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CESSIONE DI FABBRICATO - L’obbligo di comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza


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Questa discussione ha avuto 2 risposte

#1 XCXC

XCXC

    TpX2MI

  • Ambasadiani MIra
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    Medaglie








Inviato 01 December 2009 - 12:10:42


CESSIONE DI FABBRICATO - L’obbligo di comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza

L'articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59 (convertito nella legge 18 maggio 1978, n. 191) introduce l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna, la cessione della proprietà di un fabbricato o di una sua parte; la comunicazione deve comprendere l'ubicazione dell'immobile e le generalità (e gli estremi di documento d'identità) del compratore.
La Circolare del Ministero dell'Interno n. 10.20640/10190 (17) del 18 luglio 1978 ha chiarito che le comunicazioni debbono essere fatte da chi ha la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sub locazione, rappresentante legale ecc...) entro il termine di 48 ore dall’avvenuta consegna dei locali stessi. Per la decorrenza dei termini si deve, quindi, tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Pertanto se la consegna dell’immobile (disponibilità materiale dei locali) avviene in anticipo rispetto alla sottoscrizione del contratto, la decorrenza del termine, per la comunicazione di cessione di fabbricato, decorrerà dal momento del possesso del bene e non dalla firma successiva dell’accordo/contratto.
La disposizione dell'art. 12 del d.l. 21 marzo 1978, n. 59, conv. in legge n. 191 del 1978, che impone l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di p.s. di tutte le cessioni dell'uso esclusivo di un fabbricato per una durata superiore ad un mese, è finalizzata, infatti, ad una tempestiva informazione per gli opportuni controlli.
Per completezza si ricorda che la citata normativa non risulta avere alcun rapporto con l'obbligo di segnalare all'autorità di pubblica sicurezza (sempre entro 48 ore) la vendita di beni immobili a favore di stranieri o apolidi, previsto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286: tale obbligo è restato e resta, allo stato, del tutto vigente. Infatti, quando si cede un alloggio (a qualsiasi titolo) a un cittadino straniero o lo si ospita presso la propria abitazione, è necessario darne comunicazione scritta alle Autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore. L’obbligo di effettuare la comunicazione è espressamente previsto dalla legge e la mancata osservanza comporta l’applicazione di una  sanzione amministrativa a carico del trasgressore che varia da 160 a 1.100 euro.
L’art. 7 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), infatti, stabilisce che “chiunque” (proprietario, cedente, ospitante italiano o extraue), a qualsiasi titolo, dà alloggio, ospita, cede la proprietà o il godimento di un immobile rustico o urbano posto nel territorio dello Stato a un cittadino straniero o apolide, anche se parente o affine, deve, entro 48 ore, comunicarlo per iscritto all’autorità locale di pubblica sicurezza.
Ovviamente la comunicazione della cessione di un immobile ad un cittadino straniero deve essere effettuata con l’apposito modulo che richiama la normativa di riferimento – art. 7 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Si ritiene possibile predisporre anche un unico modulo che richiama entrambe le ipotesi:
  
  
(   ) - COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO
             (Art. 12 D.L. N. 59/78 convertito in legge n. 191/78)
(   ) - DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI        
             (Art. 7 D.LGS. 286/98)
  
  
DATI DEL CEDENTE …………………………………………………………………
  
  
  
DATI DEL CESSIONARIO …………………………………………………………..
  
  
  
DATI DEL FABBRICATO …………………………………………………………..
  
  
data                                                                                                   firma del dichiarante
  
  
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO DI PUBBLICA SICUREZZA
  
il/ la Signor/a…………………. ha presentato in data……………. la presente comunicazione, ai sensi:
  
(  ) l’articolo 12 del D.L. 21 marzo 1978 n.59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191
  
(  ) dell’art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni
  
  
                                                                                                                       L’incaricato




.


#2 sergio3

sergio3

    TpXMI

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    Medaglie




Inviato 01 December 2009 - 13:03:17


Io ho fatto compilare dal proprietario di un immobile e che ha ospitato un'extracomunitario e consegnato entro le 48 ore dall'inizio dell'ospitalità questo modulo, alla Polizia Locale:
http://questure.poli...e/1103_1638.pdf



Io non mi sento italiano, voglio resistere e insorgere


#3 minupepita

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    Località:Trento

    Medaglie



Inviato 08 March 2010 - 23:41:28


ciao a tutti...
vi posso fare ancora una domanda e poi spero che finiranno :)
sto coso di cessione di fabricato è quel foglio che si doveva far firmare dalle autorità locale dopo aver fato la domanda di assunzione di uno straniero???
ecco noi, dopo aver fatto la domanda, non entro 48 ore... eranno già passati un bel pò di giorni che abbiamo dichiarato ai vigili urbani di Chiusa.... anche se quello li non ne sapeva niente di come e cosa si doveva fare....
però, quando siamo venuti giu a Trento, non siamo andati anche qui a dichiarare che la colf e con noi....
adesso nella busta che dobbiamo mandare tramite poste si deve allegare anche il certificato di cessione di fabricato.... basterà allegare quello che abbiamo fatto a Chiusa, oppure dovevamo fare anche a Trento un'altra dichiarazione???? e, se posso andare a farla anche adesso????
aiutttoooo... perche siamo in una confusione totale... :girl_wacko:

Grazie 100000000000





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