta ancora lavorando e che quindi potrà subire delle modifiche prima di essere presentato in Parlamento.

Articolo 1

1. Il datore di lavoro italiano o cittadino di Paese appartenente all'Unione Europea ovvero il datore di lavoro extracomunitario in possesso del titolo di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che alla data del 30 giugno 2009 occupava irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italaini o cittadini appartenenti all'Unione Europea ovvero lavoratori exracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continua ad occuparli alla data di presentazione della denuncia di cui al presente comma, adibendoli ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare,  può denunciare, dal 1 al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

a) all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale il lavoratore italiano o il cittadino di Paese appartenente all'Unione Europea, mediante apposita modulistica;

b) allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il lavoratore extracomunitario mediante apposita dichiarazione di cui al comma 3.

2. La denuncia di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore.

3. La denuncia di cui al comma 1, lettera b) è presentata con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene a pena inammissibilità:

a) i dati identificativi del datore di lavoro compresi  i dati realtivi al titolo di soggiorno in caso di datore di lavoro exracomunitario;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;

e) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

f) la proposta di contratto di soggiorno prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;

g) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 2.

4. La denuncia di cui al comma 1, lettera b, è limitata per ciascun nucleo familiare ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ed a due unità per le attività di sostegno a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'Interno.

5. Lo Sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 2. Il contratto di soggiorno non può essere stipulato se il datore di lavoro  che ha denunciato due unità per l' attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, non produce la documentazione comprovante la patologia o l'handicap. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce da sola causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 3. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivi comporta  l'archiviazione del precedimento. Entro ventriquattro ore dalla data della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'Istituito nazionale previdenza sociale. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

6. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Interno e il ministro dell'economia e delle finanze, sono determitate le modalità di imputazione del contributo forfetario di cui al comma 2, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi antecedenti i tre mesi di cui al comma 1.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla conclusione del precedimento di cui al presente articolo,  sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi instaurati nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:

a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;

b) relative all'impiego di lavoratori anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale;

8. Nei casi in cui non vanga presentata la denucnia di cui al comma 1, la sospensione di cui al comma 7 cessa alla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa.

9. Nelle more della definizione del procedimento di emersione di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, salvo i casi previsti al comma 13.

10. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia presentato istanza di nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato per l'assunzione di un lavoratore extracomuitrraio da adibire alle attività di cui al comma 1, in base alle disposizioni dei decreti del presidente del consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato e il lavoratore extracomunitario si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, lo sportello unico per l'immigrazione al termine della procedura di cui all'articolo 22 del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, conclusa con esito favorevole, convoca il datore di lavoro e il lavoratore extracomunitario per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il datore di lavoro convocato ai sensi del presente comma è tenuto ad esibire la ricevuta attestante il pagamento del contributo di cui al comma 2.

11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9  trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui sia stata presentata istanza di nulla osta nei casi previsti dal comma 10.

12. La sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore extracomunitario, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 7.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2 lettera c), e dell'articolo 3 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n.155;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi  o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsi dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

14. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo, è punito con la pena prevista dall'articolo 5, comma 8-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.


#63 sergio3

sergio3

    TpXMI

  • Ambasadiani MI1ax
  • StellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStella
  • Messaggi: 10,426
    Località:INSUBRIA -PADANIA
    Interessi: TUTTO

    Medaglie




Inviato 12 July 2009 - 17:31:38


Ma quante volte devi ripetere la stessa cosa ? non puoi cancellare il vecchio testo e lasciare quello più aggiornato ?
Hai riempito il Topic delle stesse cose --
Tra l'altro articoli che ho già messo io--cosa vogliono dire queste ripetizioni ? vuoi dire che tu sei più bravo ?? ma dormi, arrivi sempre dopo--
Che OO !!!



Io non mi sento italiano, voglio resistere e insorgere


#64 Guest_Azzurro_*

Guest_Azzurro_*
  • Ospite

Inviato 12 July 2009 - 20:39:18


Questo sopra (I requisiti e tutta la procedura. Leggi il testo completo) è il testo della legge, è stato pubblicato soltanto oggi, e non è la ripetizione di quello che avevi pubblicato tu, perchè è il disegno di legge completo, no stralci o interviste.


#65 sergio3

sergio3

    TpXMI

  • Ambasadiani MI1ax
  • StellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStella
  • Messaggi: 10,426
    Località:INSUBRIA -PADANIA
    Interessi: TUTTO

    Medaglie




Inviato 12 July 2009 - 20:44:48


Visualizza messaggioAzzurro, su 12-Jul-2009 21:39, dice:

Questo sopra (I requisiti e tutta la procedura. Leggi il testo completo) è il testo della legge, è stato pubblicato soltanto oggi, e non è la ripetizione di quello che avevi pubblicato tu, perchè è il disegno di legge completo, no stralci o interviste.


Hai capito tutto, bravo, bene, bis--
Adesso ho capito perchè la sinistra è affondata--



Io non mi sento italiano, voglio resistere e insorgere


#66 Guest_Azzurro_*

Guest_Azzurro_*
  • Ospite

Inviato 12 July 2009 - 20:58:10


Detto questo.

Al punto 7 del disegno di legge dice testualmente:

Visualizza messaggioAzzurro, su 11-Jul-2009 11:18, dice:

II BOZZA con relazione (9 luglio, ore 11)

DISEGNO DI LEGGE


Regolarizzazione del lavoro di cittadini stranieri non comunitari richiedenti nulla osta al lavoro a norma del DPCM 30 ottobre 2007.

7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al c. 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro  centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la Prefettura - ufficio territoriale del Governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.
Le domande presentabili dal 1 al 30 settembre faranno cadere il termine perentorio dei 120 giorni, chiunque farà la domanda, e la prefettura non risponderà nei termini stabiliti dalla Legge, allora varrà la regola del silenzio/assenzo per cui avranno tutti il diritto di prendere il permesso di soggiorno.

Oltretutto la cosa piu ridicola, è che ci si deve presentare presso gli uffici UTG della prefettura per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno, ma le prefetture non rilasciano il PDS, che è competenza delle Questure!

E se dopo gli uffici rispondono negativamente e fanno ricorso, allora possono chiedere la sospensiva ottenendo comunque il PDS per determinazione TAR. (qui però vorrei sentire l'esperto Amedeo cosa ne pensa?)

E se siamo così in ritardo sull'evasione delle pratiche relative ai flussi annuali, figurati se riusciamo a ricevere 500.000 persone che vogliono SUBITO il permesso di soggiorno?


Arrivati a questo punto diventerebbe una sanatoria generalizzata.


#67 sergio3

sergio3

    TpXMI

  • Ambasadiani MI1ax
  • StellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStella
  • Messaggi: 10,426
    Località:INSUBRIA -PADANIA
    Interessi: TUTTO

    Medaglie




Inviato 12 July 2009 - 21:25:06


Visualizza messaggioAzzurro, su 12-Jul-2009 21:58, dice:


Arrivati a questo punto diventerebbe una sanatoria generalizzata.


E allora scordati del disegno di legge, già è partito da un democristiano ed è nato già morto.
L'UE lo bloccherà subito



Io non mi sento italiano, voglio resistere e insorgere


#68 Guest_Azzurro_*

Guest_Azzurro_*
  • Ospite

Inviato 13 July 2009 - 08:33:22


Gli esclusi: restano fuori i lavoratori dell'industria e dei servizi.




E chi non lavora come colf e badante? Può un provvedimento discriminare tutti gli altri lavoratori stranieri, impedire loro di muoversi alla luce del sole, esporli al rischio di un’espulsione dal paese?

La questione non può essere elusa sbrigativamente. Un cameriere, un muratore, un operaio dell’industria, che soggiornino da mesi, se non da anni nel nostro paese e che abbiano un loro impiego, hanno diritto a non essere clandestini. Altrimenti si fingeranno lavoratori dipendenti delle famiglie, se questo è l’unico modo per conquistare un permesso di soggiorno.

Nella grande regolarizzazione approvata insieme all’entrata in vigore della legge Bossi-Fini, si pose esattamente lo stesso problema. Il 7 febbraio del 2002 venne approvata la regolarizzazione esclusivamente per colf e badanti. poi nacque il cosiddetto “emendamento Tabacci”, che consisteva in una sola riga: concedere ai datori di lavoro di regolarizzare tutto il personale non comunitario “occupato alle loro dipendenze”. Si dovettero aspettare lunghi mesi, soprattutto per il disco rosso opposto dalla Lega Nord. Ma a settembre del 2002, finalmente, alla regolarizzazione venne cucito l’altro pezzo.

________________________________________________________________________________


Le verifiche: i rischi di nuovi arrivi legati alla data d'ingresso.



Ma come si fa a stabilire che quella colf o badante da regolarizzare era effettivamente in Italia alla data del 30 giugno scorso? Anzi, alla data del 1° aprile, perché il datore di lavoro deve dichiarare che il rapporto era in piedi già dal trimestre precedente. E’ impossibile.

Tutto si basa sulla buona fede di quel capofamiglia. Ma potrebbe dire anche il falso, e consentire così la sanatoria di persone che sono arrivate in Italia dopo. O che magari non sono ancora entrate, e decideranno di farlo nelle prossime settimane, attirate dalla notizia della “regolarizzazione selettiva” del governo Berlusconi. In altri paesi, come ad esempio la Spagna, viene chiesto a tutti, anche agli irregolari, di lasciare le proprie generalità nel comune dove vanno a vivere e a lavorare. Da noi no, e i controlli sono impossibili.

Per questa ragione, anche se l’Italia non sembra attirare più tanti stranieri come ai tempi in cui l’economia marciava, i numeri della sanatoria potrebbero essere più alti di quanto non si pensi, soprattutto se si finirà per estenderla ai dipendenti delle imprese. Non è improbabile che si superino i 700 mila della Bossi-Fini, e per regolarizzarli tutti, se ne andranno molti mesi del 2010.


#69 sergio3

sergio3

    TpXMI

  • Ambasadiani MI1ax
  • StellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStella
  • Messaggi: 10,426
    Località:INSUBRIA -PADANIA
    Interessi: TUTTO

    Medaglie




Inviato 13 July 2009 - 10:16:32


Tutto questo non farà parte del "decreto sicurezza", ma delle "nuove misure anticrisi" meglio conoscita come "manovra d'estate"
Prima della definitiva approvazione del ddl ci saranno ancora altri "paletti" oltre ai due conosciuti, ma che verranno comunicati all'ultimo momento per evitare che i soliti furbetti si "attrezzino"--

Hai dimenticato (o meglio l'autore dell'articolo) di aggiungere ai vari "lavoratori in nero"nell'edilizia  e nell'industria, anche gli Extracomunitari di Montecarlo e di Vaduz che lavorano in italia--quelli producono bene !!!

Mi sembri diventato la sede distaccata della sezione del PD del Testaccio.. :cha (67):



Io non mi sento italiano, voglio resistere e insorgere


#70 Guest_Azzurro_*

Guest_Azzurro_*
  • Ospite

Inviato 13 July 2009 - 12:21:21


Hanno fatto una sanatoria che neanche la mente malata di questa sinistra sarebbe riuscita a partorire.

Se hai notato bene, a differenza della precedente sanatoria del 2003, dove era espressamente vietato il ricongiungimento dei fratelli, su questa del 2009 invece non riporta questo divieto, quindi lascia presupporre che è possibile ricongiungere fratelli e sorelle.

Un vero regalo per i musulmani che fanno figli come conigli e che stanno attuando la conquista dell'Euroarabia attraverso la Padania.


Il servo del Nano (Bossi n.d.r.), colui che si è completamente asservito al potere economico dei Frammassoni, prostituendosi al danaro, si dimostra ogni giorno che passa sempre di più il dono di Allah per gli isalmici conquistatori del continente europeo.





Leggono questa discussione 13 utenti

0 utenti, 13 ospiti, 0 utenti anonimi










                                                               Effettua i tuoi pagamenti con PayPal.  un sistema rapido, gratuito e sicuro.



info@ambasada.it

 Telegram.me/Ambasada     iMessage: info@ambasada.it

fax (+39) 02 70033057       tel (+39) 02 45077169


Sedi diplomatiche della Repubblica di Moldavia:

Ambasciata di Roma
   Consolato di Milano  Consolato di Padova





Privacy e Cookie Policy / Termini e Regole del Forum