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CARTA DI SOGGIORNO PER STRANIERI


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#1 SVETA5

SVETA5

    Nb

  • Ambasadiani MI1-e
  • Stella
  • Messaggi: 9

Inviato 11 March 2007 - 22:33:23


Если можете переведите этот текст.Это поможет многим русскоязычным понять как получить карту ди сожжорно в Италии.Спасибо!CARTA DI SOGGIORNO PER STRANIERI

(art. 9 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. artt. 16e 17 del D.P.R. n 394/99 e succ. mod.)

Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n°4);
Fotocopia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD,rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente;
Certificato del casellario giudiziario e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali
in corso;
La richiesta di Carta di soggiorno anche per i figli minori ultraquattordicenni deve essere corredata da:

    *
      Fotocopia certificazione anagrafica attestante lo stato di figlio minore. Se proviene dall'estero, la certificazione deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana salvo diversamente disposto da accordi internazionali. Non è richiesta tale documentazione qualora il minore abbia fatto ingresso con il visto per ricongiungimento familiare.
    *
      Fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa ai sensi dell'art. 29 comma 3, lettera a), Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modifiche.

NOTE:

   1.
      La Carta di soggiorno può essere richiesta dallo straniero titolare di un Permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi ( famiglia, lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, asilo politico, residenza elettiva, motivi religiosi, status apolidia ), regolarmente soggiornante in Italia da almeno 6 anni;
   2.
      Per istanza del singolo straniero privo di familiare a carico in Italia,il reddito dovrà essere non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
   3.
      La Carta di soggiorno può essere richiesta anche dal coniuge e i figli minori conviventi dello straniero richiedente la Carta di soggiorno. In tal caso lo straniero deve dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari (vedi scheda sottoriportata):

LO STRANIERO DEVE DIMOSTRARE IL SEGUENTE REDDITO:

NR. FAMILIARI

(compreso il richiedente)


REDDITO NECESSARIO



2 ( DUE )


IMPORTO ANNUO PARI ALL'ASSEGNO SOCIALE

3 o 4 ( TRE o QUATTRO )


PARI AL DOPPIO DELL'IMPORTO ANNUO DELL'ASSEGNO SOCIALE

5 ( CINQUE ) E/O PIU' FAMILIARI


PARI AL TRIPLO DELL'IMPORTO ANNUO DELL'ASSEGNO SOCIALE

   4.
      Il coniuge e i figli minori conviventi ultraquattordicenni dello straniero richiedente la Carta di soggiorno devono provvedere a compilare un proprio modulo 1 (o anche il modulo 2 se in possesso di redditi propri individuali);
   5.
      Nei casi nei quali l'ordinamento non disponga l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. collaboratori domestici) il reddito potrà essere dimostrato con altra obiettiva documentazione (busta paga, contributi INPS);
   6.
      La Carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore convivente di un cittadino italiano o di un cittadino di uno Stato dell' U.E. residente in Italia. In tali casi l'istanza deve essere corredata unicamente da documen-tazione anagrafica attestante il rapporto di parenela;
   7.
      La Carta di soggiorno è a tempo indeterminato;
   8.
      La Carta di Soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie;
   9.
      La carta di soggiorno non può essere rilasciata allo straniero per il quale sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'art. 380 c.p.p. nonché, limitatamente ai delitti non colposi previsti dall'art. 381 c.p.p., o pronunciata sentenza di condanna anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Ne è disposta la revoca se è stata emessa sentenza di condanna anche non definitiva per i predetti reati.





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