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scudo fiscale anche per le case acquistate all’estero


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#1 Rick

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Inviato 01 October 2009 - 13:15:58


scudo fiscale anche per le case acquistate all’estero


Segnalo questo articolo del Corriere

http://www.corriere....44f02aabc.shtml

in quanto penso possa interessare alcuni tra color che in passato

si sono “affacciati” sul forum

manifestando l’intenzione (o dichiarando di averlo  già fatto )

di acquistare un appartamento in Moldova .


Seconde case acquistate all’estero il rientro scatta con le quote
I criteri di valutazione, sanatoria solo per chi ha pagato attraverso intermediari
MILANO — C’è chi ha com¬prato un appartamento a Juan-les-Pins, Costa Azzurra, per le vacanze estive. Chi in¬vece una mansarda a Zer¬matt, Alpi svizzere, per le sciate invernali. Chi un bilo¬cale a Parigi come investi¬mento, e chi, addirittura, un intero palazzo a Chelsea, nel cuore della Londra-bene. So¬no gli italiani che hanno fat¬to acquisti sul mattone este¬ro: centomila circa negli ulti¬mi quattro anni, secondo i da¬ti dell’osservatorio di Scenari immobiliari. Di questi, stan¬do all’interesse che ha susci¬tato il nuovo scudo fiscale, non pochi sono diventati pro¬prietari della seconda (o ter¬za, o quarta, o ennesima) ca¬sa senza farlo sapere al Fisco tricolore. E adesso hanno la possibilità di mettersi in re¬gola. Anche se non proprio tutti, e non tutti allo stesso modo.

Il rimpatrio del mattone — La tassa è quella che vale per azioni, obbligazioni, yacht e denaro contante: il 5% secco del patrimonio. Ma ci sono ancora dei punti aper¬ti, tipici di un bene, il matto¬ne, che non può essere rimpa¬triato fisicamente e può non produrre reddito (se utilizza¬to direttamente o sfitto).

Il primo punto si collega con il divieto di regolarizza¬zione degli immobili dai Pae¬si che non garantiscono al Fi¬sco italiano un effettivo scam¬bio di informazioni tributa¬rie. In questo caso sarà neces¬sario il cosiddetto rimpatrio giuridico: costituire una so¬cietà, intestarle la casa e rim¬patriare le quote.

E’ una procedura più com¬plicata e onerosa della classi¬ca regolarizzazione, riservata invece a chi ha casa nell’Ue o negli altri Paesi «collaborati¬vi », la cui lista dovrebbe usci¬re a giorni.

Il secondo punto, invece, esclude dall’elenco dei candi¬dati allo scudo chi ha compra¬to una casa all’estero, pagan¬dola senza passare per un in¬termediario (per esempio senza un bonifico), e non avendola poi data in affitto.

Costo storico o valori di mercato? — Chi invece può scudare, a quali valori de¬ve farlo? «A scelta, al costo d’acquisto, al valore attuale di mercato (comprovato da perizia) o a valutazioni inter¬medie », risponde Stefano Poggi Longostrevi, commer¬cialista dello studio milanese Sarubbi, Sorbini e Poggi. A conti fatti, per i molti che hanno comprato casa a prez¬zi più bassi di quelli attuali, può convenire quindi il co¬sto storico, perché l’«imponi¬bile » è più basso. A meno che, precisa Poggi Longostre¬vi, «non si voglia rivendere l’immobile entro cinque anni dall’acquisto: in quel caso le plusvalenze, tra il prezzo di vendita e il valore scudato, sono tassate con l’Irpef, quin¬di con aliquote che possono arrivare fino al 43%». Ben su¬periori al 5% previsto dalla sa¬natoria.

Gli accertamenti — Ma non ci sono solo case e ville tra i punti più «caldi» della sanatoria. C’è, per esempio, anche la questione degli ac¬certamenti futuri. In campo tributario-civile, lo scudo so¬stanzialmente salva il contri¬buente da accertamenti per gli anni ancora passibili di ve¬rifiche, fino a un tetto equiva¬lente alle somme regolarizza¬te o rimpatriate. Ed è suffi¬ciente un «astratto collega¬mento » tra somme scudate e accertate.

In campo penale, invece, la tutela, pur ampliata, non sembra così forte. Sono sana¬bili le dichiarazioni fraudo¬lente e quelle omesse, ma ri¬mangono non coperte ad esempio l’emissione di fattu¬re false o gli omessi versa¬menti. Chi riceverà un’ispe¬zione potrà opporre l’avvenu¬ta sanatoria ai fini penali so¬lo, secondo alcune interpreta¬zioni, se proverà l’inerenza delle somme scudate agli im¬porti sotto accertamento.

Le tasse nel 2009—

L’imposta straordinaria del 5% sembra valere solo fino al¬la fine del 2008. Chi scuda per esempio azioni o fondi è coperto fino al 31 dicembre. Per il 2009 dovrà pagare le ali¬quote «standard».



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