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Permesso e carta di soggiorno in una 'card' elettronica


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#1 XCXC

XCXC

    TpX2MI

  • Ambasadiani MIra
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    Medaglie








Inviato 06 February 2010 - 18:31:35


Permesso e carta di soggiorno in una 'card' elettronica

        Il nuovo modello di documento sarà in carta plastica integrata  da un supporto informatico, con un microprocessore per la  memorizzazione di dati biometrici, informazioni e di autenticazione in  rete

      Emanate le regole tecniche e di sicurezza relative al  permesso ed alla carta di soggiorno. L'emissione del nuovo documento è  disciplinata dal decreto ministeriale 28 settembre 2009, pubblicato  ieri nella Gazzetta Ufficiale, che fissa i modelli (allegato A) e le  loro caratteristiche e modalità di compilazione (allegato B).


00814_PSE_200.jpg


La  nuova 'card', che applica le modifiche introdotte con regolamento  comunitario ai vigenti modelli, può contenere dati anche biometrici e,  in formato digitale, «chiavi di sicurezza» asimmetriche, «template  biometrici» e i dati occorrenti per le funzionalità di compatibilità e  interoperabilità con la carta d'identità elettronica (Cie), per  l'autenticazione e utilizzo in rete.

Il supporto fisico del  documento di soggiorno è costituito da una carta plastica integrata da  un supporto informatico. Il supporto fisico è stampato con le tecniche  tipiche della produzione di carte valori ed è dotato degli elementi  fisici di sicurezza che consentono il controllo dell'autenticità del  documento di soggiorno visivamente e mediante strumenti portatili e di  laboratorio. Il supporto informatico è costituito di un microprocessore  per la memorizzazione delle informazioni necessarie alle operazioni  connesse alle procedure di autenticazione in rete del documento di  soggiorno ed alla verifica della presenza del titolare durante il suo  utilizzo telematico.

Gli standard internazionali, le  caratteristiche tecniche e l'architettura logica del supporto  informatico sono conformi alle specifiche indicate nell'allegato B.

allegatoa.gif



Ministero dell'Interno - Decreto 28 settembre 2009

Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visti  gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in  Italia», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli  articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999, n.394 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il  regolamento di attuazione del predetto testo unico;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto  il regolamento CE n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 che istituisce un  modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di  Paesi terzi;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, e  successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la  disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle  carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto»;
Visto il  decreto 3 agosto 2004, recante «Regole tecniche e di sicurezza relative  al permesso ed alla carta di soggiorno», con il quale è stato approvato  il vigente modello di permesso di soggiorno;
Vista la direttiva  2003/109/CE del Consiglio UE relativa allo status dei cittadini di  paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;
Visto il decreto  legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 di attuazione della direttiva  2003/109/CE relativa allo status di cittadini di paese terzi  soggiornanti di lungo periodo;
Visti gli articoli 7-vicies-ter e 7-vicies-quater della legge 31 marzo 2005, n.43;
Vista  la procedura d'infrazione 2006/2075 attivata nei confronti dell'Italia,  ai sensi dell'art. 226 Trattato CE con decisione della Commissione del  6 maggio 2008;
Rilevata l'esigenza di provvedere alla modifica del  vigente modello del permesso di soggiorno conformemente alle previsioni  introdotte dal regolamento CE n. 1030/2002 e dai citati articoli 5, e  9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 11 e 16 del decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Capo I
Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso di soggiorno

Art. 1
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende:
a)  per «documento di soggiorno: il "permesso di soggiorno" di cui all'  art. 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e  successive modificazioni, o il "permesso di soggiorno CE per  soggiornanti di lungo periodo», di cui all'art. 9 del decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni,  costituito dall'insieme del supporto fisico e del supporto informatico;  
b) per «SSCE-PSE»: il sistema di sicurezza del circuito di emissione dei permessi di soggiorno;
c) per «Istituto»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa;
d) per «Magazzino»: il Magazzino Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;
e)  per «Vettore»: il vettore selezionato specializzato nel trasporto e  nella distribuzione, su tutto il territorio nazionale, dei valori in  condizioni di sicurezza;
f) per «Enti»: le amministrazioni e gli  uffici competenti per il procedimento amministrativo, per l'attivazione  informatica e la consegna dei documenti di soggiorno;
g) per «ente responsabile dell'SSCE: il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
h) per «dati»: i dati identificativi dello straniero e di eventuali figli minorenni;
i)  per «chiavi di sicurezza»: la coppia di chiavi asimmetriche che  consentono l'autenticazione del mittente e la cifratura delle  informazioni durante una sessione di lavoro;
l) per «template  biometrico»: la trasformazione in sequenza numerica dell'immagine  dell'impronta digitale o altro dato biometrico;
m) per «PIN»: il numero identificativo personale necessario alla fruizione dei servizi che ne richiedono l'utilizzo;
n)  per «CIE»: la carta d'identità elettronica o il documento d'identità  elettronico di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
o) per «testo unico»: testo  unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25  luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni

Art. 2
Documento di soggiorno

1.  Il documento di soggiorno per i cittadini stranieri regolarmente  soggiornanti nel territorio dello Stato, che si trovano nelle  condizioni previste degli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25  luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è rilasciato su  modelli conformi a quelli individuati nell'Allegato A, che fa parte  integrante del presente decreto.
2. Il documento di soggiorno è  prodotto con le caratteristiche individuate nell'Allegato B che ne  stabilisce le modalità di compilazione e che fa parte integrante del  presente decreto.
3. Il documento di soggiorno contiene i dati  richiesti dal regolamento (CE) 1030/2002, nonchè, in formato digitale,  per l'accesso da parte dei soli organi pubblici autorizzati, quelli  acquisiti in attuazione dell'art. 5, commi 2-bis e 4-bis, del decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 30  luglio 2002, n.189. Lo stesso può altresì contenere, in formato  digitale, i dati occorrenti per le funzionalità di cui all'art. 4.

Art. 3
Trattamento dei dati personali

1.  Ai fini della produzione, del rilascio, dell'aggiornamento e del  rinnovo dei documenti di soggiorno, il trattamento dei dati personali è  effettuato nel rispetto dell'art. 31 del decreto legislativo 30 giugno  2003, n. 196 nonchè delle ulteriori prescrizioni tecniche descritte  nell'Allegato B.
2. Il documento di soggiorno può contenere dati,  anche biometrici, in conformità al regolamento (CE) n. 1030/2002 del  Consiglio del 13 giugno 2002, e successive modificazioni, e, in formato  digitale, i dati occorrenti per le funzionalità di cui all'art. 4.

Art. 4
Interoperabilità con CIE

1.  La compatibilità e l'interoperabilità del documento di soggiorno con la  CIE, ai fini dell'autenticazione e dell'utilizzo in rete, è assicurata  con una coerente struttura fisica e logica del microprocessore.

Capo II
Regole tecniche di base e norme procedurali

Art. 5
Supporto fisico ed informatico

1.  Il supporto fisico del documento di soggiorno è costituito da una carta  plastica conforme alle norme ISO/IEC 7816-1, 7816-2 e ISO/ID-001 ed è  integrato da un supporto informatico.
2. Il supporto fisico è  stampato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori ed è  dotato degli elementi fisici di sicurezza atti a consentire il  controllo dell'autenticità del documento di soggiorno visivamente e  mediante strumenti portatili e di laboratorio.
3. Il supporto  informatico è costituito di un microprocessore per la memorizzazione  delle informazioni necessarie alle operazioni connesse alle procedure  di autenticazione in rete del documento di soggiorno ed alla verifica  della presenza del titolare durante il suo utilizzo telematico. Gli  standard internazionali, le caratteristiche tecniche e l'architettura  logica del supporto informatico sono conformi alle specifiche indicate  nell'allegato B.

Art. 6
Produzione, inizializzazione e formazione del documento

1.  La produzione del documento di soggiorno è riservata all'Istituto che  vi provvede ottemperando alle norme che disciplinano la produzione  delle carte valori e dei documenti di sicurezza della Repubblica  italiana e agli standard internazionali di sicurezza.
2. Nella  fase di produzione dei documenti di soggiorno di cui al presente  decreto, l'Istituto, nell'ambito del proprio stabilimento, costituisce  uno speciale settore con accesso limitato ai dipendenti addetti alle  specifiche lavorazioni e sorvegliato dalle Forze di polizia, dotato  altresì delle sicurezze fisiche antieffrazione e dei sistemi di  sorveglianza elettronici definiti d'intesa con il Ministero  dell'interno ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
3.  Nella fase di inizializzazione dei documenti di soggiorno, l'Istituto  provvede a strutturare il supporto fisico e quello informatico secondo  le procedure di sicurezza descritte nell'Allegato B.
4. Nella fase  di formazione dei documenti di soggiorno, l'Istituto, ricevuta la  necessaria abilitazione ad emettere i documenti di soggiorno da parte  di SSCE-PSE, utilizzando le chiavi di sicurezza di cui all'art. 7,  comma 1, lettera c), memorizza, secondo le modalità indicate  nell'allegato B, i dati identificativi della persona e quelli relativi  ai figli minorenni nel microprocessore, in quest'ultimo memorizza anche  la chiave biometrica. L'Istituto, garantendo l'allineamento con i dati  memorizzati nel microprocessore, effettua la personalizzazione grafica  del documento di soggiorno riportando i dati identificativi della  persona e quelli relativi ai figli minorenni.
5. L'Istituto,  utilizzando le chiavi di sicurezza, comunica al SSCE-PSE il  completamento delle attività di cui ai precedenti commi.
L'Istituto non conserva traccia dei dati utilizzati per la formazione e personalizzazione del documento di soggiorno.

Art. 7
SSCE-PSE e software di sicurezza

1.  Per l'attuazione degli articoli 2 e 4 del presente decreto, il  Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza:
a) assicura la realizzazione, la gestione e la manutenzione del SSCE-PSE;
b)  fornisce all'Ente titolare del procedimento il software di sicurezza  finalizzato a garantire l'integrità e la riservatezza di dati durante  la trasmissione delle informazioni necessarie alla formazione dei  documenti di soggiorno;
c) fornisce all'Istituto le chiavi di  sicurezza finalizzate a garantire l'integrità e la riservatezza dei  dati durante la trasmissione delle copie elettroniche dei documenti di  soggiorno e durante le fasi di formazione;
d) fornisce l'accesso ai servizi per l'attivazione ed il rilascio del documento di soggiorno;
2.  L'Ente responsabile della gestione di SSCE-PSE, nei casi di furto,  smarrimento o revoca, procede all'interdizione dell'operatività del  documento di soggiorno secondo le modalità descritte nell'allegato B.

Art. 8
Trasmissione e custodia del documento

1.  Il trasporto dei permessi di soggiorno elettronici agli Enti preposti  al rilascio è effettuato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 63  e seguenti del decreto ministeriale 4 agosto 2003 e successive  modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la disciplina  dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte  valori e degli stampati a rigoroso rendiconto», citato in premessa. Il  soggetto che effettua il trasporto risponde della quantità dei colli  affidati alla sua custodia, dell'integrità dei sigilli e della consegna  ali Enti destinatari, dislocati su tutto il territorio nazionale.
2.  Il Soggetto affidatario, di cui al comma 1, riceve in carico i  documenti elettronici dal Magazzino Tesoro del Ministero dell'Economia  e delle Finanze, secondo modalità e procedure stabilite nel succitato  decreto ministeriale 4 agosto 2003, e successive modificazioni, nonchè  in base a quanto stabilito al punto 2.2.3.6 dell'Allegato «B» del  presente decreto e nel rispetto del termine indicato nel Decreto  Dirigenziale di cui al successivo art. 10.
3. L'Istituto assicura  livelli di servizio che consentano la disponibilità presso l'ente  incaricato della distribuzione dei documenti formati entro il termine  indicato del Decreto Dirigenziale di cui al successivo art. 10.
4.  Gli Enti destinatari, in attesa della consegna ai richiedenti, adottano  ogni idonea misura per la custodia dei documenti di soggiorno in  condizioni di sicurezza.

Art. 9
Procedure di sicurezza per l'attivazione e la consegna del documento

1. L'attivazione informatica del documento di soggiorno avvengono nel rispetto della seguente procedura di sicurezza:
a) l'utilizzo delle funzionalità del software di sicurezza SSCE-PSE;
b)  l'Ente responsabile del procedimento, a richiesta, tramite il software  di sicurezza, stampa la busta contenente i codici utente di sicurezza  (PIN, PUK e CIP);
c) l'avvenuta consegna del permesso di soggiorno viene registrata tramite i servizi di cui all'art. 7, pt.1, lett. d).

Capo III
Modalità e tempi di attuazione

Art. 10
Avvio della fase di rilascio

1.  Ai fini del rilascio del documento di soggiorno, le modalità per la  sostituzione del documento di soggiorno di cui al decreto ministeriale  3 agosto 2004 e per l'attivazione e la consegna del documento di  soggiorno saranno stabilite con decreto dirigenziale del Ministero  dell'interno.
Roma, 28 settembre 2009

Il Ministro dell'interno
Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009,
Ministeri istituzionali, registro n. 11 Interno, foglio n. 232.


llegatob.gif



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#2 silvano

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    Medaglie




Inviato 07 February 2010 - 06:20:54


Ma è già da un po' viene rilasciato il documento di questo formato, ancora prima del 28 settembre del 2009... :conf (13):



"Davanti alle difficoltà non bisogna arrendersi. Al contrario devono stimolarci a fare sempre di più e meglio, a superare gli ostacoli per raggiungere i risultati che ci siamo prefissati."
Paolo Borsellino

GUTTA CAVAT LAPIDEM NON VI, SED SAEPE CADENDO

#3 rodi

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Inviato 07 February 2010 - 22:04:31


ho ricevuto il premesso di soggiorno adesso in gennaio 2010 per motivi di famiglia però è un foglio....



Nel momento in cui tutto era buio, tu sei arrivato ad illuminare il mio mondo con un sorriso, una mano tesa che non mi ha lasciato nemmeno quando stavo per sprofondare nelle ingiustizie della vita. Grazie di esserci.

                                                                  A mio marito e mia figlia....

#4 XCXC

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Inviato 08 February 2010 - 09:37:12


Visualizza messaggiosilvano, su 7-Feb-2010 06:20, dice:

Ma è già da un po' viene rilasciato il documento di questo formato, ancora prima del 28 settembre del 2009... :conf (13):

si ma non e' uguale... questo finalmente e' secondo gli standard europei... perche' i possessori delle attuali card hanno avuto diversi problemi nel viaggiare in EU... soprattutto i familiari con gli stessi diritti dei cittadini EU



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