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PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMI


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Questa discussione ha avuto 2 risposte

#1 SVETA5

SVETA5

    Nb

  • Ambasadiani MI1-e
  • Stella
  • Messaggi: 9

Inviato 11 March 2007 - 22:39:11


Помогите с переводом очень важного текста для русскоязычных.Спасибо! PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA
( artt. 29, 30 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. )

   1.
      Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
   2.
      Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);
   3.
      Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno il Modulo 1 è compilato presso lo Sportello
      Unico Immigrazione, che ha rilasciato il nulla osta all’ingresso per il ricongiungimento familiare;
   4.
      La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da una dichiarazione
      del familiare, che ha richiesto ed ottenuto il ricongiungimento familiare o con il quale è stata
      effettuata la coesione familiare, di provvedere al sostentamento del componente il suo nucleo
      familiare.

NOTE:

    *
      Il permesso per motivi di famiglia ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare
      straniero che ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare ed è rinnovabile insieme a
      questo ultimo;
    *
      Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività
      consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di
      validità dello stesso. In particolare:
         1.
            l’esercizio di attività di lavoro subordinato può avvenire previo inserimento nell’elenco
            anagrafico o se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di
            lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro;
         2.
            l’esercizio di attività di lavoro autonomo può avvenire previa acquisizione del titolo
            abilitativo o autorizzatorio eventualmente previsto per l’attività professionale svolta.

    *
      Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è rilasciato allo straniero che ha fatto ingresso
      per ricongiungimento familiare, o con un visto al seguito del proprio familiare, o negli altri casi
      indicati nella scheda “conversione del permesso di soggiorno da altro motivo in quello per
      famiglia”;
    *
      Il figlio minore dello straniero, con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel
      permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento
      del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive.
      Ugualmente il minore affidato, segue la condizione giuridica dello straniero affidario. Al
      compimento del 14° anno di età il minore potrà richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno
      per famiglia autonomo fino al compimento della maggiore età.
    *
      Allo straniero che effettua la coesione familiare con cittadino italiano o di uno Stato membro
      dell’U.E. o con straniero titolare di carta di soggiorno per stranieri è rilasciata la carta di soggiorno.


#2 SVETA5

SVETA5

    Nb

  • Ambasadiani MI1-e
  • Stella
  • Messaggi: 9

Inviato 11 March 2007 - 23:10:56


и ещё нужен перевод этого текста: Procedura per la richiesta di
AGGIORNAMENTO PERMESSO DI SOGGIORNO DEL GENITORE (cod. 04)
ISCRIZIONE FIGLIO MINORE DI 14 ANNI
entrato con visto per ricongiungimento
iscizione all'Azienda sanitaria e al Comune di dimora abituale


Il figlio minore di 14 anni entrato in Italia con visto per Ricongiungimento familiare o Familiare al seguito deve essere iscritto sul Permesso di soggiorno di uno dei genitore. Pertanto, il genitore dovrà chiedere l'aggiornamento del Permesso di soggiorno alla Questura di Trento tramite l'Ufficio postale abilitato dopo aver compilato la domanda su apposito modulo (kit). Con il Passaporto e la Ricevuta spedizione kit si deve chiedere l'iscrizione al Servizio sanitario all'Azienda sanitaria competente per territorio. Una volta ottenuto il Permesso di soggiorno si dovrà chiedere, entro 20 giorni dal rilascio dello stesso, l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente al proprio Comune di dimora abituale in provincia di Trento.
  
1 all'Ufficio postale (abilitato)

A
Versare con bollettino postale 27,50 euro per il PSE (permesso di soggiorno elettronico) se il soggiorno è superiore a 90 giorni

B
Spedire Modulo 1 (kit) con marca da bollo da euro 14,62
C Pagare 30,00 euro per la pratica

D
Ritirare Ricevuta spedizione kit e Ricevuta fiscale pagamento
   documenti da allegare
(1) Fotocopia Passaporto con cui è entrato il minore in Italia (tutte le pagine)
(2) Fotocopia Permesso di soggiorno del genitore
(3) Ricevuta versamento di 27,50 euro per il PSE
  

Nota: La documentazione e il modulo vanno inseriti in un'apposita busta con striscia gialla e consegnata APERTA all'Ufficio postale. All'atto della consegna della busta il genitore che ha sottoscritto l'istanza si deve presentare con il Passaporto e il Permesso di soggiorno.
  
2 alla Questura quando convocati per iscritto dall'Ufficio immigrazione

A
Eventuali Rilievi dattiloscopici (impronte digitali)


consegnare in prima convocazione
4 foto formato tessera con fondo chiaro


oltre ai documenti eventualmente richiesti dalla Questura si deve presentare in visione
(1) Passaporto (2) Permesso di soggiorno (3) Ricevuta spedizione kit
  

3 all'Azienda sanitaria (competente per territorio) e al Comune (di residenza) quando ottenuto l'aggiornamento

A
Comunicazione modifica Permesso di soggiorno
   documenti da presentare in visione
(1) Passaporto (2) Permesso di soggiorno aggiornato
   Nota: Nell'attesa dell'aggiornamento è possibile chiedere, qualora ne avesse diritto, l'iscrizione temporanea al Servizio sanitario del figlio minore di anni 14 da inserire nel Permesso di soggiorno presentando (1) Passaporto (2) Permesso di soggiorno (3) Ricevuta spedizione kit (4) Passaporto con il quale il minore ha fatto ingresso in Italia con visto per Ricongiungimento o Familiare al seguito



http://www.cinformi....uidaPratica.htm  http://www.cinformi....ia/Min14Ric.htm


#3 SVETA5

SVETA5

    Nb

  • Ambasadiani MI1-e
  • Stella
  • Messaggi: 9

Inviato 12 March 2007 - 01:30:29


Visto per "familiare al seguito"

(Visto Nazionale superiore a novanta giorni)

Ai sensi della circolare del Circolare del 27/02/2001, n° 394 del Ministero dell'Interno relativa all'art. 5, comma 7, del D.P.R. 3 I agosto1999, n. 394 che disciplina il rilascio del visto d'ingresso per familiare al seguito che puo' essere concesso, a norma dell'art. 29, comma 4, del D.L.vo 286/98,allo straniero che intenda entrare in Italia al seguito di un familiare straniero titolare di carta di soggiorno o di visto per lavoro subordinato relativo a contratto non inferiore a un anno o per lavoro autonomo non occasionale ovvero per studio o per motivi religiosi, di seguito troverete indicata la procedura più rapida per l'ingresso.

Tra i requisiti indicati dal citato art. 5, comma 7, figura, alla lettera B), il nulla osta alla questura, anche ai fini' dell'accertamento della disponibilita' di un alloggio, a norma dell'art. 29, comma 3, lettera a), del testo unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera B).

Tanto premesso, attesa la necessita' di dare pratica attuazione alla norma sopraindicata, su conforme parere del Ministero degli Affari Esteri, si e' ritenuto indispensabile ricorrere, sulla base dei principi generali, alla figura del procuratore che, per conto dell'interessato tuttora all'estero, ottenga rilascio di apposito nulla osta.

A tal fine, il titolare del visto principale dovra' rivolgere apposita istanza alla questura del luogo dove andra' a risiedere, indicando i familiari in cui favore intende richiedere il visto per "familiare al seguito" e conferendo, contestualmente, apposita delega a cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia per la produzione della documentazione indicata dall'art 5, comma 7, lettera B) del D.P.R. 394/99. L'istanza in questione, tradotta in lingua italiana, dovra' essere sottoscritta davanti al funzionario della rappresentanza diplomatico-consolare che ne accerta l'autenticita' previa identificazione del richiedente.

Il delegato, nell'esibire la predetta istanza alla questura competente, dovra', per conto dello straniero che intende fare ingresso in Italia per i motivi di cui all'art. 29, comma 4, del D.L.vo 286/98 con i familiari al seguito, documentare la disponibilita' di un alloggio idoneo. A tal fine, dovra' produrre l'attestazione dell'ufficio comunale dalla quale risulti che l'alloggio rientra nei parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero il certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dalla competente Azienda unita' sanitaria locale. Si rammenta che, a norma dell'ari 29, comma 3, lettera a) del D.L.vo 286/98, nell'ipotesi di ingresso al seguito di uno dei genitori di un figlio di eta' inferiore agli anni 14, si prescinde dalla predetta certificazione, essendo sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera'. La formulazione letterale della norma induce, tuttavia, a restringere il suo ambito di applicazione al solo caso in cui il cittadino extracomunitario che intende fare ingresso in Italia con il figlio infraquattordicenne al seguito non abbia la disponibilita' diretta dell'immobile, in titolarita' altrui (si pensi, per esempio, a coloro che, in ragione del proprio lavoro, - occupano il medesimo. alloggio del titolare: collaboratori domestici, custodi, ecc.). Dovra' inoltre essere dimostrata "la disponibilita' di mezzi di sussistenza, parametrati agli importi previsti dall'ari. 29, comma 3, del Testo Unico. Al riguardo, si evidenzia che, qualora il visto principale venga richiesto per motivi di lavoro subordinato, l'accertamento del reddito, ai fini del rilascio del nulla osta di cui all'art.5, comma 7 lettera B) del D.P.R. 394/99, non potra' che essere fondato su una valutazione presuntiva, tenuto conto del compenso pattuito nel contratto di lavoro che, pertanto, dovra' essere esibito.

Verificata la sussistenza dei predetti requisiti, la questura provvedera' al rilascio del richiesto nulla osta che dovra' essere apposto in calce alla domanda stessa, da restituire al delegato per il successivo inoltro allo straniero interessato e da questi dovra' essere esibita alla rappresentanza diplomatico-consolare competente ai fini del rilascio del visto di ingresso.





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