XCXC, su 08 May 2014 - 16:24:09, dice:
approposito....
una persona moldava per gravi questioni familiari e di salute nn e' riuscita a rinnovare il PDS entro i due mesi successivi alla scadenza .
Nonostante sia regolare in Italia da quasi 10 anni nn ha mai chiesto (consigliata male da qualcuno?...) il PDS CE di Lungo Soggiorno cui avrebbe avuto diritto.
Gli ho consigliato di produrre tutti i certificati medici che giustificassero l'impossibilita' di recarsi in Questura/Posta per la presentazione della domanda di rinnovo!
Ha appuntamento a meta' Maggio ! Vediamo cosa succedera' !
Se gli daranno l'espulsione giuro che faro' un casino e 1/2 !!!!
Vogliamo espellere una persona Moldava a cui si aprono, oggi, le porte solo con il passaporto e accettare migliaia di falsi richiedenti asilo che pagano migliaia di euro ai delinquenti Caronte?
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3552 del 2 luglio 2013, ha confermato la costante giurisprudenza in tema di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza. Il termine di cui all’art. 5, co. 4 del D.Lgs. 286/98 non ha natura perentoria bensì ordinatoria ed acceleratoria al fine di consentire il tempestivo disbrigo della procedura di rinnovo. L’Amministrazione, dunque, non può pervenire al rifiuto dell’istanza di rinnovo per il solo fatto del ritardo ma deve, in ogni caso, valutare nel merito la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per il rinnovo del permesso di soggiorno.
http://www.piemontei...o_n._355213.pdfgiemme74, su 08 May 2014 - 22:28:59, dice:
quello che a me fa inc*****e a morte delle cause amministrative, oltre ai tempi biblici e costi fuori da ogni logica di diritto a ottenere giustizia, è che anche nel caso in cui lo stato sia soccombente, le spese vengono comunque compensate, in pratica un costo fisso per ottenere giustizia...
è oramai una prassi consolidata in tutti i gradi di giudizio
giemme74, su 08 May 2014 - 22:26:46, dice:
se volessero forzare, considerando quel passaggio non legato alla parte precedente (penale), ma semplicemente eventualità aggiuntive per un eventuale diniego, si aprirebbe un ampio campo di discrezionalità, dove in pratica decide il questore e basta... ovvio che impugnando vinci, ma tempo e soldi vanno come fiumi...
a beh
ma loro fanno prima
ignorano proprio il richiamo al comma 4 .....